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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/07/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n.r.g. 24 / 2025
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
CAUSA N.R.G. 24/2025
Addì 9.7.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 27.5.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 13.37, in assenza delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile al n. 24/2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cefalù, via Parte_1 C.F._1
Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 7,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trigona che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
e contro
, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale di Cefalù in Corso Ruggero n. 139 dove ha sede l'ufficio legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avv. Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva;
- TERZO CHIAMATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da note depositate in atti in data 8.7.2025.
Per la parte convenuta
Come da note depositate in data 8.7.2025.
Per il terzo intervenuto
Come da note depositate in data 8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio presso il Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l al fine di far dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, notificato in data 30.10.2024, nella parte in cui sottoponeva ad esecuzione forzata le somme indicate nelle cartelle di pagamento n. 29620120096665104000 (pari a € 2.741,19), n. 29620140007871700000 (pari a € 22.326,78)
e n. 29620200001178216000 (pari a € 1.643,33), così per complessivi € 26.711,30. In particolare, secondo la tesi attorea, le cartelle predette non avrebbero potuto essere sottoposte ad una nuova azione esecutiva, avendo le stesse formato l'oggetto di tre precedenti pignoramenti (il primo del 14.6.2022, il secondo del
7.9.2022 ed il terzo del 19.4.2023) nonché di avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato,
[...]
, così come già accertato, giudizialmente, con sentenza emessa da codesto Tribunale n. 1287 del CP_2
18.9.2024. Si costituiva in giudizio l' con atto depositato in data 3.3.2025, Controparte_3 insistendo nella legittimità delle notifiche svolte e nell'infondatezza delle doglianze avverse e rappresentando come le cartelle opposte, portando un credito non integralmente soddisfatto (come dimostrato dall'intimazione 296 2024 90394911 04/000 indicata nello stesso atto di pignoramento), ben avrebbero potuto formare l'oggetto di azione esecutiva anche a fronte di pignoramento precedenti, permanendo il diritto di agire del creditore fino al totale pagamento delle pretese vantate.
In data 12.5.2025 si costituiva in giudizio il , rilevando come le doglianze mosse da Controparte_2 parte attrice siano già state accertate “dalla sentenza n. 1287/2024 emessa da Codesto Ill.mo Giudice nel procedimento RG. n.1965/2023, a cui questo Ente ha preso parte perché citato “per integrazione del contraddittorio”, depositando la documentazione contabile ed i mandati di pagamento effettuati dal in favore dell' Controparte_2 [...]
con i relativi atti di quietanza, per un importo complessivo di € 53.107,37, in esecuzione del Controparte_4 pignoramento presso terzi notificato il 14.06.2022 che includeva le tre cartelle di pagamento oggi nuovamente inserite dall' nella procedura esecutiva avviata nei confronti del sig. ”. Per tali ragioni, Controparte_4 Pt_1
l'Ente terzo chiedeva accertarsi la regolarità del proprio operato, con conseguente esenzione, per il medesimo, “da ogni forma di pregiudizio e soccombenza”.
All'udienza del 27.5.2025 le parti insistevano nei propri atti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la sua definizione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione proposta
Come visto sopra, l'odierno giudizio attiene, essenzialmente, ad un unico motivo di opposizione, afferente all'asserita illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall' Controparte_3
notificato in data 30.10.2024 limitatamente alle seguenti cartelle:
[...]
- cartella n. 29620120096665104000;
- cartella n. 29620140007871700000;
- cartella n. 29620200001178216000.
Secondo la tesi attorea, infatti, poiché le cartelle predette avrebbero formato l'oggetto di tre precedenti pignoramenti, rispetto ai quali codesto Tribunale, investito delle medesime doglianze, già si sarebbe pronunciato con sentenza n. 1287 del 18.9.2024, accertandone la relativa fondatezza, le stesse non avrebbero potuto, per una quarta volta, essere sottoposte ad ulteriore azione esecutiva, vertendosi di somme non solo già pignorate, ma in ogni caso già dal terzo , come accertato Controparte_2 giudizialmente..
