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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3751 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. AN Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.1730/2018 del 18.6.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.4138/2018 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
TRA
in persona del rappresentante legale p.t., P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Di Nosse, C.F. P.IVA_1
e Salvatore Di Nosse, , giusta procura C.F._1 C.F._2
alle liti rilasciata su foglio separato, pec: e Email_1 [...]
Email_2
[...]
[...
, C.F. , Controparte_1 C.F._3
, C.F. , Controparte_2 C.F._4
, C.F. , Controparte_3 C.F._5 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Federico Caporaso, C.F. , CodiceFiscale_6
in virtù di procure alle liti in calce dell'atto di costituzione in appello, pec:
[...]
Email_3
-APPELLATI -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 24.7.18 proponeva appello av- Parte_1
verso la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea proposta dall'attuale appellante per la revocatoria di due alienazioni immobiliari, la prima ese-
guita da in favore di e l'altra con la quale Controparte_1 Controparte_4
l'acquirente vendeva a sua volta il medesimo cespite immobiliare, dopo poco più di un anno, a . Il credito a tutela del quale l'attore agiva in giudizio era Controparte_3
vantato nei riguardi di Bencivenga S.r.l. ed era relativo ad una fornitura di materiali per il pagamento della quale erano state rilasciate cambiali sottoscritte anche da
[...]
per avallo. Quest'ultimo rilasciava anche due assegni bancari Persona_1
dell'importo di €.10.000,00 ciascuno in favore dell'appellante per una esposizione tota-
le di €.51.125,00.
2. incentrava la propria difesa, nel primo grado del giudizio, Controparte_1
negando che sussistesse l'intento di sottrarre i propri beni dall'aggressione del credito-
re ed evidenziando di essere proprietario di altre unità immobiliari, che elencava, ido-
nee a soddisfare le ragioni creditorie. Il suo patrimonio immobiliare era capiente, non sussisteva alcun danno per il creditore e mancava la “scientia damni” del terzo acqui-
rente, che aveva acquistato a prezzo di mercato onorando tutti gli effetti cambiari oc-
corsi per l'acquisto.
3. e eccepivano la carenza della partecipatio Controparte_2 Controparte_5
fraudis avendo acquistato il bene in totale buona fede e a titolo oneroso.
4. Il giudice, ritenendo non necessaria attività istruttoria, addiveniva all'impugnata decisione motivando dapprima sull'esistenza del credito, idoneo a consentire
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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l'esperimento dell'azione, e poi ritenendo infondata l'azione proposta per assenza dell'eventus damni perché aveva documentato di essere proprie- Controparte_1
tario, al tempo della vendita, di altri beni immobili di valore superiore al credito tutela-
to. Il aveva allegato visure catastali attestanti dette proprietà che l'attore CP_1
non aveva contestato.
5. Con il gravame l'appellante sottoponeva alla Corte la doglianza incentrata sull'erroneità della decisione di primo grado perché il convenuto alienante risultava es-
sere stato sottoposto a protesti e destinatario di pignoramenti immobiliari e non aveva dimostrato che alla stipula degli atti impugnati era seguito il relativo pagamento del prezzo. Illustrava l'esistenza del credito a tutela del quale aveva agito, in verità già ri-
tenuto sussistente nella sentenza di primo grado, e menzionava i requisiti dell'azione revocatoria, cioè il consilium fraudis, la partecipatio fraudis del terzo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, l'esistenza dell'atto di disposizione del debitore, il danno o il pregiudi-
zio arrecato dall'atto di disposizione del debitore alla garanzia patrimoniale del credito,
c.d. eventus damni. Per l'appellante tutti detti elementi costitutivi dell'azione ricorreva-
no nella fattispecie in esame.
In merito al consilium fraudis sottolineava come sussistesse, nel debitore-venditore,
quantomeno il dolo generico del danno arrecato, avendo necessariamente previsto anche solo “genericamente” il grave pregiudizio che avrebbe arrecato al proprio credi-
tore con la vendita perfezionata.
L'esistenza della partecipatio fraudis in capo al terzo si evinceva dal rapporto di paren-
tela tra l'acquirente ed il venditore, perché l'acquirente è il nipote del e, CP_1
quanto all'eventus damni, sottolineava l'indirizzo della S.C. secondo la quale è idonea una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente e che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Comunque l'onere di dar conto dell'insussistenza di tale situazione incom-
beva sul convenuto.
