CA
Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/05/2025, n. 2723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2723 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4861 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17.04.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), nella qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 legittimi della defunta rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Originale (c.f. Persona_1
) e presso di lei elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 3 C.F._4
sc. A int.1 (studio avv. Roberto Cefaloni), giusta procura in atti,
Appellanti
E
(c.f. ), e (c.f. CP_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andreina Pellegrini (c.f. ) e Felice Maria C.F._7
Spirito (c.f. ), e presso di loro elettivamente domiciliati in Roma, Piazza C.F._8
Mazzini n. 27 (studio Avv. Francesco Mainetti), giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data
27/02/2020 e non notificata
Conclusioni
Per gli appellanti “1) accertare e dichiarare l'inopponibilità e/o inefficacia e/o invalidità nei confronti della proprietaria attrice degli atti a rogito notaio del 9/1/1993 Persona_1 Per_2 rep.3466 e del 20/5/1994 rep. 5896 stipulati tra e e , Parte_4 CP_1 Controparte_2 in quanto res inter alios acta;
2) accertare e dichiarare l'attuale inesistenza di qualunque preteso diritto reale o personale di godimento, nascente dai predetti titoli e/o dal contratto di colonia migliorataria del il 9.2.1898 (recte, 28.8.1898) e/o da usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in capo agli appellati e (o di terzi) sugli immobili già di proprietà di CP_1 Controparte_2 ER
e, oggi, dei suoi eredi appellanti, costituiti dai terreni e dai fabbricati siti in Ferentino –
[...]
Contrada Monte Barano, oggi distinti nel NCEU al fg. 15 partic. 160 (già distinto nel NCT al fg. 15 mapp. 155, 160, 157 e 158) e nel NCT al fg. 15 mapp. 159, dichiarandone l'attrice e Persona_1
oggi i suoi eredi, , e , pieni ed esclusivi proprietari;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) accertata e dichiarata altresì, per effetto di quanto sopra, l'occupazione sine titulo e il possesso in mala fede degli appellati e dal gennaio 1993 o dalla diversa data CP_1 Controparte_2
accertanda in ordine ai predetti immobili, condannarli al rilascio degli stessi a favore degli appellanti eredi di , proprietari pieni dei beni;
4) condannare altresì i sigg. Persona_1 CP_1
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla sig.ra
[...] Controparte_2
e, dopo la sua morte, dai suoi eredi, odierni appellanti, in conseguenza Persona_1 dell'occupazione abusiva e del possesso in mala fede degli immobili oggetto di causa fino alla data del rilascio, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o di giustizia o anche liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.; 5) condannare gli appellati e CP_1 [...]
alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore degli CP_2 appellanti”.
Per gli appellati “in via preliminare dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per tutte le ragioni descritte in narrativa al punto A); - nel merito e in subordine rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
- in via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di appello: - 1) rigettare le domande riproposte dagli appellanti perché infondate in fatto e in diritto;
- 2) in via riconvenzionale, in mero subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, dichiarare che, per effetto del contratto di colonia migliorataria del 9.2.1898 e dei contratti a rogito del 9.1.1993 e del 20.5.1994 nonché, occorrendo, della usucapione decennale ex art. Per_2
1159 c.c., i convenuti nato a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_2 il 15.5.1971 sono titolari dell'utile dominio dei terreni siti in Ferentino distinti in Catasto al Fg. 15 mappali 157-158-159-155-160; - 3) sempre in via riconvenzionale, in mero subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, condannare gli appellanti eredi della signora ER
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e dell'importo di
[...] CP_1 Controparte_2
Euro cinquecentomila (€.500.000,00) o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per i miglioramenti e per il conseguente maggior valore derivante dalla realizzazione sui terreni per cui è causa, da parte dei convenuti del fabbricato, delle opere di urbanizzazione, CP_1
e dalla messa a dimora delle piante di ulivo e delle altre piante ornamentali;
o in via ulteriormente gradata, a titolo di rimborso delle spese tutte sostenute per le suddette migliorie e costruzioni, ivi incluse quelle per oneri concessori ed oblazione;
il tutto con interessi e rivalutazione come per legge
e con diritto di ritenzione fino a pagamento avvenuto..”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2008 la SI.a conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
e deducendo di essere proprietaria, tra gli altri, degli immobili siti in Ferentino
[...] Controparte_2
– Contrada Monte Barano, distinti in catasto al foglio 15, mappale 21, già 21/a (ora soppresso e sostituito dai mappali 154 e 155 del foglio 15), al foglio 15, mappale 100, già 20/a (ora soppresso e sostituito dai mappali 156, 157, 158 e 159 del foglio 15) e al foglio 15, mappale 101, già 20/b (ora soppresso e sostituito dai mappali 160, 161, 162 e 163 del foglio 15).
Tali immobili pervenivano nella sua proprietà, dapprima nella quota indivisa di 1/3 a seguito della morte del padre, e successivamente nella proprietà esclusiva a seguito della morte dei fratelli Per_3
(deceduto il 6 gennaio 1971) e (deceduto il 30 marzo 1981). Per_4
Rappresentava, inoltre, che il 10 settembre 1993 le era stata notificata un'ordinanza di affrancazione, datata 23 giugno 1993, con la quale il Pretore di Frosinone disponeva l'affrancazione dei terreni già identificati con i mappali 21 (con sovrastante fabbricato rurale fatiscente) e 101 del foglio 15 in favore dei SIg.i e i quali con ricorso depositato l'08.02.1993 si erano qualificati CP_1 Controparte_2 coloni miglioratari, all'uopo producendo scrittura privata di costituzione di colonia migliorataria ventennale, sottoscritta in data 09.02.1898, nonché atto a rogito del Notaio del 09.01.1993 Per_2
a mezzo del quale avevano acquistavano l'utile dominio sui predetti terreni dalla SI.a
[...]
che a sua volta aveva dichiarato di averli acquistati in data antecedente al 1963, al Parte_4
contempo riconoscendo il dominio diretto in capo alla SI.a . Persona_1
L'attrice riferiva, inoltre, che nel ricorso per affrancazione i avevano fatto richiamo al CP_1 frazionamento n. 1697 del 24.07.1992, allegato all'atto di compravendita dell'utile dominio intercorso con la attraverso il quale, a sua insaputa e su istanza della stessa Parte_4 Parte_4
erano stati frazionati i mappali 20 e 21 del foglio 15 e creati i nuovi 21 (ex 21a) e 101 (ex 20b).
Inoltre, con tale frazionamento erano stati altresì generati i nuovi mappali 100 e 102, rispettivamente ex 20a e 21b. Avverso tale ordinanza l'attrice proponeva opposizione dinanzi la Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Frosinone, con atto del 14 settembre 1993, nel quale affermava di non conoscere né i né la e di aver costantemente coltivato e goduto il terreno dal dopoguerra senza CP_1 Parte_4
intromissione alcuna da parte di terzi. Affermava, altresì, che qualora effettivamente costituita, la colonia migliorataria del 1898 doveva essere certamente perenta.
Rappresentava, ancora, che nelle more del predetto giudizio la e i procedevano a Parte_4 CP_1
nuovo atto datato 20.05.1994, sempre a rogito Notaio rep. 5896, con il quale, previo Per_2
frazionamento n. 890 del 14.03.1994, si cedevano, a mezzo permuta, parte dei terreni oggetto dell'impugnata ordinanza e parte di altri ricadenti nell'originario mappale 20. Precisamente, in relazione alle particelle oggetto dell'ordinanza di affrancazione, suddividevano il mappale 21 (ex
21a) nelle particelle 154 e 155, ed il mappale 101 (ex 20b) nelle particelle 160, 161, 162 e 163; quanto al mappale 100, originatosi dal primo frazionamento, lo suddividevano nei mappali 156, 157, 158 e
159. Con il citato (secondo) atto notarile la cedeva ai l'utile dominio sui terreni di Parte_4 CP_1
cui ai mappali 157, 158 e 159, rispetto ai quali affermava di avere l'utile dominio, (sempre) in virtù di acquisto anteriore al '63, mentre i ritrasferivano alla l'utile dominio dei mappali CP_1 Parte_4
154, 161, 162, e 163.
Istruita la causa di opposizione, ed espletata la CTU (a mezzo Dott. , con la sentenza n. Per_5
728/04 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Frosinone accoglieva l'opposizione della
SI.a La decisione veniva confermata dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di ER
Appello di Roma che successivamente non risultando più impugnata, passava in giudicato.
Nell causa innanzi al Tribunale in composizione monocratica di Frosinone l'attrice, alla stregua di quanto sopra esposto, chiedeva accertare e dichiarare l'inopponibilità / inefficacia / invalidità degli atti a rogito Notaio del 09.01.1993 rep. 3466 e del 20.05.1994 rep. 5896 stipulati tra la Per_2
e i per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza di qualunque preteso Parte_4 CP_1
diritto reale in capo ai convenuti e/o a terzi sugli immobili di cui alle particelle 154, 155, 157, 158,
159, 160, 161, 162 e 163; infine chiedeva condannare i convenuti al rilascio dei predetti immobili detenuti senza titolo, oltre al risarcimento dei danni.
Nel giudizio in discorso si costituivano ritualmente e , i quali in via CP_1 Controparte_2
preliminare chiedevano sia dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale in favore della
Sezione Specializzata Agraria, sia disporre la sospensione della causa fino al passaggio in giudicato della sentenza di Appello (n. 1835/2008, emessa in data 02.05.2008 e depositata in data 17.03.2010).
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, ed in via riconvenzionale dichiarare l'intervenuta usucapione breve dell'utile dominio nel loro favore sui mappali 157, 158 e 159; inoltre, nell'ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 500.000,00 o della somma maggiore o minore a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato, per il pagamento dell'oblazione, e per la messa a dimora di piante di ulivo ed altre ornamentali;
infine, relativamente ai mappali 161, 162, 163 e 154 chiedevano dichiarare nei loro confronti la carenza di legittimazione passiva per essere tali terreni nel possesso della SI.a (alla stessa ritrasferiti in permuta con il secondo atto notarile) ovvero Parte_4 dei suoi danti causa, titolari dell'utile dominio.
Nel corso del giudizio, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice con provvedimento del 16.9.2009 sospendeva il processo, di cui poi disponeva la prosecuzione una volta passata in giudicato la citata sentenza della Sezione Specializzata agraria della Corte di Appello di Roma. Successivamente, con provvedimento del 28.11.2012, a scioglimento della riserva assunta sulla questione relativa alla eccepita incompetenza per materia, il Giudice dichiarava la competenza funzionale del Tribunale ordinario. Seguiva la fase istruttoria espletata a mezzo CTU (per il tramite del Dott. e Per_6
l'escussione dei testi. Dagli accertamenti eseguiti dal Ctu risultava che dopo la ristrutturazione del fabbricato rurale che insisteva sul terreno pervenuto ai con l'atto notarile del '93, veniva CP_1
istituita la nuova particella 160 ottenuta dalla fusione delle particelle 155, 160, 157 e 158, risultando per l'effetto nella disponibilità dei convenuti la suddetta particella (costituita dal fabbricato e corte annessa) e la particella 159 (costituita dal terreno antistante il predetto fabbricato); non più le particelle 154, 161, 162 e 163, il cui utile dominio veniva con l'atto del '94 ritrasferito alla Parte_4
(circostanza quest'ultima riconosciuta anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, posto che la stessa introduceva il giudizio anche per chiedere il rilascio dei terreni su tali particelle insistenti, e tanto da non riproporre la medesima domanda anche nell'odierno appello). Successivamente, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15.7.2016, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire sulla circostanza dell'esistenza di un giudicato implicito formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Specializzata
Agraria, recante n. 728/04, relativamente all'esistenza di un rapporto agrario in forza del quale i convenuti avrebbero potuto vantare un titolo di godimento su una parte dei beni oggetto della domanda di rilascio, e specificatamente quelli oggetto del procedimento di affrancazione e relativo giudizio di opposizione (ex particelle 20/b e 21/a, poi divenute mappali 101 e 21). Tale tesi veniva contrastata dalla difesa dell'attrice, sulla scorta della ritenuta applicazione, nella decisione assunta dal Tribunale, del principio della ragione più liquida;
ed invece la medesima veniva pienamente sostenuta dai Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale CP_1 procedeva ad emettere la sentenza n. 207/2020, pubblicata in data 27.02.2020, nella quale, da un lato affermava di non condividere la tesa attorea, ritenendo presupposto implicito / antecedente logico della decisione, sia della Sezione Specializzata del Tribunale che della Corte di Appello, l'esistenza di un rapporto agrario ovvero di un valido titolo di godimento del fondo in capo ai (la colonia CP_1
migliorataria costituita nel 1898) sulle particelle 160, 161, 162 e 163 (ex 101) e sulle particelle 154 e
155 (ex 21), non accogliendo per l'effetto la domanda di rilascio di tali terreni avanzata dall'attrice; dall'altro, il Giudice di prime cure osservava come in relazione alle particelle 157, 158 e 159 i CP_1
avessero mantenuto il possesso esclusivo sin dall'atto notarile del '94, in tal modo acquistando per usucapione il relativo diritto di godimento ex art. 1159 cc.. (citazione di primo grado notificata nel
2008). Rigettava pertanto la domanda attorea di rilascio anche su tali terreni, così come quella avanzata in relazione ai terreni identificati con le particelle 154, 161, 162, 163 in quanto nella disponibilità della giusto ritrasferimento da parte dei a mezzo atto notarile del '94. Parte_4 CP_1
Per le osservazioni di cui sopra, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, ritenendo al contempo per gravi motivi di compensare le spese processuali e di ctu, già poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
Avverso tale sentenza hanno spiegato appello gli eredi della SI.a , ER Parte_1 Pt_2
e A sostegno dell'impugnazione proponevano tre motivi:
[...] Parte_3
I. Violazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - Erronea affermazione di giudicato implicito formatosi sull'esistenza tra e i del rapporto di colonia migliorataria nascente dal contratto Persona_1 CP_1
stipulato inter alios il 9.2.1898 (recte il 28.8.1898) – Erronea affermazione che i detengono CP_1 attualmente le originarie partic. 155 e 160 del fg. 15 NCT (oggi facenti parte dell'ente urbano distinto nel NCEU al fg. 15 n. 160, costituito da villa e corte) in virtù del citato contratto di colonia migliorataria del 1898, di durata ventennale, invece certamente scaduto e/o perento da tempo immemore
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 c.c. - Erronea applicazione della fattispecie dell'usucapione abbreviata per possesso ultradecennale di buona fede in base a titolo idoneo per
l'acquisto dell'utile dominio delle vecchie partic. 157, 158 e 159 del fg. 15 NCT.
III. Riproponeva, quindi, le domande di rilascio degli immobili e di risarcimento danni”.
Si sono costituiti gli appellati contrastando il gravame ed eccependone l'inammissibilità.
Non è condivisibile l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello, ritenendo questa
Corte validamente riproponibili le questioni già di fatto dedotte in prima istanza ed al contempo sufficientemente specificati i motivi di appello, aderendo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. sent., 16 novembre 2017, n. 27199). Si ritiene, infatti, che l'impugnazione proposta contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, e che nella stessa l'appellante abbia affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa tesa a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo allo scopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In relazione al primo motivo di appello parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Giudice di primo grado ritenuto esistente un valido rapporto agrario, costituito dalla colonia migliorataria del 1898, tra il dante causa della (il padre ) ed il dante causa della ER Per_7
(il padre in forza del quale i sarebbero legittimamente nel godimento Parte_4 Per_8 CP_1
delle vecchie particelle 155 e 160, per essere subentrati alla attraverso il trasferimento Parte_4 dell'utile dominio con l'atto notarile del '93.
Secondo l'appellante erra il Giudicante per aver ritenuto valido il rapporto in discorso per essersi formato su di esso un giudicato implicito sulla scorta della sentenza resa dalla Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Frosinone poi confermata dalla Corte di Appello.
La censura è fondata.
Relativamente al caso esaminato, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata non sia condivisibile nel passo riportato a pag. 6 nel quale afferma “Una decisione fondata sul principio della ragione più liquida presuppone tuttavia che il giudice abbia esplicitato la propria volontà di decidere la controversia sulla base della questione assorbente e di più agevole soluzione, non potendosi in caso contrario presumere che la questione decisa – che pur presupponga una preventiva delibazione sulla sussistenza di un antecedente logico-giuridico – sia stata risolta prescindendo dall'accertamento di quest'ultimo”. Tale deduzione, infatti, non pare cogliere nel segno rispetto al caso che ci occupa.
Al riguardo, vi è da dire che dall'esame degli atti non sembra emergere che le Sezioni Specializzate
Agrarie del Tribunale prima, e della Corte di Appello dopo, abbiano preliminarmente accertato la validità del rapporto agrario sotteso alla domanda di affrancazione ovvero della scrittura privata con la quale veniva istituita la colonia migliorataria in data 1898 dai danti causa della e della ER
Validità, peraltro, pacificamente contestata dalla nel giudizio agrario ove la stessa Parte_4 ER
dichiara di disconoscere gli affrancanti riferendo in particolare di non aver mai conosciuto la CP_1
sedicente utilista e di aver goduto in proprio il soprassuolo ulivato, precisando, infine, che Parte_4
semmai esistito, il rapporto di colonia migliorataria del 1898 doveva ritenersi perento. Peraltro, anche lo stesso tenore delle sentenze delle Sezioni Specializzate Agrarie induce a confermare la posizione assunta da parte appellante.
In entrambe le decisioni, infatti, non si rinviene alcun passo attraverso cui dedurre l'avvenuto accertamento in termini positivi della validità della colonia migliorataria operato dalle Sezioni ma soltanto la riproposizione di quanto esposto, sia nel ricorso per affrancazione, sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione, dagli stessi Casali qualificatisi coloni miglioratari, ed invero nelle more del giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità, anche enfiteuti. Ciò che infatti appare risultare è che nelle sentenze emesse dalle
Sezioni Agrarie queste si siano limitate a verificare dei due requisiti necessari all'affrancazione ovvero la durata ultratrentennale dell'utile disponibilità dei fondi e l'apporto di migliorie, soltanto il secondo, poi escludendolo a mezzo della espletata CTU.
Non si ritiene pertanto corretta la sentenza impugnata laddove ritiene che si sia formato un giudicato implicito sulla validità del rapporto agrario, non risultando tale questione affrontata nel provvedimento decisorio ovvero apparendo la causa decisa essenzialmente per mancanza di prova in ordine alle migliorie affermate dai convenuti / affrancanti, necessarie all'affrancazione.
Sul punto, infatti, questa Corte osserva come non possa ritenersi formato il giudicato, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, conseguenti cioè ad un accertamento effettivo, specifico e concreto, similmente a quanto accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della
“ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti (Cass. Civ.,
III^ Sez., Ord. n. 1828 del 25/01/2018; Cass. Civ., I^ Sez., n. 5264 del 17/03/2015; Cass. Civ., III^
Sez., n. 21266 del 10/10/2007). Di conseguenza, al fine di verificare la formazione o meno del giudicato, l'interprete è chiamato a ripercorrere a ritroso il percorso logico-argomentativo effettuato dal Giudice, al fine di verificare se costui, per decidere quella determinata questione, abbia dovuto prima risolvere (recte decidere) delle questioni che siano pregiudiziali rispetto alla prima.
Nel caso di odierno esame, la conclusione cui questa Corte giunge appare supportata anche dall'esame dei documenti, dal tenore dei quesiti posti al CTU, nonché dagli esiti della consulenza tecnica, alla luce dei quali non si rinvengono elementi idonei a far ritenere ancora operante la colonia migliorataria del 1898. Ad indurre in tal senso soccorrono numerose circostanze quali: la durata ventennale della stessa, espressamente dichiarata nella scrittura privata di costituzione;
la mancanza di prova che l'utile dominio si sia trasferito dal dante causa della a questa, mancando produzione a Parte_4 supporto (nella CTU espletata nel giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione datata 08.01.2003 si legge a pag. 2 che , padre dell'attrice, concedeva parte della superficie Persona_9 dei terreni a diverse persone tra cui e che alla morte di questi “il diritto è Controparte_3
pervenuto, come ebbe a dichiarare il legale di parte convenuta, in quote diverse ai figli e CP_4 [...]
); ed ancora, osservando quanto chiaramente rilevato dal CTU. Questi, infatti, in risposta Parte_4
al quesito n. 2 (in relazione al quale al veniva chiesto di accertare se il soprassuolo di 196 piante di ulivo fosse aumentato e che in termini) così espone nella consulenza a pag. 8 “..E' possibile riconoscere una sostanziale conservazione del numero di piante indicate e non di cura delle stesse..”.
Inoltre, a pag. 9 si legge “..L'intero uliveto, da diversi decenni è in stato di abbandono, per cui risulta facile preda del fuoco che lo ha percorso diverse volte..”. Sul punto, infatti, il Consulente riferisce l'esistenza di una denuncia di reato da parte del Corpo Forestale dello Stato in relazione ad un incendio occorso in data 13.09.1992 su una superficie di Ha 16.00.00 su terreno abbandonato.
Proseguendo, nella consulenza si legge “La parte in possesso dei . in relazione al terreno sopra CP_1
strada “...presenta ceppaie di piante di olivo in n.63, ben curate con polloni derivanti da taglio al ciocco di circa anni 10, oltre a n.9 piante di recente impianto” mentre in relazione al terreno sotto strada “..vegeta allo stato naturale..”. Ancora, in risposta al terzo quesito (rispetto al quale al CTU veniva chiesto di accertare ciò che fosse stato impiantato ed aggiunto dai Casali ed in quale epoca e per quanto tempo risultava la casa essere abitata anche verificando l'allacciamento di utenze), il CTU afferma “..il vecchio patrimonio olivicolo… è stato recuperato nell'ultimo decennio ..ed incrementato con la posa a dimora di 9 nuove piante dell'età di tre anni...il terreno sotto strada si presenta privo di cure..”. Mentre in relazione al fabbricato oggetto di giudizio, il CTU riferisce “Le ricerche effettuate presso i vari uffici non hanno portato ad acquisire alcuna notizia diretta che possa collegare la al rudere indicato nelle denunce di successione del 1971 e 1981” (successioni Parte_4
relative ai fratelli dell'attrice, a seguito delle quali la predetta ereditava gli altri due terzi dei terreni e del rudere) mentre si sono potuti acquisire elementi che portano ad indicare come abitazione occupata dalla quella sita nel comune di Ferentino alla Via Croce Tani Fumone 123, unitamente al Parte_4
marito deceduto nel 1981, e successivamente fino al di lei decesso occorso il 13.09.1995 (ed ove risultano allacciate le uniche utenze idrica, elettrica e telefonica intestate ai predetti coniugi).
Dunque, dagli accertamenti operati a mezzo del Consulente Tecnico d'ufficio, appaiono risultare lo stato di abbandono dei fondi, nessun miglioramento degli stessi, ed alcuna traccia sugli stessi della
Parte_4
In aggiunta, si rileva come neanche i pagamenti dei canoni per l'utilizzo del fondo nel favore della appaiono prodotti, non potendo sul punto l'atto notorio sottoscritto dalla sopperire ER Parte_4 alla mancanza di prova in ordine all'esistenza e versamento di tali canoni alla concedente, peraltro in tale atto neanche specificati negli importi.
Ancora, ulteriore indice che depone per l'insussistenza della ultrattività della colonia migliorataria invocata dai è anche la circostanza dell'aver richiesto i fratelli della e , CP_1 ER Per_4 Per_3 all'epoca comproprietari con la sorella dei fondi oggetto di giudizio, “Concessione di sussidio per opere di miglioramento fondiario con fondi della Cassa per il Mezzogiorno” dopo la gelata del 1956,
e altra richiesta abbia avanzato la stessa dopo la gelata del 1985, per “aiuto complementare ER per gli ulivi danneggiati dal gelo”. Contributo che peraltro non veniva concesso per la mancanza delle operazioni di recupero dell'uliveto.
Tutte le circostanze esposte non consentono di ritenere esistente la colonia migliorataria in capo alla
Parte_4
Inoltre, devesi anche evidenziare come i subito dopo l'acquisto dell'utile dominio abbiano CP_1
provveduto a trasformare il rudere fatiscente e l'antistante terreno in villa con annessa corte, derivandone per l'effetto svuotato di significato, anche sotto tale profilo, il sotteso e preteso rapporto agrario.
Le considerazioni che precedono, supportate dalle circostanze di fatto e dagli elementi rilevati dal
CTU portano pertanto ad escludere la vigenza della colonia migliorataria del 1898 in capo alla
, per trasmissione paterna come riferita ed asseritamente mantenuta sino ai tempi Parte_4 precedenti alla compravendita dell'utile dominio intervenuta con i nel 1993. Derivandone, in CP_1 conseguenza, la mancanza di titolo in capo alla stessa trasferibile ai e per l'effetto, la mancanza CP_1
di titolo in capo a quest'ultimi in relazione alle particelle cedute loro con gli atti notarili del '93, e dunque le particelle ex mappali 101 e 21, poi divenute 160, 161, 162, e 163 (queste ultime tre poi ritrasferite in permuta ma senza titolo alla e 154 e 155 (la prima ritrasferita in permuta Parte_4
ma senza titolo alla . Parte_4
Privo di pregio, pertanto, quanto esposto dai nei propri atti difensivi in relazione alla prova CP_1
della previa esistenza di un rapporto agrario ed al possesso, come dalla dichiarato, Parte_4
“antecedente al 1963”, conseguendone, per l'effetto, la mancanza dei requisiti ai fini della applicazione della L. 327/63 (recante “Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del
Lazio”), e conseguentemente, l'impossibilità di dichiarare perpetua la colonia migliorataria oggetto di giudizio, e di applicare alla stessa le norme della predetta legge e quelle relative all'istituto dell'enfiteusi di cui al Codice Civile, trasformandone così la natura da diritto personale di godimento a diritto reale di godimento. Sul punto, infatti, non sembrano esserci dubbi sull'impossibilità di applicare al caso esaminato la L.
n. 327/63, tale da rendere applicabile al rapporto agrario invocato dai il regime dell'enfiteusi, CP_1
mancando i presupposti, e dunque, sia la prova del possesso ultratrentennale che l'apporto di migliorie. Secondo l'art. 1 della Legge richiamata infatti “I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con
o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.
Per quanto sopra, questa Corte ritiene fondato il motivo di appello proposto dagli eredi della ER
risultando mancare titolo idoneo di godimento, con conseguente illegittima occupazione dei Casali in relazione alle particelle trasferite con gli atti notarili del '93 e del '94.
In relazione al secondo motivo di appello, la difesa della censura la sentenza di primo grado ER per avere il Giudicante ritenuto perfezionata l'usucapione decennale nel favore degli appellati in relazione alle particelle 157, 158 e 159, non oggetto del giudizio conclusosi dinanzi alle Sezioni
Agrarie ovvero in ragione della mancata e qualificata contestazione dell'attrice sull'occupazione senza titolo dei Casali su tali beni, e dunque, in guisa dell'acquisto effettuato dai predetti a non domino in buona fede e del possesso esclusivo esercitato. In particolare, secondo l'appellante mancherebbe il requisito dell'acquisto in buona fede.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene infatti di non condividere quanto sostenuto dal Giudicante di prime cure.
Sul punto, si evidenzia come l'usucapione ex art. 1159 c.c. richieda per il suo perfezionamento un titolo idoneo al trasferimento del diritto reale, che sia debitamente trascritto, il possesso pacifico ed esclusivo per dieci anni, e l'acquisto in buona fede da colui che non sia il reale proprietario.
Nel caso che ci occupa, i predetti elementi non appaiono tutti sussistere.
Manca infatti sia il titolo astrattamente idoneo, non essendo quello trasferito (l'utile dominio di colonia migliorataria) diritto reale ma personale di godimento, pertanto non usucapibile, e sia il requisito dell'acquisto in buona fede. Residuando, pertanto, soltanto il possesso esclusivo esercitato dagli appellati.
E' dato oggettivo, infatti, come riportato a pag 7 della sentenza impugnata che i “a) sulle CP_1
particelle 157 e 158 – oggi fuse, unitamente alle particelle 155 e 160, nella particella 160 del catasto fabbricati – essi hanno realizzato un fabbricato a duplice elevazione con corte pertinenziale (v. pag.
6 della relazione di consulenza a forma dell'ing. e le fotografie ad essa allegate); b) sulla Per_6 particella 159 è stato posto un bottino di presa dell'acqua ove sono ubicati i serbatoi e la pompa di rilancio che sono a servizio dell'edificio facente parte della particella 160 del catasto fabbricati (v. pag. 6 della relazione di consulenza cit.).
Tale possesso, però, in mancanza degli ulteriori requisiti richiesti per il perfezionamento dell'usucapione breve, non risulta sufficiente. Per diventare proprietari pieni, pertanto, i CP_1 avrebbero dovuto esercitare il tale possesso per oltre vent'anni, al fine di maturare l'usucapione ordinaria;
ma tale acquisto è risultato impedito dall'azione promossa dalla che ha incardinato ER
l'odierno giudizio, utile ad interromperlo (art. 2943).
Peraltro, anche a ritenere l'utile dominio trasferito dalla titolo astrattamente idoneo, come Parte_4 ritenuto dal Giudicante di prima istanza, e dunque valido in relazione all'istituto di cui all'art. 1159
c.c., secondo questa Corte, come sopra accennato, mancherebbe l'acquisto in buona fede, quest'ultima corrispondente a quella di cui all'art. 1147 c.c., la quale non può essere invocata da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave;
figura, quest'ultima, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto (Cass. civ. n. 1593 del 20 gennaio
2017, con la quale la S.C. ha escluso la buona fede nell'acquisto di dipinti antichi di provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un'asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore).
Inoltre, secondo la Suprema Corte se è vero che la buona fede dell'acquirente si presume, giusto disposto dell'art. 1147, comma 3, c.c. tale presunzione è superabile in presenza di indici di segno contrario, con conseguente onere per il giudice di merito di effettuare un'approfondita analisi sulla effettiva sussistenza dei requisiti necessari al perfezionamento dell'usucapione abbreviata, valutando e verificando la sussistenza di circostanze idonee ad incidere sulla buona fede degli acquirenti (Corte di cassazione sez. civile 2 – sentenza 14 aprile 2022 n. 12207). Nel caso che ci occupa, gli elementi risultanti dai diversi giudizi intervenuti tra le parti non appaiono correttamente valutati dal primo Giudice.
Tra questi, appare figurare la probabile consapevolezza oppure colpevole ignoranza dei in CP_1
ordine alla mancanza di prova idonea della titolarità in capo alla dei diritti trasferiti, e Parte_4
dunque della non altruità dei diritti in discorso, desumibile sia in guisa del tenore dell'atto notarile del '93 ove si legge “ai fini della provenienza la parte venditrice dichiara di aver acquistato l'utile dominio del predetto immobile anteriormente al 1963”, sia dell'atto rogitato nel '94 ove similmente può leggersi “ai fini della provenienza la parte cedente dichiara di aver acquistato i predetti immobili in data antecedente al 1963”. Atto quest'ultimo, peraltro, sottoscritto dai dopo aver ricevuto CP_1 la notifica dell'atto d'opposizione all'affrancazione da parte della ove la stessa dichiarava non ER
solo di non conoscere i due predetti affrancanti, ma anche di non aver mai conosciuto la sedicente titolare dell'utile dominio . Circostanza questa, che lungi dal generare in loro dubbi Parte_4 sulla reale e regolare titolarità in capo alla dell'utile dominio trasferito, ha comportato sia Parte_4
la loro costituzione nel giudizio de quo in data 1.3.1994, a mezzo della quale contestavano la domanda dell'attrice deducendo di essere coloni miglioratari, e sia la successiva sottoscrizione dell'atto notarile del 20.05.1994, senza che si rinvenga menzione alcuna negli atti notarili in commento del rapporto agrario di che trattasi.