Le presente argomentazioni sono state contestate dal creditore opposto, ad avviso del quale, “in presenza di una pluralità di crediti sottesi a differenti cartelle di pagamento, l'imputazione delle somme incassate avviene in favore dei crediti più antichi di ciascuna delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento di riferimento” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione), sicché l' , agendo in maniera “del tutto legittima”, avrebbe Controparte_5 inserito nelle cartelle nuovamente notificate “non il credito originario, bensì quello residuo ancora dovuto all'esito delle precedenti procedure” (cfr. idem). Secondo parte convenuta, dunque, il pignoramento in ultimo attivato sarebbe stato legittimamente proposto, attenendo ad un credito residuo in quel momento non integralmente soddisfatto.
Sul punto, infine, è altresì intervenuto il terzo pignorato, , evidenziando, come già visto Controparte_2 in parte premessa, che le doglianze mosse da parte attrice sarebbero già state accertate “dalla sentenza n.
1287/2024 emessa da Codesto Ill.mo Giudice nel procedimento RG. n.1965/2023, a cui questo Ente ha preso parte perché citato “per integrazione del contraddittorio”, depositando la documentazione contabile ed i mandati di pagamento effettuati dal in favore dell' con i relativi atti di quietanza, per un Controparte_2 Controparte_4 importo complessivo di € 53.107,37, in esecuzione del pignoramento presso terzi notificato il 14.06.2022 che includeva le tre cartelle di pagamento oggi nuovamente inserite dall' nella procedura esecutiva avviata Controparte_4 nei confronti del sig. ”. Pt_1
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve trovare accoglimento.
In via preliminare, giova in primo luogo rilevare come l'oggetto della sentenza n. 1287 del 18.9.2024, emessa dal Tribunale di Termini Imerese e prodotta sia dall'opponente (cfr. allegato n. 5 di cui alla cartella denominata “Fascicolo giudizio cautelare 1011-2024”), sia dal in allegato alla propria Controparte_2 comparsa di costituzione, risulti del tutto identico alle contestazioni oggi nuovamente esposte dalla parte attrice, afferendosi, in entrambi i casi, all'asserita illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore pignorante relativamente alle cartelle n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n.
29620200001178216000, in quanto inerenti, tutte, a somme già pagate dal terzo pignorato, CP_2
.
[...]
Segnatamente, relativamente a tale medesimo motivo, il provvedimento di cui sopra ha così statuito:
“Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento notificato Parte_1 dall' in data 19.4.2023 limitatamente al credito portato dalle Controparte_3 cartelle di pagamento n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n. 29620200001178216000.
Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall' Controparte_3
nei confronti di limitatamente alle cartelle di pagamento sopra
[...] Parte_1 indicate, con conseguente restituzione degli importi a tal fine pignorati”.
A tal riguardo, l' non risulta aver preso posizione, limitandosi a sostenere la Controparte_3 regolarità del proprio operato in ragione della presunta permanenza di un credito residuo pur in seguito ai tre pignoramenti precedentemente eseguiti (e nonostante l'intervento, nelle more, della pronuncia in precedenza citata). Ebbene, simile rilievo appare già di per sé solo sufficiente alla definizione del presente giudizio, attesa la portata vincolante discendente dal provvedimento emesso in data 18.9.2025 a definizione dei medesimi motivi di opposizione, nonché la mancata allegazione, da alcuna delle parti, né di elementi di valutazione diversi rispetto a quelli invocati nel procedimento di merito già definito, né della proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza di cui sopra, né ancora, in simile eventualità, di una sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Ne consegue così, dovendosi prendere atto di quanto già statuito tra le medesime parti e per il medesimo oggetto in altra sede giurisdizionale, ed in assenza di questioni o elementi in precedenza non prospettati,
l'impossibilità di pronunciarsi, nuovamente, sulle identiche questioni oggi riproposte e già decise con provvedimento emesso in data 18.9.2025.
Ne discende, pertanto, in conformità a quanto accertato nella sentenza n. 1287 del 18.9.2024,
l'accoglimento della presente opposizione proposta dal sig. , con conseguente Parte_1 assorbimento di ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti che devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus
Cass., SS.UU., n. 26242/2012).
