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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/12/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2303/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2025 promossa da:
- (c.f. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Augusto Grandi elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1
suo studio in Verucchio (RN), via Dogana n. 820;
RICORRENTE
Contro
(c.f./p.iva ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo: “chiede che
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese Voglia: (i) accertare e dichiarare l'inadempimento e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2 all'esecuzione della prestazione inadempiuta, in particolare al pagamento in favore di
[...] della somma di €63.750,00 (comprensiva di Iva), oltre Parte_2 interessi legali dal 20/09/2024 (con applicazione del IV° co, dell'art. 1284 cc, dalla proposizione della domanda), fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi, spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data il 16.09.2025 domandava a questo Tribunale di condannare la al pagamento in proprio favore della somma di 63.750,00 euro a Controparte_2
titolo di prezzo per la compravendita del macchinario industriale per la semina di piantine in cubetto.
A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che:
• in data 10/09/2024, tra la e la veniva Parte_2 Controparte_2
stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto un macchinario industriale per la semina di piantine in cubetto;
• il prezzo pattuito è pari ad € 63.750,00, IVA inclusa;
• il contratto prevedeva che la Società eseguisse il pagamento entro il 20.09.2024, CP_2
mentre la consegna del macchinario da parte della Società sarebbe dovuta Parte_1
avvenire entro il successivo 30.09.2024;
• la Società è rimasta inadempiente, non avendo provveduto al pagamento del CP_2 prezzo di vendita;
• con PEC del 07.01.2025 la ha formalmente richiesto l'adempimento del Parte_2 contratto, offrendo la consegna del macchinario e dei relativi certificati e manuali d'uso presso la propria sede, subordinatamente al ricevimento del prezzo della vendita;
• tale comunicazione è rimasta priva di riscontro;
• la società ha promosso azione di adempimento del contratto con ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. depositato in data 17.04.2025 avanti al Tribunale di Rimini;
il relativo procedimento, rubricato al R.G. 1016/2025, è stato estinto e cancellato dal ruolo a seguito della mancata comparizione delle parti alle due udienze fissate dal Tribunale;
• l'inadempimento della persiste;
Controparte_2
• il contratto inter partes prevede la competenza esclusiva del Foro di Rimini e nessuna delle parti riveste la qualifica di consumatore.
Tanto premesso in fatto e in diritto l'attore concludeva come in epigrafe riportato.
Nonostante la regolare notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio e alla prima udienza tenutasi in data 18.12.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 Alla stessa udienza parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisine e il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione ai sensi del quarto comma della medesima norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Va premesso che il creditore, sia che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie l'attore ha provato la fonte negoziale del proprio credito costituita dal contratto di compravendita stipulato in data 20.09.2024 il quale prevede, quale obbligo in capo all'odierna resistente, il pagamento del prezzo di € 63.750 IVA inclusa entro il
20.09.2024.
Il ricorrente ha inviato via pec diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, rimasta senza riscontro.
Parte attrice ha allegato l'interesse all'adempimento del contratto e ha offerto l'adempimento della propria prestazione di consegna (prevista dal contratto con scadenza successiva rispetto al pagamento del prezzo).
A fronte dell'allegato inadempimento il convenuto non si è costituito al fine di fornire prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione e pertanto lo stesso va condannato ad adempiere la propria prestazione certa liquida ed esigibile.
Gli interessi di mora decorrono al tasso di legge dal giorno della scadenza, 20.09.2024 e al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dal giorno della presente domanda giudiziale
(16.09.2025).
In virtù del principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 2303/2025, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• ACCOGLIE la domanda del ricorrente;
pagina 3 di 4 • CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di €63.750,00 Parte_2
(comprensiva di Iva), oltre interessi legali dal 20.09.2024, con applicazione del tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 cc, dalla proposizione della domanda (16.09.2025), fino al saldo;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
di liquidate in € Parte_2
2.090,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2303/2025 promossa da:
- (c.f. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. Augusto Grandi elettivamente domiciliato presso il P.IVA_1
suo studio in Verucchio (RN), via Dogana n. 820;
RICORRENTE
Contro
(c.f./p.iva ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento somma di denaro.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.12.2025 parte ricorrente ha concluso come ricorso introduttivo: “chiede che
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinte e disattese Voglia: (i) accertare e dichiarare l'inadempimento e, per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_2 all'esecuzione della prestazione inadempiuta, in particolare al pagamento in favore di
[...] della somma di €63.750,00 (comprensiva di Iva), oltre Parte_2 interessi legali dal 20/09/2024 (con applicazione del IV° co, dell'art. 1284 cc, dalla proposizione della domanda), fino al saldo. Con vittoria di spese e compensi, spese forfetarie, Iva e Cpa come per legge.”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data il 16.09.2025 domandava a questo Tribunale di condannare la al pagamento in proprio favore della somma di 63.750,00 euro a Controparte_2
titolo di prezzo per la compravendita del macchinario industriale per la semina di piantine in cubetto.
