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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
BE PIERPAOLO, OR
SONZINI MAURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 198/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259003793632000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti (in particolare degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e delle cartelle sottese), l'inesistenza giuridica delle notifiche e la prescrizione della pretesa, evidenziando altresì di essere stato vittima di una frode da parte del proprio consulente fiscale.
Resistente/Appellato: eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa, dimostrando l'avvenuta notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 08520249002463850000) avvenuta nel maggio 2024, avente ad oggetto le medesime partite debitorie e mai impugnata dal contribuente.
Litisconsorzio necessario con ADE
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato ritualmente, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, portante un debito complessivo di € 152.167,54. Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti (in particolare degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e delle cartelle sottese), l'inesistenza giuridica delle notifiche e la prescrizione della pretesa, evidenziando altresì di essere stato vittima di una frode da parte del proprio consulente fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (AdR), producendo documentazione e sollevando eccezioni preliminari. In particolare, l'Agente della RI eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa, dimostrando l'avvenuta notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 08520249002463850000) avvenuta nel maggio 2024, avente ad oggetto le medesime partite debitorie e mai impugnata dal contribuente - cfr allegato 12 messaggio PEC verificato estratto intimazione pagamento
Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Documento n. 08520249002463850000.......
Tipo atto Identificativo atto Data notifica Importo residuo dovuto (€)
Cartella 08520190017624464000 08/08/2019 2.090,09
Cartella 08520190019241654000 27/11/2019 3.180,69
Cartella 08520200000285813000 26/02/2020 2.278,10
Cartella 08520200020099762000 01/06/2022 534,32
Cartella 08520210000452380000 18/03/2022 1.506,23
Cartella 08520210015395864000 13/06/2022 29.914,55
Avviso di accertamento THN011Z00491/2020 24/03/2021 61.469,66
Avviso di accertamento THN013Q00485/2021 13/01/2022 45.284,09
Spese esecutive (€) 0,00
Totale importo dovuto* (€) 146.257,73
* Importo calcolato alla data del 10/06/2024
All'udienza pubblica odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
1. Applicazione del principio della "ragione più liquida". Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto unicamente contro l'Agente della RI, sebbene vengano contestati vizi di notifica relativi ad atti impositivi (avvisi di accertamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tale circostanza configurerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (art. 14, co.
6-bis D.Lgs. 546/92).
Tuttavia, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in base al principio della "ragione più liquida" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9936/2014), esaminando prioritariamente la questione assorbente della definitività della pretesa, che rende superflua l'integrazione del contraddittorio.
2. Sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'atto intermedio (Ordinanza Cass. n.
23346/2024). Dall'esame della documentazione in atti (Allegato 12 produzione resistente), emerge in modo incontrovertibile che il debito tributario oggetto dell'intimazione odierna era già stato portato a legale conoscenza del ricorrente mediante un precedente atto, regolarmente notificato e non impugnato.
Specificamente, l'Agenzia delle Entrate - RI ha provato la notifica a mezzo PEC, in data 21 maggio 2024, della Intimazione di Pagamento n. 08520249002463850000. Tale atto ricomprendeva tutte le partite debitorie oggi contestate (Avvisi di Accertamento n. THN011Z00491/2020 e n.
THN013Q00485/2021, nonché le cartelle di pagamento elencate nel ricorso).
Il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso tale intimazione entro il termine di legge. La fattispecie in esame è perfettamente sovrapponibile a quella recentemente decisa dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 23346 del 29 agosto 2024. In tale pronuncia, i Giudici di Legittimità hanno statuito il seguente principio di diritto:
"L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito."
La Corte ha ulteriormente chiarito che:
"Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni [...] discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento [o avvisi di accertamento, ndr], e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto [...] per far valere i suddetti vizi".
Da utltimo Cassazione civile, sezione tributaria, 11 marzo 2025, n. 6436 ha ribadito - superando un orientamento difforme sulla natura dell'intimazione di pagamento che "In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»."
Applicando tale principio al caso di specie, la mancata opposizione all'intimazione notificata medio tempore (maggio 2024) ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria. L'atto impugnato nel presente giudizio (l'intimazione del novembre 2025) si configura come un atto meramente reiterativo.
Poiché la catena delle notifiche si è validamente perfezionata con l'atto del 2024, non impugnato, si è verificata una cristallizzazione delle posizioni giuridiche che preclude, oggi, la possibilità di eccepire l'irregolarità della notifica degli atti presupposti più remoti (accertamenti e cartelle). Ogni vizio relativo alla fase antecedente al maggio 2024 è stato sanato dalla definitività dell'intimazione di quella data.
3. Conclusioni. Il ricorso è dunque tardivo e inammissibile, in quanto volto a rimettere in discussione un debito tributario divenuto definitivo per la mancata reazione processuale avverso un atto precedente validamente notificato (l'intimazione del 2024) che lo portava a conoscenza del debitore. Le questioni di merito relative alla condotta del consulente fiscale, pur oggetto di denuncia penale, non possono trovare ingresso in questa sede per superare la decadenza processuale maturata.
4. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese difensive dell'Agenzia delle Entrate
-RI , liquidate in complessivi € 3.600 oltre rimborso spese 15%.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
BE PIERPAOLO, OR
SONZINI MAURO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 198/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08520259003793632000 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti (in particolare degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e delle cartelle sottese), l'inesistenza giuridica delle notifiche e la prescrizione della pretesa, evidenziando altresì di essere stato vittima di una frode da parte del proprio consulente fiscale.
