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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1293 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3193/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, VIA CAVOUR N. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI
DANIELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a NT NO (PA), in [...] Controparte_1
25/07/1967, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA CAVOUR N. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 26 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025, così come modificato con l'accordo depositato l'11 settembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 21/12/2007).
All'udienza del 26 settembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente
1 e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Il Minore verrà affidato ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre.
La residenza anagrafica del figlio rimarrà presso il domicilio della Per_1 madre a Palermo via dei Frati Minori, 24.
Il padre potrà vedere e tenere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, del minore, previo accordo con la madre;
In caso di disaccordo tra i coniugi, il figlio starà con il padre: due weekend alternati al mese dalle 15,00 del sabato alle 21,00 della domenica, prelevandolo dal domicilio materno e ivi riaccompagnandolo;
In ordine alle festività religiose e civili il figlio le trascorrerà alternativamente con l'altro genitore di anno in anno secondo il criterio di rotazione.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onereranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciabili.
Le Parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa le Parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo.
Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono
2 concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole.
I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in modo da potere essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dell'altro coniuge quando ha con sé il minore;
2 Assegno di mantenimento del figlio minore Assegno unico universale
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stesso, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per l'accudimento; in particolare il Sig. contribuirà al Controparte_1 mantenimento del figlio versando l'importo, mensile di € 300,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno quattro di ogni mese alla Sigra Parte_1
[...]
Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
Le spese straordinarie di cui alle definizioni e modalità sancite nel
"Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli", siglato il
02.07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di
Palermo (cfr. All. 7) saranno sostenute al 50% dai genitori ma in ogni caso dovranno essere concordate tra gli stessi e accompagnate da fattura nominativa e dettagliata.
L'assegno unico universale ed il relativo importo, verrà incassato al 100% dal sig. ; CP_1
I coniugi hanno facoltà di chiedere alle competenti autorità il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto ed i relativi visti per l'estero ed acconsentono che il visto possa essere apposto anche nei documenti del minore;
3 3. Rapporti economici e mantenimento coniugi,
Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni di carattere personale. I Ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte dell'autorità competente dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
1 Ricorrenti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto.
I presenti accordi vengono sottoscritti "rebus sic stantibus" ossia facendo riferimento alle circostanze esistenti in questo momento con la conseguenza che potranno essere modificati in caso di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”.
Con successivo accordo depositato telematicamente l'11 settembre 2025 le parti ha concordato di modificare l'accordo di cui al ricorso introduttivo prevedendo:
“Che i coniugi hanno deciso congiuntamente di modificare parzialmente le predette condizioni unicamente con riferimento all'importo per il mantenimento del figlio minore aumentandolo ad € 430,00, oltre ad € 50,00
a titolo di mantenimento della moglie, stabilendo che l'assegno unico verrà incassato e utilizzato esclusivamente dal padre. Mentre le altre condizioni rimarranno immutate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 145, P. 2, S. C, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3193/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in PALERMO, VIA CAVOUR N. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI
DANIELE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a NT NO (PA), in [...] Controparte_1
25/07/1967, elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA CAVOUR N. 70, presso lo studio dell'Avv. SOLLI DANIELE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale d'udienza del 26 settembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/6/2025, così come modificato con l'accordo depositato l'11 settembre 2025. (matrimonio celebrato in Palermo, il 21/12/2007).
All'udienza del 26 settembre 2025 i coniugi sono comparsi personalmente
1 e hanno dichiarato che non è possibile una riconciliazione, dando indicazioni sulle loro condizioni reddituali e patrimoniali;
il Giudice delegato ha quindi rimesso la causa in decisione.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1. Collocamento e diritto di visita del figlio minore.
Il Minore verrà affidato ad entrambi i genitori con domicilio Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre.
La residenza anagrafica del figlio rimarrà presso il domicilio della Per_1 madre a Palermo via dei Frati Minori, 24.
