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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 02/05/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 770 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 770/2024, introdotta da:
c.f. ), n. T'LO DI (LO) il Parte_1 C.F._1
19/05/1971, con il patrocinio dell'Avv. MONTI SABRINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. T'LO DI (LO) il CP_1 C.F._2
02/04/1969, con il patrocinio dell'Avv. PELUSO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) nulla sulla ex casa coniugale in Caselle AN (LO), via Gandhi, n.1, in assenza di figli;
C) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie mediante il versamento, entro i primi 5 gg. di ciascun mese, di una somma non maggiore di € 400,00 mensili, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo la variazione dell'indice Istat, per il periodo limitato di un anno dalla pronuncia della separazione al fine di consentire alla sig.ra di trovarsi CP_1 un' occupazione, salvo che non venga invece accertata una sua totale inabilità al lavoro;
D) emettere, se del caso, ogni altro più opportuno provvedimento;
E) con vittoria di spese e compensi di causa.
Pag. 1 PARTE RESISTENTE:
- in via preliminare di rito
Dichiarare inammissibili nel presente giudizio le domande avversarie di scioglimento dello stato di comunione della vettura in uso al ricorrente, e di divisione dei risparmi giacenti sul conto corrente e/o depositati nei dossier titoli indicati nel ricorso avversario, e ciò per i motivi sopra svolti, stante la specialità del rito della separazione;
nel merito
- la resistente si associa alla richiesta avversaria di pronuncia della separazione personale fra i coniugi;
- si associa alla domanda avversaria di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, sussistendone i presupposti di legge, insistendo per la determinazione di detto assegno in misura superiore a quanto indicato dalla controparte ed insistendo affinché detto assegno sia determinato in non meno di €.600,00 mensili, escludendosi ogni termine di scadenza per la corresponsione dello stesso;
- respingere ogni domanda avversaria, siccome infondata per i motivi sopra esposti;
- col favore dei compensi per l'assistenza legale da liquidarsi secondo i criteri parametri in essere;
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 4.5.1996 a Caselle AN (atto n. 3, parte II, serie A, Comune di
Caselle AN);
− dal matrimonio non sono nati figli;
− con ricorso del 16.4.2024, a chiesto la pronunzia sullo status; ha dedotto Pt_1 di essersi già trasferito in un immobile condotto in locazione a 450,00 euro mensili, di essere comproprietario con la moglie di un'autovettura e di essere cointestatario, con
, di rapporti bancari e finanziari;
di lavorare come operaio con retribuzione di CP_1 circa 1.800 euro mensili;
che la moglie sarebbe comproprietaria di beni immobili meglio descritti e non svolgerebbe attività lavorativa, anche in ragione di un intervento chirurgico subito in passato per un tumore;
si è reso disponibile a versare un assegno mensile di mantenimento non superiore a 400,00 euro, purché limitato a un anno e salvo che non venisse accertata la totale inabilità al lavoro;
− si è costituita la controparte (il giorno precedente l'udienza di comparizione), la quale, aderendo alla domanda di stato, ha dedotto di aver affrontato la malattia oncologica e il successivo decorso (anche ricostruttivo) che l'ha impegnata per oltre un decennio,
Pag. 2 chiedendo quindi il versamento di un assegno di mantenimento, in proprio favore, non inferiore a 600,00 euro mensili;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c.
(12.7.2024) e la proposta ex art. 473-bis.21, co. 3, c.p.c. successivamente formulata non è stata accolta;
− con ordinanza del 20.11.2024, il giudice relatore delegato ha assunto i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., autorizzando i coniugi alla vita separata e onerando Pt_1 di corrispondere un assegno mensile di mantenimento pari a 300,00 euro;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione, all'esito della discussione tenutasi dinanzi al nuovo giudice relatore (designato per sopravvenuto congedo della dott.ssa
Varesano);
− la camera di consiglio si è svolta il 28/04/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. L'unico aspetto sul quale occorre provvedere – a seguito della rimodulazione delle conclusioni sottoposte al Collegio dal ricorrente con nota del 24.10.2024 – è quello legato alla domanda di assegno di mantenimento svolta da . CP_1
ha chiesto, infatti, un mantenimento di 600,00 euro/mese; sin dal ricorso CP_1 Pt_1 introduttivo, si era reso disponibile a corrispondere non oltre 400,00 euro, purché tale obbligo fosse limitato nel tempo, salva la dimostrazione della definitiva inabilità lavorativa della moglie.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., non reclamata, il giudice delegato ha stabilito in
300,00 euro, l'assegno di mantenimento, con decorrenza dalla domanda giudiziale, tenendo conto “da un lato della disparità reddituale esistente tra i coniugi ma in ogni caso delle risorse limitate del ricorrente, delle allegate ma non pienamente documentate difficoltà della resistente nell'accesso al mondo del lavoro, non avendo la stessa documentato – mediante produzione di documentazione aggiornata anche sotto il versante medico – una effettiva inabilità al lavoro e, in ogni caso, l'attività posta in essere nella ricerca fattiva di una occupazione lavorativa”.
Il Collegio ritiene che, immutata la situazione già documentata (dal solo ricorrente, sotto il profilo economico) al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti, l'assegno di mantenimento debba essere confermato nell'an e nel quantum definiti dal Tribunale il
20.11.2024, posto che, come da ultimo ribadito da Cass. 234/25, “il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di
Pag. 3 assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio
e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa”.
In proposito, militano diverse considerazioni.
In primo luogo, la resistente ha documentato, sia pure non in modo aggiornato all'attualità, la malattia in cui è incorsa in passato, così offrendo riscontro documentale alla allegata difficoltà di accesso nel mondo lavorativo. Tale elemento si deduce dal doc. 15, che, seppure non agevolmente comprensibile, è facilmente intellegibile nella parte in cui si legge che la persona interessata è riconosciuta invalida, con conseguente riduzione della capacità lavorativa, nella misura del 67%; tale condizione, se si considera la documentazione medica relativa agli anni precedenti, può agevolmente rivelare una significativa difficoltà nell'accesso al mondo lavorativo. Questa considerazione appare a maggior ragione rilevante se si considera che, negli anni in cui ha dovuto affrontare CP_1 la malattia oncologica e i postumi successivi, la stessa si è necessariamente dovuta astenere dal lavoro, come lo stesso ha riconosciuto. Ciò ha comportato – e Pt_1 ragionevolmente comporta – una significativa difficoltà nell'accesso al mondo lavorativo, peraltro in assenza di una specifica esperienza professionale e formativa pregressa.
Inoltre, si deve valorizzare – specie in punto di quantificazione – il modesto tenore di vita della coppia, per come emerge dalla disamina degli estratti conto prodotti dal ricorrente
(conto corrente e titoli in comune).
La misura stabilita appare congrua rispetto ai redditi del ricorrente (circa 1.800,00 euro al mese), il quale è gravato dalle spese necessarie al reperimento di una nuova abitazione, oltre che da quanto ragionevolmente occorre per il sostentamento e i bisogni personali.
In ogni caso, non ha contestato la comproprietà di alcuni beni, tra cui l'immobile in CP_1 cui personalmente risiede con la madre, sicchè è lecito desumere che goda, o possa godere, di una qualche utilità economicamente apprezzabile.
L'assegno di mantenimento, in assenza di accordo in tal senso, non può essere limitato nel tempo, essendo suscettibile di rivalutazione in caso di sopravvenienze.
4. Le spese, considerato l'esito del giudizio e la sua natura, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 4.5.1996 a Caselle AN (atto n. 3,
[...] parte II, serie A, Comune di Caselle AN
Pag. 4 2. OBBLIGA a corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3. COMPENSA le spese;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
Pag. 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 770/2024, introdotta da:
c.f. ), n. T'LO DI (LO) il Parte_1 C.F._1
19/05/1971, con il patrocinio dell'Avv. MONTI SABRINA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), n. T'LO DI (LO) il CP_1 C.F._2
02/04/1969, con il patrocinio dell'Avv. PELUSO MARIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PARTE RICORRENTE:
A) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
B) nulla sulla ex casa coniugale in Caselle AN (LO), via Gandhi, n.1, in assenza di figli;
C) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della Parte_1 moglie mediante il versamento, entro i primi 5 gg. di ciascun mese, di una somma non maggiore di € 400,00 mensili, ovvero di quell'altra somma che sarà ritenuta di giustizia, da aggiornarsi annualmente secondo la variazione dell'indice Istat, per il periodo limitato di un anno dalla pronuncia della separazione al fine di consentire alla sig.ra di trovarsi CP_1 un' occupazione, salvo che non venga invece accertata una sua totale inabilità al lavoro;
D) emettere, se del caso, ogni altro più opportuno provvedimento;
E) con vittoria di spese e compensi di causa.
