Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1502 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15547 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], Parte_1
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Houel n. 24, presso lo stu- C.F._1 dio dell'Avv. PARISI GIOVANNI, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Palermo, via Messina n. 7/D, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. MICELI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio.
Conclusioni delle parti: vedi note in sostituzione dell'udienza del 19/03/2025, alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva, apponendo il visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. PRONUNCIA SULLO STATUS
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio va accol- ta, atteso che risultano essere trascorsi i termini di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione. Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comu- nione di vita materiale e spirituale tra di essi.
2. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA PROLE
Nel caso di specie dalla coppia sono nate due figlie , nata il [...], econo- Per_1 micamente indipendente, e , nata l'[...], entrambe maggiorenni. Per_2
Nessuna statuizione va quindi assunta.
3. DOMANDA DI CONTENUTO ECONOMICO
Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti alla richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della figlia
. Per_2
3.1. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Quanto ai figli maggiorenni, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato della
Suprema Corte, l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età, ma perdura finché il ge- nitore onerato non provi che il figlio ha raggiunto l'autosufficienza economica, ovvero, pur se posto nelle condizioni concrete per addivenirvi, non ne abbia poi tratto profitto per sua colpa (cfr. Cass., 08/09/2015, n. 17808; Cass., 17 novembre 2006, n. 24498; Cass., 11 gennaio 2007, n. 407).
Segnatamente, è stato ritenuto che l'obbligo perduri indipendentemente dall'età, per un periodo di tempo che, pur non potendo essere predeterminato, va fatto coincidere con il completamento degli studi e con il conseguimento del titolo relativo, ovvero con l'avviamen- to dei figli ad una professione, ad un'arte, o ad un mestiere confacente, per quanto possibile, alla condizione sociale della famiglia (Cass. 87 e 124/1962).
La giurisprudenza ha ulteriormente approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. pervenendo ai seguenti principi, più volte ribaditi: 1) il giudice di merito non può prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media del- la durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché que- sto possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i geni- tori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi in- trapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile)
- 2 - scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosuffi- cienza economica per propria colpa;
2) configurandosi quest'ultima quale fatto estintivo di una obbligazione ex lege, spetta al genitore interessato alla declaratoria della sua cessazione, fornire la prova di uno status di autosufficienza economica del figlio, consistente nella per- cezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato;
ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorati- va dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass.
407/2007; 15756/2006; 8221/2006; n. 23673/2006); 3) il relativo accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post - universitario del soggetto ed alla situazione at- tuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia in- dirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 23673/2006; 4765/2002). D'altra parte, la prova dell'indi- pendenza economica può fondarsi su presunzioni, quali esemplificativamente i mezzi eco- nomici di cui il figlio si avvale unitamente al suo tenore di vita, l'essere stato avviato ad atti- vità lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza economica, o comunque posto nel- le concrete condizioni per poter addivenire alla auto-sufficienza economica, di cui egli non abbia, poi, tratto profitto per sua colpa;
o ancora, il matrimonio e la convivenza in altro au- tonomo nucleo familiare (Cass. 24498/2006); 4) per converso, una volta legittimamente cessato l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne - per avere espletato attività lavo- rativa, ovvero per altre cause che hanno determinato il venir meno del relativo presupposto
(matrimonio o altro) - esso non può risorgere che nella forma del più ristretto dovere degli alimenti, fondato su condizioni sostanziali e procedurali affatto diverse (Cass. 22477/2006,
- 26259/2005, - 12477/2004). Segnatamente, secondo la giurisprudenza, il mantenimen- to del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo sta- to non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività la- vorativa, dando dimostrazione del raggiungimento di una adeguata capacità e determinan- do la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, senza che possa avere rilievo il sopravvento di circostanze ulteriori le quali, se pure determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti erano già venuti meno.
Ed invero, “il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa all'atto del conse- guimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle nor- mali e concrete condizioni di mercato” (Cassazione, sez. I civile, 4 marzo 1998 n. 2392),
- 3 - mentre l'obbligo dei genitori non può protrarsi sine die “trovando il suo limite logico e na- turale allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consen- tir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica, o quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esi- genze di vita” (Cassazione sez. II civile, sentenza 7 luglio 2004 n. 12477).
Ancora, si è precisato che una volta che un figlio si sia reso autonomo, non sono più ipo- tizzabili né un suo rientro o una sua permanenza in famiglia nella posizione dell'incapace d'autonomia, né un ripristino in suo favore di quella situazione di particolare tutela che il legislatore ha inteso predisporre in favore dei soli figli, i quali ancora la detta autonomia non abbiano conseguita.
Centrale rilievo, in merito alla prova richiesta (ad entrambe le parti: genitore e figlio), as- sume l'età del figlio.
