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Decreto 8 aprile 2025
Decreto 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, decreto 08/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5042 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zanenlla Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 P.IVA_2
Marotta.
RECLAMATA
CONCLUSIONI
La reclamante ha così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare il decreto impugnato, rigettando la richiesta di omologazione del concordato preventivo e dichiarando
l'apertura del fallimento.
Voglia altresì la Corte condannare la parte reclamata al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo e alla pregressa fase di opposizione all'omologazione”.
La reclamata ha così concluso:
“affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia:
- rigettare il reclamo proposto dall' perché inammissibile e infondato, con Parte_1 integrale conferma del decreto di omologazione del concordato preventivo di CP_1 impugnato;
- condannare la reclamante alla rifusione delle spese processuali, compensi professionali inclusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ordinanza del 15.10.2024, rilevato che il reclamo non era stato notificato al
Commissario Giudiziale del concordato preventivo avv. Vincenzo de' Sensi, bensì CP_1
al dott. , Commissario Giudiziale della diversa procedura concordataria Persona_1
della la Corte, ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione del CP_2
contraddittorio, ha disposto la notifica del reclamo al Commissario Giudiziale avv.
Vincenzo de' Sensi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione provvedimento.
La causa è stata quindi rinviata per tale incombente all'udienza del 8.4.2025.
All'udienza del 8.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato note di trattazione e comunque non ha dato prova di aver notificato il reclamo al Commissario Giudiziale.
Stante l'omessa integrazione del contraddittorio il reclamo è pertanto improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della definizione in via pregiudiziale della stessa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zanenlla Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso il seguente
DECRETO
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5042 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
RECLAMANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco CP_1 P.IVA_2
Marotta.
RECLAMATA
CONCLUSIONI
La reclamante ha così concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di appello accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, riformare il decreto impugnato, rigettando la richiesta di omologazione del concordato preventivo e dichiarando
l'apertura del fallimento.
Voglia altresì la Corte condannare la parte reclamata al pagamento delle spese di lite relative alla presente fase di reclamo e alla pregressa fase di opposizione all'omologazione”.
La reclamata ha così concluso:
“affinché codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia:
- rigettare il reclamo proposto dall' perché inammissibile e infondato, con Parte_1 integrale conferma del decreto di omologazione del concordato preventivo di CP_1 impugnato;
- condannare la reclamante alla rifusione delle spese processuali, compensi professionali inclusi”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con ordinanza del 15.10.2024, rilevato che il reclamo non era stato notificato al
Commissario Giudiziale del concordato preventivo avv. Vincenzo de' Sensi, bensì CP_1
al dott. , Commissario Giudiziale della diversa procedura concordataria Persona_1
della la Corte, ritenuto pertanto necessario procedere alla integrazione del CP_2
contraddittorio, ha disposto la notifica del reclamo al Commissario Giudiziale avv.
Vincenzo de' Sensi nel termine di dieci giorni dalla comunicazione provvedimento.
La causa è stata quindi rinviata per tale incombente all'udienza del 8.4.2025.
All'udienza del 8.4.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la reclamante non ha depositato note di trattazione e comunque non ha dato prova di aver notificato il reclamo al Commissario Giudiziale.
Stante l'omessa integrazione del contraddittorio il reclamo è pertanto improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e della definizione in via pregiudiziale della stessa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il reclamo;
2) Condanna la reclamante al pagamento in favore della reclamata delle spese di lite che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.4.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella