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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 2442/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2442/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nato nel Regno Unito il 25/10/1992 Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in 281 BROADGATE, SUTTON ST. EDMUNDS – PE120LR – LINCONSHIRE,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giambuzzi Ilaria, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bagnacavallo (RA), via Italo Cristofori n. 38, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 15/07/2025, come segue: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli e nelle modalità di seguito indicate: Per_1 Per_2
A) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
B) Disporre che ciascun genitore comunichi all'altro le questioni significative relative ai figli, tenendo conto che i minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, di vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità nelle forme, tempi e modalità concordate tra le parti.
C) Dare atto che la madre, vista la distanza geografica delle rispettive residenze, consentirà ai minori di effettuare, quotidianamente, le video chiamate con il papà, nonché consentirà ai genitori paterni e agli zii di vedere i minori in Italia ogni volta che gli stessi lo riterranno opportuno. Altresì, dare atto che la madre accompagnerà i minori per una vacanza dalla famiglia paterna in Inghilterra, almeno una volta all'anno.
D) Dare atto che i genitori concordano di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita dei figli, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante. In particolare, i ricorrenti si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private, e si danno atto che le relazioni sentimentali dei ricorrenti non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita dei figli.
E) Dare atto che ogni aspetto controverso che dovesse emergere nel prosieguo, in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare, con l'impegno ad attenersi alle indicazioni che gli esperti potranno fornire nell'interesse morale e materiale della prole.
F) Regolamentare, come in premessa, i periodi di permanenza dei minori con il padre.
G) Dare atto che i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e , e dichiarano il loro assenso Per_1 Per_2 all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza purché previamente concordati tra gli stessi.
H) Fissare il contributo mensile al mantenimento dei minori a carico del sig. Parte_2 nell'importo di €uro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
H) Dare atto che le ulteriori spese straordinarie sostenute per i minori, purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Ravenna, saranno ripartite in ragione di metà per ciascun genitore, con rimborso in favore di quello che le avrà anticipate. I) Dare atto che l'assegno unico e gli altri eventuali benefici previdenziali/assistenziali saranno riscossi integralmente dalla sig.ra .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 e hanno Parte_2 Parte_1 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , nato in data [...], e , nato in data [...], Persona_3 Persona_4 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 19/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e presso la madre, Per_1 Per_2 rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2442/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e Persona_3 Persona_4 presso la madre, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2442/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
(C.F. ), nato nel Regno Unito il 25/10/1992 Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in 281 BROADGATE, SUTTON ST. EDMUNDS – PE120LR – LINCONSHIRE,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giambuzzi Ilaria, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bagnacavallo (RA), via Italo Cristofori n. 38, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente, come da note scritte autorizzate depositate il 15/07/2025, come segue: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi ed i figli e nelle modalità di seguito indicate: Per_1 Per_2
A) Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori.
B) Disporre che ciascun genitore comunichi all'altro le questioni significative relative ai figli, tenendo conto che i minori hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, di vivere con ognuno dei genitori momenti di quotidianità nelle forme, tempi e modalità concordate tra le parti.
C) Dare atto che la madre, vista la distanza geografica delle rispettive residenze, consentirà ai minori di effettuare, quotidianamente, le video chiamate con il papà, nonché consentirà ai genitori paterni e agli zii di vedere i minori in Italia ogni volta che gli stessi lo riterranno opportuno. Altresì, dare atto che la madre accompagnerà i minori per una vacanza dalla famiglia paterna in Inghilterra, almeno una volta all'anno.
D) Dare atto che i genitori concordano di voler evitare interferenze di altre persone sulla formazione e la crescita dei figli, fermo restando il ruolo a ciascuno spettante. In particolare, i ricorrenti si impegnano a non interferire nelle rispettive vite private, e si danno atto che le relazioni sentimentali dei ricorrenti non dovranno in alcun modo nuocere e/o interferire con la crescita dei figli.
E) Dare atto che ogni aspetto controverso che dovesse emergere nel prosieguo, in relazione all'esercizio della responsabilità genitoriale, ove non superabile direttamente, verrà affrontato prioritariamente con l'ausilio della mediazione familiare, con l'impegno ad attenersi alle indicazioni che gli esperti potranno fornire nell'interesse morale e materiale della prole.
F) Regolamentare, come in premessa, i periodi di permanenza dei minori con il padre.
G) Dare atto che i genitori si autorizzano, reciprocamente, a chiedere il rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio per i figli e , e dichiarano il loro assenso Per_1 Per_2 all'eventuale espatrio dei minori, sia con l'uno che con l'altro genitore, per soli motivi turistici e per brevi periodi di vacanza purché previamente concordati tra gli stessi.
H) Fissare il contributo mensile al mantenimento dei minori a carico del sig. Parte_2 nell'importo di €uro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
H) Dare atto che le ulteriori spese straordinarie sostenute per i minori, purché previamente concordate e debitamente documentate, secondo quanto stabilito dal protocollo in vigore presso il
Tribunale di Ravenna, saranno ripartite in ragione di metà per ciascun genitore, con rimborso in favore di quello che le avrà anticipate. I) Dare atto che l'assegno unico e gli altri eventuali benefici previdenziali/assistenziali saranno riscossi integralmente dalla sig.ra .” Parte_1
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/06/2025 e hanno Parte_2 Parte_1 congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli , nato in data [...], e , nato in data [...], Persona_3 Persona_4 riconosciuti da entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 19/09/2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agl'interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e presso la madre, Per_1 Per_2 rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2442/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e Persona_3 Persona_4 presso la madre, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
b) compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 22/09/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè