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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4205 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola
Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14717/2019, avente ad oggetto: azione di adempimento contrattuale, promossa da:
(partita iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Vittorio
Emanuele III nn. 21, 23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo (C.F. ), C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
attrice - e- convenuta in riconvenzionale contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Grumo Nevano al Corso Garibaldi n. 113, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiano (C.F. ) e dell'avv. C.F._4
IU IL (C.F. ) che li rappresentano e difendono, anche C.F._5 disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
convenuti- e- attori in riconvenzionale
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, co. 2, di quest'ultima legge.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i coniugi e
[...] CP_2 [...]
deducendo: CP_3
1 - di essere creditrice nei loro confronti di un importo pari ad € 24.746,26, iva esclusa, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo concordato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'immobile ubicato in sito in Grumo Nevano alla via Giotto n. 25, piano 3, interno 3, in virtù di contratto di appalto del 17 marzo 2015;
- che, nel corso dei lavori, venivano apportate varianti al progetto originario su indicazione del
Direttore dei Lavori, per cui l'importo complessivo dovutole era pari ad € 45.489,74, ma i committenti avevano versato soltanto la somma di € 19.000,00 (dei quali € 1.000,00, a titolo di IVA al
10%);
- che eseguiva tutte le opere appaltate, contrattuali ed extracontrattuali, sino alla data del 23 luglio
2015, quando dinanzi al rifiuto dei committenti di versare la differenza dovuta e per cui è causa, sospendeva definitivamente i lavori lasciando il ponteggio in uso alla committenza sino alla data dello smontaggio avvenuto in data 07.10.2015;
- che instaurava procedimento di ATP avente R.G. n. 10113/2015, al fine di verificare, lo stato dei luoghi e accertare la fondatezza delle proprie richieste;
- che il C.T.U. ing. le riconosceva soltanto un credito pari ed € 6.200,75, in quanto Persona_1 non computava una serie di interventi realizzati.
Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di €
24.746,26, iva esclusa, per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, al pagamento di € 15.000,00, per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di diminuzione patrimoniale subita.
Si costituivano in giudizio i coniugi e , i quali in via principale eccepivano l'infondatezza CP_2 CP_3 della avversa domanda, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano all'adito Tribunale di condannare l'attrice al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di € 12.524,87 (di cui
€ 5.250,00 a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del cantiere, e la restante parte dovuta per danni all'appartamento sottostante dei committenti, per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti, per danni da vacanza rovinata).
In particolare, i convenuti sostengono di non essere tenuti al pagamento di alcunché a titolo di saldo a causa del mancato completamento o in ogni caso della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori in questione, in quanto i lavori non sarebbero stati portati a termine e comunque le opere eseguite presenterebbero vizi e difetti.
3. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
Per quanto concerne le opere eseguite dall'attrice, i vizi contestati, ed il credito vantato dall'attrice, occorre richiamare le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica d'ufficio dal consulente Dott. Ing.
, il quale, atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra l'epoca dei lavori e la data Persona_2
2 delle operazioni peritali, considerato che le opere commissionate sono state poi completate da un soggetto terzo, rilevando, quindi, di doversi necessariamente rifare alla consulenza depositata nel procedimento di ATP dell'Ing. ha rilevato che: “ad oggi le opere sono Persona_1
Contr TOTALMENTE COMPLETATE. Queste sono state, in parte effettuate dall'appaltatore il quale, giova ricordare, è stato presente in cantiere fino al giorno 23/07/2015. Di contro, il completamento, è stato effettuato da soggetti terzi non coinvolti nel presente giudizio…Per quanto concerne la conformità, o meno, alla regola dell'arte queste riguardano “i lavori di giunzione tra i profili metallici. Tali condizioni, concordato con quanto relazionato dal precedente CTU, possono essere facilmente eliminabili attraverso una preventiva ispezione di tutti i cordoni di saldatura ed integrando, dove serve, materiale d'apporto nei punti di discontinuità ed, in corrispondenza di ogni giunzione, andando a saldare nuovi elementi di irrigidimento…Letta la documentazione depositata in atti, ed approfondite tutte le vicende oggetto di CTU, si può affermare che il contratto disciplinava le seguenti voci di spesa:
