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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9128 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ex artt. 615 c.p.c.”, vertente
TRA P.VA , in Parte_1 P.VA_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Valentina Riccio;
Opponente E
, C.F. , rappresentata e difesa da se Controparte_1 C.F._1 stessa e domiciliata presso lo studio De Lorenzo – Palma – Kivel UY, sito in Napoli al Viale Gramsci 10; Opposto CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ex art 615 c.p.c., parte attorea impugnava atto di precetto notificatogli in data 05.11.2020, congiuntamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 35234/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli e pubblicata in data 17/07/2019 (R.G. 88060/16), con cui l'opposta gli intimava il pagamento di € 1.205,00, oltre spese generali VA e CPA a titolo di recupero delle spese processuali liquidate in suo favore quale procuratore antistatario. A sostegno della pretesa, evidenziava l'illegittimità del precetto, in quanto intimante il pagamento di un quantum manifestamente sproporzionato, dal momento che la controparte agiva per l'intero importo liquidato per spese giudiziali in favore dei tre procuratori antistatari del giudizio da cui scaturiva il titolo portato in esecuzione, quantunque lo stesso fosse azionabile solo pro quota, non potendosi presumere alcun vincolo di solidarietà dal lato attivo. Concludeva, pertanto, chiedendo all'adito Tribunale di accogliere la domanda e dichiarare la non debenza delle somme intimate con l'atto di precetto, vinte le spese processuali. 1.1 Con memoria ritualmente depositata, parte convenuta deduceva, in via preliminare, il difetto di competenza per valore del Tribunale adito, assumendo che stante il valore del credito contestato spettasse al Giudice di Pace pronunciarsi nel merito. Sosteneva, poi, la validità e legittimità dell'atto di precetto opposto, per essere intervenuto in data 01.06.2020 atto di rinuncia del credito pro quota da parte degli altri creditori. Rilevava, infime, come l'eventuale eccessività della somma precettata non determinasse l'invalidità del precetto impugnato. Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale: 1) In via preliminare, rilevare la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Salerno. 2) Nel merito, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
1.2 La causa veniva istruita con la produzione documentale di parte e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini ridotti ex all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
2. Tanto premesso in punto di fatto, occorre, in via preliminare, prendere atto di come non possa scrutinarsi il motivo di doglianza esposto da parte convenuta concernente il difetto di competenza per valore del Tribunale ordinario, per essere demandata la decisione della lite al Giudice di Pace. A tal riguardo va rilevato come il valore delle cause di opposizione a precetto vada determinato, ai sensi dell'art. 17 comma 1 c.p.c., con riferimento alla somma precettata nella sua interezza. La competenza per valore si determina in base all'intero credito per cui si procede, dovendosi cioè avere riguardo alla somma che il creditore procedente pone a base dell'azione esecutiva per ogni sua pretesa nascente direttamente dal titolo esecutivo su cui l'azione stessa è fondata. Cionondimeno, a mente dell'art. 38 c.p.c.
“l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata” e la relativa questione deve essere rilevata e scandagliata entro e non oltre la prima di udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. Nella specie, benché parte opposta abbia tempestivamente proposto la censura de qua nella propria memoria di costituzione, ai sensi e agli effetti di cui all'art. 166 c.p.c., la stessa non veniva scrutinata da parte del precedente giudicante, il quale disponeva il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. Orbene, nel regime della rilevazione della questione di competenza di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ove il convenuto abbia sollevato un'eccezione di incompetenza per valore nella comparsa di risposta e la stessa non sia vagliata nell'udienza ex art. 183 c.p.c., la competenza resta radicata avanti al giudice adito (cfr. Cassazione civile sez. VI, 14/02/2014, n. 3537; Cassazione civile sez. III, 29/08/2023, n. 25381), sicché la relativa eccezione non può scrutinarsi in tal sede. 3. Venendo a considerare il merito dell'azione, va rilevato come la materia del contendere concerna il diritto asseritamente vantato dalla parte opposta ad ottenere il pagamento dell'intero ammontare liquidato nel titolo giudiziale, sebbene lo stesso rechi una statuizione di condanna al pagamento di spese processuali con beneficio di antistatarietà non solo in favore dell'opposto, ma anche degli altri difensori dichiaratisi antistatari. A tal proposito, la parte creditoria assume di essere titolata ad azionare la pretesa sulla scorta di un documento del 01.06.2020 da essa stessa qualificato quale “un atto di rinuncia alla propria quota di spese legali in favore della scrivente”, a mezzo del quale l'Avv. Renato de Lorenzo e l'Avv. Patrizia Kivel UY, quali difensori di se stessi, parimenti antistatari, nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Napoli recante n. RG. 88060/2016, dichiaravano di “rinunciare alla propria quota di spese legali di cui alla sentenza n. 35324/2019 pubblicata in data 17/7/2019 in favore dell'avv. . Controparte_1
