Articolo 3 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1370
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 dicembre 1951
Art. 3.
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all'art. 1 della presente legge, sara' fatto fronte con i fondi gia', iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1951