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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Tanto premesso, la società “ , in persona del rappresentante lega- Parte_1
le p.t., concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza e per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa con riferimento ai due atti di disposizione descritti.
Con vittoria di spese e, in via istruttoria, con ammissione delle prove chieste in primo grado e non ammesse.
6. Gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza perorando la conferma della sentenza di primo grado. Concludevano per il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese da distrarsi.
7. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
8. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, al-
la luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite
civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formula-
to dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relati-
ve doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e con-
trasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-
porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu-
gnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tut-
to evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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della stessa.
9. Rigetta l'istanza istruttoria proposta genericamente dall'appellante, risultando la causa idonea ad essere decisa allo stato degli atti.
10. In merito all'eventus damni, oggetto della sentenza di primo grado, giudica fondata la censura mossa dall'appellante che affermava come fosse sufficiente rin-
tracciare, per considerare presente l'elemento costitutivo dell'azione, una concreta ed attuale possibilità, ossia la probabilità o il pericolo, che il patrimonio del debitore fosse insufficiente e che, in conseguenza dell'atto compiuto, fosse resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
In merito alla sussistenza dell'eventus damni, cioè del pregiudizio derivante al credito-
re a seguito dell'alienazione del bene, la Corte concorda con l'appellante sull'erroneità
della decisione del giudice di prime cure. Dalla disamina degli atti di causa da nulla emergeva il valore superiore al credito dei beni immobili residui di proprietà
dell'alienante.
La S.C. precisa (sentenza n. 4578/1998) che il creditore deve dimostrare che l'atto di disposizione incide qualitativamente o quantitativamente sui beni del debitore “mentre
è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il pro-
prio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore”. La
variazione quantitativa, nella fattispecie in esame, era pacifica ma, di contro, il debito-
re non ottemperava all'onere probatorio su di lui gravante e appena indicato, finalizza-
to alla dimostrazione dell'ininfluenza della vendita sulle ragioni del creditore.
Tanto precisato, l'azione revocatoria, finalizzata a conseguire l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione, senza incidere sulla titolarità dei diritti reali, allo scopo di ren-
dere aggredibile il bene da parte del creditore, comunque non è fondata, sia pure per un diverso assorbente motivo rispetto quello fatto proprio in primo grado dal giudice.
E' pacifico in giudizio come i beni venduti al nipote del debitore, nei cui confronti può
quindi ipotizzarsi anche una certa comunanza di intenti, siano stati, dopo poco più di
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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un anno, ceduti ad altro soggetto, , nei cui riguardi non emergono Controparte_3
concreti elementi idonei per dimostrarne, anche in via presuntiva, la mala fede. La
S.C., con la sentenza n. 27173/2016, precisa che la mera conoscenza da parte del secondo acquirente della precedente vendita non è sufficiente a integrare il requisito del consilium fraudis richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria, essendo ne-
cessario accertare la sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, fi-
nalizzata a pregiudicare la garanzia del credito del primo acquirente ed il giudice di merito, nel valutare la fondatezza dell'azione revocatoria, deve quindi verificare non solo la scientia damni, ma anche l'elemento soggettivo del secondo acquirente, consi-
stente nella specifica intenzione di arrecare pregiudizio al credito del primo acquirente.
La carenza di detto ultimo requisito comporta la conferma della sentenza di primo gra-
do, sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate dal primo giudice.
11. L'appellante deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di lite,
liquidate nella misura prossima ai minimi tariffari previsti, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n.1730/2018 del 18.6.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così
provvede:
- rigetta l'appello proposto e condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del grado, a favore di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
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Salvatore, spese che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per competenze, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favo-
re dell'avv. Federico Caporaso, dichiaratosi antistatario.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versa- Parte_1
mento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso l'8.07.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. AN Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. AN Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n.1730/2018 del 18.6.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, iscritto al n.4138/2018 del ruolo generale degli affari
civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 1° aprile 2025 e pendente
TRA
in persona del rappresentante legale p.t., P.IVA Parte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Armando Di Nosse, C.F. P.IVA_1
e Salvatore Di Nosse, , giusta procura C.F._1 C.F._2
alle liti rilasciata su foglio separato, pec: e Email_1 [...]
Email_2
[...]
[...
, C.F. , Controparte_1 C.F._3
, C.F. , Controparte_2 C.F._4
, C.F. , Controparte_3 C.F._5 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Federico Caporaso, C.F. , CodiceFiscale_6
in virtù di procure alle liti in calce dell'atto di costituzione in appello, pec:
[...]