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le Controparte_3 spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per le cause aventi valore 26.001,00-
52.000,00, con esclusione della fase istruttoria e l'applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'effettivo svolgimento del processo e la non particolare complessità delle questioni trattate: € 900,00 per la fase di studio della controversia;
€ 700,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.500,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.700,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla posizione del terzo pignorato, , considerata l'assenza di Controparte_2 contestazioni a suo carico e la conseguente ridotta attività svolta (sostanziatasi nel richiamo alla sentenza n. 1287 del 18.9.2024), appare equo che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato dall' in data 30.10.2024 limitatamente al Controparte_3 credito portato dalle cartelle di pagamento n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n.
29620200001178216000.
Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall Controparte_3
nei confronti di limitatamente alle cartelle di pagamento
[...] Parte_1 sopra indicate, con conseguente restituzione degli importi a tal fine pignorati.
Condanna a rimborsare a Controparte_3 Parte_1
la totalità delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre 15% per rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Stefano
Botindari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese in data 09/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
CAUSA N.R.G. 24/2025
Addì 9.7.2025 innanzi al Giudice dott.ssa Giovanna Debernardi;
visto l'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 27.5.2025; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visto l'art. 281 sexies c.p.c. si ritira in camera di consiglio per la deliberazione.
Alle ore 13.37, in assenza delle parti, il giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
in composizione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile al n. 24/2025
promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Cefalù, via Parte_1 C.F._1
Via Giovanni XXIII n. 7, presso lo studio dell'Avv. Stefano Botindari che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE ATTRICE - contro
Controparte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Pignatelli Aragona n. 7,
[...] P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Trigona che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- PARTE CONVENUTA -
e contro
, in persona del Sindaco protempore, elettivamente domiciliato presso la Casa Controparte_2
Comunale di Cefalù in Corso Ruggero n. 139 dove ha sede l'ufficio legale del medesimo Ente per il quale il Funzionario Avv. Lisa Bonomo presta la propria attività in via esclusiva;
- TERZO CHIAMATO -
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
Come da note depositate in atti in data 8.7.2025.
Per la parte convenuta
Come da note depositate in data 8.7.2025.
Per il terzo intervenuto
Come da note depositate in data 8.7.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio presso il Parte_1
Tribunale di Termini Imerese l al fine di far dichiarare la nullità Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi ex artt. 72-bis e 48-bis del D.P.R. 29/9/1973 n. 602, notificato in data 30.10.2024, nella parte in cui sottoponeva ad esecuzione forzata le somme indicate nelle cartelle di pagamento n. 29620120096665104000 (pari a € 2.741,19), n. 29620140007871700000 (pari a € 22.326,78)
e n. 29620200001178216000 (pari a € 1.643,33), così per complessivi € 26.711,30. In particolare, secondo la tesi attorea, le cartelle predette non avrebbero potuto essere sottoposte ad una nuova azione esecutiva, avendo le stesse formato l'oggetto di tre precedenti pignoramenti (il primo del 14.6.2022, il secondo del
7.9.2022 ed il terzo del 19.4.2023) nonché di avvenuto pagamento da parte del terzo pignorato,
[...]
, così come già accertato, giudizialmente, con sentenza emessa da codesto Tribunale n. 1287 del CP_2
18.9.2024. Si costituiva in giudizio l' con atto depositato in data 3.3.2025, Controparte_3 insistendo nella legittimità delle notifiche svolte e nell'infondatezza delle doglianze avverse e rappresentando come le cartelle opposte, portando un credito non integralmente soddisfatto (come dimostrato dall'intimazione 296 2024 90394911 04/000 indicata nello stesso atto di pignoramento), ben avrebbero potuto formare l'oggetto di azione esecutiva anche a fronte di pignoramento precedenti, permanendo il diritto di agire del creditore fino al totale pagamento delle pretese vantate.