Pag. 1 PARTE RESISTENTE:
- in via preliminare di rito
Dichiarare inammissibili nel presente giudizio le domande avversarie di scioglimento dello stato di comunione della vettura in uso al ricorrente, e di divisione dei risparmi giacenti sul conto corrente e/o depositati nei dossier titoli indicati nel ricorso avversario, e ciò per i motivi sopra svolti, stante la specialità del rito della separazione;
nel merito
- la resistente si associa alla richiesta avversaria di pronuncia della separazione personale fra i coniugi;
- si associa alla domanda avversaria di riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento, sussistendone i presupposti di legge, insistendo per la determinazione di detto assegno in misura superiore a quanto indicato dalla controparte ed insistendo affinché detto assegno sia determinato in non meno di €.600,00 mensili, escludendosi ogni termine di scadenza per la corresponsione dello stesso;
- respingere ogni domanda avversaria, siccome infondata per i motivi sopra esposti;
- col favore dei compensi per l'assistenza legale da liquidarsi secondo i criteri parametri in essere;
*.*.*
Si dà atto dell'avvenuta comunicazione alla Procura della Repubblica.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Si premette che:
− e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario il 4.5.1996 a Caselle AN (atto n. 3, parte II, serie A, Comune di
Caselle AN);
− dal matrimonio non sono nati figli;
− con ricorso del 16.4.2024, a chiesto la pronunzia sullo status; ha dedotto Pt_1 di essersi già trasferito in un immobile condotto in locazione a 450,00 euro mensili, di essere comproprietario con la moglie di un'autovettura e di essere cointestatario, con
, di rapporti bancari e finanziari;
di lavorare come operaio con retribuzione di CP_1 circa 1.800 euro mensili;
che la moglie sarebbe comproprietaria di beni immobili meglio descritti e non svolgerebbe attività lavorativa, anche in ragione di un intervento chirurgico subito in passato per un tumore;
si è reso disponibile a versare un assegno mensile di mantenimento non superiore a 400,00 euro, purché limitato a un anno e salvo che non venisse accertata la totale inabilità al lavoro;
− si è costituita la controparte (il giorno precedente l'udienza di comparizione), la quale, aderendo alla domanda di stato, ha dedotto di aver affrontato la malattia oncologica e il successivo decorso (anche ricostruttivo) che l'ha impegnata per oltre un decennio,
Pag. 2 chiedendo quindi il versamento di un assegno di mantenimento, in proprio favore, non inferiore a 600,00 euro mensili;
− le parti sono state sentite all'udienza di prima comparizione ex art. 473-bis.21 c.p.c.
(12.7.2024) e la proposta ex art. 473-bis.21, co. 3, c.p.c. successivamente formulata non è stata accolta;
− con ordinanza del 20.11.2024, il giudice relatore delegato ha assunto i provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c., autorizzando i coniugi alla vita separata e onerando Pt_1 di corrispondere un assegno mensile di mantenimento pari a 300,00 euro;
− la causa è stata infine trattenuta in decisione, all'esito della discussione tenutasi dinanzi al nuovo giudice relatore (designato per sopravvenuto congedo della dott.ssa
Varesano);
− la camera di consiglio si è svolta il 28/04/2025.
2. La domanda volta a ottenere la pronuncia di separazione giudiziale va accolta, in quanto i fatti desunti dalla trattazione della causa e il comportamento processuale delle parti dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza, divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co. 1, c.c., si è di fatto già interrotta;
nel caso di specie, la pronuncia risponde – come dimostra la convergente richiesta in tal senso – alla sostanziale intenzione di entrambi i coniugi, la cui affectio coniugalis risulta essere irreversibilmente venuta meno e non più ricostituita.