Da una parte, l'onere probatorio del genitore è proporzionale all'avanzare dell'età, sino al punto di non poter essere più assolto nelle situazioni in cui quell'obbligo deve ritenersi estinto con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società.
La prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'auto-responsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento ope- rate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione profes- sionale e, poi, di una collocazione lavorativa (Cass. 17183/2020).
Ed infatti, se il figlio ha raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche, costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole.
La consequenzialità delle condotte perseguite dal raggiungimento della maggiore età co- stituisce un altro elemento probatorio rilevante: gli ostacoli personali al raggiungimento dell'autosufficienza reddituale, in una fase di vita da qualificarsi pienamente adulta sotto il profilo anagrafico, devono venire puntualmente allegati e provati, se collocati all'interno di un percorso di vita caratterizzato da mancanza d'iniziativa e d'impegno verso un obiettivo prescelto.
Nel caso di specie, appare dimostrato che la figlia - convivente con la madre - Per_2 sia studentessa universitaria alla facoltà di Scienze dell'Educazione di Palermo, come da do- cumentazione versata in atti.
- 4 - Nessun elemento contrario è stato dedotto in giudizio dal resistente a confutazione del proseguimento degli studi universitari da parte della figlia, anche tenuto conto dell'età della stessa che non consente di ritenerla ancora entrata in quella fase di vita adulta di cui sopra.
Per quanto concerne la specifica situazione reddituale delle parti, deve segnalarsi che
, all'udienza di comparizione, ha dichiarato: di vivere con la figlia , Parte_1 Per_2 in un immobile di sua proprietà; che il marito non ha mai pagato i contributi per il mante- nimento delle figlie stabilito in separazione;
che la figlia ha iniziato a lavorare e non Per_1 abita più con lei;
di non sapere nulla in merito all'attuale lavoro del marito ma che fino al
2016 era un imprenditore edile iscritto regolarmente alla camera di commercio;
di essere disoccupata;
di avere percepito in passato il reddito di cittadinanza;
di non avere grosse op- portunità di trovare lavoro in Sicilia nel mondo della scuola.
Dalla documentazione versata in atti emerge che, per il periodo d'imposta 2022, la ricor- rente ha percepito un reddito complessivo lordo di € 11.734,00 (imposta netta € 402,00) mentre nell'anno precedente l'importo complessivo lordo è stato di €. 3.770,00 ed ancora prima, periodo d'imposta 2020, è stato dichiarato un reddito complessivo di soli € 52,00.
Ha prodotto pure gli estratti conto per gli anni 2020, 2021 e 2022, con un saldo contabile al 31/12/2022 di € 848,93.
Nulla invece è stato prodotto in relazione all'ultimo anno contributivo.
La ricorrente inoltre è proprietaria della casa ereditata dal padre dove vive con la figlia, di un terreno seminativo sito nel territorio di Monreale e di un immobile sito nel Comune di
San Giuseppe Jato.
Quanto al resistente, assente all'udienza di comparizione per motivi di lavoro, ha deposi- tato un'autocertificazione del 27/03/2024 con la quale dichiarava che il proprio reddito imponibile è pari ad € 7.574,93, un'attestazione ISEE 2024 per un importo di € 7.574,93,
CU 2024 relativo all'anno di imposta 2023 da cui risultano redditi di pensione per €
7.493,85 e gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e 2023.
Orbene, considerata la situazione reddituale e familiare delle parti quale risulta sulla scorta delle allegazioni e della documentazione prodotta, tenuto conto del minimo vitale che ogni genitore deve corrispondere per il mantenimento della prole a prescindere dalle pro- prie risorse economiche e considerato altresì che la figlia, convivente con la madre, non in- trattiene alcun rapporto di frequentazione con il padre, appare equo fissare il contributo a carico di per il mantenimento della figlia in € 200,00 Controparte_1 Per_2 mensili, da corrispondere alla moglie entro il giorno 5 di ciascun mese e Parte_1 soggetto a rivalutazione secondo gli indici ISTAT.
La parte resistente va inoltre obbligata a partecipare, nella misura del 50%, alle spese
- 5 - straordinarie che si rendessero necessarie per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Con- siglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019.
In considerazione del complessivo esito del giudizio si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronuncian- do;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in SAN SE TO (PA) in data 05/04/1993, da , nata a SAN SE TO (PA), in [...] Parte_1
22/10/1971, e da , nato a SAN SE TO (PA), in [...] Controparte_1
20/10/1966, iscritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.6, parte I, dell'anno 1993; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile di euro 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della fi-
[...] glia della coppia, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalu- Per_2 tarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
dichiara tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da Controparte_1 sostenere per la prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvo- cati di Palermo, in data 2 luglio 2019; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 3/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 -