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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2024, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da e elett.te dom.ti presso Parte_1 Parte_2 il proc.avv.to FENIELLO GIOVANNI che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
OPPONENTI
CONTRO
RAPPRESENTATA DA CP_1 Controparte_2 elett.te dom.to presso il proc.avv.to PANINI ALBERIGO che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
OPPOSTO
OGGETTO : opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI: come da foglio telematico depositato per l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro l'atto di precetto loro notificato a cura di
[...] rappresentata da con il quale la convenuta Org_1 Controparte_2 chiedeva il pagamento della somma di € 226.333,98 supportata da contratto di mutuo come indicato nell'atto stesso.
Esponevano che l'atto di precetto doveva ritenersi illegittimo in primo luogo in quanto privo del titolo esecutivo e della sua preventiva notificazione essendo stato il contratto di mutuo esclusivamente descritto;
eccepivano, quindi, la carenza di legittimazione ad agire della e per essa della propria Controparte_2 rappresentata non avendo la precettante in alcun modo dimostrato la titolarità del credito azionato;
nel merito contestavano la natura del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto non potendosi nello stesso ravvisare un mutuo attesa l'assenza di traditio delle somme come richiesto dalla fattispecie legale;
ancora nel merito contestavano la illegittimità degli interessi applicati, determinati con riferimento all' ciò con riferimento alle decisione della Corte di Giustizia Europea in Org_2 merito, da ultimo eccepiva la aveva violato il limite di finanziabilità nella CP_3 concessione del mutuo, concludeva chiedendo, per tutti i motivi esposti la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva rappresentata da quale CP_4 Controparte_2 procuratrice di contestando l'opposizione e tutti i Controparte_5 motivi posti a suo fondamento, ribadiva la legittimità dell'atto di precetto opposto in quanto supportato da idoneo titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, rispetto al quale gli opponenti era fideiussori, le cui clausole con riferimento agli interessi apparivano conformi a legge, contestava, inoltre, che dovesse ritenersi violato il limite di finanziabilità concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e istruita la causa nel merito con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della opposta non essendo evincibile in capo alla stessa la titolarità del credito azionato.
A riguardo occorre premettere che di recente la Suprema Corte ha con l'ordinanza 17944/2023 enunciato i principi da tenere presenti proprio quando nei giudizi di opposizione viene in contestazione la legittimazione sostanziale del creditore all'esito di una procedura di cessione in blocco dei crediti come quella che ci occupa.
Ha in proposito enunciato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».” Orbene parte opposta ha prodotto a riguardo l'avviso di cessione dei crediti da parte di in favore di nella Gazzetta Ufficiale del Organizzazione_3 CP_4
7.2.2019, ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti nei quali è compreso il credito vantato nei confronti di di , della quale gli Organizzazione_4 Parte_2 opponenti sono fideiussori, nel quale è compreso il credito ceduto con in numero identificativo di CF000000000000083718, ha prodotto, altresì, la certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla banca cedente il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, produzioni tutte che portano alla certezza che effettivamente il credito azionato a seguito della cessione in blocco è stato ceduto alla odierna opposta. Trattasi di prova ineccepibile soprattutto avuto riguardo alla presunzione contenuta nella notifica mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che alla luce della certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente e alla detenzione del titolo azionato portano a ritenere pienamente provata la legittimazione di ad agire CP_4 per il recupero delle somme non corrisposte dalla debitrice di Organizzazione_4
