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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1437/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno Pt_1
sociale a decorrere dal mese successivo alla data della domanda e pertanto dal 1.04.2023 per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno CP_1
sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. 335/1995 con decorrenza dal 1.04.2023 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 5.868,90 maturata al 30.11.2023, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La ricorrente dichiara che il valore della presente causa è di €
5.868,90 e che il suo reddito è inferiore ad € 23.056,82 ovvero il doppio del limite di reddito stabilito dal DM 1.04.14 (doc.15). In via istruttoria, in caso di contestazioni sulla titolarità di redditi, sulla situazione abitativa della ricorrente e sullo stato d'indigenza economica si chiede di essere ammessi a prova testimoniale in relazione ai punti 1, 11, 12 e 13 della narrativa;
si indicano a testi la sig.ra e il sig. ”. Testimone_1 Testimone_2
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso e le domande formulate contro perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese.”. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_2 CP_1
evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di vivere sola in affitto presso un immobile sito in Motta CO (MI);
- di essersi separata dal marito in data 7 aprile 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- di aver presentato in data 3 marzo 2023 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale;
- che la domanda indicata è stata respinta dall' sulla base della circostanza che la CP_1
rinuncia della richiedente all'assegno di mantenimento in sede di separazione dal coniuge equivale ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito.
1.1. Si è costituita in giudizio l' allegando la mancata dimostrazione dello stato di CP_1
bisogno alla luce anche del fatto che la ricorrente è comproprietaria di più immobili.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 6 della legge. N. 335 del 1995 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
Pag. 2 di 5 dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo
2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno".
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6570 del 18/03/2010) ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito; è stato quindi escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento.
Approfondendo ancora di più la questione è stato escluso che ai fini del riconoscimento della provvidenza oggetto di causa possa assumere rilievo ostativo “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione”, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (cfr
Pag. 3 di 5 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020; Sez. L - , Sentenza n. 24954 del
15/09/2021).
Nell'ultima pronuncia citata, si è osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito».
La stessa Corte di Cassazione (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del
20/07/2023) fa salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina».
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva che la ricorrente ha dato prova del suo stato di bisogno mediante produzione del suo estratto contributivo dal quale si evince che la stessa non lavora dal 1983 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrete) e della certificazione dell'agenzia delle entrate che attesta la mancata produzione di redditi nell'anno di imposta antecedente a quello di formulazione della domanda (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente).
I testimoni escussi hanno dichiarato che la ricorrente vive sola in un immobile il cui canone di locazione è pagato dalla figlia e dal coniuge separato e che l'abitazione in comproprietà della ricorrente è attualmente occupato dalla ex coniuge del di lei figlio (cfr. verbale di udienza del 5/12/2024).
Pag. 4 di 5 È stato infatti documentato che la ricorrente è comproprietaria nella misura del
37,50% di tre immobili per i quali la rendita catastale complessiva è di euro 830,36 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte ricorrente).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la resistente deve essere condannata al riconoscimento dell'assegno sociale richiesto, decurtato della somma di euro 311,36 all'anno, oltre interessi legali da calcolarsi sulle singole mensilità a decorrere dal 121° giorno
CP_ successivo alla domanda amministrativa, fermo restando le determinazioni future dell' motivate dalla variazione dei redditi percepiti dalla ricorrente.
3.Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna L al riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno sociale richiesto con la domanda del 1/4/2023, decurtato della somma di euro 311,36 all'anno, oltre interessi legali da calcolarsi sulle singole mensilità a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fermo restando le CP_ determinazioni future dell motivate dalla variazione dei redditi percepiti dalla ricorrente;
- condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
Silvia Balestro che si liquidano in euro 5.391 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
19/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1437/2023
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/02/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BALESTRO SILVIA e dell'avv.
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
resistente
OGGETTO: Assegno - pensione
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare: a) accertare e dichiarare il diritto della signora all'assegno Pt_1
sociale a decorrere dal mese successivo alla data della domanda e pertanto dal 1.04.2023 per tutte le ragioni di cui in diritto;
b) condannare l' a erogare alla ricorrente l'assegno CP_1
sociale di cui all'art. 3 comma 6 L. 335/1995 con decorrenza dal 1.04.2023 (o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia) e pertanto a pagare alla stessa la somma di € 5.868,90 maturata al 30.11.2023, oltre interessi e/o maggior danno da svalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singolo rateo al saldo, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande fino a che ne permangano le condizioni. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. La ricorrente dichiara che il valore della presente causa è di €
5.868,90 e che il suo reddito è inferiore ad € 23.056,82 ovvero il doppio del limite di reddito stabilito dal DM 1.04.14 (doc.15). In via istruttoria, in caso di contestazioni sulla titolarità di redditi, sulla situazione abitativa della ricorrente e sullo stato d'indigenza economica si chiede di essere ammessi a prova testimoniale in relazione ai punti 1, 11, 12 e 13 della narrativa;
si indicano a testi la sig.ra e il sig. ”. Testimone_1 Testimone_2
Per la parte resistente: “Voglia il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare il ricorso e le domande formulate contro perché infondate in fatto ed in diritto. Vinte le spese.”. CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni Parte_2 CP_1
evidenziate per il cui accoglimento ha allegato:
- di vivere sola in affitto presso un immobile sito in Motta CO (MI);
- di essersi separata dal marito in data 7 aprile 2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente);
- di aver presentato in data 3 marzo 2023 domanda di riconoscimento dell'assegno sociale;
- che la domanda indicata è stata respinta dall' sulla base della circostanza che la CP_1
rinuncia della richiedente all'assegno di mantenimento in sede di separazione dal coniuge equivale ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di un reddito.