A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che:
• in data 10/09/2024, tra la e la veniva Parte_2 Controparte_2
stipulato un contratto di compravendita avente ad oggetto un macchinario industriale per la semina di piantine in cubetto;
• il prezzo pattuito è pari ad € 63.750,00, IVA inclusa;
• il contratto prevedeva che la Società eseguisse il pagamento entro il 20.09.2024, CP_2
mentre la consegna del macchinario da parte della Società sarebbe dovuta Parte_1
avvenire entro il successivo 30.09.2024;
• la Società è rimasta inadempiente, non avendo provveduto al pagamento del CP_2 prezzo di vendita;
• con PEC del 07.01.2025 la ha formalmente richiesto l'adempimento del Parte_2 contratto, offrendo la consegna del macchinario e dei relativi certificati e manuali d'uso presso la propria sede, subordinatamente al ricevimento del prezzo della vendita;
• tale comunicazione è rimasta priva di riscontro;
• la società ha promosso azione di adempimento del contratto con ricorso ex art. Parte_1
281 decies c.p.c. depositato in data 17.04.2025 avanti al Tribunale di Rimini;
il relativo procedimento, rubricato al R.G. 1016/2025, è stato estinto e cancellato dal ruolo a seguito della mancata comparizione delle parti alle due udienze fissate dal Tribunale;
• l'inadempimento della persiste;
Controparte_2
• il contratto inter partes prevede la competenza esclusiva del Foro di Rimini e nessuna delle parti riveste la qualifica di consumatore.
Tanto premesso in fatto e in diritto l'attore concludeva come in epigrafe riportato.
Nonostante la regolare notifica, la convenuta non si costituiva in giudizio e alla prima udienza tenutasi in data 18.12.2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 Alla stessa udienza parte ricorrente chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisine e il
Giudice ritenuta la causa matura per la decisione a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c., tratteneva la causa in decisione ai sensi del quarto comma della medesima norma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per i motivi che seguono.
Va premesso che il creditore, sia che agisce per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Nel caso di specie l'attore ha provato la fonte negoziale del proprio credito costituita dal contratto di compravendita stipulato in data 20.09.2024 il quale prevede, quale obbligo in capo all'odierna resistente, il pagamento del prezzo di € 63.750 IVA inclusa entro il
20.09.2024.
Il ricorrente ha inviato via pec diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, rimasta senza riscontro.
Parte attrice ha allegato l'interesse all'adempimento del contratto e ha offerto l'adempimento della propria prestazione di consegna (prevista dal contratto con scadenza successiva rispetto al pagamento del prezzo).
A fronte dell'allegato inadempimento il convenuto non si è costituito al fine di fornire prova di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione e pertanto lo stesso va condannato ad adempiere la propria prestazione certa liquida ed esigibile.
Gli interessi di mora decorrono al tasso di legge dal giorno della scadenza, 20.09.2024 e al tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. dal giorno della presente domanda giudiziale
(16.09.2025).
In virtù del principio di soccombenza le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente e si liquidano secondo i parametri minimi del DM 55 del 2014 per fase di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunziando in maniera definitiva nella causa iscritta al R.G. n. 2303/2025, respinta ogni altra istanza, domanda ed eccezione:
• ACCOGLIE la domanda del ricorrente;
pagina 3 di 4 • CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_2 [...] della somma di €63.750,00 Parte_2
(comprensiva di Iva), oltre interessi legali dal 20.09.2024, con applicazione del tasso di cui al comma 4 dell'art. 1284 cc, dalla proposizione della domanda (16.09.2025), fino al saldo;
• CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2
di liquidate in € Parte_2
2.090,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Rimini, 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini
pagina 4 di 4