Resistente/Appellato: eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa, dimostrando l'avvenuta notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 08520249002463850000) avvenuta nel maggio 2024, avente ad oggetto le medesime partite debitorie e mai impugnata dal contribuente.
Litisconsorzio necessario con ADE
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso depositato ritualmente, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe, portante un debito complessivo di € 152.167,54. Il ricorrente deduceva l'omessa notifica degli atti presupposti (in particolare degli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e delle cartelle sottese), l'inesistenza giuridica delle notifiche e la prescrizione della pretesa, evidenziando altresì di essere stato vittima di una frode da parte del proprio consulente fiscale.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - RI (AdR), producendo documentazione e sollevando eccezioni preliminari. In particolare, l'Agente della RI eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la definitività della pretesa, dimostrando l'avvenuta notifica di una precedente intimazione di pagamento (n. 08520249002463850000) avvenuta nel maggio 2024, avente ad oggetto le medesime partite debitorie e mai impugnata dal contribuente - cfr allegato 12 messaggio PEC verificato estratto intimazione pagamento
Codice Fiscale CF_Ricorrente_1 Documento n. 08520249002463850000.......
Tipo atto Identificativo atto Data notifica Importo residuo dovuto (€)
Cartella 08520190017624464000 08/08/2019 2.090,09
Cartella 08520190019241654000 27/11/2019 3.180,69
Cartella 08520200000285813000 26/02/2020 2.278,10
Cartella 08520200020099762000 01/06/2022 534,32
Cartella 08520210000452380000 18/03/2022 1.506,23
Cartella 08520210015395864000 13/06/2022 29.914,55
Avviso di accertamento THN011Z00491/2020 24/03/2021 61.469,66
Avviso di accertamento THN013Q00485/2021 13/01/2022 45.284,09
Spese esecutive (€) 0,00
Totale importo dovuto* (€) 146.257,73
* Importo calcolato alla data del 10/06/2024
All'udienza pubblica odierna, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è inammissibile.
1. Applicazione del principio della "ragione più liquida". Preliminarmente, il Collegio rileva che il ricorso è stato proposto unicamente contro l'Agente della RI, sebbene vengano contestati vizi di notifica relativi ad atti impositivi (avvisi di accertamento) emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tale circostanza configurerebbe un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale (art. 14, co.
6-bis D.Lgs. 546/92).
Tuttavia, il Collegio ritiene di dover definire il giudizio in base al principio della "ragione più liquida" (cfr.
Cass. SS.UU. n. 9936/2014), esaminando prioritariamente la questione assorbente della definitività della pretesa, che rende superflua l'integrazione del contraddittorio.
2. Sulla preclusione derivante dalla mancata impugnazione dell'atto intermedio (Ordinanza Cass. n.
23346/2024). Dall'esame della documentazione in atti (Allegato 12 produzione resistente), emerge in modo incontrovertibile che il debito tributario oggetto dell'intimazione odierna era già stato portato a legale conoscenza del ricorrente mediante un precedente atto, regolarmente notificato e non impugnato.
Specificamente, l'Agenzia delle Entrate - RI ha provato la notifica a mezzo PEC, in data 21 maggio 2024, della Intimazione di Pagamento n. 08520249002463850000. Tale atto ricomprendeva tutte le partite debitorie oggi contestate (Avvisi di Accertamento n. THN011Z00491/2020 e n.
THN013Q00485/2021, nonché le cartelle di pagamento elencate nel ricorso).
Il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso tale intimazione entro il termine di legge. La fattispecie in esame è perfettamente sovrapponibile a quella recentemente decisa dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'Ordinanza n. 23346 del 29 agosto 2024. In tale pronuncia, i Giudici di Legittimità hanno statuito il seguente principio di diritto:
"L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito."
La Corte ha ulteriormente chiarito che:
"Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni [...] discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento [o avvisi di accertamento, ndr], e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto [...] per far valere i suddetti vizi".
Da utltimo Cassazione civile, sezione tributaria, 11 marzo 2025, n. 6436 ha ribadito - superando un orientamento difforme sulla natura dell'intimazione di pagamento che "In tema di contenzioso tributario,
l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione»."
Applicando tale principio al caso di specie, la mancata opposizione all'intimazione notificata medio tempore (maggio 2024) ha determinato il consolidamento della pretesa tributaria. L'atto impugnato nel presente giudizio (l'intimazione del novembre 2025) si configura come un atto meramente reiterativo.
Poiché la catena delle notifiche si è validamente perfezionata con l'atto del 2024, non impugnato, si è verificata una cristallizzazione delle posizioni giuridiche che preclude, oggi, la possibilità di eccepire l'irregolarità della notifica degli atti presupposti più remoti (accertamenti e cartelle). Ogni vizio relativo alla fase antecedente al maggio 2024 è stato sanato dalla definitività dell'intimazione di quella data.
3. Conclusioni. Il ricorso è dunque tardivo e inammissibile, in quanto volto a rimettere in discussione un debito tributario divenuto definitivo per la mancata reazione processuale avverso un atto precedente validamente notificato (l'intimazione del 2024) che lo portava a conoscenza del debitore. Le questioni di merito relative alla condotta del consulente fiscale, pur oggetto di denuncia penale, non possono trovare ingresso in questa sede per superare la decadenza processuale maturata.
4. Spese. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese difensive dell'Agenzia delle Entrate
-RI , liquidate in complessivi € 3.600 oltre rimborso spese 15%.