Sulla valenza giuridica di tale documento le parti assumono posizioni non univoche. Da un canto, la parte opposta ne ha addotto il valore di remissione del credito, mentre, d'altro canto, la parte opponente sostiene che sia da inquadrare nella fattispecie negoziale della cessione del credito, benché non opponibile nei propri confronti quale debitore ceduto. Nella specie, va certamente escluso che possa configurarsi una remissione del debito, giacché si tratterebbe della trasmissione da parte di un concreditore del proprio diritto pro quota ad altro concreditore. Diversamente, l'atto esibito può essere ricondotto al modello della cessione del credito, in quanto con la scrittura del 01.06.2020 gli originari titolari del credito si sono limitati a trasferire il proprio diritto di credito in capo ad altro soggetto. In dettaglio, con il negozio di cessione del credito si realizza un trasferimento dal lato attivo del rapporto obbligatorio in omaggio al principio di libera cedibilità dei crediti. Tale negozio viene in essere tra il creditore originario, che cede il proprio diritto, e un terzo, il cessionario. In tale schema negoziale, sebbene il debitore ceduto resti estraneo al trasferimento deve essere informato dell'avvenuto mutamento della titolarità attiva del rapporto mediante una notifica o l'accettazione della cessione. Com'è noto l'articolato codicistico prevede, a mente dell'art. 1264 c.c., che la cessione intervenuta tra creditore cedente e terzo cessionario sia accettata ovvero notificata al debitore ceduto affinché possa essere reso edotto della modificazione soggettiva intervenuta ed esegua l'adempimento in favore di colui che riveste la qualità di creditore. Per un verso, il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva). L'accettazione del soggetto ceduto, così come la notificazione, sono atti che incidono sull'efficacia della cessione nei confronti del debitore e dei terzi, ma non condizionano il passaggio del credito dall'originario titolare al nuovo. Tuttavia, la notificazione prevista dall'articolo 1264 c.c. è necessaria al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante (cfr. ex multis Cassazione civile sez. III, 13/07/2011, n.15364). In applicazione di tale disciplina, non è sicuramente opponibile al debitore ceduto la modificazione dal lato creditoria se non corroborata dalla circostanza che il trasferimento del credito sia stato accettato o notificato al debitore ceduto. In buona sostanza, l'art 1264 c.c. è norma dettata per salvaguardare l'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al creditore cedente anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni. Nella fattispecie concreta, atteso il tenore delle doglianze articolate dalla parte opponente e l'assenza di prova documentale circa l'eventuale conoscenza da parte del debitore ceduto della sopravvenuta trasmissione del credito, deve ritenersi non sia opponibile alla odierna parte attorea la cessione del credito richiamata dall'opposta con l'allegazione della scrittura del 01.06.2020. Tanto conduce ad esaminare il secondo profilo di indagine demandato a questo giudicante. Va, infatti, esaminata la questione afferente alla natura solidale o parziaria dell'obbligazione di pagamento richiamata nell'atto di precetto opposto, atteso che la stessa risulta resa in favore di più creditori. In particolare, occorre valutare se a fronte di un titolo esecutivo di matrice giudiziale recante un capo condannatorio al pagamento delle spese processuali a vantaggio di una pluralità di procuratori dichiaratisi antistatari valga il principio a mente del quale la solidarietà dal lato attivo del rapporto creditorio non può essere presunta, ovvero se nel caso di pluralità di codifensori operi un regime derogatorio che legittimi il singolo procuratore ad agire anche nell'interesse comune per recuperare interamente le spese giudiziali. A tal riguardo, va rilevato come per regola generale la solidarietà attiva debba essere dichiarata espressamente nel titolo portato in esecuzione, non essendo sufficiente che ricorrano le condizioni di identità del titolo e della prestazione dovuta per considerare liberatorio il pagamento effettuato dal debitore solo verso uno degli aventi diritto (cfr. ex multis: Cass civ n. 18362/2010; Cass civ n. 2822/2014; Cass civ n. 11366/2006). Nella prospettazione di parte opponente, l'obbligazione oggetto di lite deve intendersi parziaria ex art. 1314 c.c., dato che la sentenza costituente il titolo esecutivo nulla statuisce in ordine al vincolo solidale e pertanto ribadisce come “ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte” (cfr. atto di citazione in atti). Per determinare i principi di diritto, che regolano le obbligazioni unitarie, le quali vincolano la pluralità di soggetti passivi, occorre muovere dal fondamento della solidarietà. Una chiara ricognizione dei principi regolatori della materia è stata fornita dalla pronuncia resa a Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione n. 9148/2008 in materia di responsabilità dei partecipanti al condominio per le obbligazioni contratte dal condominio nei confronti dei terzi. La Suprema Corte ha osservato che la disposizione dell'art. 1292 c.c. si limita a descrivere il fenomeno delle obbligazioni solidali e le sue conseguenze. Invero, sotto la rubrica "nozione della solidarietà", definisce l'obbligazione in solido quella in cui "più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione" e aggiunge che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità (con liberazione degli altri). L'art. 1294 c.c. stabilisce che "i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente". Nessuna delle norme, tuttavia, precisa la ratio della solidarietà, ovverosia ne chiarisce il fondamento (che risulta necessario, quanto meno, per risolvere i casi dubbi). Come noto, le obbligazioni solidali, indivisibili e parziarie raffigurano le risposte dell'ordinamento ai problemi derivanti dalla presenza di più debitori (o creditori), dalla unicità della causa dell'obbligazione (eadem causa obbligandi) e dalla unicità della prestazione (eadem res debita). La categoria dell'idem debitum propone problemi tecnici considerevoli, anche nel caso che ci occupa: in particolare, la unicità della prestazione che, per natura, è suscettibile di divisione, e la individuazione del vincolo della solidarietà rispetto alla prestazione la quale, nel suo sostrato di fatto, è naturalisticamente parziaria. Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, volendo tentare di semplificare categorie giuridiche complesse ed elaborate, l'indivisibilità consiste nel modo di essere della prestazione: nel suo elemento oggettivo, specie laddove la insussistenza naturalistica della indivisibilità non è accompagnata dall'obbligo specifico imposto per legge a ciascun debitore di adempiere per l'intero (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 06/12/2023, n.34251). Quando la prestazione per natura non è indivisibile, la solidarietà dipende dalle norme e dai principi. La solidarietà raffigura un particolare atteggiamento nei rapporti esterni di una obbligazione intrinsecamente parziaria quando la legge privilegia la comunanza della prestazione. Altrimenti, la struttura parziaria dell'obbligazione ha il sopravvento e insorge una pluralità di obbligazioni tra loro connesse. Il principio generale valevole nell'ipotesi in cui vi siano più creditori è quello della divisibilità dell'obbligazione, come stabilito dall'art. 1314 c.c., secondo cui se più sono i creditori, ciascuno di essi non può che domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, non essendo legittimato ad agire per il recupero dell'intero. Ed infatti, in difetto di configurazione normativa dell'obbligazione come solidale e, contemporaneamente, in presenza di una obbligazione comune, ma naturalisticamente, divisibile viene meno uno dei requisiti della solidarietà e la struttura parziaria dell'obbligazione prevale. Del resto, la solidarietà viene meno ogni qual volta la fonte dell'obbligazione comune è intimamente collegata con la titolarità delle res. Più in generale, laddove si riscontra lo stesso vincolo tra l'obbligazione e la quota e nella struttura dell'obbligazione, originata dalla medesima causa per una pluralità di obbligati, non sussiste il carattere della indivisibilità della prestazione, è ragionevole inferire che rispetto alla solidarietà non contemplata (espressamente) prevalga la struttura parziaria del vincolo. Tanto osservato, occorre applicare le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie: ricordato che la solidarietà attiva, in linea di principio, non possa essere presunta ma debba, invece, essere espressamente prevista, e che, in difetto di una espressa disposizione di legge, la intrinseca parziarietà della obbligazione prevale;
considerato, inoltre, che l'obbligazione di pagamento del spese processuali in favore dei plurimi codifensori, pur avendo causa unitaria, sia divisibile, trattandosi di somma di denaro;
preso atto che secondo consolidata giurisprudenza in presenza di più difensori per una stessa parte, vige il principio dell'assenza di solidarietà attiva per quanto riguarda le spese, gli onorari e i diritti di avvocati e procuratori, in quanto ogni difensore ha un diritto autonomo al compenso in relazione all'attività svolta (cfr. sul punto Cass., sez. II, 11 giugno 1994, n. 5705 "In tema di onorari e di diritti di avvocati e procuratori, ogni difensore ha un diritto autonomo verso il cliente in relazione all'attività effettivamente svolta, per cui nel caso che la parte si avvalga di più difensori, tra gli stessi non sussiste solidarietà attiva;
ne deriva che i distinti titoli di credito danno luogo a procedimenti di liquidazione autonomi"). Deve ritenersi che l'obbligazione di pagamento contestata nel caso in esame sia governata dal criterio dalla parziarietà. In sintesi, nel caso in cui le spese legali siano state cumulativamente liquidate dall'autorità decidente in favore di più codifensori costituitisi per una stessa parte, ogni difensore antistatario ha diritto a far valere un diritto autonomo al compenso in relazione all'attività svolta. È evidente, dunque, che nella fattispecie de qua l'obbligazione parziaria sia suscettibile di formare oggetto di distinti atti di ingiunzione da parte di ciascun concreditore per la parte di credito vantata. Ne discende che uno degli avvocati non può agire per l'intera somma, ma solo pro quota. In ultimo, gli esiti di tali considerazioni risultano vieppiù suffragati in ragione delle allegazioni prodotte dalla parte opponente congiuntamente alle note scritte depositate per l'udienza del 06.11.2024 da cui si evince che “con precetto del 10.07.2024 e successivo atto di pignoramento presso terzi, gli stessi Avv.ti De Lorenzo Renato e Patrizia Kivel UY hanno intimato le somme per cui oggi è causa”, risultando pertanto indimostrata la validità e l'efficacia del menzionato atto di rinuncia del credito del 01.06.2020 nei termini prospettati dalla parte convenuta. Il titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento della pretesa creditoria in esame non reca indicazione da cui possa trarsi evidenza univoca di un legame di solidarietà sussistente per il lato creditorio del rapporto obbligatorio (cfr. sentenza n. 35234/2019 resa dal Giudice di Pace di Napoli), per cui l'adempimento ingiunto per l'intero ammontare liquidato in favore dei procuratori anticipatari da parte di uno solo dei creditori parziari non è legittimo, avendo il precettante titolo a far valere il proprio diritto esclusivamente pro quota. Infine, non può sottacersi come, alla luce dei profili di censura scrutinati involgenti il quantum oggetto di intimazione, trovi, in ogni caso, applicazione quanto sancito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a mente della quale "l'eccessività della somma e portata nel precetto non travolge l'atto per intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che la intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provveder il giudice, che è investito dei poteri di cognizione ordinaria a seguito della opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass 27032/14;5515/2008; 2938/92). Ne consegue che il precetto del 05.11.2020 non sia comunque sanzionabile con la nullità, malgrado intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta, sicché resta valido nell'ammontare per cui la parte opposta ha titolo ad agire ovvero un terzo della somma indicata per le spese giudiziali riconosciute nel titolo giudiziale, atteso che il credito liquidato ammonta ad euro 1205,00 oltre spese generali VA e CPA, da ripartirsi tra i tre difensori antistatari. 4. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali, attesa la fondatezza della domanda attorea, le stesse vanno poste integralmente a carico dell'opposta, in ossequio al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. A tal riguardo, va puntualizzato che
“entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle” (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 25788 del 13.11.2020). Inoltre, nel procedere alla liquidazione delle spese di lite da rifondere alla parte vittoriosa il giudice tiene conto del valore della controversia, secondo l'ordinario criterio del petitum del giudizio, per le sole fasi di lite che abbiano avuto effettivamente luogo ed applicando i parametri medi, i sensi dell'art. 5 comma 1 DM 55/14. Tale principio, peraltro, non esclude che, come si desume dalla seconda parte dell'art. 5 cit., stesso comma 2, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che si debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al "valore effettivo della controversia", così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. In questi casi di manifesta sproporzione tra il formale "petitum" e l'effettivo valore della controversia, si ritiene equo adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia e in applicazione del formante giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 18/10/2023, n.28885). Al lume di tali considerazioni, le spese del presente grado di giudizio sono calcolate in dispositivo secondo il D.M. 55/14, come aggiornato con D.M. 147 del 13.08.2022, alla luce del valore della causa e computando i valori minimi per fase di studio, introduttiva e decisionale, attesa la non complessità della questione decisa, ritenendo di escludere la fase istruttoria, che non ha avuto svolgimento (fase di studio della controversia: € 131,00; fase introduttiva del giudizio: € 131,00; fase decisionale € 200,00; totale: € 462,00).
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie la domanda spiegata da Parte_1
e, per l'effetto, dichiara valido ed efficace l'atto di precetto del 05.11.2020 sol
[...] per le somme per come rideterminate in parte motiva sub. 3) 2. Condanna parte opposta , al pagamento delle spese di Controparte_1 lite in favore della parte opponente Parte_1 che si liquidano in euro 125,00 per esborsi ed in euro 462,00 per onorari , oltre
[...] iva e cpa, rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge.
Così deciso in Salerno lì, 7.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia Pecoraro