Inoltre, a far propendere per la probabile conoscenza / non scusabile ignoranza in capo ai CP_1 dell'altruità del diritto acquistato soccorre anche la circostanza che i predetti avevano constatato che i fondi circostanti la vecchia casa colonica, ridotta a rudere fatiscente, erano in stato d'abbandono..
Gli stessi, pertanto, sapevano oppure hanno ignorato per colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 1147, II comma c.c., l'inesistenza in capo alla del diritto di utile dominio sulle Parte_4
particelle loro trasferite, in particolare, con l'atto del 20.5.1994.
Per tali considerazioni questa Corte, fermo quanto già sopra esposto, ritiene che l'acquisto dei CP_1
non sia stato comunque effettuato in buona fede, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, con la conseguenza di non poter applicare all'acquisto in parola, anche sotto tale profilo, la fattispecie dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c..
Alla stregua di quanto sopra, deve essere accolta la richiesta di rilascio degli immobili trasferiti con gli atti a rogito Notaio del 09.01.1993 e 20.05.1994, rispettivamente contraddistinti: Per_2
- dalla particella (già) 160, come originariamente delimitata prima della incorporazione con le particelle (già) 157, 158, 160 e 155. E non anche le particelle già 161, 162 e 163, ritrasferite alla e la cui domanda di rilascio non viene riproposta in appello;
Parte_4 - dalle particelle (già) 157 e 158, come originariamente delimitate prima della incorporazione con le particelle 160 e 155;
-dalla particella (già) 155, come originariamente delimitata prima della incorporazione con le particelle 157, 158 e 160. E non anche la particella 154, ritrasferita alla e la cui domanda Parte_4
di rilascio non viene riproposta in appello;
- e dalla particella 159.
E dunque, ad oggi, la particella 160 (costituita dall'incorporazione delle particelle 157, 158, 160 e
155) e la particella 159.
Priva di pregio appare l'eccezione sulla scorta della quale parte appellata ritiene che “le conclusioni spiegate dagli appellanti si svelano nuove rispetto a quelle articolate in primo grado” contestando come parte appellante abbia a suo dire proposto nuove domande tese ad accertare “l'inesistenza
“attuale” di qualunque diritto reale “o personale di godimento , nascente dai predetti titoli e/o dal contratto di colonia migliorataria del 9.2.1898 (recte, 28.8.1898) e/o di usucapione abbreviata ex art1159 c.c in capo agli appellati”. ed altresì ad accertare “..il possesso in mala fede ... dal gennaio
1993 o dalla diversa data accertanda in ordine ai predetti immobili”,
Sul punto, si osserva come, da un lato, già la sentenza di primo grado abbia ritenuto valido il rapporto agrario sotteso ai trasferimenti intervenuti con gli atti a rogito Notaio del '93 e '94 ovvero Per_2
la colonia migliorataria del 1898, avente di per sé natura di diritto personale di godimento, come chiarito dalle decisioni intervenute ad opera delle Sezioni Agrarie;
e dall'altro, come con le sentenze delle predette Sezioni di prima e seconda istanza si sia definitivamente accertata la mancanza delle migliorie sui fondi oggetto del procedimento di affrancazione. Ragioni per le quali già nel primo giudizio il rapporto agrario oggetto di indagine non è tramutato da diritto personale di godimento a diritto reale di godimento;
in tal modo, ritenendosi valida la contestazione attorea circa il rapporto e diritto sotteso, nel corso del giudizio specificatamente qualificato. Medesimo discorso deve farsi per la richiesta di accertamento della mala fede in capo ai richiesta dall'appellante, avendo la stessa CP_1 chiaramente contestato l'acquisto operato in buona fede dai predetti.
In merito, inoltre, si evidenzia come non sussista violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo. Il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cassazione civile sez. VI – 17/01/2019, n. 1244).
Alla stregua dell'accoglimento dei motivi di appello, questa Corte in relazione alla richiesta di indennità avanzata dall'attrice per l'illegittima occupazione e a quella dei convenuti per le migliorie e spese sostenute, sulla base delle CTU espletate, nella causa agraria ed in particolare nel primo grado del presente giudizio, ritiene di operare le osservazioni che seguono.
L'indennità di occupazione richiesta dall'attrice è dovuta, rappresentando una forma di risarcimento minimo, una liquidazione forfettaria del danno, prevista dalla legge per la mancata disponibilità del bene, a prescindere, quindi, dalla prova di un concreto danno subìto dal proprietario.
Per la sua quantificazione il CTU ha correttamente fatto riferimento al canone di locazione, come ritenuto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, individuato dopo aver accertato il valore degli immobili.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che, in ipotesi di occupazione sine titulo, con riferimento al danno emergente, il fondamento del danno si rinviene nella perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene immobile da parte del proprietario. Da ciò deriva che, una volta che il proprietario abbia dedotto la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente è presunto e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via equitativa dal giudice, anche adottando come parametro il canone di locazione di mercato (Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022 e SS.UU. n. 33659/2022, conforme Corte di
Cassazione, II Sezione Civile, ordinanza n. 6799 del 14 marzo 2025).
Nel caso in esame il CTU ha operato due differenti modalità di calcolo. La prima non tiene conto della presenza del fabbricato ristrutturato nel '94, e dunque fa riferimento al rudere fatiscente sussistente nel gennaio '93 (data di apprensione dell'immobile da parte dei convenuti). La seconda tiene conto invece della ristrutturazione del fabbricato intervenuta nel '94 (come da sanatoria edilizia presentata in Comune dai . CP_1 Questa Corte ritiene corretto utilizzare la prima modalità di calcolo, e dunque quantificare l'indennità dovuta ponendo a base i cespiti nello stato in cui si trovavano quando erano nella disponibilità della proprietaria e così appresi dai convenuti.
Pertanto, in relazione al mappale 160, costituito dal rudere fatiscente (pre-ristrutturazione del '94), deve porsi a fondamento il valore pari ad euro 3.500,00, ed in riguardo al mappale 159 il valore di euro 110,00. Da tali dati il CTU ha calcolato l'indennità di occupazione, ragguagliata al canone di locazione, utilizzando il metodo della capitalizzazione inversa (tasso pari al 2%), al netto degli oneri fiscali e di manutenzione (incidenti per il 40%), e ricavando quale indennità mensile il valore di euro
9,72 euro per il mappale 160 e di 0,31 per il mappale 159.
Sulla scorta di tali risultanze, questa Corte ritiene in via equitativa di calcolare l'indennità di occupazione mensile per entrambi i beni complessivamente pari ad euro 10,00, da conteggiare dal
1993 ad oggi, per un totale di 3.770,00 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene invece al riconoscimento richiesto dagli appelllati con appello incidentale di un importo a titolo di migliorie si ritiene che esso allo stato non possa essere accolto, necessitando per la corretta quantificazione del valore in discorso il materiale rilascio dei beni.
Invero ai sensi dell'art. 1150 cc il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed ha diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. Pertanto, soltanto in tale momento, si potranno verificare le migliorie apportare e determinare l'entità delle opere abusive, come già rilevate dal CTU, nonché lo stato delle domande di regolarità amministrativa presentate in relazione a parte di tali lavori.
Ciò appare necessario in quanto, per quanto riguarda le opere abusive, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “al possessore del fondo non spetta alcun indennizzo per addizioni consistenti in edifici abusivamente eretti sullo stesso, non potendo ammettersi alcun indennizzo per lo svolgimento di un'attività illecita” (Cass.
6.12.2013 n. 27408).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per la metà mentre la parte residua va posta a carico degli appellati - appellanti incidentali.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, nella qualità di eredi legittimi della defunta , e sull'appello Parte_5 Persona_1
incidentale proposto da e avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale CP_1 Controparte_2
di Frosinone, pubblicata in data 27/02/2020 e non notificata, così provvede:
1- In accoglimento dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ordina il rilascio da parte dei SIg. e , occupanti abusivi,
[...] CP_1 Controparte_2
degli immobili insistenti sulle particelle 160 (già 157, 158, 155 e 160) e 159, Comune di
Ferentino in favore dei proprietari , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
2- condanna e al pagamento in favore di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
e della somma di euro 3770,00 a titolo di indennità di Parte_2 Parte_3
occupazione degli immobili di cui alle particelle 160 e 159 Comune di Ferentino, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3- rigetta la domanda proposta dagli appellanti incidentali per il ristoro delle migliorie apportate al fondo;
4- compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo a carico di e che liquida per il primo grado CP_1 Controparte_2 in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e per l'appello in € 4.960,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 19.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4861 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 17.04.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), nella qualità di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3 legittimi della defunta rappresentati e difesi dall'avv. Loredana Originale (c.f. Persona_1
) e presso di lei elettivamente domiciliati in Roma, Viale delle Milizie n. 3 C.F._4
sc. A int.1 (studio avv. Roberto Cefaloni), giusta procura in atti,
Appellanti
E
(c.f. ), e (c.f. CP_1 C.F._5 Controparte_2 C.F._6
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andreina Pellegrini (c.f. ) e Felice Maria C.F._7
Spirito (c.f. ), e presso di loro elettivamente domiciliati in Roma, Piazza C.F._8
Mazzini n. 27 (studio Avv. Francesco Mainetti), giusta procura in atti,
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale di Frosinone, pubblicata in data
27/02/2020 e non notificata
Conclusioni
Per gli appellanti “1) accertare e dichiarare l'inopponibilità e/o inefficacia e/o invalidità nei confronti della proprietaria attrice degli atti a rogito notaio del 9/1/1993 Persona_1 Per_2 rep.3466 e del 20/5/1994 rep. 5896 stipulati tra e e , Parte_4 CP_1 Controparte_2 in quanto res inter alios acta;
2) accertare e dichiarare l'attuale inesistenza di qualunque preteso diritto reale o personale di godimento, nascente dai predetti titoli e/o dal contratto di colonia migliorataria del il 9.2.1898 (recte, 28.8.1898) e/o da usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. in capo agli appellati e (o di terzi) sugli immobili già di proprietà di CP_1 Controparte_2 ER
e, oggi, dei suoi eredi appellanti, costituiti dai terreni e dai fabbricati siti in Ferentino –
[...]
