Art. 17.
A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall' articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.
Per l'anno 1962, e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
Il pagamento di tale contributo straordinario sara' effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.
A partire dal 1 luglio 1962, la misura del contributo stabilito a favore dell'Opera nazionale pensionati d'Italia dall' articolo 12, terzo comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55 , e' elevata allo 0,30 per cento dei contributi riscossi in ciascun anno dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto della quota pertinente all'assistenza di malattia ai pensionati.
Per l'anno 1962, e' concesso all'Opera nazionale pensionati d'Italia, a carico del Fondo adeguamento pensioni, un contributo straordinario di lire 500 milioni per la istituzione di nuove case di riposo.
Il pagamento di tale contributo straordinario sara' effettuato in quattro rate trimestrali a partire dal mese di entrata in vigore della presente legge.