Il padre potrà vedere e tenere il figlio ogni qualvolta lo vorrà, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, del minore, previo accordo con la madre;
In caso di disaccordo tra i coniugi, il figlio starà con il padre: due weekend alternati al mese dalle 15,00 del sabato alle 21,00 della domenica, prelevandolo dal domicilio materno e ivi riaccompagnandolo;
In ordine alle festività religiose e civili il figlio le trascorrerà alternativamente con l'altro genitore di anno in anno secondo il criterio di rotazione.
Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il figlio minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onereranno di fornire un recapito dove potere sempre rintracciabili.
Le Parti si impegnano ad organizzare la festa di compleanno del minore in un luogo neutro con relativa ripartizione della spesa, in alternativa le Parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere mezza giornata con un genitore e l'altra mezza giornata con l'altro genitore o scegliere ulteriori soluzioni di comune accordo.
Nel giorno del compleanno di ciascun genitore, le parti sono concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Nel giorno della festa del papà o della festa della mamma le parti sono
2 concordi nel ritenere che il minore possa trascorrere l'intera giornata con il padre o la madre indipendentemente dal giorno di spettanza.
Tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi e nell'interesse superiore del benessere della prole.
I coniugi si obbligano a comunicarsi eventuali cambi di residenza;
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, in modo da potere essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località dell'altro coniuge quando ha con sé il minore;
2 Assegno di mantenimento del figlio minore Assegno unico universale
Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali esigenze dello stesso, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per l'accudimento; in particolare il Sig. contribuirà al Controparte_1 mantenimento del figlio versando l'importo, mensile di € 300,00 (trecento/00) che verrà corrisposto entro il giorno quattro di ogni mese alla Sigra Parte_1
[...]
Detta somma verrà rivalutata annualmente in virtù degli indici pubblicati dall'ISTAT;
Le spese straordinarie di cui alle definizioni e modalità sancite nel
"Protocollo su spese extra assegno per mantenimento dei figli", siglato il
02.07.2019 all'esito dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di
Palermo (cfr. All. 7) saranno sostenute al 50% dai genitori ma in ogni caso dovranno essere concordate tra gli stessi e accompagnate da fattura nominativa e dettagliata.
L'assegno unico universale ed il relativo importo, verrà incassato al 100% dal sig. ; CP_1
I coniugi hanno facoltà di chiedere alle competenti autorità il rilascio della carta di identità valida per l'espatrio, il passaporto ed i relativi visti per l'estero ed acconsentono che il visto possa essere apposto anche nei documenti del minore;
3 3. Rapporti economici e mantenimento coniugi,
Le parti dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni di carattere personale. I Ricorrenti si scambiano sin d'ora reciproco consenso al rilascio o rinnovo da parte dell'autorità competente dei rispettivi passaporti o altro documento valido per l'espatrio e la presente potrà servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente a rilasciarli o rinnovarli.
1 Ricorrenti stabiliscono, ove non diversamente disposto, che i superiori accordi entreranno in vigore già dal momento della sottoscrizione del presente atto.
I presenti accordi vengono sottoscritti "rebus sic stantibus" ossia facendo riferimento alle circostanze esistenti in questo momento con la conseguenza che potranno essere modificati in caso di mutamento delle circostanze di fatto e di diritto poste alla base degli stessi”.
Con successivo accordo depositato telematicamente l'11 settembre 2025 le parti ha concordato di modificare l'accordo di cui al ricorso introduttivo prevedendo:
“Che i coniugi hanno deciso congiuntamente di modificare parzialmente le predette condizioni unicamente con riferimento all'importo per il mantenimento del figlio minore aumentandolo ad € 430,00, oltre ad € 50,00
a titolo di mantenimento della moglie, stabilendo che l'assegno unico verrà incassato e utilizzato esclusivamente dal padre. Mentre le altre condizioni rimarranno immutate.”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 145, P. 2, S. C, Anno 2007) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000
n. 369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
4 Tribunale, il 10/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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