Contrada Monte Barano, oggi distinti nel NCEU al fg. 15 partic. 160 (già distinto nel NCT al fg. 15 mapp. 155, 160, 157 e 158) e nel NCT al fg. 15 mapp. 159, dichiarandone l'attrice e Persona_1
oggi i suoi eredi, , e , pieni ed esclusivi proprietari;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) accertata e dichiarata altresì, per effetto di quanto sopra, l'occupazione sine titulo e il possesso in mala fede degli appellati e dal gennaio 1993 o dalla diversa data CP_1 Controparte_2
accertanda in ordine ai predetti immobili, condannarli al rilascio degli stessi a favore degli appellanti eredi di , proprietari pieni dei beni;
4) condannare altresì i sigg. Persona_1 CP_1
e , in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla sig.ra
[...] Controparte_2
e, dopo la sua morte, dai suoi eredi, odierni appellanti, in conseguenza Persona_1 dell'occupazione abusiva e del possesso in mala fede degli immobili oggetto di causa fino alla data del rilascio, nella misura che risulterà accertata in corso di causa o di giustizia o anche liquidata in via equitativa dal Giudice ex art. 1226 c.c.; 5) condannare gli appellati e CP_1 [...]
alla rifusione, in solido tra loro, delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore degli CP_2 appellanti”.
Per gli appellati “in via preliminare dichiarare inammissibile l'avverso atto di appello per tutte le ragioni descritte in narrativa al punto A); - nel merito e in subordine rigettare l'avverso atto di appello perché infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata;
- in via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento degli avversi motivi di appello: - 1) rigettare le domande riproposte dagli appellanti perché infondate in fatto e in diritto;
- 2) in via riconvenzionale, in mero subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, dichiarare che, per effetto del contratto di colonia migliorataria del 9.2.1898 e dei contratti a rogito del 9.1.1993 e del 20.5.1994 nonché, occorrendo, della usucapione decennale ex art. Per_2
1159 c.c., i convenuti nato a [...] il [...] e nato a [...]_1 Controparte_2 il 15.5.1971 sono titolari dell'utile dominio dei terreni siti in Ferentino distinti in Catasto al Fg. 15 mappali 157-158-159-155-160; - 3) sempre in via riconvenzionale, in mero subordine nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, condannare gli appellanti eredi della signora ER
, in solido tra loro, al pagamento in favore di e dell'importo di
[...] CP_1 Controparte_2
Euro cinquecentomila (€.500.000,00) o della somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, per i miglioramenti e per il conseguente maggior valore derivante dalla realizzazione sui terreni per cui è causa, da parte dei convenuti del fabbricato, delle opere di urbanizzazione, CP_1
e dalla messa a dimora delle piante di ulivo e delle altre piante ornamentali;
o in via ulteriormente gradata, a titolo di rimborso delle spese tutte sostenute per le suddette migliorie e costruzioni, ivi incluse quelle per oneri concessori ed oblazione;
il tutto con interessi e rivalutazione come per legge
e con diritto di ritenzione fino a pagamento avvenuto..”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.10.2008 la SI.a conveniva in giudizio Persona_1 CP_1
e deducendo di essere proprietaria, tra gli altri, degli immobili siti in Ferentino
[...] Controparte_2
– Contrada Monte Barano, distinti in catasto al foglio 15, mappale 21, già 21/a (ora soppresso e sostituito dai mappali 154 e 155 del foglio 15), al foglio 15, mappale 100, già 20/a (ora soppresso e sostituito dai mappali 156, 157, 158 e 159 del foglio 15) e al foglio 15, mappale 101, già 20/b (ora soppresso e sostituito dai mappali 160, 161, 162 e 163 del foglio 15).
Tali immobili pervenivano nella sua proprietà, dapprima nella quota indivisa di 1/3 a seguito della morte del padre, e successivamente nella proprietà esclusiva a seguito della morte dei fratelli Per_3
(deceduto il 6 gennaio 1971) e (deceduto il 30 marzo 1981). Per_4
Rappresentava, inoltre, che il 10 settembre 1993 le era stata notificata un'ordinanza di affrancazione, datata 23 giugno 1993, con la quale il Pretore di Frosinone disponeva l'affrancazione dei terreni già identificati con i mappali 21 (con sovrastante fabbricato rurale fatiscente) e 101 del foglio 15 in favore dei SIg.i e i quali con ricorso depositato l'08.02.1993 si erano qualificati CP_1 Controparte_2 coloni miglioratari, all'uopo producendo scrittura privata di costituzione di colonia migliorataria ventennale, sottoscritta in data 09.02.1898, nonché atto a rogito del Notaio del 09.01.1993 Per_2
a mezzo del quale avevano acquistavano l'utile dominio sui predetti terreni dalla SI.a
[...]
che a sua volta aveva dichiarato di averli acquistati in data antecedente al 1963, al Parte_4
contempo riconoscendo il dominio diretto in capo alla SI.a . Persona_1
L'attrice riferiva, inoltre, che nel ricorso per affrancazione i avevano fatto richiamo al CP_1 frazionamento n. 1697 del 24.07.1992, allegato all'atto di compravendita dell'utile dominio intercorso con la attraverso il quale, a sua insaputa e su istanza della stessa Parte_4 Parte_4
erano stati frazionati i mappali 20 e 21 del foglio 15 e creati i nuovi 21 (ex 21a) e 101 (ex 20b).
Inoltre, con tale frazionamento erano stati altresì generati i nuovi mappali 100 e 102, rispettivamente ex 20a e 21b. Avverso tale ordinanza l'attrice proponeva opposizione dinanzi la Sezione Specializzata Agraria del
Tribunale di Frosinone, con atto del 14 settembre 1993, nel quale affermava di non conoscere né i né la e di aver costantemente coltivato e goduto il terreno dal dopoguerra senza CP_1 Parte_4
intromissione alcuna da parte di terzi. Affermava, altresì, che qualora effettivamente costituita, la colonia migliorataria del 1898 doveva essere certamente perenta.
Rappresentava, ancora, che nelle more del predetto giudizio la e i procedevano a Parte_4 CP_1
nuovo atto datato 20.05.1994, sempre a rogito Notaio rep. 5896, con il quale, previo Per_2
frazionamento n. 890 del 14.03.1994, si cedevano, a mezzo permuta, parte dei terreni oggetto dell'impugnata ordinanza e parte di altri ricadenti nell'originario mappale 20. Precisamente, in relazione alle particelle oggetto dell'ordinanza di affrancazione, suddividevano il mappale 21 (ex
21a) nelle particelle 154 e 155, ed il mappale 101 (ex 20b) nelle particelle 160, 161, 162 e 163; quanto al mappale 100, originatosi dal primo frazionamento, lo suddividevano nei mappali 156, 157, 158 e
159. Con il citato (secondo) atto notarile la cedeva ai l'utile dominio sui terreni di Parte_4 CP_1
cui ai mappali 157, 158 e 159, rispetto ai quali affermava di avere l'utile dominio, (sempre) in virtù di acquisto anteriore al '63, mentre i ritrasferivano alla l'utile dominio dei mappali CP_1 Parte_4
154, 161, 162, e 163.
Istruita la causa di opposizione, ed espletata la CTU (a mezzo Dott. , con la sentenza n. Per_5
728/04 la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Frosinone accoglieva l'opposizione della
SI.a La decisione veniva confermata dalla Sezione Specializzata Agraria della Corte di ER
Appello di Roma che successivamente non risultando più impugnata, passava in giudicato.
Nell causa innanzi al Tribunale in composizione monocratica di Frosinone l'attrice, alla stregua di quanto sopra esposto, chiedeva accertare e dichiarare l'inopponibilità / inefficacia / invalidità degli atti a rogito Notaio del 09.01.1993 rep. 3466 e del 20.05.1994 rep. 5896 stipulati tra la Per_2
e i per l'effetto, chiedeva accertare e dichiarare l'inesistenza di qualunque preteso Parte_4 CP_1
diritto reale in capo ai convenuti e/o a terzi sugli immobili di cui alle particelle 154, 155, 157, 158,
159, 160, 161, 162 e 163; infine chiedeva condannare i convenuti al rilascio dei predetti immobili detenuti senza titolo, oltre al risarcimento dei danni.
Nel giudizio in discorso si costituivano ritualmente e , i quali in via CP_1 Controparte_2
preliminare chiedevano sia dichiarare l'incompetenza funzionale del Tribunale in favore della
Sezione Specializzata Agraria, sia disporre la sospensione della causa fino al passaggio in giudicato della sentenza di Appello (n. 1835/2008, emessa in data 02.05.2008 e depositata in data 17.03.2010).
Nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, ed in via riconvenzionale dichiarare l'intervenuta usucapione breve dell'utile dominio nel loro favore sui mappali 157, 158 e 159; inoltre, nell'ipotesi di accoglimento delle avverse richieste, chiedevano la condanna dell'attrice al pagamento dell'importo di euro 500.000,00 o della somma maggiore o minore a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione del fabbricato, per il pagamento dell'oblazione, e per la messa a dimora di piante di ulivo ed altre ornamentali;
infine, relativamente ai mappali 161, 162, 163 e 154 chiedevano dichiarare nei loro confronti la carenza di legittimazione passiva per essere tali terreni nel possesso della SI.a (alla stessa ritrasferiti in permuta con il secondo atto notarile) ovvero Parte_4 dei suoi danti causa, titolari dell'utile dominio.
Nel corso del giudizio, su richiesta congiunta delle parti, il Giudice con provvedimento del 16.9.2009 sospendeva il processo, di cui poi disponeva la prosecuzione una volta passata in giudicato la citata sentenza della Sezione Specializzata agraria della Corte di Appello di Roma. Successivamente, con provvedimento del 28.11.2012, a scioglimento della riserva assunta sulla questione relativa alla eccepita incompetenza per materia, il Giudice dichiarava la competenza funzionale del Tribunale ordinario. Seguiva la fase istruttoria espletata a mezzo CTU (per il tramite del Dott. e Per_6
l'escussione dei testi. Dagli accertamenti eseguiti dal Ctu risultava che dopo la ristrutturazione del fabbricato rurale che insisteva sul terreno pervenuto ai con l'atto notarile del '93, veniva CP_1
istituita la nuova particella 160 ottenuta dalla fusione delle particelle 155, 160, 157 e 158, risultando per l'effetto nella disponibilità dei convenuti la suddetta particella (costituita dal fabbricato e corte annessa) e la particella 159 (costituita dal terreno antistante il predetto fabbricato); non più le particelle 154, 161, 162 e 163, il cui utile dominio veniva con l'atto del '94 ritrasferito alla Parte_4
(circostanza quest'ultima riconosciuta anche dall'attrice in sede di comparsa conclusionale, posto che la stessa introduceva il giudizio anche per chiedere il rilascio dei terreni su tali particelle insistenti, e tanto da non riproporre la medesima domanda anche nell'odierno appello). Successivamente, le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 15.7.2016, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Depositati gli scritti difensivi conclusionali, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alle parti di interloquire sulla circostanza dell'esistenza di un giudicato implicito formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone - Sezione Specializzata
Agraria, recante n. 728/04, relativamente all'esistenza di un rapporto agrario in forza del quale i convenuti avrebbero potuto vantare un titolo di godimento su una parte dei beni oggetto della domanda di rilascio, e specificatamente quelli oggetto del procedimento di affrancazione e relativo giudizio di opposizione (ex particelle 20/b e 21/a, poi divenute mappali 101 e 21). Tale tesi veniva contrastata dalla difesa dell'attrice, sulla scorta della ritenuta applicazione, nella decisione assunta dal Tribunale, del principio della ragione più liquida;
ed invece la medesima veniva pienamente sostenuta dai Successivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale CP_1 procedeva ad emettere la sentenza n. 207/2020, pubblicata in data 27.02.2020, nella quale, da un lato affermava di non condividere la tesa attorea, ritenendo presupposto implicito / antecedente logico della decisione, sia della Sezione Specializzata del Tribunale che della Corte di Appello, l'esistenza di un rapporto agrario ovvero di un valido titolo di godimento del fondo in capo ai (la colonia CP_1
migliorataria costituita nel 1898) sulle particelle 160, 161, 162 e 163 (ex 101) e sulle particelle 154 e
155 (ex 21), non accogliendo per l'effetto la domanda di rilascio di tali terreni avanzata dall'attrice; dall'altro, il Giudice di prime cure osservava come in relazione alle particelle 157, 158 e 159 i CP_1
avessero mantenuto il possesso esclusivo sin dall'atto notarile del '94, in tal modo acquistando per usucapione il relativo diritto di godimento ex art. 1159 cc.. (citazione di primo grado notificata nel
2008). Rigettava pertanto la domanda attorea di rilascio anche su tali terreni, così come quella avanzata in relazione ai terreni identificati con le particelle 154, 161, 162, 163 in quanto nella disponibilità della giusto ritrasferimento da parte dei a mezzo atto notarile del '94. Parte_4 CP_1
Per le osservazioni di cui sopra, il Tribunale rigettava tutte le domande attoree, ritenendo al contempo per gravi motivi di compensare le spese processuali e di ctu, già poste provvisoriamente a carico di entrambe le parti in solido.
Avverso tale sentenza hanno spiegato appello gli eredi della SI.a , ER Parte_1 Pt_2
e A sostegno dell'impugnazione proponevano tre motivi:
[...] Parte_3
I. Violazione dell'art. 2909 c.c. e 324 c.p.c. - Erronea affermazione di giudicato implicito formatosi sull'esistenza tra e i del rapporto di colonia migliorataria nascente dal contratto Persona_1 CP_1
stipulato inter alios il 9.2.1898 (recte il 28.8.1898) – Erronea affermazione che i detengono CP_1 attualmente le originarie partic. 155 e 160 del fg. 15 NCT (oggi facenti parte dell'ente urbano distinto nel NCEU al fg. 15 n. 160, costituito da villa e corte) in virtù del citato contratto di colonia migliorataria del 1898, di durata ventennale, invece certamente scaduto e/o perento da tempo immemore
II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 c.c. - Erronea applicazione della fattispecie dell'usucapione abbreviata per possesso ultradecennale di buona fede in base a titolo idoneo per
l'acquisto dell'utile dominio delle vecchie partic. 157, 158 e 159 del fg. 15 NCT.
III. Riproponeva, quindi, le domande di rilascio degli immobili e di risarcimento danni”.
Si sono costituiti gli appellati contrastando il gravame ed eccependone l'inammissibilità.
Non è condivisibile l'eccezione di parte appellata di inammissibilità dell'appello, ritenendo questa
Corte validamente riproponibili le questioni già di fatto dedotte in prima istanza ed al contempo sufficientemente specificati i motivi di appello, aderendo a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (Cass. SS. UU. sent., 16 novembre 2017, n. 27199). Si ritiene, infatti, che l'impugnazione proposta contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, e che nella stessa l'appellante abbia affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa tesa a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo allo scopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In relazione al primo motivo di appello parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il
Giudice di primo grado ritenuto esistente un valido rapporto agrario, costituito dalla colonia migliorataria del 1898, tra il dante causa della (il padre ) ed il dante causa della ER Per_7
(il padre in forza del quale i sarebbero legittimamente nel godimento Parte_4 Per_8 CP_1
delle vecchie particelle 155 e 160, per essere subentrati alla attraverso il trasferimento Parte_4 dell'utile dominio con l'atto notarile del '93.
Secondo l'appellante erra il Giudicante per aver ritenuto valido il rapporto in discorso per essersi formato su di esso un giudicato implicito sulla scorta della sentenza resa dalla Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di Frosinone poi confermata dalla Corte di Appello.
La censura è fondata.
Relativamente al caso esaminato, questa Corte ritiene che la sentenza impugnata non sia condivisibile nel passo riportato a pag. 6 nel quale afferma “Una decisione fondata sul principio della ragione più liquida presuppone tuttavia che il giudice abbia esplicitato la propria volontà di decidere la controversia sulla base della questione assorbente e di più agevole soluzione, non potendosi in caso contrario presumere che la questione decisa – che pur presupponga una preventiva delibazione sulla sussistenza di un antecedente logico-giuridico – sia stata risolta prescindendo dall'accertamento di quest'ultimo”. Tale deduzione, infatti, non pare cogliere nel segno rispetto al caso che ci occupa.
Al riguardo, vi è da dire che dall'esame degli atti non sembra emergere che le Sezioni Specializzate
Agrarie del Tribunale prima, e della Corte di Appello dopo, abbiano preliminarmente accertato la validità del rapporto agrario sotteso alla domanda di affrancazione ovvero della scrittura privata con la quale veniva istituita la colonia migliorataria in data 1898 dai danti causa della e della ER
Validità, peraltro, pacificamente contestata dalla nel giudizio agrario ove la stessa Parte_4 ER
dichiara di disconoscere gli affrancanti riferendo in particolare di non aver mai conosciuto la CP_1
sedicente utilista e di aver goduto in proprio il soprassuolo ulivato, precisando, infine, che Parte_4
semmai esistito, il rapporto di colonia migliorataria del 1898 doveva ritenersi perento. Peraltro, anche lo stesso tenore delle sentenze delle Sezioni Specializzate Agrarie induce a confermare la posizione assunta da parte appellante.
In entrambe le decisioni, infatti, non si rinviene alcun passo attraverso cui dedurre l'avvenuto accertamento in termini positivi della validità della colonia migliorataria operato dalle Sezioni ma soltanto la riproposizione di quanto esposto, sia nel ricorso per affrancazione, sia nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione, dagli stessi Casali qualificatisi coloni miglioratari, ed invero nelle more del giudizio, con conseguente declaratoria di inammissibilità, anche enfiteuti. Ciò che infatti appare risultare è che nelle sentenze emesse dalle
Sezioni Agrarie queste si siano limitate a verificare dei due requisiti necessari all'affrancazione ovvero la durata ultratrentennale dell'utile disponibilità dei fondi e l'apporto di migliorie, soltanto il secondo, poi escludendolo a mezzo della espletata CTU.
Non si ritiene pertanto corretta la sentenza impugnata laddove ritiene che si sia formato un giudicato implicito sulla validità del rapporto agrario, non risultando tale questione affrontata nel provvedimento decisorio ovvero apparendo la causa decisa essenzialmente per mancanza di prova in ordine alle migliorie affermate dai convenuti / affrancanti, necessarie all'affrancazione.
Sul punto, infatti, questa Corte osserva come non possa ritenersi formato il giudicato, nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte del giudice, conseguenti cioè ad un accertamento effettivo, specifico e concreto, similmente a quanto accade allorquando la decisione sia stata adottata alla stregua del principio della
“ragione più liquida”, basandosi la soluzione della causa su una o più questioni assorbenti (Cass. Civ.,
III^ Sez., Ord. n. 1828 del 25/01/2018; Cass. Civ., I^ Sez., n. 5264 del 17/03/2015; Cass. Civ., III^
Sez., n. 21266 del 10/10/2007). Di conseguenza, al fine di verificare la formazione o meno del giudicato, l'interprete è chiamato a ripercorrere a ritroso il percorso logico-argomentativo effettuato dal Giudice, al fine di verificare se costui, per decidere quella determinata questione, abbia dovuto prima risolvere (recte decidere) delle questioni che siano pregiudiziali rispetto alla prima.
Nel caso di odierno esame, la conclusione cui questa Corte giunge appare supportata anche dall'esame dei documenti, dal tenore dei quesiti posti al CTU, nonché dagli esiti della consulenza tecnica, alla luce dei quali non si rinvengono elementi idonei a far ritenere ancora operante la colonia migliorataria del 1898. Ad indurre in tal senso soccorrono numerose circostanze quali: la durata ventennale della stessa, espressamente dichiarata nella scrittura privata di costituzione;
la mancanza di prova che l'utile dominio si sia trasferito dal dante causa della a questa, mancando produzione a Parte_4 supporto (nella CTU espletata nel giudizio di opposizione all'ordinanza di affrancazione datata 08.01.2003 si legge a pag. 2 che , padre dell'attrice, concedeva parte della superficie Persona_9 dei terreni a diverse persone tra cui e che alla morte di questi “il diritto è Controparte_3
pervenuto, come ebbe a dichiarare il legale di parte convenuta, in quote diverse ai figli e CP_4 [...]
); ed ancora, osservando quanto chiaramente rilevato dal CTU. Questi, infatti, in risposta Parte_4
al quesito n. 2 (in relazione al quale al veniva chiesto di accertare se il soprassuolo di 196 piante di ulivo fosse aumentato e che in termini) così espone nella consulenza a pag. 8 “..E' possibile riconoscere una sostanziale conservazione del numero di piante indicate e non di cura delle stesse..”.
Inoltre, a pag. 9 si legge “..L'intero uliveto, da diversi decenni è in stato di abbandono, per cui risulta facile preda del fuoco che lo ha percorso diverse volte..”. Sul punto, infatti, il Consulente riferisce l'esistenza di una denuncia di reato da parte del Corpo Forestale dello Stato in relazione ad un incendio occorso in data 13.09.1992 su una superficie di Ha 16.00.00 su terreno abbandonato.
