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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Federica Lorenzatti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. III co. c.p.c. nella causa iscritta al n. 3346/2024 R.G., promossa da:
(c.f. , nato a [...] il [...], attualmente detenuto Parte_1 C.F._1 presso la Casa Circondariale di Ancona, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Visca del Foro di Torino giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente- contro
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via Arenula n. 70, rappresentato ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
-resistente contumace-
OGGETTO: Impugnazione del decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 99 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Conclusioni delle parti:
per parte ricorrente costituita: ll Tribunale Ordinario di Ivrea, previo ogni incombente di rito,
in via preliminare
- rimettere in termini il Sig. al fine di instaurare il presente giudizio di opposizione e, Parte_1 per l'effetto, accogliere il deposito del presente ricorso, dando atto che il termine di deposito è spirato nelle more della decisione del dott. ull'istanza di correzione dell'errore materiale;
Pt_2 nel merito
- confermare la corretta trasmissione da parte del difensore del sig. dell'integrazione Parte_1 richiesta dal Giudice dott. el mese di luglio 2024; - per l'effetto, accertare e dichiarare che il Pt_2 ricorrente possiede tutti i requisiti ex lege richiesti onde poter beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
- revocare, conseguentemente, il decreto di rigetto pronunciato il 04/11/2024 dal Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione Gip, e notificato al difensore il 07/11/2024;
- ammettere il Sig. al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento Parte_1 penale n. 3962/21 rgnr radicato avanti il Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione GIP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.12.2024 ha impugnato il decreto del Parte_1
04.11.2024 con cui il Giudice presso il Tribunale di Ivrea ha rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il ricorrente, tramite il proprio difensore, ha dedotto l'illegittimità del provvedimento impugnato, evidenziando che la documentazione allegata avesse dimostrato la sussistenza dei requisiti reddituali;
l'istanza era corredata da dichiarazione sostitutiva conforme e da idonea documentazione fiscale e l'eventuale incompletezza documentale era stata sanata nei termini mediante integrazione spontanea.
In particolare, parte ricorrente ha evidenziato che
• In data 04/07/24, il Giudice Dott. Andrea Cavoti aveva richiesto l'integrazione dell'istanza di ammissione al pss entro il termine di 30 giorni dalla notifica del decreto, esigendo in particolare che rispetto all'anno 2023 il “reddito zero” fosse precisato dall'indicazione anche sintetica di mezzi di sussistenza (doc 3);
• Con pec del 16/07/24, il difensore aveva depositato la richiesta integrazione entro i trenta giorni che, tuttavia, per un disguido di Cancelleria non era stata sottoposta all'attenzione del Giudice (doc. 4);
• con decreto del 04/11/24, notificato a mezzo pec all'Avv. Gianluca Visca il 07/11/24, il
Giudice aveva, poi, rigettato l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata nel giugno 2024 poiché “ad oggi non risulta pervenuta l'integrazione richiesta”
(doc. 5, 6)
• In accordo con il Giudice medesimo, l'avvocato aveva quindi depositato l'istanza di correzione dell'errore materiale del provvedimento pronunciato, richiedendo, in via principale, di procedere con la correzione dell'errore materiale ed esaminare, quindi,
l'integrazione depositata in favore del Sig. a luglio 2024, in via subordinata, di Parte_1 rimettere in termini la difesa onde ritrasmettere l'integrazione richiesta, in via di ulteriore subordine, rimettere in termini il difensore onde formulare adeguata opposizione ex T.U. spese di giustizia (doc. 6);
• Con provvedimento del 02/12/24, notificato al difensore il 03/12/24, il dott. aveva Pt_2 respinto l'istanza di correzione per errore materiale, segnalando come unico strumento utilizzabile fosse il deposito del presente ricorso ex art. 99 DPR 115/2022, previa richiesta di remissione in termini atteso che, nelle more, della decisione era spirato il termine per l'impugnazione del decreto di rigetto.
Parte ricorrente, ciò premesso, ha quindi chiesto di essere rimessa in termini e, nel merito, ha evidenziato come il provvedimento impugnato non avesse tenuto conto della documentazione integrativa depositata tempestivamente.
Il non si è costituito in giudizio e il Giudice ne ha dichiarato la contumacia Controparte_1 con provvedimento reso a verbale in data 09.04.2025.
La causa perviene oggi in decisione in seguito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 16.07.2025 a mezzo trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Dall'esame della documentazione allegata all'istanza e delle successive integrazioni, risulta che il ricorrente ha fornito elementi sufficienti a comprovare la propria condizione reddituale e personale, in linea con quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 115/2002.
Sebbene il ricorso sia stato depositato oltre il termine previsto dall'art. 99 del D.P.R. 115/2002, il
Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per la rimessione in termini del ricorrente, in applicazione analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di errore scusabile nei giudizi di impugnazione.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che: «In tema di impugnazioni, la parte può essere rimessa in termini per errore scusabile, quando l'errore sia indotto da una situazione normativa obiettivamente incerta o da comportamenti fuorvianti dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria» (Cass. civ., Sez. III, 18/02/2020, n. 4023).
Ed ancora: “La rimessione in termini può essere concessa anche in assenza di un impedimento assoluto, qualora l'errore che ha determinato la decadenza sia scusabile, ossia determinato da una situazione oggettivamente idonea a trarre in inganno anche il soggetto diligente, specie in presenza di incertezze interpretative o prassi difformi presso gli uffici giudiziari” (Tribunale di
Torino, Sez. I Civile, sent. 12.03.2021 n. 1183, in analogia con Cass. civ., Sez. III, 10.06.2016, n.
11809).
Nel caso in esame, il ricorrente ha depositato il reclamo oltre il termine di legge, ma ha documentato che il ritardo è stato determinato dall'attesa della decisione del Giudice sull'istanza di correzione dell'errore materiale, presentata per rimediare ad un errore di comunicazione da parte della Cancelleria. La parte, peraltro, aveva già provveduto con diligenza a integrare l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositando la documentazione richiesta con decreto del 04.11.2024.
Tale circostanza, valutata alla luce del principio del giusto processo e del diritto di difesa ex art. 24
Cost., giustifica la rimessione in termini. Giova evidenziare, infatti, che il provvedimento qui gravato, di base, è stata causato da un disguido della Cancelleria che non ha sottoposto l'integrazione documentale tempestivamente al CP_2
Giudice ingenerando il provvedimento di diniego, qui gravato.
Per questa ragione ritiene questo Giudice che sussistano gli estremi per concedere la rimessione in termini.
Pertanto, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso, alla luce della documentazione integrativa depositata, annullare il decreto impugnato e ammettere il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
La liquidazione dei compensi professionali sarà effettuata dal giudice procedente ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.P.R. 115/2002.
Stante la situazione di oggettiva controvertibilità della questione, e considerata la peculiarità della decisione assunta che si è inverata per un errore di cancelleria ma, nel contempo, anche per la scelta errata da parte del patrocinatore del rimedio da utilizzare per emendare all'inconveniente
(Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. n. 36168/2004, istanza di correzione errore materiale, in luogo dell'impugnazione ex art. 99 DPR 115/2002) si stima congruo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 avverso il decreto di rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
RIMETTE in termini il ricorrente e, per l'effetto, accoglie il ricorso proposto da Parte_1
ANNULLA il decreto impugnato;
AMMETTE il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento penale n. RG
3962/2021 R.G.N.R. Tribunale di Ivrea – RG 274/2024 gratuito patrocinio
COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Ivrea, il 17.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Federica Lorenzatti)