1.0) Importo Totale Lavori: ……………………...…………………...……. ….36.171,20 €
1.1) Importo Totale Lavori “a corpo”: ………………………..……...……. 15.000,00 €
1.2) Importo Totale Lavori “a misura”: ……………………..…………….. 21.171,21 €
A costo di risultar pedante, si ribadisce che alla data in cui si scrive NON È PIÙ POSSIBILE
RISCONTRARE nulla. Ragion per cui, per completezza di trattazione si riporta la contabilità proposta dal precedente CTU:
2.0) Importo Totale Lavori Eseguiti “a corpo”: …………………..……… 15.000,00 €
2.1) Importo Totale Lavori Eseguiti “a misura”: …………..……….….. ..10.213,43 €
2.2) Importo Totale Lavori Eseguiti: ……………………….……………… 25.213,43 €
A tale importo vanno detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 15% dell'importo totale lavori eseguiti. Ragion per cui si ha il seguente prospetto di calcolo:
3.0) Importo Totale Lavori Eseguiti: …………………..…………..…...… 25.213,43 €
3.1) Importo Totale ripristino opere difformi (15%): ………………………..3.782,01 €
Ragion per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43
€ - 3.782,01 € = 21.431,42 € oltre IVA al 10%.… complessivamente, alla data 15/06/2015 venivano versati all'impresa 19.000,00 € comprensivo di IVA, e dunque corrispondente a 17.272,72 € oltre iva al 10%. Dunque, il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 21.431,42 – 17.272,72 =
4.158,70 € oltre IVA al 10%.
Tuttavia, vista la segnalazione effettuata dall'Ing. , inerente il refuso della percentuale da Per_3 scomputare, il quadro economico espresso in bozza viene così rimodulato: A tale importo vanno
3 detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 20% dell'importo totale lavori eseguiti. Ragion per cui si ha il seguente prospetto di calcolo:
3.0) Importo Totale Lavori Eseguiti: …………………..…………..…...… 25.213,43 €
3.1) Importo Totale ripristino opere difformi (20%): ……………….….….. 5.042,68 €
Ragion per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43
€ - 5.042,68 € = 20.170,74 € oltre IVA al 10%...vista la rimodulazione prospettata al quesito precedente, si precisa che il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 20.170,74 –
17.272,72 = 2.898,02 € oltre IVA al 10%”
Orbene, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudice, deve ritenersi che la domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti della somma determinata dal CTU e pari ad € 2.898,02 € oltre IVA al 10%.
4. Non può trovare accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale dai coniugi e CP_2
relativa al risarcimento dei danni all'appartamento sottostante dei committenti in quanto lo CP_3 stesso CTU Ing. riportandosi alla relazione resa nel procedimento di ATP rileva che “In Per_2 primo luogo, giova evidenziare che a pag. 11 della CTU/ATP si legge quanto segue: “L'immobile risulta completa di ciò che ne impedisce l'accesso agli estranei ed infiltrazioni da acqua piovana”.
Ragion per cui emerge che ci sono tutti gli apprestamenti e tutto quanto necessario per evitare danni derivanti da infiltrazioni d'acqua e/o da infrazioni derivanti da accesso di soggetti terzi.”
4.1. Del pari infondata è la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento danni per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti e per danni da vacanza rovinata, in quanto non provata dai convenuti.
4.2. Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui si chiede la condanna dell'appaltatrice al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di penale “per il ritardo nella consegna del cantiere, a far data dal 22.06.2015, giorno dell'ingiustificato abbandono del cantiere, e sino alla liberazione del cantiere avvenuta in data 07.10.2015, per un ammontare complessivo di €
5.250,00 (€ 50,00 X GG. 105)”. (cfr. contratto di appalto allegato produzione parte attrice).
Al riguardo, si osserva anzitutto che l'art. 13 del contratto depositato in atti prevede che “l'impresa dovrà iniziare i lavori entro e non oltre il giorno 23.03.2015 ed ultimarli entro e non oltre il giorno
30.05.2015. L'inosservanza di questo termine comporterà una penale pecuniaria…”, sicché la penale contrattualmente prevista è relativa al ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, e non per il ritardo nella consegna del cantiere, come richiesto dai committenti.