Proseguendo, nella consulenza si legge “La parte in possesso dei . in relazione al terreno sopra CP_1
strada “...presenta ceppaie di piante di olivo in n.63, ben curate con polloni derivanti da taglio al ciocco di circa anni 10, oltre a n.9 piante di recente impianto” mentre in relazione al terreno sotto strada “..vegeta allo stato naturale..”. Ancora, in risposta al terzo quesito (rispetto al quale al CTU veniva chiesto di accertare ciò che fosse stato impiantato ed aggiunto dai Casali ed in quale epoca e per quanto tempo risultava la casa essere abitata anche verificando l'allacciamento di utenze), il CTU afferma “..il vecchio patrimonio olivicolo… è stato recuperato nell'ultimo decennio ..ed incrementato con la posa a dimora di 9 nuove piante dell'età di tre anni...il terreno sotto strada si presenta privo di cure..”. Mentre in relazione al fabbricato oggetto di giudizio, il CTU riferisce “Le ricerche effettuate presso i vari uffici non hanno portato ad acquisire alcuna notizia diretta che possa collegare la al rudere indicato nelle denunce di successione del 1971 e 1981” (successioni Parte_4
relative ai fratelli dell'attrice, a seguito delle quali la predetta ereditava gli altri due terzi dei terreni e del rudere) mentre si sono potuti acquisire elementi che portano ad indicare come abitazione occupata dalla quella sita nel comune di Ferentino alla Via Croce Tani Fumone 123, unitamente al Parte_4
marito deceduto nel 1981, e successivamente fino al di lei decesso occorso il 13.09.1995 (ed ove risultano allacciate le uniche utenze idrica, elettrica e telefonica intestate ai predetti coniugi).
Dunque, dagli accertamenti operati a mezzo del Consulente Tecnico d'ufficio, appaiono risultare lo stato di abbandono dei fondi, nessun miglioramento degli stessi, ed alcuna traccia sugli stessi della
Parte_4
In aggiunta, si rileva come neanche i pagamenti dei canoni per l'utilizzo del fondo nel favore della appaiono prodotti, non potendo sul punto l'atto notorio sottoscritto dalla sopperire ER Parte_4 alla mancanza di prova in ordine all'esistenza e versamento di tali canoni alla concedente, peraltro in tale atto neanche specificati negli importi.
Ancora, ulteriore indice che depone per l'insussistenza della ultrattività della colonia migliorataria invocata dai è anche la circostanza dell'aver richiesto i fratelli della e , CP_1 ER Per_4 Per_3 all'epoca comproprietari con la sorella dei fondi oggetto di giudizio, “Concessione di sussidio per opere di miglioramento fondiario con fondi della Cassa per il Mezzogiorno” dopo la gelata del 1956,
e altra richiesta abbia avanzato la stessa dopo la gelata del 1985, per “aiuto complementare ER per gli ulivi danneggiati dal gelo”. Contributo che peraltro non veniva concesso per la mancanza delle operazioni di recupero dell'uliveto.
Tutte le circostanze esposte non consentono di ritenere esistente la colonia migliorataria in capo alla
Parte_4
Inoltre, devesi anche evidenziare come i subito dopo l'acquisto dell'utile dominio abbiano CP_1
provveduto a trasformare il rudere fatiscente e l'antistante terreno in villa con annessa corte, derivandone per l'effetto svuotato di significato, anche sotto tale profilo, il sotteso e preteso rapporto agrario.
Le considerazioni che precedono, supportate dalle circostanze di fatto e dagli elementi rilevati dal
CTU portano pertanto ad escludere la vigenza della colonia migliorataria del 1898 in capo alla
, per trasmissione paterna come riferita ed asseritamente mantenuta sino ai tempi Parte_4 precedenti alla compravendita dell'utile dominio intervenuta con i nel 1993. Derivandone, in CP_1 conseguenza, la mancanza di titolo in capo alla stessa trasferibile ai e per l'effetto, la mancanza CP_1
di titolo in capo a quest'ultimi in relazione alle particelle cedute loro con gli atti notarili del '93, e dunque le particelle ex mappali 101 e 21, poi divenute 160, 161, 162, e 163 (queste ultime tre poi ritrasferite in permuta ma senza titolo alla e 154 e 155 (la prima ritrasferita in permuta Parte_4
ma senza titolo alla . Parte_4
Privo di pregio, pertanto, quanto esposto dai nei propri atti difensivi in relazione alla prova CP_1
della previa esistenza di un rapporto agrario ed al possesso, come dalla dichiarato, Parte_4
“antecedente al 1963”, conseguendone, per l'effetto, la mancanza dei requisiti ai fini della applicazione della L. 327/63 (recante “Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del
Lazio”), e conseguentemente, l'impossibilità di dichiarare perpetua la colonia migliorataria oggetto di giudizio, e di applicare alla stessa le norme della predetta legge e quelle relative all'istituto dell'enfiteusi di cui al Codice Civile, trasformandone così la natura da diritto personale di godimento a diritto reale di godimento. Sul punto, infatti, non sembrano esserci dubbi sull'impossibilità di applicare al caso esaminato la L.
n. 327/63, tale da rendere applicabile al rapporto agrario invocato dai il regime dell'enfiteusi, CP_1
mancando i presupposti, e dunque, sia la prova del possesso ultratrentennale che l'apporto di migliorie. Secondo l'art. 1 della Legge richiamata infatti “I rapporti a miglioria in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni, e abbia apportato al fondo migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del Codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. Sono ritenuti rapporti a miglioria quelli nei quali il coltivatore abbia, apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con
o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle migliorie secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo.
Per quanto sopra, questa Corte ritiene fondato il motivo di appello proposto dagli eredi della ER
risultando mancare titolo idoneo di godimento, con conseguente illegittima occupazione dei Casali in relazione alle particelle trasferite con gli atti notarili del '93 e del '94.
In relazione al secondo motivo di appello, la difesa della censura la sentenza di primo grado ER per avere il Giudicante ritenuto perfezionata l'usucapione decennale nel favore degli appellati in relazione alle particelle 157, 158 e 159, non oggetto del giudizio conclusosi dinanzi alle Sezioni
Agrarie ovvero in ragione della mancata e qualificata contestazione dell'attrice sull'occupazione senza titolo dei Casali su tali beni, e dunque, in guisa dell'acquisto effettuato dai predetti a non domino in buona fede e del possesso esclusivo esercitato. In particolare, secondo l'appellante mancherebbe il requisito dell'acquisto in buona fede.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene infatti di non condividere quanto sostenuto dal Giudicante di prime cure.
Sul punto, si evidenzia come l'usucapione ex art. 1159 c.c. richieda per il suo perfezionamento un titolo idoneo al trasferimento del diritto reale, che sia debitamente trascritto, il possesso pacifico ed esclusivo per dieci anni, e l'acquisto in buona fede da colui che non sia il reale proprietario.
Nel caso che ci occupa, i predetti elementi non appaiono tutti sussistere.
Manca infatti sia il titolo astrattamente idoneo, non essendo quello trasferito (l'utile dominio di colonia migliorataria) diritto reale ma personale di godimento, pertanto non usucapibile, e sia il requisito dell'acquisto in buona fede. Residuando, pertanto, soltanto il possesso esclusivo esercitato dagli appellati.
E' dato oggettivo, infatti, come riportato a pag 7 della sentenza impugnata che i “a) sulle CP_1
particelle 157 e 158 – oggi fuse, unitamente alle particelle 155 e 160, nella particella 160 del catasto fabbricati – essi hanno realizzato un fabbricato a duplice elevazione con corte pertinenziale (v. pag.
6 della relazione di consulenza a forma dell'ing. e le fotografie ad essa allegate); b) sulla Per_6 particella 159 è stato posto un bottino di presa dell'acqua ove sono ubicati i serbatoi e la pompa di rilancio che sono a servizio dell'edificio facente parte della particella 160 del catasto fabbricati (v. pag. 6 della relazione di consulenza cit.).
Tale possesso, però, in mancanza degli ulteriori requisiti richiesti per il perfezionamento dell'usucapione breve, non risulta sufficiente. Per diventare proprietari pieni, pertanto, i CP_1 avrebbero dovuto esercitare il tale possesso per oltre vent'anni, al fine di maturare l'usucapione ordinaria;
ma tale acquisto è risultato impedito dall'azione promossa dalla che ha incardinato ER
l'odierno giudizio, utile ad interromperlo (art. 2943).
Peraltro, anche a ritenere l'utile dominio trasferito dalla titolo astrattamente idoneo, come Parte_4 ritenuto dal Giudicante di prima istanza, e dunque valido in relazione all'istituto di cui all'art. 1159
c.c., secondo questa Corte, come sopra accennato, mancherebbe l'acquisto in buona fede, quest'ultima corrispondente a quella di cui all'art. 1147 c.c., la quale non può essere invocata da chi compie l'acquisto ignorando di ledere l'altrui diritto per colpa grave;
figura, quest'ultima, che ricorre quando quell'ignoranza sia dipesa dall'omesso impiego, da parte dell'acquirente, di quel minimo di diligenza, proprio anche delle persone scarsamente avvedute, che gli avrebbe permesso di percepire l'idoneità dell'acquisto a determinare la lesione dell'altrui diritto (Cass. civ. n. 1593 del 20 gennaio
2017, con la quale la S.C. ha escluso la buona fede nell'acquisto di dipinti antichi di provenienza illecita da parte di un professionista del settore che, non usando la dovuta prudenza, si era accontentato della dichiarazione mendace del venditore di aver acquistato i beni ad un'asta fallimentare, senza chiedere il verbale di aggiudicazione delle opere, nonostante il loro elevatissimo valore).
Inoltre, secondo la Suprema Corte se è vero che la buona fede dell'acquirente si presume, giusto disposto dell'art. 1147, comma 3, c.c. tale presunzione è superabile in presenza di indici di segno contrario, con conseguente onere per il giudice di merito di effettuare un'approfondita analisi sulla effettiva sussistenza dei requisiti necessari al perfezionamento dell'usucapione abbreviata, valutando e verificando la sussistenza di circostanze idonee ad incidere sulla buona fede degli acquirenti (Corte di cassazione sez. civile 2 – sentenza 14 aprile 2022 n. 12207). Nel caso che ci occupa, gli elementi risultanti dai diversi giudizi intervenuti tra le parti non appaiono correttamente valutati dal primo Giudice.
