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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7096/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 7096 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 17.12.2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Lupo e Roberta Parte_1 P.IVA_1
Lupo (rinuncianti al mandato).
APPELLANTE
pagina 1 di 6 E
(C.F. e P. IVA , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Controparte_1 P.IVA_2
Fioretti.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata n.16433/2018 del Tribunale di Roma ed accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare inammissibile l'istanza di verificazione proposta dalla banca a fronte dei disconoscimenti ex art. 214 c.p.c. delle sottoscrizioni apposte in calce ai contratti di apertura del conto corrente ordinario n. 10740265 e del conto anticipi n. 10806857 tempestivamente contestati dalla società attrice e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità dei detti contratti;
2. accertare e dichiarare che la documentazione prodotta dalle parti ed agli atti di causa e segnatamente gli estratti di conto corrente e soprattutto gli estratti riassuntivi (scalari) dei conti oggetto di contestazione dimostrano l'esistenza di un fido superiore a 5.000 euro e pertanto che le asserzioni del Giudice in merito al mancato sforamento delle soglie ex L.108/96 sono errate perché prendono a riferimento il parametro per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro e non quelli per affidamenti superiori a tale limite;
3. accertare e dichiarare che le clausole di determinazione degli interessi sono affette da nullità per usura originaria ex L.108/96;
4. accertare e dichiarare che, a prescindere dalla nullità dei contratti oggetto di contestazione, la banca ha operato in violazione delle prescrizioni di cui alla L.108/96;
5. ammettere ctu contabile affinchè si proceda al ricalcolo di tutti i movimenti dei conti oggetto di contestazione depurandoli di ogni addebito per interessi passivi, spese e commissioni varie in funzione della nullità dei detti contratti e, in ogni caso, affinché i detti rapporti siano depurati di tutti gli addebiti eseguiti dall'Istituto in violazione della L.108/96.
6. condannare la banca al pagamento dell'eventuale saldo attivo nei confronti della società appellante, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda di innanzi al giudice di primo grado;
pagina 2 di 6
7. condannare la banca al pagamento delle spese e competenze legali, maggiorate di rimborso forfettario spese generali, iva e cassa avvocati, relative sia al processo di primo grado che a quello di secondo grado con attribuzione al sottoscritto procuratore quale antistatario.”.
L'appellata ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, per i motivi esposti:
1) In via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello avversario ex artt. 342
e 348-bis c.p.c.;
2) In via principale, rigettare i motivi d'appello avversari siccome infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale Civile di Roma n. 16433 del 9 agosto
2018, notificata il 20 settembre 2018, se del caso anche in forza delle eccezioni riproposte.
3) Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio in riassunzione, dinanzi al Tribunale di Roma, a seguito Parte_1
di originaria introduzione dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la banca Controparte_1
riferendo di avere intrattenuto con la stessa il rapporto di conto corrente ordinario n.
000010740265, aperto nel 2007 e con un affidamento di € 20.000,00, e il conto corrente anticipo fatture n. 000010806857, aperto nel 2007 e con un affidamento di € 130.000,00 fino al 2011 e di
€ 230.000,00 dal 2011 in poi.
La società negava di avere mai sottoscritto i contratti di apertura dei rapporti suindicati e di avere mai pattuito per iscritto l'applicazione di interessi superiori al tasso legale. Pertanto
deduceva l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse in misura superiore al tasso legale, di qualsivoglia forma di capitalizzazione, nonché di spese, commissioni varie e commissioni di massimo scoperto.
Inoltre lamentava che la banca aveva addebitato interessi tali da determinare il superamento del tasso soglia previsto nei Decreti ministeriali e aveva applicato illegittimamente il c.d. “gioco delle valute”.
pagina 3 di 6 L' produceva in giudizio i contratti relativi ai due predetti rapporti, le cui Controparte_1
sottoscrizioni riferite al legale rappresentante della però venivano disconosciute e Pt_1
quindi fatte oggetto di istanza di verificazione da parte della banca.
2. Il Tribunale di Roma, all'esito di C.T.U. grafologica, con sentenza n. 16433/2018,
rigettava tutte le domande attoree, ritenendo in particolare, per quanto in questa sede d'interesse, che era stata dimostrata la veridicità delle sottoscrizioni e che non sussisteva usura, essendo non rilevante la c.d. usura sopravvenuta nel corso del rapporto, mentre i tassi d'interesse originariamente pattuiti non superavano il tasso soglia.
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'errata applicazione dell'art. 216 c.p.c. dato che l' in violazione di tale norma, non aveva proposto i mezzi di prova che riteneva CP_1
utili né prodotto scritture di comparazione.
Stante il rifiuto di rendere il saggio grafico da parte del soggetto a cui era attribuita la firma, l'esame grafologico era stato svolto solo sulla base della sottoscrizione della procura alle liti.
L'invalidità della procedura di verificazione della scrittura avrebbe dovuto portare alla definitività del disconoscimento, con conseguente mancanza di validi contratti in forma scritta.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato l'omesso rilievo dell'usura originaria, in quanto causato dall' erroneo accertamento, ai fini della determinazione del TEGM,
dell'esistenza di un fido inferiore a 5.000 euro, quando invece dagli stessi estratti di conto e relativi scalari agli atti del giudizio emergeva la presenza di un fido di almeno 20.000 euro.
4. Il primo motivo d'appello è infondato, essendo valida la verificazione delle firme disconosciute.
Preliminarmente non condivisibile è l'eccezione di parte appellata di tardività del disconoscimento, in quanto operato nella prima difesa utile dinanzi al Tribunale di Roma,
pagina 4 di 6 mentre dinanzi al Tribunale di Napoli Nord l'attrice aveva preliminarmente aderito all'eccezione d'incompetenza avversaria.
Nel merito dell'eccezione però si osserva che, come ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione, “L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche
implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del
documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche
prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una
pronuncia al riguardo.” (in questi termini Cass. n. 32169/2022, Rv. 666161 - 01).
Pertanto non rileva la mancata specifica allegazione di scritture di comparazione, essendo in atti presente la procura alle liti, oggetto di esame da parte del C.T.U. grafologo.
5. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Deve premettersi che in astratto la richiesta di accertamento della nullità della pattuizione di interessi usurari ab origine non costituiva domanda nuova inammissibile.
Difatti la domanda di accertamento della nullità negoziale risulta essere soggetta a un trattamento analogo a quello concordemente riservato alle domande di accertamento dei diritti autodeterminati inerenti a situazioni giuridiche assolute, sicché il giudizio relativo alla nullità del negozio risulta essere indipendente dai titoli di nullità fatti valere dall'attore
(Cass. Sez. Un. n. 26242/2014).
Il Tribunale ha difatti considerato ammissibile la domanda di accertamento dell'usura originaria, negandone invece la fondatezza nel merito.
A fronte della valutazione del giudice, secondo cui il tasso di riferimento era quello per aperture di credito inferiori a 5.000 euro, non essendo stato pattuito inizialmente un affidamento di importo superiore, l'appellante si è limitata a dedurre genericamente che dagli estratti di conto e relativi scalari emergeva la presenza di un fido di almeno 20.000
pagina 5 di 6 euro, senza però contrastare l'assunto del Tribunale fondato sulla mancanza iniziale di un affidamento superiore a 5.000 euro.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminato e della semplicità della controversia.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 24.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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