In data 12.5.2025 si costituiva in giudizio il , rilevando come le doglianze mosse da Controparte_2 parte attrice siano già state accertate “dalla sentenza n. 1287/2024 emessa da Codesto Ill.mo Giudice nel procedimento RG. n.1965/2023, a cui questo Ente ha preso parte perché citato “per integrazione del contraddittorio”, depositando la documentazione contabile ed i mandati di pagamento effettuati dal in favore dell' Controparte_2 [...]
con i relativi atti di quietanza, per un importo complessivo di € 53.107,37, in esecuzione del Controparte_4 pignoramento presso terzi notificato il 14.06.2022 che includeva le tre cartelle di pagamento oggi nuovamente inserite dall' nella procedura esecutiva avviata nei confronti del sig. ”. Per tali ragioni, Controparte_4 Pt_1
l'Ente terzo chiedeva accertarsi la regolarità del proprio operato, con conseguente esenzione, per il medesimo, “da ogni forma di pregiudizio e soccombenza”.
All'udienza del 27.5.2025 le parti insistevano nei propri atti ed il Giudice, ritenuta la causa matura per la sua definizione, rinviava all'udienza odierna per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
II. Sul merito dell'opposizione proposta
Come visto sopra, l'odierno giudizio attiene, essenzialmente, ad un unico motivo di opposizione, afferente all'asserita illegittimità del pignoramento presso terzi eseguito dall' Controparte_3
notificato in data 30.10.2024 limitatamente alle seguenti cartelle:
[...]
- cartella n. 29620120096665104000;
- cartella n. 29620140007871700000;
- cartella n. 29620200001178216000.
Secondo la tesi attorea, infatti, poiché le cartelle predette avrebbero formato l'oggetto di tre precedenti pignoramenti, rispetto ai quali codesto Tribunale, investito delle medesime doglianze, già si sarebbe pronunciato con sentenza n. 1287 del 18.9.2024, accertandone la relativa fondatezza, le stesse non avrebbero potuto, per una quarta volta, essere sottoposte ad ulteriore azione esecutiva, vertendosi di somme non solo già pignorate, ma in ogni caso già dal terzo , come accertato Controparte_2 giudizialmente..
Le presente argomentazioni sono state contestate dal creditore opposto, ad avviso del quale, “in presenza di una pluralità di crediti sottesi a differenti cartelle di pagamento, l'imputazione delle somme incassate avviene in favore dei crediti più antichi di ciascuna delle cartelle di pagamento sottese al pignoramento di riferimento” (cfr. pag. 3 della comparsa di costituzione), sicché l' , agendo in maniera “del tutto legittima”, avrebbe Controparte_5 inserito nelle cartelle nuovamente notificate “non il credito originario, bensì quello residuo ancora dovuto all'esito delle precedenti procedure” (cfr. idem). Secondo parte convenuta, dunque, il pignoramento in ultimo attivato sarebbe stato legittimamente proposto, attenendo ad un credito residuo in quel momento non integralmente soddisfatto.
Sul punto, infine, è altresì intervenuto il terzo pignorato, , evidenziando, come già visto Controparte_2 in parte premessa, che le doglianze mosse da parte attrice sarebbero già state accertate “dalla sentenza n.
1287/2024 emessa da Codesto Ill.mo Giudice nel procedimento RG. n.1965/2023, a cui questo Ente ha preso parte perché citato “per integrazione del contraddittorio”, depositando la documentazione contabile ed i mandati di pagamento effettuati dal in favore dell' con i relativi atti di quietanza, per un Controparte_2 Controparte_4 importo complessivo di € 53.107,37, in esecuzione del pignoramento presso terzi notificato il 14.06.2022 che includeva le tre cartelle di pagamento oggi nuovamente inserite dall' nella procedura esecutiva avviata Controparte_4 nei confronti del sig. ”. Pt_1
Tutto ciò premesso, la presente opposizione deve trovare accoglimento.
In via preliminare, giova in primo luogo rilevare come l'oggetto della sentenza n. 1287 del 18.9.2024, emessa dal Tribunale di Termini Imerese e prodotta sia dall'opponente (cfr. allegato n. 5 di cui alla cartella denominata “Fascicolo giudizio cautelare 1011-2024”), sia dal in allegato alla propria Controparte_2 comparsa di costituzione, risulti del tutto identico alle contestazioni oggi nuovamente esposte dalla parte attrice, afferendosi, in entrambi i casi, all'asserita illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore pignorante relativamente alle cartelle n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n.