Tra questi, appare figurare la probabile consapevolezza oppure colpevole ignoranza dei in CP_1
ordine alla mancanza di prova idonea della titolarità in capo alla dei diritti trasferiti, e Parte_4
dunque della non altruità dei diritti in discorso, desumibile sia in guisa del tenore dell'atto notarile del '93 ove si legge “ai fini della provenienza la parte venditrice dichiara di aver acquistato l'utile dominio del predetto immobile anteriormente al 1963”, sia dell'atto rogitato nel '94 ove similmente può leggersi “ai fini della provenienza la parte cedente dichiara di aver acquistato i predetti immobili in data antecedente al 1963”. Atto quest'ultimo, peraltro, sottoscritto dai dopo aver ricevuto CP_1 la notifica dell'atto d'opposizione all'affrancazione da parte della ove la stessa dichiarava non ER
solo di non conoscere i due predetti affrancanti, ma anche di non aver mai conosciuto la sedicente titolare dell'utile dominio . Circostanza questa, che lungi dal generare in loro dubbi Parte_4 sulla reale e regolare titolarità in capo alla dell'utile dominio trasferito, ha comportato sia Parte_4
la loro costituzione nel giudizio de quo in data 1.3.1994, a mezzo della quale contestavano la domanda dell'attrice deducendo di essere coloni miglioratari, e sia la successiva sottoscrizione dell'atto notarile del 20.05.1994, senza che si rinvenga menzione alcuna negli atti notarili in commento del rapporto agrario di che trattasi.
Inoltre, a far propendere per la probabile conoscenza / non scusabile ignoranza in capo ai CP_1 dell'altruità del diritto acquistato soccorre anche la circostanza che i predetti avevano constatato che i fondi circostanti la vecchia casa colonica, ridotta a rudere fatiscente, erano in stato d'abbandono..
Gli stessi, pertanto, sapevano oppure hanno ignorato per colpa grave, con conseguente applicazione dell'art. 1147, II comma c.c., l'inesistenza in capo alla del diritto di utile dominio sulle Parte_4
particelle loro trasferite, in particolare, con l'atto del 20.5.1994.
Per tali considerazioni questa Corte, fermo quanto già sopra esposto, ritiene che l'acquisto dei CP_1
non sia stato comunque effettuato in buona fede, diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure, con la conseguenza di non poter applicare all'acquisto in parola, anche sotto tale profilo, la fattispecie dell'usucapione abbreviata di cui all'art. 1159 c.c..
Alla stregua di quanto sopra, deve essere accolta la richiesta di rilascio degli immobili trasferiti con gli atti a rogito Notaio del 09.01.1993 e 20.05.1994, rispettivamente contraddistinti: Per_2
- dalla particella (già) 160, come originariamente delimitata prima della incorporazione con le particelle (già) 157, 158, 160 e 155. E non anche le particelle già 161, 162 e 163, ritrasferite alla e la cui domanda di rilascio non viene riproposta in appello;
Parte_4 - dalle particelle (già) 157 e 158, come originariamente delimitate prima della incorporazione con le particelle 160 e 155;
-dalla particella (già) 155, come originariamente delimitata prima della incorporazione con le particelle 157, 158 e 160. E non anche la particella 154, ritrasferita alla e la cui domanda Parte_4
di rilascio non viene riproposta in appello;
- e dalla particella 159.
E dunque, ad oggi, la particella 160 (costituita dall'incorporazione delle particelle 157, 158, 160 e
155) e la particella 159.
Priva di pregio appare l'eccezione sulla scorta della quale parte appellata ritiene che “le conclusioni spiegate dagli appellanti si svelano nuove rispetto a quelle articolate in primo grado” contestando come parte appellante abbia a suo dire proposto nuove domande tese ad accertare “l'inesistenza
“attuale” di qualunque diritto reale “o personale di godimento , nascente dai predetti titoli e/o dal contratto di colonia migliorataria del 9.2.1898 (recte, 28.8.1898) e/o di usucapione abbreviata ex art1159 c.c in capo agli appellati”. ed altresì ad accertare “..il possesso in mala fede ... dal gennaio
1993 o dalla diversa data accertanda in ordine ai predetti immobili”,
Sul punto, si osserva come, da un lato, già la sentenza di primo grado abbia ritenuto valido il rapporto agrario sotteso ai trasferimenti intervenuti con gli atti a rogito Notaio del '93 e '94 ovvero Per_2
la colonia migliorataria del 1898, avente di per sé natura di diritto personale di godimento, come chiarito dalle decisioni intervenute ad opera delle Sezioni Agrarie;
e dall'altro, come con le sentenze delle predette Sezioni di prima e seconda istanza si sia definitivamente accertata la mancanza delle migliorie sui fondi oggetto del procedimento di affrancazione. Ragioni per le quali già nel primo giudizio il rapporto agrario oggetto di indagine non è tramutato da diritto personale di godimento a diritto reale di godimento;
in tal modo, ritenendosi valida la contestazione attorea circa il rapporto e diritto sotteso, nel corso del giudizio specificatamente qualificato. Medesimo discorso deve farsi per la richiesta di accertamento della mala fede in capo ai richiesta dall'appellante, avendo la stessa CP_1 chiaramente contestato l'acquisto operato in buona fede dai predetti.
In merito, inoltre, si evidenzia come non sussista violazione né del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, stabilito dall'art. 112 cod. proc. civ., né del principio del divieto del ius novorum in appello, stabilito dall'art. 345 dello stesso codice, nell'ipotesi in cui il giudice di appello, nel rispetto dei termini della controversia delineati in primo grado, accolga la domanda sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, già implicitamente o esplicitamente acquisiti al processo. Il potere – dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il nomen iuris al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite – la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione – nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa “causa petendi”, con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine (Cassazione civile sez. VI – 17/01/2019, n. 1244).
Alla stregua dell'accoglimento dei motivi di appello, questa Corte in relazione alla richiesta di indennità avanzata dall'attrice per l'illegittima occupazione e a quella dei convenuti per le migliorie e spese sostenute, sulla base delle CTU espletate, nella causa agraria ed in particolare nel primo grado del presente giudizio, ritiene di operare le osservazioni che seguono.
L'indennità di occupazione richiesta dall'attrice è dovuta, rappresentando una forma di risarcimento minimo, una liquidazione forfettaria del danno, prevista dalla legge per la mancata disponibilità del bene, a prescindere, quindi, dalla prova di un concreto danno subìto dal proprietario.
Per la sua quantificazione il CTU ha correttamente fatto riferimento al canone di locazione, come ritenuto anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, individuato dopo aver accertato il valore degli immobili.
Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che, in ipotesi di occupazione sine titulo, con riferimento al danno emergente, il fondamento del danno si rinviene nella perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento del bene immobile da parte del proprietario. Da ciò deriva che, una volta che il proprietario abbia dedotto la perdita della concreta possibilità di esercitare il diritto di godimento, il danno emergente è presunto e, se non provato nel suo specifico ammontare, può essere liquidato in via equitativa dal giudice, anche adottando come parametro il canone di locazione di mercato (Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022 e SS.UU. n. 33659/2022, conforme Corte di
Cassazione, II Sezione Civile, ordinanza n. 6799 del 14 marzo 2025).
Nel caso in esame il CTU ha operato due differenti modalità di calcolo. La prima non tiene conto della presenza del fabbricato ristrutturato nel '94, e dunque fa riferimento al rudere fatiscente sussistente nel gennaio '93 (data di apprensione dell'immobile da parte dei convenuti). La seconda tiene conto invece della ristrutturazione del fabbricato intervenuta nel '94 (come da sanatoria edilizia presentata in Comune dai . CP_1 Questa Corte ritiene corretto utilizzare la prima modalità di calcolo, e dunque quantificare l'indennità dovuta ponendo a base i cespiti nello stato in cui si trovavano quando erano nella disponibilità della proprietaria e così appresi dai convenuti.
Pertanto, in relazione al mappale 160, costituito dal rudere fatiscente (pre-ristrutturazione del '94), deve porsi a fondamento il valore pari ad euro 3.500,00, ed in riguardo al mappale 159 il valore di euro 110,00. Da tali dati il CTU ha calcolato l'indennità di occupazione, ragguagliata al canone di locazione, utilizzando il metodo della capitalizzazione inversa (tasso pari al 2%), al netto degli oneri fiscali e di manutenzione (incidenti per il 40%), e ricavando quale indennità mensile il valore di euro
9,72 euro per il mappale 160 e di 0,31 per il mappale 159.
Sulla scorta di tali risultanze, questa Corte ritiene in via equitativa di calcolare l'indennità di occupazione mensile per entrambi i beni complessivamente pari ad euro 10,00, da conteggiare dal
1993 ad oggi, per un totale di 3.770,00 euro, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Per quanto attiene invece al riconoscimento richiesto dagli appelllati con appello incidentale di un importo a titolo di migliorie si ritiene che esso allo stato non possa essere accolto, necessitando per la corretta quantificazione del valore in discorso il materiale rilascio dei beni.
Invero ai sensi dell'art. 1150 cc il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie ed ha diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purché sussistano al tempo della restituzione. Pertanto, soltanto in tale momento, si potranno verificare le migliorie apportare e determinare l'entità delle opere abusive, come già rilevate dal CTU, nonché lo stato delle domande di regolarità amministrativa presentate in relazione a parte di tali lavori.
Ciò appare necessario in quanto, per quanto riguarda le opere abusive, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte “al possessore del fondo non spetta alcun indennizzo per addizioni consistenti in edifici abusivamente eretti sullo stesso, non potendo ammettersi alcun indennizzo per lo svolgimento di un'attività illecita” (Cass.
6.12.2013 n. 27408).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate per la metà mentre la parte residua va posta a carico degli appellati - appellanti incidentali.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
, nella qualità di eredi legittimi della defunta , e sull'appello Parte_5 Persona_1
incidentale proposto da e avverso la sentenza n. 207/2020 del Tribunale CP_1 Controparte_2
di Frosinone, pubblicata in data 27/02/2020 e non notificata, così provvede:
1- In accoglimento dell'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
ordina il rilascio da parte dei SIg. e , occupanti abusivi,
[...] CP_1 Controparte_2
degli immobili insistenti sulle particelle 160 (già 157, 158, 155 e 160) e 159, Comune di
Ferentino in favore dei proprietari , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
2- condanna e al pagamento in favore di , CP_1 Controparte_2 Parte_1
e della somma di euro 3770,00 a titolo di indennità di Parte_2 Parte_3
occupazione degli immobili di cui alle particelle 160 e 159 Comune di Ferentino, oltre interessi dalla domanda al saldo;
3- rigetta la domanda proposta dagli appellanti incidentali per il ristoro delle migliorie apportate al fondo;
4- compensa nella misura della metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo il residuo a carico di e che liquida per il primo grado CP_1 Controparte_2 in € 3.808,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge e per l'appello in € 4.960,50 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
5- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma, 19.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati