Ordinanza collegiale 10 giugno 2025
Ordinanza collegiale 6 novembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 05/12/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03468/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00375/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2025, proposto da
Noi Ci Siamo Soc. Coop. Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Fiaccavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pachino, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al decreto ingiuntivo n. 1035 del 4 agosto 2023 emesso dal Tribunale di Siracusa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa ER TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1035/2023 del 04.08.2023, emesso dal Tribunale di Siracusa, con cui il Comune di Pachino è stato condannato al pagamento, in favore della società ricorrente, della somma di € 269.711,79, con gli interessi dalle singole scadenze, oltre le spese del procedimento.
Rappresenta, in particolare, la ricorrente che, pur dopo la formale intimazione del relativo atto di precetto effettuata in data 18.12.2024, residua ancora oggi un credito per complessivi €. 197.707,61, oltre interessi.
Il suddetto titolo è divenuto definitivo, come da decreto di esecutorietà n.14558/2023 rilasciato in data 14.12.2023, versato in atti, ed è stato notificato in pari data all’Amministrazione soccombente.
La ricorrente ha pertanto chiesto, vinte le spese:
- che venga ordinato al Comune di Pachino di conformarsi a detto giudicato, prescrivendone le modalità;
- di nominare, ove occorra, un commissario ad acta per l’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi.
2. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. Con ordinanza n. 1858/25 il Tribunale, considerato che la Commissione Straordinaria, con delibera n. 8 del 22 agosto 2019, ha dichiarato, con i poteri del Consiglio Comunale, il dissesto finanziario del Comune di Pachino, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare la documentazione da cui si evinca se le obbligazioni di cui al decreto ingiuntivo ottemperando derivino da fatti o atti intervenuti prima o dopo della dichiarazione di dissesto e, in particolare, il ricorso con la relativa documentazione.
In data 16 luglio 2025 parte ricorrente ha depositato il ricorso per decreto ingiuntivo e la relativa documentazione. da cui si evince che:
-la Cooperativa Sociale è creditrice del Comune di Pachino della somma di € 269.711,79 dovuta quale corrispettivo dei servizi di assistenza agli anziani e adulti inabili giuste convenzioni stipulate con il predetto Comune n. 56 del 21.12.2022 e n.57 de 13.03.2023;
-il credito è fondato su documento sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario del medesimo Comune di Pachino (certificazione di credito su fatture ex D.L. 29.11.2008 n. 185 del 13.07.2023, riguardante fatture tutte emesse nel 2022 e 2023 per le prestazioni rese nel primo e nel secondo semestre 2022).
Con ordinanza n. 3137 del 22.10.2025 il Collegio ha chiesto di depositare la prova della notifica del titolo azionato presso la sede reale dell’amministrazione intimata, non avendone rinvenuto copia in atti.
3. Alla camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che il ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta tutt’ora non eseguito dalla Amministrazione intimata, la quale non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento malgrado la notifica del titolo.
È, altresì, documentata la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione in data 12.02.2024, depositata in atti in data 10.11.2025, con decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 rispetto alla data di notifica del ricorso per l’ottemperanza in data 14.02.2025.
Sebbene il comune di Pachino abbia dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente, accertato dalla Commissione Straordinaria, con delibera n. 8 del 22 agosto 2019, il dissesto riguarda, ai sensi dell’art. 254 d.lgs. n. 267 del 2000, i crediti maturati sino al 31 dicembre dell’anno antecedente, e quindi non anche quelli in questa sede azionati, attenendo il decreto ingiuntivo a debiti per fatture emesse in data successiva alla dichiarazione di dissesto.
Pertanto, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme dovute e specificate nel titolo, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore – della presente sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora - quale commissario ad acta - il Segretario Generale del Comune di Noto, con facoltà di delega ad altro dirigente comunale adeguatamente qualificato, che provvederà, solo su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo nei termini di cui in motivazione.
Deve, per completezza, richiamarsi l’attenzione del commissario ad acta sulla necessità, per quanto attiene alla domanda di liquidazione del compenso, del rispetto del termine di cui all’art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale stabilisce che “ 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato ”.
Deve, sotto tale profilo, precisarsi che il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina di dare ottemperanza al titolo esecutivo in oggetto.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Pachino al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre oneri accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
ER TU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TU | UR TO |
IL SEGRETARIO