della quale gli opponenti sono fideiussori. Parte_2
Parte opponente lamenta che l'atto di precetto deve ritenersi illegittimo in quanto non supportato da idoneo titolo esecutivo e ciò sul presupposto che il mutuo azionato non può essere qualificato come mutuo fondiario che consente al precettante l'omissione della notificazione del titolo. Occorre premettere che il Testo Unico Bancario definisce credito fondiario la fattispecie che ha per oggetto la concessione, da parte di istituti di credito, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili ed attribuisce a tale fattispecie negoziale una serie di vantaggi, tra ci quali la idoneità del contratto a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la possibilità di procedere al recupero forzoso del credito senza dover notificare il titolo contrattuale esecutivo . Tuttavia, nella fase di esecuzione possono sorgere contestazioni con riferimento al momento nel quale detto contratto si perfezione. Il problema sorge con riguardo alle diverse modalità di attribuzione del denaro ed alla loro idoneità a rappresentare una consegna valida ai fini della conclusione del contratto di mutuo ciò avuto riguardo alla natura di contratto reale del contratto di mutuo. il pagamento, come detto, è cosa diversa dalla traditio dei pezzi monetari perché esso è, piuttosto, imputazione di ricchezza e attribuzione di un potere di disposizione di tale ricchezza all'accipiens, la consegna nel contratto di mutuo sarà anch'essa qualificabile come quell'atto che determina l'attribuzione al mutuatario della quantità di ricchezza mutuata con l'attribuzione a quest'ultimo del potere di disposizione di detta ricchezza. Ciò comunque pone il problema di quando si realizzi l'attribuzione della ricchezza mutuata e del relativo potere dispositivo in favore del mutuatario. La giurisprudenza ha richiamato in più occasioni proprio il concetto di disponibilità giuridica, precisando che essa può ritenersi equipollente alla "traditio", ma ciò soltanto nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo . Il titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario fa sì che si possa concretamente configurare la possibilità per quest'ultimo di imprimere una destinazione a quel denaro, ossia di esercitare un potere di disposizione;
quando ciò manchi, la consegna non può dirsi realizzata. In tal modo, il concetto di realità viene a delinearsi come attribuzione di un potere di dominio, un potere dispositivo sulle utilità, che trova la propria fonte nel titolo attributivo del potere piuttosto che nel fatto della materiale apprensione delle utilità stesse. Non c'è un'attività esteriore che testimonia la signoria sul bene, ma piuttosto un titolo attributivo che consacra il passaggio da un patrimonio all'altro ( Cass. 2022/8382; Cass. n. 37654/2021; Cass. n. 17194/2015 ) Con riferimento al contratto di mutuo e alla costituzione di un pegno irregolare infruttifero occorre in primo luogo evidenziare che l'atto di mutuo e quello di costituzione del pegno irregolare infruttifero, sebbene contestualmente assunti , costituiscono atti logicamente e giuridicamente distinti: il primo ( mutuo ) validamente perfezionatosi con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo;
il secondo ( pegno irregolare infruttifero) costituito per volontà del mutuatario che ha avuto la piena disponibilità giuridica delle somme. Siffatta completa fattispecie porta a ritenere che il perfezionamento del mutuo non era condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero, poiché era l'effettiva iscrizione della garanzia ipotecaria a costituire una condizione per lo svincolo del pegno sulla somma già erogata a mutuo con la quietanza contestuale al rogito notarile. Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi che il contratto posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è inequivocabilmente un contratto di mutuo fondiario in quanto la salvaguardia della banca circa la corretta iscrizione dell'ipoteca di primo grado sul bene concesso in garanzia dalla mutuataria trova la sua giustificazione sotto il profilo logico, economico e giuridico proprio alla luce della nozione di credito fondiario evincibile dagli artt. 38 e 39 del t.u.b.
Ciò posto il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto deve ritenersi valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc. Quanto alla eccepita violazione del limite di finanziabilità occorre tenere presente la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto anche di recente ( Cass. 11201/2018 ) che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo; rimane, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione.” Orbene sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la con sentenza del 16/11/2022, n. 33719 le quali pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno chiaramente escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. I Giudici della Corte ritengono, a riguardo, che la previsione di cui all'art.38 secondo comma d.lgs 385/1993 costituisca, invece, una regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario il compito di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», e che la citata regola costituisca piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, debba essere considerata una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale sotto il profilo della sua validità. Da ultimo in tal senso anche Cass.7949/2023. Gli opponenti sollevano altresì l'eccezione di illegittimità riguardo agli interessi con particolare riferimento alla previsione contrattuale che li collega alla variazione dei tassi Euribor e ciò alla luce delle decisioni assunte a riguardo dalla Org_5
Europea. Premesso che l'indice Euribor, al quale il contratto di mutuo fa riferimento per la determinazione del tasso corrispettivo, secondo parte attrice costituisce per sé stesso, in quanto rappresentativo della media ponderata dei tassi di interesse praticati nei rapporti di deposito tra banche dell'Unione Europea, espressione di un accordo di cartello tra le banche di riferimento che comunicano i dati sulla base della cui raccolta ed elaborazione vengono determinati gli indici comunicati e diffusi quotidianamente dalla derivandone da ciò la nullità per Controparte_6 indeterminatezza del tasso e per violazione della normativa antitrust e in specie dell'art. l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 (che vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti", tra le altre, "nel "fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali", deve essere evidenziato che la determinazione della media ponderata dei tassi praticati sui depositi interbancari dalle principali banche europee e internazionali in Organ relazione alle variazioni del tasso ufficiale è, appunto un dato matematico riassuntivo della situazione del mercato fornito come dato informativo a disposizione e liberamente utilizzabile da tutti gli operatori. In siffatta descrittiva situazione non è possibile concludere che sia il frutto di un accordo per la limitazione della concorrenza, atteso il fatto che ciascuna delle singole banche i cui comportamenti sul mercato contribuiscono alla determinazione dell'Euribor di fatto ne influenzano l'ammontare, ciò non è di per sé idoneo a ricondurre ad intese tra le banche interessate la strumentale alterazione dell'indice attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, e la illiceità dunque intrinseca del riferimento. E' al riguardo il caso di aggiungere che gli opponenti non deducono espressamente alcuna manipolazione concordata in funzione anticoncorrenziale neppure allegando la partecipazione della all'intesa, ma assumono la Organizzazione_3 contrarietà alla normativa antitrust del meccanismo stesso di calcolo dell'Euribor sulla base dei quotidiani rilevamenti sul comportamento commerciale delle banche europee e internazionali invocando acriticamente e genericamente le note decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, che hanno accertato che un cartello tra diverse banche europee per la manipolazione del tasso Euribor è in effetti esistito;
in ogni caso, per quanto qui interessa, è sufficiente osservare, nella totale assenza di allegazioni dell'attore, che le condotte che furono così accertate dalla Commissione UE si riferivano al limitato periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, e che non è stato in alcun modo provato che la non era tra le banche che furono ritenute partecipi e tra Organizzazione_3 quelle sanzionate. Anche siffatta doglianza deve essere rigettata. Da ultimo in ordine alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria in attesa della definizione di altra causa portata dalla memoria conclusionale di parte opponente deve ritenersi infondata alla luce del fatto che l'eventuale accertamento nei riguardi dell'obbligato principale si riflette anche sui fideiussori i quali non possono essere chiamati a garantire un debito superiore a quello contrattualmente previsto o giudizialmente accertato.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti alle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 8.433,00 oltre accessori nella misura di legge.
Sassari 3.2.2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Sassari dr. G.Sanna ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1466 del RGAC per l'anno 2022 e promossa da e elett.te dom.ti presso Parte_1 Parte_2 il proc.avv.to FENIELLO GIOVANNI che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto introduttivo del giudizio
OPPONENTI
CONTRO
RAPPRESENTATA DA CP_1 Controparte_2 elett.te dom.to presso il proc.avv.to PANINI ALBERIGO che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposte
OPPOSTO
OGGETTO : opposizione ad atto di precetto.
CONCLUSIONI: come da foglio telematico depositato per l'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro l'atto di precetto loro notificato a cura di
[...] rappresentata da con il quale la convenuta Org_1 Controparte_2 chiedeva il pagamento della somma di € 226.333,98 supportata da contratto di mutuo come indicato nell'atto stesso.
Esponevano che l'atto di precetto doveva ritenersi illegittimo in primo luogo in quanto privo del titolo esecutivo e della sua preventiva notificazione essendo stato il contratto di mutuo esclusivamente descritto;
eccepivano, quindi, la carenza di legittimazione ad agire della e per essa della propria Controparte_2 rappresentata non avendo la precettante in alcun modo dimostrato la titolarità del credito azionato;
nel merito contestavano la natura del contratto posto a fondamento dell'atto di precetto non potendosi nello stesso ravvisare un mutuo attesa l'assenza di traditio delle somme come richiesto dalla fattispecie legale;
ancora nel merito contestavano la illegittimità degli interessi applicati, determinati con riferimento all' ciò con riferimento alle decisione della Corte di Giustizia Europea in Org_2 merito, da ultimo eccepiva la aveva violato il limite di finanziabilità nella CP_3 concessione del mutuo, concludeva chiedendo, per tutti i motivi esposti la dichiarazione di nullità dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva rappresentata da quale CP_4 Controparte_2 procuratrice di contestando l'opposizione e tutti i Controparte_5 motivi posti a suo fondamento, ribadiva la legittimità dell'atto di precetto opposto in quanto supportato da idoneo titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario, rispetto al quale gli opponenti era fideiussori, le cui clausole con riferimento agli interessi apparivano conformi a legge, contestava, inoltre, che dovesse ritenersi violato il limite di finanziabilità concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e istruita la causa nel merito con produzioni documentali veniva presa in decisione sulle conclusioni assunte dalle parti all'udienza fissata per la precisazione e con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione appare infondata e deve essere rigettata.
Parte opponente eccepisce preliminarmente la carenza di legittimazione attiva della opposta non essendo evincibile in capo alla stessa la titolarità del credito azionato.
A riguardo occorre premettere che di recente la Suprema Corte ha con l'ordinanza 17944/2023 enunciato i principi da tenere presenti proprio quando nei giudizi di opposizione viene in contestazione la legittimazione sostanziale del creditore all'esito di una procedura di cessione in blocco dei crediti come quella che ci occupa.
Ha in proposito enunciato che “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco” non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo».” Orbene parte opposta ha prodotto a riguardo l'avviso di cessione dei crediti da parte di in favore di nella Gazzetta Ufficiale del Organizzazione_3 CP_4
7.2.2019, ha prodotto l'elenco dei crediti ceduti nei quali è compreso il credito vantato nei confronti di di , della quale gli Organizzazione_4 Parte_2 opponenti sono fideiussori, nel quale è compreso il credito ceduto con in numero identificativo di CF000000000000083718, ha prodotto, altresì, la certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla banca cedente il contratto di mutuo oggetto del presente giudizio, produzioni tutte che portano alla certezza che effettivamente il credito azionato a seguito della cessione in blocco è stato ceduto alla odierna opposta. Trattasi di prova ineccepibile soprattutto avuto riguardo alla presunzione contenuta nella notifica mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che alla luce della certificazione ex art. 50 TUB rilasciata dalla cedente e alla detenzione del titolo azionato portano a ritenere pienamente provata la legittimazione di ad agire CP_4 per il recupero delle somme non corrisposte dalla debitrice di Organizzazione_4
della quale gli opponenti sono fideiussori. Parte_2
Parte opponente lamenta che l'atto di precetto deve ritenersi illegittimo in quanto non supportato da idoneo titolo esecutivo e ciò sul presupposto che il mutuo azionato non può essere qualificato come mutuo fondiario che consente al precettante l'omissione della notificazione del titolo. Occorre premettere che il Testo Unico Bancario definisce credito fondiario la fattispecie che ha per oggetto la concessione, da parte di istituti di credito, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su beni immobili ed attribuisce a tale fattispecie negoziale una serie di vantaggi, tra ci quali la idoneità del contratto a valere come titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. e la possibilità di procedere al recupero forzoso del credito senza dover notificare il titolo contrattuale esecutivo . Tuttavia, nella fase di esecuzione possono sorgere contestazioni con riferimento al momento nel quale detto contratto si perfezione. Il problema sorge con riguardo alle diverse modalità di attribuzione del denaro ed alla loro idoneità a rappresentare una consegna valida ai fini della conclusione del contratto di mutuo ciò avuto riguardo alla natura di contratto reale del contratto di mutuo. il pagamento, come detto, è cosa diversa dalla traditio dei pezzi monetari perché esso è, piuttosto, imputazione di ricchezza e attribuzione di un potere di disposizione di tale ricchezza all'accipiens, la consegna nel contratto di mutuo sarà anch'essa qualificabile come quell'atto che determina l'attribuzione al mutuatario della quantità di ricchezza mutuata con l'attribuzione a quest'ultimo del potere di disposizione di detta ricchezza. Ciò comunque pone il problema di quando si realizzi l'attribuzione della ricchezza mutuata e del relativo potere dispositivo in favore del mutuatario. La giurisprudenza ha richiamato in più occasioni proprio il concetto di disponibilità giuridica, precisando che essa può ritenersi equipollente alla "traditio", ma ciò soltanto nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in modo tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo . Il titolo autonomo di disponibilità in favore del mutuatario fa sì che si possa concretamente configurare la possibilità per quest'ultimo di imprimere una destinazione a quel denaro, ossia di esercitare un potere di disposizione;
quando ciò manchi, la consegna non può dirsi realizzata. In tal modo, il concetto di realità viene a delinearsi come attribuzione di un potere di dominio, un potere dispositivo sulle utilità, che trova la propria fonte nel titolo attributivo del potere piuttosto che nel fatto della materiale apprensione delle utilità stesse. Non c'è un'attività esteriore che testimonia la signoria sul bene, ma piuttosto un titolo attributivo che consacra il passaggio da un patrimonio all'altro ( Cass. 2022/8382; Cass. n. 37654/2021; Cass. n. 17194/2015 ) Con riferimento al contratto di mutuo e alla costituzione di un pegno irregolare infruttifero occorre in primo luogo evidenziare che l'atto di mutuo e quello di costituzione del pegno irregolare infruttifero, sebbene contestualmente assunti , costituiscono atti logicamente e giuridicamente distinti: il primo ( mutuo ) validamente perfezionatosi con l'erogazione della somma ed il rilascio della quietanza a saldo;
il secondo ( pegno irregolare infruttifero) costituito per volontà del mutuatario che ha avuto la piena disponibilità giuridica delle somme. Siffatta completa fattispecie porta a ritenere che il perfezionamento del mutuo non era condizionato allo svincolo della somma costituita come pegno irregolare infruttifero, poiché era l'effettiva iscrizione della garanzia ipotecaria a costituire una condizione per lo svincolo del pegno sulla somma già erogata a mutuo con la quietanza contestuale al rogito notarile. Alla luce dei suddetti principi deve ritenersi che il contratto posto a fondamento dell'atto di precetto opposto è inequivocabilmente un contratto di mutuo fondiario in quanto la salvaguardia della banca circa la corretta iscrizione dell'ipoteca di primo grado sul bene concesso in garanzia dalla mutuataria trova la sua giustificazione sotto il profilo logico, economico e giuridico proprio alla luce della nozione di credito fondiario evincibile dagli artt. 38 e 39 del t.u.b.
Ciò posto il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento dell'atto di precetto deve ritenersi valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc. Quanto alla eccepita violazione del limite di finanziabilità occorre tenere presente la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale ha ritenuto anche di recente ( Cass. 11201/2018 ) che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo; rimane, peraltro, salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione.” Orbene sul punto sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la con sentenza del 16/11/2022, n. 33719 le quali pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui all'articolo 117, ottavo comma, d.lgs. n. 385 del 1993, non escluderebbe, in astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno chiaramente escluso, in concreto, che l'articolo 38, secondo comma, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto. I Giudici della Corte ritengono, a riguardo, che la previsione di cui all'art.38 secondo comma d.lgs 385/1993 costituisca, invece, una regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario il compito di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della «vigilanza prudenziale», e che la citata regola costituisca piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, debba essere considerata una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza alcuna incidenza sul sinallagma contrattuale sotto il profilo della sua validità. Da ultimo in tal senso anche Cass.7949/2023. Gli opponenti sollevano altresì l'eccezione di illegittimità riguardo agli interessi con particolare riferimento alla previsione contrattuale che li collega alla variazione dei tassi Euribor e ciò alla luce delle decisioni assunte a riguardo dalla Org_5
Europea. Premesso che l'indice Euribor, al quale il contratto di mutuo fa riferimento per la determinazione del tasso corrispettivo, secondo parte attrice costituisce per sé stesso, in quanto rappresentativo della media ponderata dei tassi di interesse praticati nei rapporti di deposito tra banche dell'Unione Europea, espressione di un accordo di cartello tra le banche di riferimento che comunicano i dati sulla base della cui raccolta ed elaborazione vengono determinati gli indici comunicati e diffusi quotidianamente dalla derivandone da ciò la nullità per Controparte_6 indeterminatezza del tasso e per violazione della normativa antitrust e in specie dell'art. l'art. 2 della L. n. 287 del 1990 (che vieta "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti", tra le altre, "nel "fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali", deve essere evidenziato che la determinazione della media ponderata dei tassi praticati sui depositi interbancari dalle principali banche europee e internazionali in Organ relazione alle variazioni del tasso ufficiale è, appunto un dato matematico riassuntivo della situazione del mercato fornito come dato informativo a disposizione e liberamente utilizzabile da tutti gli operatori. In siffatta descrittiva situazione non è possibile concludere che sia il frutto di un accordo per la limitazione della concorrenza, atteso il fatto che ciascuna delle singole banche i cui comportamenti sul mercato contribuiscono alla determinazione dell'Euribor di fatto ne influenzano l'ammontare, ciò non è di per sé idoneo a ricondurre ad intese tra le banche interessate la strumentale alterazione dell'indice attraverso la modifica concordata del tasso di deposito da ciascuna di esse applicato nei rapporti con altri istituti di credito, e la illiceità dunque intrinseca del riferimento. E' al riguardo il caso di aggiungere che gli opponenti non deducono espressamente alcuna manipolazione concordata in funzione anticoncorrenziale neppure allegando la partecipazione della all'intesa, ma assumono la Organizzazione_3 contrarietà alla normativa antitrust del meccanismo stesso di calcolo dell'Euribor sulla base dei quotidiani rilevamenti sul comportamento commerciale delle banche europee e internazionali invocando acriticamente e genericamente le note decisioni della Commissione UE del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, che hanno accertato che un cartello tra diverse banche europee per la manipolazione del tasso Euribor è in effetti esistito;
in ogni caso, per quanto qui interessa, è sufficiente osservare, nella totale assenza di allegazioni dell'attore, che le condotte che furono così accertate dalla Commissione UE si riferivano al limitato periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, e che non è stato in alcun modo provato che la non era tra le banche che furono ritenute partecipi e tra Organizzazione_3 quelle sanzionate. Anche siffatta doglianza deve essere rigettata. Da ultimo in ordine alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria in attesa della definizione di altra causa portata dalla memoria conclusionale di parte opponente deve ritenersi infondata alla luce del fatto che l'eventuale accertamento nei riguardi dell'obbligato principale si riflette anche sui fideiussori i quali non possono essere chiamati a garantire un debito superiore a quello contrattualmente previsto o giudizialmente accertato.
Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti alle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione respinta;
1) Rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2
2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 8.433,00 oltre accessori nella misura di legge.
Sassari 3.2.2024
Il Giudice
Giuseppina Sanna