1.1. Si è costituita in giudizio l' allegando la mancata dimostrazione dello stato di CP_1
bisogno alla luce anche del fatto che la ricorrente è comproprietaria di più immobili.
2. Venendo al merito della controversia, si osserva quanto segue.
L'art. 3 comma 6 della legge. N. 335 del 1995 stabilisce che “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto
Pag. 2 di 5 dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 38, comma 1, lettera b)) che a decorrere dal 1 gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo
2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre
2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 24, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all' articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è incrementato di un anno".
Nell'interpretare tale disposizione, la Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6570 del 18/03/2010) ha affermato che, essendo il conguaglio strettamente connesso non alla mera titolarità di un reddito, bensì alla sua effettiva percezione, è da ritenere che il reddito incompatibile in tanto rilevi in quanto sia stato effettivamente acquisito al patrimonio dell'assistito; è stato quindi escluso che sussistesse un obbligo, gravante sull'assistito, di preventiva e infruttuosa sollecitazione giudiziale dell'eventuale coniuge obbligato al mantenimento.
Approfondendo ancora di più la questione è stato escluso che ai fini del riconoscimento della provvidenza oggetto di causa possa assumere rilievo ostativo “l'astratta possibilità di chiedere l'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge in sede di separazione”, atteso che, interpretando in tal modo la disposizione in esame, si finirebbe con l'introdurre a carico dell'assistito un onere che dalla legge non è in alcun modo previsto (cfr
Pag. 3 di 5 Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14513 del 09/07/2020; Sez. L - , Sentenza n. 24954 del
15/09/2021).
Nell'ultima pronuncia citata, si è osservato che né nella lettera né nella ratio della legge nr. 335 del 1995, art. 3, comma 6, è rinvenibile alcuna indicazione circa il fatto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole. Al contrario, la condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività. La previsione secondo cui il reddito rilevante ai fini del diritto all'assegno «è costituito dall'ammontare dei redditi [...] conseguibili nell'anno solare di riferimento» dev'essere infatti interpretata in stretta connessione con quella immediatamente successiva, secondo cui, l'assegno «è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato [...] sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti»: vale a dire che all'assistito è richiesto soltanto di formulare una prognosi riguardante i redditi percepibili in relazione allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della domanda, fermo restando che la corresponsione effettiva dell'assegno dovrà essere parametrata a ciò che di tali redditi risulti «effettivamente percepito».
La stessa Corte di Cassazione (cfr. in ultimo Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 21573 del
20/07/2023) fa salvo l'accertamento in concreto di condotte fraudolente che, simulando artificiosamente situazioni di bisogno, siano volte a profittare della pubblica assistenza;
tuttavia, in difetto di prove (anche presuntive) in tal senso, non si può negare la corresponsione dell'assegno sociale a chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. Ciò «per ragioni di stretto diritto positivo, correlate alle scelte discrezionalmente operate dal legislatore nel formularne la disciplina».
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie si osserva che la ricorrente ha dato prova del suo stato di bisogno mediante produzione del suo estratto contributivo dal quale si evince che la stessa non lavora dal 1983 (cfr. doc. n. 7 fascicolo parte ricorrete) e della certificazione dell'agenzia delle entrate che attesta la mancata produzione di redditi nell'anno di imposta antecedente a quello di formulazione della domanda (cfr. doc. n. 8 fascicolo parte ricorrente).
I testimoni escussi hanno dichiarato che la ricorrente vive sola in un immobile il cui canone di locazione è pagato dalla figlia e dal coniuge separato e che l'abitazione in comproprietà della ricorrente è attualmente occupato dalla ex coniuge del di lei figlio (cfr. verbale di udienza del 5/12/2024).
Pag. 4 di 5 È stato infatti documentato che la ricorrente è comproprietaria nella misura del
37,50% di tre immobili per i quali la rendita catastale complessiva è di euro 830,36 (cfr. doc.
n. 9 fascicolo parte ricorrente).
In definitiva, il ricorso deve essere accolto e la resistente deve essere condannata al riconoscimento dell'assegno sociale richiesto, decurtato della somma di euro 311,36 all'anno, oltre interessi legali da calcolarsi sulle singole mensilità a decorrere dal 121° giorno
CP_ successivo alla domanda amministrativa, fermo restando le determinazioni future dell' motivate dalla variazione dei redditi percepiti dalla ricorrente.
3.Alla soccombenza di parte resistente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000 euro, cause previdenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: CP_
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna L al riconoscimento in favore della ricorrente dell'assegno sociale richiesto con la domanda del 1/4/2023, decurtato della somma di euro 311,36 all'anno, oltre interessi legali da calcolarsi sulle singole mensilità a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa, fermo restando le CP_ determinazioni future dell motivate dalla variazione dei redditi percepiti dalla ricorrente;
- condanna, altresì, parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
Silvia Balestro che si liquidano in euro 5.391 per compensi professionali oltre il rimborso delle spese generali pari al 15% dei compensi, nonchè c.p.a. e i.v.a. se prevista secondo le aliquote di legge.
19/02/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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