29620200001178216000, in quanto inerenti, tutte, a somme già pagate dal terzo pignorato, CP_2
.
[...]
Segnatamente, relativamente a tale medesimo motivo, il provvedimento di cui sopra ha così statuito:
“Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento notificato Parte_1 dall' in data 19.4.2023 limitatamente al credito portato dalle Controparte_3 cartelle di pagamento n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n. 29620200001178216000.
Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall' Controparte_3
nei confronti di limitatamente alle cartelle di pagamento sopra
[...] Parte_1 indicate, con conseguente restituzione degli importi a tal fine pignorati”.
A tal riguardo, l' non risulta aver preso posizione, limitandosi a sostenere la Controparte_3 regolarità del proprio operato in ragione della presunta permanenza di un credito residuo pur in seguito ai tre pignoramenti precedentemente eseguiti (e nonostante l'intervento, nelle more, della pronuncia in precedenza citata). Ebbene, simile rilievo appare già di per sé solo sufficiente alla definizione del presente giudizio, attesa la portata vincolante discendente dal provvedimento emesso in data 18.9.2025 a definizione dei medesimi motivi di opposizione, nonché la mancata allegazione, da alcuna delle parti, né di elementi di valutazione diversi rispetto a quelli invocati nel procedimento di merito già definito, né della proposizione del ricorso in appello avverso la sentenza di cui sopra, né ancora, in simile eventualità, di una sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
Ne consegue così, dovendosi prendere atto di quanto già statuito tra le medesime parti e per il medesimo oggetto in altra sede giurisdizionale, ed in assenza di questioni o elementi in precedenza non prospettati,
l'impossibilità di pronunciarsi, nuovamente, sulle identiche questioni oggi riproposte e già decise con provvedimento emesso in data 18.9.2025.
Ne discende, pertanto, in conformità a quanto accertato nella sentenza n. 1287 del 18.9.2024,
l'accoglimento della presente opposizione proposta dal sig. , con conseguente Parte_1 assorbimento di ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti che devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida” in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. ex pluribus
Cass., SS.UU., n. 26242/2012).
III. Sulle spese di lite
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta
[...]
deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla parte attrice le Controparte_3 spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo
2014 n. 55 (come modificato dal D.M. 08 marzo 2018 n. 37).
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà -contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto
Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti per le cause aventi valore 26.001,00-
52.000,00, con esclusione della fase istruttoria e l'applicazione dei valori prossimi ai minimi per la fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante l'effettivo svolgimento del processo e la non particolare complessità delle questioni trattate: € 900,00 per la fase di studio della controversia;
€ 700,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.500,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 2.700,00 da rifondere a , oltre alle spese documentate, al Parte_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A.
e C.P.A. come per legge.
Quanto alla posizione del terzo pignorato, , considerata l'assenza di Controparte_2 contestazioni a suo carico e la conseguente ridotta attività svolta (sostanziatasi nel richiamo alla sentenza n. 1287 del 18.9.2024), appare equo che le spese del presente giudizio siano integralmente compensate.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunziando
Accoglie l'opposizione promossa da avverso l'atto di pignoramento Parte_1 notificato dall' in data 30.10.2024 limitatamente al Controparte_3 credito portato dalle cartelle di pagamento n. 29620120096665104000, n. 29620140007871700000 e n.
29620200001178216000.
Dispone, per l'effetto, l'illegittimità dell'azione esecutiva avviata dall Controparte_3
nei confronti di limitatamente alle cartelle di pagamento
[...] Parte_1 sopra indicate, con conseguente restituzione degli importi a tal fine pignorati.
Condanna a rimborsare a Controparte_3 Parte_1
la totalità delle spese di lite che liquida in € 2.700,00 per compenso, oltre 15% per rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, Avv. Stefano
Botindari, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite nei confronti del . Controparte_2
Così deciso in Termini Imerese in data 09/07/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi