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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/04/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. 1214/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. MARCELLO CASTIGLIONE Presidente
Dott. FRANCO DAVINI Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
La Spezia viale Italia n.121 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Billante e Simone Billante che lo rappresentano per mandato in atti
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(c.f. , elettivamente domiciliata in La Spezia viale Italia n.13/4 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Riccardo Caprara che la rappresenta unitamente all'avv. Daniele Turri per mandato in atti
APPELLATA
(c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del giudice designato, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza n.384.2022 per difetto di notifica nei confronti del sig. in proprio ed in principalità, in Parte_1 accoglimento del presente atto di appello, riformare parzialmente la sentenza n.384/2022 emessa dal Tribunale della Spezia, in persona del giudice Dott.ssa Adriana Gherardi, pubblicata il
25/05/2022 come indicato in narrativa, con riferimento al punto avente ad oggetto la domanda Con riconvenzionale della compagnia assicurativa e relativa condanna dell'appellante a tenere quest'ultima indenne dal risarcimento dovuto nei confronti dell'attore in primo grado, . CP_2
In ogni caso con vittoria di spese e competenze (oltre spese generali ed accessori) sia della fase di primo grado di giudizio o comunque della revoca di condanna nei confronti dell'appellante e del presente grado di giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario con espressa menzione in sentenza.”
Con Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'appello promosso da non ha ragionevole probabilità di essere accolto e per l'effetto Controparte_3 dichiarare l'impugnazione inammissibile con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. NEL MERITO: Respingere l'appello promosso da giacché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni spiegate in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 348/2022 del Tribunale di La Spezia.
Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori come per legge.”
Per l'appellato : CP_2
Nessuno è comparso, nessuno ha concluso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. evocava in giudizio davanti al Tribunale della Spezia CP_2 la soc. e l'agenzia Controparte_1 Controparte_4
in persona del suo socio accomandatario , deducendo di
[...] Parte_1 Con aver stipulato nell'anno 2010 con la MP tramite la sua agenzia generale di La Spezia del Valenzano, n.4 polizze, i cui premi erano stati regolarmente pagati alle scadenze fino a tutto l'anno 2015 per complessivi € 25.600,00, e di aver ricevuto da in data 2.2.2016 una CP_5 comunicazione che confermava la sussistenza delle 4 polizze, ma specificava che le medesime
2 erano state tutte annullate ad opera di un soggetto terzo. La MP, poi, informava di aver effettuato “un recesso per giusta causa” nei confronti della propria agenzia generale di La Spezia del Valenzano.
Atteso che le polizze erano state sottoscritte presso l'agenzia della MP, su carta intestata della medesima e contratte con il suo agente generale e quindi attesa la sua incolpevole buona fede nell'apparente stipulazione delle medesime, l'attore, considerato che in via bonaria non aveva ottenuto il rimborso dei premi versati e la sussistenza della responsabilità oggettiva di CP_5 per l'operato del proprio agente generale, chiedeva la condanna in solido dei due resistenti alla restituzione della somma versata.
Si costituiva ritualmente la quale eccepita la mancanza di prova che i Controparte_1 dedotti versamenti fossero stati effettivamente effettuati a favore delle polizze, nonché l'assenza di diligenza in capo al per non aver preteso le quietanze, formulava espressa domanda di CP_2 manleva nei confronti del per ogni pregiudizievole conseguenza che fosse ricaduta sulla Parte_1
MP e quindi chiedeva di essere autorizzata, previo spostamento della prima udienza, a notificare, a sua volta, tale domanda a . Parte_1
Consentita lo chiamata del terzo, provvedeva alla notifica dell'atto presso la residenza CP_5 del , che veniva effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.. Alla prima udienza del 20 settembre Parte_1
2018 il chiedeva un nuovo termine per la notifica al , non essendo andata a buon CP_2 Parte_1 fine quella effettuata presso l'agenzia.
Quindi il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ammetteva le prove per testi articolate dal e da mentre nessuno compariva per il . CP_2 Controparte_1 Parte_1
All'esito della disposta istruttoria, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica ha pronunciato la sentenza n.384/2022, pubblicata in data 25 maggio 2022, con la quale, considerata raggiunta la prova della stipulazione delle 4 polizze, poi stornate e/o annullate, e del pagamento dei relativi premi da parte del , nonché l'impossibilità da parte dell'assicurato di venire a CP_2 conoscenza del comportamento fraudolento dell'agente, che la MP non aveva fatto trapelare, ha ritenuto sussistente la buona fede del ricorrente e la responsabilità, ex art.2049 c.c. di nel rispondere del fatto illecito dei propri subalterni, per cui, previa detrazione degli CP_5 importi non provati e/o la cui restituzione non era dovuta per complessivi € 1.274,00,
a) ha statuito la responsabilità per fatto illecito dell'Assicurazione Controparte_4
e di personalmente quale agente generale di
[...] Parte_1 [...] nonché socio accomandatario dell'agenza; CP_6
b) ha accertato il rapporto di agenzia intercorrente tra le parti convenute;
c) ha dichiarato esponsabile ex art.2049 c.c. per il fatto illecito compiuto dal suo agente;
CP_5
3 d) ha condannato la MP ed il suo agente a pagare, in solido tra di loro, a CP_2
l'importo di € 24.326,00 oltre interessi e rivalutazione dal 14 dicembre 2015 al saldo, oltre che alle spese di lite del ricorrente;
e) ha condannato , in proprio e quale socio accomandatario Parte_1 dell'Assicurazione al pagamento a favore di Controparte_4 di tutte le somme che quest'ultima sarebbe stata tenuta a versare al ricorrente in Controparte_7 relazione alla sentenza.
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre 2022 ad Parte_1 entrambe le altre parti in causa, ha proposto parziale gravame all'impugnata sentenza nei soli riguardi della domanda di manleva proposta nei suoi confronti da
[...]
si è ritualmente costituita, opponendosi al gravame. Controparte_8
, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda, malgrado la ritualità della CP_2 notifica, non si è costituito, per cui ne va dichiarata la sua contumacia.
Alla prima udienza del 30 marzo 2023, la Corte, attese le note scritte delle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 febbraio 2024, poi anticipata al 30 novembre
2023.
A seguito del rituale deposito delle note di trattazione scritta con la precisazione delle proprie conclusioni ad opera di tutte le parti costituite, con ordinanza del 1° dicembre 2023, la Corte, previa concessione dei termini ordinari di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori
20 giorni successivi per le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie conclusive.
* * * * * * *
ha gravato la sentenza impugnata sulla base di due motivi ed in Parte_1 particolare ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente
1) dichiarato la sua contumacia, malgrado la nullità della notifica, e quindi pronunciato una sentenza nulla, avendo la convenuta otificato la propria domanda di manleva presso la residenza CP_5 del , senza, però, dare la prova in giudizio che quella fosse l'effettiva sua residenza;
Parte_1
2) accolto la domanda riconvenzionale di garanzia senza rilevare d'ufficio la sussistenza della litispendenza/continenza con il procedimento portante il n. R.G. 781/2017 e pendente davanti al medesimo ufficio, nel quale aveva chiesto il rimborso delle medesime somme o CP_5 comunque per non aver rilevato un abuso del processo per essere stata proposta due volte la medesima domanda.
4 L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni opportunità logico espositiva, è infondato e va respinto.
Innanzitutto questa Corte rileva come l'impugnazione del , che pur correttamente ha Parte_1 effettuato la denuntiatio litis all'allora ricorrente, si sia esclusivamente appuntata solo su dei limitati aspetti del giudizio di primo grado, riguardanti questioni procedurali della domanda di garanzia, senza, però, investire il merito e quindi la fondatezza della domanda di ripetizione svolta dal CP_2
e dei presupposti per svolgere quella di manleva da parte della MP.
In sostanza l'appellante non contesta la propria responsabilità nella determinazione del danno all'assicurato e poi alla MP assicurativa a seguito del proprio comportamento illecito, con cui si è appropriato dei premi assicurativi versati dal (c.f.r. statuizioni della sentenza CP_2 impugnata, ove si legge: “Il ha fatto quindi legittimo affidamento sull'operato dell'Agente di CP_2
che era munito della facoltà di stipulare le polizze e riscuoterne i premi ed in Controparte_1 assenza di alcuna notizia in merito, non avrebbe potuto in alcun modo dubitare della professionalità dell'agente e del fatto che potesse usare il nome della MP per fini illeciti”….ed ancora “Si deve tuttavia osservare come a fronte dei comportamenti tenuti dall'Agente che, tra le Parte_1 varie modalità seguite al fine di appropriarsi dei premi assicurativi inviava disdetta delle polizze all'insaputa degli assicurati, al fine di continuare ad incassare le somme da questi regolarmente versati…”), né, nel merito, il diritto della Società, nell'ambito della quale rivestiva della qualifica di agente generale, ad essere dallo stesso manlevata, ma unicamente la nullità della notifica della chiamata in causa di terzo (e non quella con la quale è stato convenuto in giudizio dal ricorrente), che di fatto non avrebbe permesso all'odierno appellante di rilevare la litispendenza.
Questa Corte, in relazione alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, evidenzia come risulti dai documenti di causa che l'indirizzo di residenza del sia stato all'epoca in Parte_1
Portovenere (SP) via Colonna n.5, per essere stato il relativo certificato anagrafico prodotto dal al momento della rinnovazione della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e del relativo CP_2 decreto. Avendo adempiuto l'Ufficiale Giudiziario a tutte le formalità di legge, la notifica può pertanto considerarsi validamente eseguita.
In ordine poi all'eccepita continenza/litispendenza e/o abuso del processo, gli atti depositati e relativi al procedimento civile R.G. n.781/2017, instaurato sempre davanti al Tribunale della Spezia, attestano che l'importo di € 537.855,65 (di cui € 250.117,64 per ramo danni ed € 287.738,01 per ramo vita), richiesto dalla MP al suo agente generale a titolo di rimborso per fraudolenti ammanchi posti in essere da quest'ultimo, il quale si era impossessato dei premi versati dagli ignari assicurati e per il cui comportamento il in sede penale aveva proceduto con il Parte_1 patteggiamento della pena, e poi quantificato in € 513.247,26, a seguito degli intervenuti recuperi
(c.f.r. atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2017), pur facendo incidentalmente riferimento
5 anche alla posizione del , non ricomprendono tale importo. Infatti nel CP_2 CP_6 rappresentare la vicenda intercorsa assumeva di essere venuta “in tempi recenti e successivamente alla redazione del rendiconto” di altre richieste di rimborso per versamenti effettuati in mano all'agente e non versati alla MP per il complessivo importo di € 2.049.025,00, che
“costituisce, allo stato, un potenziale danno che potrebbe divenire effettivo ove alla compagnia venisse dimostrata l'effettività dei versamenti da parte degli assicurati con conseguente dovere di rimborso” (c.f.r. pag.5 di detto atto).
Tale circostanza trova la sua conferma prima nella CTU svolta nel predetto procedimento, ove il rag.
a cui il Tribunale aveva demandato il compito di accertare l'ammontare delle somme Persona_1 accreditate presso l'agenzia nei 7 anni (dal 2008 al 2015) in cui era stata gestita dal e di Parte_1 quelle che risultavano trasferite alla MP, nonchè di quelle trattenute dall'agente a vario titolo, ha evidenziato a) che l'importo richiesto in citazione in parte riguardasse gli ammanchi evidenziati al momento della riconsegna ed individuati nel relativo verbale ed in parte alla posizione di 3 Per assicurati ( ; TA;
b) che l'importo relativo a crediti vantati Parte_2 CP_9 Per_3 Con da altri assicurati verso tra cui quello del , essendo già stati azionati in separati CP_2 giudizi, non venivano inseriti, anche tenuto conto che la MP contestava dette somme, per cui non vi erano “elementi certi per stabilire un credito della compagnia nei confronti del ” Parte_1
(c.f.r. pag. 23 della CTU). Nelle sue conclusioni, poi, il CTU ha determinato il credito nelle somme risultanti alla chiusura di cassa (ove non era pacificamente inserita quella del ) ed in quelle CP_2 Con versate da nelle transazioni, escludendo espressamente tutte le ulteriori somme indicate per
“danni potenziali” (pag.31).
Le conclusioni del CTU sono state in secondo luogo fatte proprie dal Tribunale di La Spezia, nella sentenza n.344/2023 del 17 maggio 2023, depositata in questa sede dall'appellata, ove detto giudice testualmente dispone “nulla da provvedere sul dedotto danno potenziale allegato in citazione, danno non provato e neppure oggetto di domanda giudiziale”.
E' quindi evidente che non sussiste alcuna litispendenza tra questa causa e quella promossa da Con
che, pur riguardando il medesimo comportamento illecito dell'agente, sono state azionate da soggetti diversi ed in questo processo l'appellata ha tentato, almeno inizialmente, di difendersi nei confronti delle pretese del e solo in via subordinata ha avanzato domanda di garanzia, e CP_2 neppure si può assumere una continenza, non avendo mai domandato l'appellata nel procedimento dalla stessa instaurato le somme relative alla “posizione ”, come sopra evidenziato. CP_2
Per i medesimi motivi non rileva infine un'ipotesi di abuso del processo in quanto in CP_5 questo procedimento si è difesa, ottenendo altresì una riduzione, seppur minima, delle pretese dell'allora ricorrente.
L'appello, pertanto, va respinto.
6 * * * * * * *
Per il principio della soccombenza, deve essere condannato alla Parte_1 refusione a favore di delle spese di lite di questo grado di giudizio, la cui Controparte_1 liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 147/2022, nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi in euro
1.134,00 per fase studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, per complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese tra il ed il , attesa la mancata costituzione di quest'ultimo. Parte_1 CP_2
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
- definitivamente deliberando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n.384/2022 del Tribunale di La Controparte_1 CP_2
Spezia, in composizione monocratica, pubblicata in data 25.5.2022, ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- respinge l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
- nulla sulle spese tra il ed il;
Parte_1 CP_2
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 11/4/2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Marcello Castiglione)
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8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione III Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. MARCELLO CASTIGLIONE Presidente
Dott. FRANCO DAVINI Consigliere
Dott. SILVA DARI Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
La Spezia viale Italia n.121 presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Billante e Simone Billante che lo rappresentano per mandato in atti
APPELLANTE
contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
(c.f. , elettivamente domiciliata in La Spezia viale Italia n.13/4 presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Riccardo Caprara che la rappresenta unitamente all'avv. Daniele Turri per mandato in atti
APPELLATA
(c.f. , residente in [...] CP_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, nella persona del giudice designato, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, preliminarmente dichiarare la nullità della sentenza n.384.2022 per difetto di notifica nei confronti del sig. in proprio ed in principalità, in Parte_1 accoglimento del presente atto di appello, riformare parzialmente la sentenza n.384/2022 emessa dal Tribunale della Spezia, in persona del giudice Dott.ssa Adriana Gherardi, pubblicata il
25/05/2022 come indicato in narrativa, con riferimento al punto avente ad oggetto la domanda Con riconvenzionale della compagnia assicurativa e relativa condanna dell'appellante a tenere quest'ultima indenne dal risarcimento dovuto nei confronti dell'attore in primo grado, . CP_2
In ogni caso con vittoria di spese e competenze (oltre spese generali ed accessori) sia della fase di primo grado di giudizio o comunque della revoca di condanna nei confronti dell'appellante e del presente grado di giudizio di appello da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario con espressa menzione in sentenza.”
Con Per l'appellata
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE: Accertato e dichiarato, per tutti i motivi esposti in narrativa, che l'appello promosso da non ha ragionevole probabilità di essere accolto e per l'effetto Controparte_3 dichiarare l'impugnazione inammissibile con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite. NEL MERITO: Respingere l'appello promosso da giacché infondato Parte_1 in fatto e in diritto per le motivazioni spiegate in narrativa e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 348/2022 del Tribunale di La Spezia.
Con vittoria di compensi professionali, spese e accessori come per legge.”
Per l'appellato : CP_2
Nessuno è comparso, nessuno ha concluso.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. evocava in giudizio davanti al Tribunale della Spezia CP_2 la soc. e l'agenzia Controparte_1 Controparte_4
in persona del suo socio accomandatario , deducendo di
[...] Parte_1 Con aver stipulato nell'anno 2010 con la MP tramite la sua agenzia generale di La Spezia del Valenzano, n.4 polizze, i cui premi erano stati regolarmente pagati alle scadenze fino a tutto l'anno 2015 per complessivi € 25.600,00, e di aver ricevuto da in data 2.2.2016 una CP_5 comunicazione che confermava la sussistenza delle 4 polizze, ma specificava che le medesime
2 erano state tutte annullate ad opera di un soggetto terzo. La MP, poi, informava di aver effettuato “un recesso per giusta causa” nei confronti della propria agenzia generale di La Spezia del Valenzano.
Atteso che le polizze erano state sottoscritte presso l'agenzia della MP, su carta intestata della medesima e contratte con il suo agente generale e quindi attesa la sua incolpevole buona fede nell'apparente stipulazione delle medesime, l'attore, considerato che in via bonaria non aveva ottenuto il rimborso dei premi versati e la sussistenza della responsabilità oggettiva di CP_5 per l'operato del proprio agente generale, chiedeva la condanna in solido dei due resistenti alla restituzione della somma versata.
Si costituiva ritualmente la quale eccepita la mancanza di prova che i Controparte_1 dedotti versamenti fossero stati effettivamente effettuati a favore delle polizze, nonché l'assenza di diligenza in capo al per non aver preteso le quietanze, formulava espressa domanda di CP_2 manleva nei confronti del per ogni pregiudizievole conseguenza che fosse ricaduta sulla Parte_1
MP e quindi chiedeva di essere autorizzata, previo spostamento della prima udienza, a notificare, a sua volta, tale domanda a . Parte_1
Consentita lo chiamata del terzo, provvedeva alla notifica dell'atto presso la residenza CP_5 del , che veniva effettuata ai sensi dell'art.140 c.p.c.. Alla prima udienza del 20 settembre Parte_1
2018 il chiedeva un nuovo termine per la notifica al , non essendo andata a buon CP_2 Parte_1 fine quella effettuata presso l'agenzia.
Quindi il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ammetteva le prove per testi articolate dal e da mentre nessuno compariva per il . CP_2 Controparte_1 Parte_1
All'esito della disposta istruttoria, il Tribunale della Spezia, in composizione monocratica ha pronunciato la sentenza n.384/2022, pubblicata in data 25 maggio 2022, con la quale, considerata raggiunta la prova della stipulazione delle 4 polizze, poi stornate e/o annullate, e del pagamento dei relativi premi da parte del , nonché l'impossibilità da parte dell'assicurato di venire a CP_2 conoscenza del comportamento fraudolento dell'agente, che la MP non aveva fatto trapelare, ha ritenuto sussistente la buona fede del ricorrente e la responsabilità, ex art.2049 c.c. di nel rispondere del fatto illecito dei propri subalterni, per cui, previa detrazione degli CP_5 importi non provati e/o la cui restituzione non era dovuta per complessivi € 1.274,00,
a) ha statuito la responsabilità per fatto illecito dell'Assicurazione Controparte_4
e di personalmente quale agente generale di
[...] Parte_1 [...] nonché socio accomandatario dell'agenza; CP_6
b) ha accertato il rapporto di agenzia intercorrente tra le parti convenute;
c) ha dichiarato esponsabile ex art.2049 c.c. per il fatto illecito compiuto dal suo agente;
CP_5
3 d) ha condannato la MP ed il suo agente a pagare, in solido tra di loro, a CP_2
l'importo di € 24.326,00 oltre interessi e rivalutazione dal 14 dicembre 2015 al saldo, oltre che alle spese di lite del ricorrente;
e) ha condannato , in proprio e quale socio accomandatario Parte_1 dell'Assicurazione al pagamento a favore di Controparte_4 di tutte le somme che quest'ultima sarebbe stata tenuta a versare al ricorrente in Controparte_7 relazione alla sentenza.
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 16 dicembre 2022 ad Parte_1 entrambe le altre parti in causa, ha proposto parziale gravame all'impugnata sentenza nei soli riguardi della domanda di manleva proposta nei suoi confronti da
[...]
si è ritualmente costituita, opponendosi al gravame. Controparte_8
, nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda, malgrado la ritualità della CP_2 notifica, non si è costituito, per cui ne va dichiarata la sua contumacia.
Alla prima udienza del 30 marzo 2023, la Corte, attese le note scritte delle parti, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24 febbraio 2024, poi anticipata al 30 novembre
2023.
A seguito del rituale deposito delle note di trattazione scritta con la precisazione delle proprie conclusioni ad opera di tutte le parti costituite, con ordinanza del 1° dicembre 2023, la Corte, previa concessione dei termini ordinari di 60 giorni per il deposito della comparsa conclusionale e di ulteriori
20 giorni successivi per le memorie di replica, ha trattenuto la causa in decisione.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie conclusive.
* * * * * * *
ha gravato la sentenza impugnata sulla base di due motivi ed in Parte_1 particolare ha rilevato che il Tribunale avrebbe erroneamente
1) dichiarato la sua contumacia, malgrado la nullità della notifica, e quindi pronunciato una sentenza nulla, avendo la convenuta otificato la propria domanda di manleva presso la residenza CP_5 del , senza, però, dare la prova in giudizio che quella fosse l'effettiva sua residenza;
Parte_1
2) accolto la domanda riconvenzionale di garanzia senza rilevare d'ufficio la sussistenza della litispendenza/continenza con il procedimento portante il n. R.G. 781/2017 e pendente davanti al medesimo ufficio, nel quale aveva chiesto il rimborso delle medesime somme o CP_5 comunque per non aver rilevato un abuso del processo per essere stata proposta due volte la medesima domanda.
4 L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per ragioni opportunità logico espositiva, è infondato e va respinto.
Innanzitutto questa Corte rileva come l'impugnazione del , che pur correttamente ha Parte_1 effettuato la denuntiatio litis all'allora ricorrente, si sia esclusivamente appuntata solo su dei limitati aspetti del giudizio di primo grado, riguardanti questioni procedurali della domanda di garanzia, senza, però, investire il merito e quindi la fondatezza della domanda di ripetizione svolta dal CP_2
e dei presupposti per svolgere quella di manleva da parte della MP.
In sostanza l'appellante non contesta la propria responsabilità nella determinazione del danno all'assicurato e poi alla MP assicurativa a seguito del proprio comportamento illecito, con cui si è appropriato dei premi assicurativi versati dal (c.f.r. statuizioni della sentenza CP_2 impugnata, ove si legge: “Il ha fatto quindi legittimo affidamento sull'operato dell'Agente di CP_2
che era munito della facoltà di stipulare le polizze e riscuoterne i premi ed in Controparte_1 assenza di alcuna notizia in merito, non avrebbe potuto in alcun modo dubitare della professionalità dell'agente e del fatto che potesse usare il nome della MP per fini illeciti”….ed ancora “Si deve tuttavia osservare come a fronte dei comportamenti tenuti dall'Agente che, tra le Parte_1 varie modalità seguite al fine di appropriarsi dei premi assicurativi inviava disdetta delle polizze all'insaputa degli assicurati, al fine di continuare ad incassare le somme da questi regolarmente versati…”), né, nel merito, il diritto della Società, nell'ambito della quale rivestiva della qualifica di agente generale, ad essere dallo stesso manlevata, ma unicamente la nullità della notifica della chiamata in causa di terzo (e non quella con la quale è stato convenuto in giudizio dal ricorrente), che di fatto non avrebbe permesso all'odierno appellante di rilevare la litispendenza.
Questa Corte, in relazione alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, evidenzia come risulti dai documenti di causa che l'indirizzo di residenza del sia stato all'epoca in Parte_1
Portovenere (SP) via Colonna n.5, per essere stato il relativo certificato anagrafico prodotto dal al momento della rinnovazione della notifica del ricorso ex art.702 bis c.p.c. e del relativo CP_2 decreto. Avendo adempiuto l'Ufficiale Giudiziario a tutte le formalità di legge, la notifica può pertanto considerarsi validamente eseguita.
In ordine poi all'eccepita continenza/litispendenza e/o abuso del processo, gli atti depositati e relativi al procedimento civile R.G. n.781/2017, instaurato sempre davanti al Tribunale della Spezia, attestano che l'importo di € 537.855,65 (di cui € 250.117,64 per ramo danni ed € 287.738,01 per ramo vita), richiesto dalla MP al suo agente generale a titolo di rimborso per fraudolenti ammanchi posti in essere da quest'ultimo, il quale si era impossessato dei premi versati dagli ignari assicurati e per il cui comportamento il in sede penale aveva proceduto con il Parte_1 patteggiamento della pena, e poi quantificato in € 513.247,26, a seguito degli intervenuti recuperi
(c.f.r. atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2017), pur facendo incidentalmente riferimento
5 anche alla posizione del , non ricomprendono tale importo. Infatti nel CP_2 CP_6 rappresentare la vicenda intercorsa assumeva di essere venuta “in tempi recenti e successivamente alla redazione del rendiconto” di altre richieste di rimborso per versamenti effettuati in mano all'agente e non versati alla MP per il complessivo importo di € 2.049.025,00, che
“costituisce, allo stato, un potenziale danno che potrebbe divenire effettivo ove alla compagnia venisse dimostrata l'effettività dei versamenti da parte degli assicurati con conseguente dovere di rimborso” (c.f.r. pag.5 di detto atto).
Tale circostanza trova la sua conferma prima nella CTU svolta nel predetto procedimento, ove il rag.
a cui il Tribunale aveva demandato il compito di accertare l'ammontare delle somme Persona_1 accreditate presso l'agenzia nei 7 anni (dal 2008 al 2015) in cui era stata gestita dal e di Parte_1 quelle che risultavano trasferite alla MP, nonchè di quelle trattenute dall'agente a vario titolo, ha evidenziato a) che l'importo richiesto in citazione in parte riguardasse gli ammanchi evidenziati al momento della riconsegna ed individuati nel relativo verbale ed in parte alla posizione di 3 Per assicurati ( ; TA;
b) che l'importo relativo a crediti vantati Parte_2 CP_9 Per_3 Con da altri assicurati verso tra cui quello del , essendo già stati azionati in separati CP_2 giudizi, non venivano inseriti, anche tenuto conto che la MP contestava dette somme, per cui non vi erano “elementi certi per stabilire un credito della compagnia nei confronti del ” Parte_1
(c.f.r. pag. 23 della CTU). Nelle sue conclusioni, poi, il CTU ha determinato il credito nelle somme risultanti alla chiusura di cassa (ove non era pacificamente inserita quella del ) ed in quelle CP_2 Con versate da nelle transazioni, escludendo espressamente tutte le ulteriori somme indicate per
“danni potenziali” (pag.31).
Le conclusioni del CTU sono state in secondo luogo fatte proprie dal Tribunale di La Spezia, nella sentenza n.344/2023 del 17 maggio 2023, depositata in questa sede dall'appellata, ove detto giudice testualmente dispone “nulla da provvedere sul dedotto danno potenziale allegato in citazione, danno non provato e neppure oggetto di domanda giudiziale”.
E' quindi evidente che non sussiste alcuna litispendenza tra questa causa e quella promossa da Con
che, pur riguardando il medesimo comportamento illecito dell'agente, sono state azionate da soggetti diversi ed in questo processo l'appellata ha tentato, almeno inizialmente, di difendersi nei confronti delle pretese del e solo in via subordinata ha avanzato domanda di garanzia, e CP_2 neppure si può assumere una continenza, non avendo mai domandato l'appellata nel procedimento dalla stessa instaurato le somme relative alla “posizione ”, come sopra evidenziato. CP_2
Per i medesimi motivi non rileva infine un'ipotesi di abuso del processo in quanto in CP_5 questo procedimento si è difesa, ottenendo altresì una riduzione, seppur minima, delle pretese dell'allora ricorrente.
L'appello, pertanto, va respinto.
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Per il principio della soccombenza, deve essere condannato alla Parte_1 refusione a favore di delle spese di lite di questo grado di giudizio, la cui Controparte_1 liquidazione viene effettuata in base ai parametri di cui al decreto ministeriale 147/2022, nei valori medi dello scaglione di riferimento (scaglione da € 5.200,00 ad € 26.000,00) e quindi in euro
1.134,00 per fase studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, per complessivi euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge.
Nulla sulle spese tra il ed il , attesa la mancata costituzione di quest'ultimo. Parte_1 CP_2
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
- definitivamente deliberando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
e di avverso la sentenza n.384/2022 del Tribunale di La Controparte_1 CP_2
Spezia, in composizione monocratica, pubblicata in data 25.5.2022, ogni eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- respinge l'appello proposto da e conferma integralmente la sentenza Parte_1 impugnata;
- condanna alla rifusione a favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di questo grado di giudizio, che liquida in euro 5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% ed iva e cpa come per legge;
- nulla sulle spese tra il ed il;
Parte_1 CP_2
- dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Genova, 11/4/2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
(dott. Silva Dari) (dott. Marcello Castiglione)
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