Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/04/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°3037.2024 promossa da:
rappresentato e difesa dagli Avv.ti LOVECCHIO MARTINO Parte_1
ANTONIO - Ricorrente
- contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CARACUTA ROSALBA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/03/2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo di CP_1
accertare che la patologia professionale riconosciuta e dalla quale era affetto il coniuge
[...]
, abbia avuto come exitus il suo decesso, dichiarare il suo diritto al riconoscimento della Per_1
rendita ai superstiti con la decorrenza di legge, oltre interessi, per la morte del congiunto, inutilmente invocati in sede amministrativa.
Si costituiva l' negando la fondatezza della pretesa. CP_1
Espletata la CTU, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Dalla documentazione in atti è emerso che il de cuius è deceduto in data 20.06.2023 per:
“Sequenze di condizioni morbose, lesioni o avvelenamenti che hanno condotto direttamente alla morte:
Ematoma subdurale cronico, risanguinamento post-chirurgico; coma;
shock neurogeno. Altri stati morbosi rilevanti che hanno contribuito al decesso: Mieloma multiplo;
TVP in filtro cavale;
ipertensione arteriosa – ipotiroidismo”.
Il CTU ha infatti precisato che in mancanza della documentazione sanitaria relativa agli ultimi mesi di vita de cuius, non sono emersi elementi sufficienti per attribuire il decesso di Persona_1
alla malattia professionale riconosciuta.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami,
a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Non essendo, dunque, comprovato che la malattia professionale sia stata causa determinante del decesso, la domanda proposta non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.4.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)