Email_3
-APPELLATI -
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
1. con citazione notificata il 24.7.18 proponeva appello av- Parte_1
verso la sentenza indicata in epigrafe, di rigetto della domanda attorea proposta dall'attuale appellante per la revocatoria di due alienazioni immobiliari, la prima ese-
guita da in favore di e l'altra con la quale Controparte_1 Controparte_4
l'acquirente vendeva a sua volta il medesimo cespite immobiliare, dopo poco più di un anno, a . Il credito a tutela del quale l'attore agiva in giudizio era Controparte_3
vantato nei riguardi di Bencivenga S.r.l. ed era relativo ad una fornitura di materiali per il pagamento della quale erano state rilasciate cambiali sottoscritte anche da
[...]
per avallo. Quest'ultimo rilasciava anche due assegni bancari Persona_1
dell'importo di €.10.000,00 ciascuno in favore dell'appellante per una esposizione tota-
le di €.51.125,00.
2. incentrava la propria difesa, nel primo grado del giudizio, Controparte_1
negando che sussistesse l'intento di sottrarre i propri beni dall'aggressione del credito-
re ed evidenziando di essere proprietario di altre unità immobiliari, che elencava, ido-
nee a soddisfare le ragioni creditorie. Il suo patrimonio immobiliare era capiente, non sussisteva alcun danno per il creditore e mancava la “scientia damni” del terzo acqui-
rente, che aveva acquistato a prezzo di mercato onorando tutti gli effetti cambiari oc-
corsi per l'acquisto.
3. e eccepivano la carenza della partecipatio Controparte_2 Controparte_5
fraudis avendo acquistato il bene in totale buona fede e a titolo oneroso.
4. Il giudice, ritenendo non necessaria attività istruttoria, addiveniva all'impugnata decisione motivando dapprima sull'esistenza del credito, idoneo a consentire
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
Pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
l'esperimento dell'azione, e poi ritenendo infondata l'azione proposta per assenza dell'eventus damni perché aveva documentato di essere proprie- Controparte_1
tario, al tempo della vendita, di altri beni immobili di valore superiore al credito tutela-
to. Il aveva allegato visure catastali attestanti dette proprietà che l'attore CP_1
non aveva contestato.
5. Con il gravame l'appellante sottoponeva alla Corte la doglianza incentrata sull'erroneità della decisione di primo grado perché il convenuto alienante risultava es-
sere stato sottoposto a protesti e destinatario di pignoramenti immobiliari e non aveva dimostrato che alla stipula degli atti impugnati era seguito il relativo pagamento del prezzo. Illustrava l'esistenza del credito a tutela del quale aveva agito, in verità già ri-
tenuto sussistente nella sentenza di primo grado, e menzionava i requisiti dell'azione revocatoria, cioè il consilium fraudis, la partecipatio fraudis del terzo nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, l'esistenza dell'atto di disposizione del debitore, il danno o il pregiudi-
zio arrecato dall'atto di disposizione del debitore alla garanzia patrimoniale del credito,
c.d. eventus damni. Per l'appellante tutti detti elementi costitutivi dell'azione ricorreva-
no nella fattispecie in esame.
In merito al consilium fraudis sottolineava come sussistesse, nel debitore-venditore,
quantomeno il dolo generico del danno arrecato, avendo necessariamente previsto anche solo “genericamente” il grave pregiudizio che avrebbe arrecato al proprio credi-
tore con la vendita perfezionata.
L'esistenza della partecipatio fraudis in capo al terzo si evinceva dal rapporto di paren-
tela tra l'acquirente ed il venditore, perché l'acquirente è il nipote del e, CP_1
quanto all'eventus damni, sottolineava l'indirizzo della S.C. secondo la quale è idonea una concreta ed attuale probabilità che il patrimonio del debitore sia insufficiente e che, in conseguenza dell'atto compiuto, sia resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Comunque l'onere di dar conto dell'insussistenza di tale situazione incom-
beva sul convenuto.
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
Pagina 3 di 7 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Tanto premesso, la società “ , in persona del rappresentante lega- Parte_1
le p.t., concludeva per la riforma dell'impugnata sentenza e per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa con riferimento ai due atti di disposizione descritti.
Con vittoria di spese e, in via istruttoria, con ammissione delle prove chieste in primo grado e non ammesse.
6. Gli appellati eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e la sua infondatezza perorando la conferma della sentenza di primo grado. Concludevano per il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese da distrarsi.
7. La Corte tratteneva la causa in decisione all'udienza del 04.2.2025, tenuta a trattazione scritta, con concessione dei termini ordinari per il deposito delle difese fina-
li.
Motivi della decisione
8. La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello perché infondata, al-
la luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite
civile di affermazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formula-
to dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relati-
ve doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e con-
trasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap-
porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impu-
gnazioni a critica vincolata. Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tut-
to evidenti, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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della stessa.
9. Rigetta l'istanza istruttoria proposta genericamente dall'appellante, risultando la causa idonea ad essere decisa allo stato degli atti.
10. In merito all'eventus damni, oggetto della sentenza di primo grado, giudica fondata la censura mossa dall'appellante che affermava come fosse sufficiente rin-
tracciare, per considerare presente l'elemento costitutivo dell'azione, una concreta ed attuale possibilità, ossia la probabilità o il pericolo, che il patrimonio del debitore fosse insufficiente e che, in conseguenza dell'atto compiuto, fosse resa più incerta o difficile la soddisfazione del credito.
In merito alla sussistenza dell'eventus damni, cioè del pregiudizio derivante al credito-
re a seguito dell'alienazione del bene, la Corte concorda con l'appellante sull'erroneità
della decisione del giudice di prime cure. Dalla disamina degli atti di causa da nulla emergeva il valore superiore al credito dei beni immobili residui di proprietà
dell'alienante.
La S.C. precisa (sentenza n. 4578/1998) che il creditore deve dimostrare che l'atto di disposizione incide qualitativamente o quantitativamente sui beni del debitore “mentre
è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il pro-
prio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragione del creditore”. La
variazione quantitativa, nella fattispecie in esame, era pacifica ma, di contro, il debito-
re non ottemperava all'onere probatorio su di lui gravante e appena indicato, finalizza-
to alla dimostrazione dell'ininfluenza della vendita sulle ragioni del creditore.
Tanto precisato, l'azione revocatoria, finalizzata a conseguire l'inefficacia relativa dell'atto di disposizione, senza incidere sulla titolarità dei diritti reali, allo scopo di ren-
dere aggredibile il bene da parte del creditore, comunque non è fondata, sia pure per un diverso assorbente motivo rispetto quello fatto proprio in primo grado dal giudice.
E' pacifico in giudizio come i beni venduti al nipote del debitore, nei cui confronti può
quindi ipotizzarsi anche una certa comunanza di intenti, siano stati, dopo poco più di
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
Pagina 5 di 7 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
un anno, ceduti ad altro soggetto, , nei cui riguardi non emergono Controparte_3
concreti elementi idonei per dimostrarne, anche in via presuntiva, la mala fede. La
S.C., con la sentenza n. 27173/2016, precisa che la mera conoscenza da parte del secondo acquirente della precedente vendita non è sufficiente a integrare il requisito del consilium fraudis richiesto per l'accoglimento dell'azione revocatoria, essendo ne-
cessario accertare la sua partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante, fi-
nalizzata a pregiudicare la garanzia del credito del primo acquirente ed il giudice di merito, nel valutare la fondatezza dell'azione revocatoria, deve quindi verificare non solo la scientia damni, ma anche l'elemento soggettivo del secondo acquirente, consi-
stente nella specifica intenzione di arrecare pregiudizio al credito del primo acquirente.
La carenza di detto ultimo requisito comporta la conferma della sentenza di primo gra-
do, sia pure per ragioni diverse da quelle esplicitate dal primo giudice.
11. L'appellante deve essere quindi condannato al pagamento delle spese di lite,
liquidate nella misura prossima ai minimi tariffari previsti, tenuto conto della contenuta complessità delle questioni esaminate poste a fondamento della decisione.
12. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228 (applicabi-
le ai giudizi introdotti dal trentesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, avve-
nuta in data 1.1.2013), per il versamento, con riferimento alla parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'instaurazione del procedimento di appello a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1
la sentenza n.1730/2018 del 18.6.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così
provvede:
- rigetta l'appello proposto e condanna al pagamento delle Parte_1
spese di lite del grado, a favore di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
Pagina 6 di 7 REPUBBLICA ITALIANA Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile
Salvatore, spese che si liquidano in complessivi € 5.000,00 per competenze, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favo-
re dell'avv. Federico Caporaso, dichiaratosi antistatario.
Dichiara la sussistenza, per , dei requisiti previsti per il versa- Parte_1
mento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso l'8.07.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. AN Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
Rg 4138/18 est. AN Figliozzi
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