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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/12/2024, n. 3147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3147 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3066/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Laura Pica,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Lucia Scopinaro,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
21.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 30.3.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 20.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli e , nati a Genova, rispettivamente il 2.5.2006 e il 25.8.2009, dalla Persona_1 Persona_2
relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 23.9.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, dando atto di aver raggiunto un accordo con controparte;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale, a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della prole, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso di a entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la Per_2
madre;
- il padre potrà continuare a frequentare la figlia liberamente, compatibilmente con la volontà
2 della medesima;
- il figlio , appena maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convive Per_1
con la madre;
- verserà a a far data dal mese di dicembre 2024, a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli e , la somma mensile Per_2 Per_1
di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione le parti rinviano Per_2 Per_1
al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise in misura paritaria tra i genitori;
i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti anche della figlia minore”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nato a [...], il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Laura Pica,
Attore
nei confronti di
, C.F. nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Lucia Scopinaro,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del
21.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 30.3.2024.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
con ricorso depositato il 20.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
venisse disciplinato il regime di frequentazione e contribuzione al mantenimento dei figli e , nati a Genova, rispettivamente il 2.5.2006 e il 25.8.2009, dalla Persona_1 Persona_2
relazione sentimentale intrattenuta con e ormai cessata;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 23.9.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, dando atto di aver raggiunto un accordo con controparte;
all'udienza del 21.11.2024 le parti, personalmente comparse dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni concordate, e ne hanno chiesto il recepimento da parte del
Tribunale, a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della prole, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti la prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- affido condiviso di a entrambi i genitori, con sua collocazione prevalente presso la Per_2
madre;
- il padre potrà continuare a frequentare la figlia liberamente, compatibilmente con la volontà
2 della medesima;
- il figlio , appena maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, convive Per_1
con la madre;
- verserà a a far data dal mese di dicembre 2024, a titolo di Parte_1 Controparte_1
contributo indiretto al mantenimento ordinario dei figli e , la somma mensile Per_2 Per_1
di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio), somma da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per i figli e (per la cui individuazione le parti rinviano Per_2 Per_1
al verbale della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non necessitano del previo accordo) saranno suddivise in misura paritaria tra i genitori;
i genitori si prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti anche della figlia minore”.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 22.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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