3. L'unico aspetto sul quale occorre provvedere – a seguito della rimodulazione delle conclusioni sottoposte al Collegio dal ricorrente con nota del 24.10.2024 – è quello legato alla domanda di assegno di mantenimento svolta da . CP_1
ha chiesto, infatti, un mantenimento di 600,00 euro/mese; sin dal ricorso CP_1 Pt_1 introduttivo, si era reso disponibile a corrispondere non oltre 400,00 euro, purché tale obbligo fosse limitato nel tempo, salva la dimostrazione della definitiva inabilità lavorativa della moglie.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., non reclamata, il giudice delegato ha stabilito in
300,00 euro, l'assegno di mantenimento, con decorrenza dalla domanda giudiziale, tenendo conto “da un lato della disparità reddituale esistente tra i coniugi ma in ogni caso delle risorse limitate del ricorrente, delle allegate ma non pienamente documentate difficoltà della resistente nell'accesso al mondo del lavoro, non avendo la stessa documentato – mediante produzione di documentazione aggiornata anche sotto il versante medico – una effettiva inabilità al lavoro e, in ogni caso, l'attività posta in essere nella ricerca fattiva di una occupazione lavorativa”.
Il Collegio ritiene che, immutata la situazione già documentata (dal solo ricorrente, sotto il profilo economico) al momento dell'adozione dei predetti provvedimenti, l'assegno di mantenimento debba essere confermato nell'an e nel quantum definiti dal Tribunale il
20.11.2024, posto che, come da ultimo ribadito da Cass. 234/25, “il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di
Pag. 3 assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio
e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa”.
In proposito, militano diverse considerazioni.
In primo luogo, la resistente ha documentato, sia pure non in modo aggiornato all'attualità, la malattia in cui è incorsa in passato, così offrendo riscontro documentale alla allegata difficoltà di accesso nel mondo lavorativo. Tale elemento si deduce dal doc. 15, che, seppure non agevolmente comprensibile, è facilmente intellegibile nella parte in cui si legge che la persona interessata è riconosciuta invalida, con conseguente riduzione della capacità lavorativa, nella misura del 67%; tale condizione, se si considera la documentazione medica relativa agli anni precedenti, può agevolmente rivelare una significativa difficoltà nell'accesso al mondo lavorativo. Questa considerazione appare a maggior ragione rilevante se si considera che, negli anni in cui ha dovuto affrontare CP_1 la malattia oncologica e i postumi successivi, la stessa si è necessariamente dovuta astenere dal lavoro, come lo stesso ha riconosciuto. Ciò ha comportato – e Pt_1 ragionevolmente comporta – una significativa difficoltà nell'accesso al mondo lavorativo, peraltro in assenza di una specifica esperienza professionale e formativa pregressa.
Inoltre, si deve valorizzare – specie in punto di quantificazione – il modesto tenore di vita della coppia, per come emerge dalla disamina degli estratti conto prodotti dal ricorrente
(conto corrente e titoli in comune).
La misura stabilita appare congrua rispetto ai redditi del ricorrente (circa 1.800,00 euro al mese), il quale è gravato dalle spese necessarie al reperimento di una nuova abitazione, oltre che da quanto ragionevolmente occorre per il sostentamento e i bisogni personali.
In ogni caso, non ha contestato la comproprietà di alcuni beni, tra cui l'immobile in CP_1 cui personalmente risiede con la madre, sicchè è lecito desumere che goda, o possa godere, di una qualche utilità economicamente apprezzabile.
L'assegno di mantenimento, in assenza di accordo in tal senso, non può essere limitato nel tempo, essendo suscettibile di rivalutazione in caso di sopravvenienze.
4. Le spese, considerato l'esito del giudizio e la sua natura, possono essere compensate integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 4.5.1996 a Caselle AN (atto n. 3,
[...] parte II, serie A, Comune di Caselle AN
Pag. 4 2. OBBLIGA a corrispondere a , a titolo di Parte_1 CP_1 assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile di 300,00 euro, oltre rivalutazione Istat su base annuale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;
3. COMPENSA le spese;
4. MANDA alla cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 28/04/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
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