Inoltre, le parti concordavano il differimento della consegna dei lavori dal 30 maggio al 30 luglio 2015
(cfr. allegato al contratto di appalto) e l'impresa appaltatrice in data 23.07.2015 aveva sospeso definitivamente i lavori atteso il protrarsi dell'inadempienza contrattuale da parte della committenza.
4 Ebbene, va in ogni caso osservato che in ipotesi di clausola penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore può sempre provare che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, se da un lato, riulta provato che i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione delle opere non siano stati rispettati dalla d'altro lato, quest'ultima ha provato che il Controparte_1 suddetto ritardo sia stato dovuto ad una causa non imputabile alla stessa, sicché la penale de quo non può essere riconosciuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda principale proposta da e rigettate le domande riconvenzionali proposte dai coniugi Controparte_1 committenti, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto della ad ottenere la Controparte_1 condanna dei committenti in solido al pagamento dell'importo di € 2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti.
5. Atteso l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quella richiesta da parte attrice, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Vanno poste a carico dei convenuti e le spese dell'espletata CP_2 Controparte_3 consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 14717/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna e in solido CP_2 Controparte_3 tra loro al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di e CP_2 [...] in solido tra loro. CP_3
Aversa, 28.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, nella persona del Giudice unico dott.ssa Paola
Caserta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14717/2019, avente ad oggetto: azione di adempimento contrattuale, promossa da:
(partita iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Frattamaggiore (NA) alla via Vittorio
Emanuele III nn. 21, 23, presso lo studio dell'Avv. Camillo Pezzullo (C.F. ), C.F._1 dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
attrice - e- convenuta in riconvenzionale contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._2 Controparte_3
), elettivamente domiciliati in Grumo Nevano al Corso Garibaldi n. 113, C.F._3 presso lo studio dell'avv. Francesco Cristiano (C.F. ) e dell'avv. C.F._4
IU IL (C.F. ) che li rappresentano e difendono, anche C.F._5 disgiuntamente, giusta procura alle liti in atti;
convenuti- e- attori in riconvenzionale
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente motivazione viene redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla legge n. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, co. 2, di quest'ultima legge.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, la Controparte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i coniugi e
[...] CP_2 [...]
deducendo: CP_3
1 - di essere creditrice nei loro confronti di un importo pari ad € 24.746,26, iva esclusa, dovuto a titolo di saldo del corrispettivo concordato per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso l'immobile ubicato in sito in Grumo Nevano alla via Giotto n. 25, piano 3, interno 3, in virtù di contratto di appalto del 17 marzo 2015;
- che, nel corso dei lavori, venivano apportate varianti al progetto originario su indicazione del
Direttore dei Lavori, per cui l'importo complessivo dovutole era pari ad € 45.489,74, ma i committenti avevano versato soltanto la somma di € 19.000,00 (dei quali € 1.000,00, a titolo di IVA al
10%);
- che eseguiva tutte le opere appaltate, contrattuali ed extracontrattuali, sino alla data del 23 luglio
2015, quando dinanzi al rifiuto dei committenti di versare la differenza dovuta e per cui è causa, sospendeva definitivamente i lavori lasciando il ponteggio in uso alla committenza sino alla data dello smontaggio avvenuto in data 07.10.2015;
- che instaurava procedimento di ATP avente R.G. n. 10113/2015, al fine di verificare, lo stato dei luoghi e accertare la fondatezza delle proprie richieste;
- che il C.T.U. ing. le riconosceva soltanto un credito pari ed € 6.200,75, in quanto Persona_1 non computava una serie di interventi realizzati.
Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma di €
24.746,26, iva esclusa, per spese sostenute, lavori eseguiti e mancato guadagno, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero, in via subordinata, al pagamento di € 15.000,00, per indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c., a titolo di diminuzione patrimoniale subita.
Si costituivano in giudizio i coniugi e , i quali in via principale eccepivano l'infondatezza CP_2 CP_3 della avversa domanda, chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedevano all'adito Tribunale di condannare l'attrice al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di € 12.524,87 (di cui
€ 5.250,00 a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del cantiere, e la restante parte dovuta per danni all'appartamento sottostante dei committenti, per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti, per danni da vacanza rovinata).
In particolare, i convenuti sostengono di non essere tenuti al pagamento di alcunché a titolo di saldo a causa del mancato completamento o in ogni caso della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori in questione, in quanto i lavori non sarebbero stati portati a termine e comunque le opere eseguite presenterebbero vizi e difetti.
3. La domanda attorea va accolta nei limiti che seguono.
Per quanto concerne le opere eseguite dall'attrice, i vizi contestati, ed il credito vantato dall'attrice, occorre richiamare le conclusioni rassegnate nella relazione tecnica d'ufficio dal consulente Dott. Ing.
, il quale, atteso il notevole lasso di tempo intercorso tra l'epoca dei lavori e la data Persona_2
2 delle operazioni peritali, considerato che le opere commissionate sono state poi completate da un soggetto terzo, rilevando, quindi, di doversi necessariamente rifare alla consulenza depositata nel procedimento di ATP dell'Ing. ha rilevato che: “ad oggi le opere sono Persona_1
Contr TOTALMENTE COMPLETATE. Queste sono state, in parte effettuate dall'appaltatore il quale, giova ricordare, è stato presente in cantiere fino al giorno 23/07/2015. Di contro, il completamento, è stato effettuato da soggetti terzi non coinvolti nel presente giudizio…Per quanto concerne la conformità, o meno, alla regola dell'arte queste riguardano “i lavori di giunzione tra i profili metallici. Tali condizioni, concordato con quanto relazionato dal precedente CTU, possono essere facilmente eliminabili attraverso una preventiva ispezione di tutti i cordoni di saldatura ed integrando, dove serve, materiale d'apporto nei punti di discontinuità ed, in corrispondenza di ogni giunzione, andando a saldare nuovi elementi di irrigidimento…Letta la documentazione depositata in atti, ed approfondite tutte le vicende oggetto di CTU, si può affermare che il contratto disciplinava le seguenti voci di spesa:
1.0) Importo Totale Lavori: ……………………...…………………...……. ….36.171,20 €
1.1) Importo Totale Lavori “a corpo”: ………………………..……...……. 15.000,00 €
1.2) Importo Totale Lavori “a misura”: ……………………..…………….. 21.171,21 €
A costo di risultar pedante, si ribadisce che alla data in cui si scrive NON È PIÙ POSSIBILE
RISCONTRARE nulla. Ragion per cui, per completezza di trattazione si riporta la contabilità proposta dal precedente CTU:
2.0) Importo Totale Lavori Eseguiti “a corpo”: …………………..……… 15.000,00 €
2.1) Importo Totale Lavori Eseguiti “a misura”: …………..……….….. ..10.213,43 €
2.2) Importo Totale Lavori Eseguiti: ……………………….……………… 25.213,43 €
A tale importo vanno detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 15% dell'importo totale lavori eseguiti. Ragion per cui si ha il seguente prospetto di calcolo:
3.0) Importo Totale Lavori Eseguiti: …………………..…………..…...… 25.213,43 €
3.1) Importo Totale ripristino opere difformi (15%): ………………………..3.782,01 €
Ragion per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43
€ - 3.782,01 € = 21.431,42 € oltre IVA al 10%.… complessivamente, alla data 15/06/2015 venivano versati all'impresa 19.000,00 € comprensivo di IVA, e dunque corrispondente a 17.272,72 € oltre iva al 10%. Dunque, il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 21.431,42 – 17.272,72 =
4.158,70 € oltre IVA al 10%.
Tuttavia, vista la segnalazione effettuata dall'Ing. , inerente il refuso della percentuale da Per_3 scomputare, il quadro economico espresso in bozza viene così rimodulato: A tale importo vanno
3 detratti i costi per i ripristini delle opere eseguite in difformità che si assumono pari al 20% dell'importo totale lavori eseguiti. Ragion per cui si ha il seguente prospetto di calcolo:
3.0) Importo Totale Lavori Eseguiti: …………………..…………..…...… 25.213,43 €
3.1) Importo Totale ripristino opere difformi (20%): ……………….….….. 5.042,68 €
Ragion per cui, l'importo finale delle opere realizzate dall'appaltatore risulta essere pari a: 25.213,43
€ - 5.042,68 € = 20.170,74 € oltre IVA al 10%...vista la rimodulazione prospettata al quesito precedente, si precisa che il credito ancora vantato dall'impresa risulta essere pari a 20.170,74 –
17.272,72 = 2.898,02 € oltre IVA al 10%”
Orbene, sulla scorta delle conclusioni a cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, che vengono integralmente condivise da questo giudice, deve ritenersi che la domanda dell'attrice è fondata e va accolta nei limiti della somma determinata dal CTU e pari ad € 2.898,02 € oltre IVA al 10%.
4. Non può trovare accoglimento la domanda proposta in via riconvenzionale dai coniugi e CP_2
relativa al risarcimento dei danni all'appartamento sottostante dei committenti in quanto lo CP_3 stesso CTU Ing. riportandosi alla relazione resa nel procedimento di ATP rileva che “In Per_2 primo luogo, giova evidenziare che a pag. 11 della CTU/ATP si legge quanto segue: “L'immobile risulta completa di ciò che ne impedisce l'accesso agli estranei ed infiltrazioni da acqua piovana”.
Ragion per cui emerge che ci sono tutti gli apprestamenti e tutto quanto necessario per evitare danni derivanti da infiltrazioni d'acqua e/o da infrazioni derivanti da accesso di soggetti terzi.”
4.1. Del pari infondata è la domanda riconvenzionale relativa al risarcimento danni per la pulizia del cantiere e smaltimento dei rifiuti e per danni da vacanza rovinata, in quanto non provata dai convenuti.
4.2. Deve essere rigettata anche la domanda riconvenzionale con cui si chiede la condanna dell'appaltatrice al pagamento delle ulteriori somme dovute a titolo di penale “per il ritardo nella consegna del cantiere, a far data dal 22.06.2015, giorno dell'ingiustificato abbandono del cantiere, e sino alla liberazione del cantiere avvenuta in data 07.10.2015, per un ammontare complessivo di €
5.250,00 (€ 50,00 X GG. 105)”. (cfr. contratto di appalto allegato produzione parte attrice).
Al riguardo, si osserva anzitutto che l'art. 13 del contratto depositato in atti prevede che “l'impresa dovrà iniziare i lavori entro e non oltre il giorno 23.03.2015 ed ultimarli entro e non oltre il giorno
30.05.2015. L'inosservanza di questo termine comporterà una penale pecuniaria…”, sicché la penale contrattualmente prevista è relativa al ritardo nell'ultimazione dei lavori appaltati, e non per il ritardo nella consegna del cantiere, come richiesto dai committenti.
Inoltre, le parti concordavano il differimento della consegna dei lavori dal 30 maggio al 30 luglio 2015
(cfr. allegato al contratto di appalto) e l'impresa appaltatrice in data 23.07.2015 aveva sospeso definitivamente i lavori atteso il protrarsi dell'inadempienza contrattuale da parte della committenza.
4 Ebbene, va in ogni caso osservato che in ipotesi di clausola penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori, l'appaltatore può sempre provare che l'inadempimento o il ritardo nell'esecuzione dei lavori sia stato determinato da una impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Nel caso di specie, se da un lato, riulta provato che i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione delle opere non siano stati rispettati dalla d'altro lato, quest'ultima ha provato che il Controparte_1 suddetto ritardo sia stato dovuto ad una causa non imputabile alla stessa, sicché la penale de quo non può essere riconosciuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi essere accolta la domanda principale proposta da e rigettate le domande riconvenzionali proposte dai coniugi Controparte_1 committenti, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto della ad ottenere la Controparte_1 condanna dei committenti in solido al pagamento dell'importo di € 2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti.
5. Atteso l'accoglimento della domanda in misura significativamente inferiore a quella richiesta da parte attrice, le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
Vanno poste a carico dei convenuti e le spese dell'espletata CP_2 Controparte_3 consulenza tecnica, che si liquidano come da separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del Giudice dott.ssa Paola Caserta, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 14717/2019 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna e in solido CP_2 Controparte_3 tra loro al pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
2.898,02 € oltre IVA al 10%, a titolo di saldo del corrispettivo per i lavori eseguiti;
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico di e CP_2 [...] in solido tra loro. CP_3
Aversa, 28.11.2025 Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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