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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/07/2025, n. 11260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11260 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. RG
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17306 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...], in piazza di San Parte_1 C.F._1
Cosimato n. 30), elettivamente domiciliato a Roma, in via del Governo Vecchio n. 115, presso lo studio dell'avv.to Monica Poggioli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
(c.f./p.IVA ; con sede legale a San Donato Milanese, in piazza Ezio Vanoni n.1), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Genova n. 14, presso lo studio dell'avv.to
RO RÌ, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4/4/2024,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo e delle successive memoria ex art. 183/6
c.p.c.; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. …”; per parte opposta (comparsa di risposta): “… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel
Merito: Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 22186/2021 reso nel procedimento n. R.G. 72386/2021 opposto sono effettivamente dovute dal Sig.
e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 22186/2021 reso nel Parte_1 procedimento n. R.G. 72386/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
accertare e dichiarare che il Sig. è comunque debitore Parte_1 dell'importo di … € 5.129,67, oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della CP_3 somma di euro € 5.129,67 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal
Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte … in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore , con citazione ritualmente notificata alla convenuta Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22186/2021 del 21- Controparte_2
22/12/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 72386/2021), ottenuto da per il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 5.129,67, oltre interessi e spese di procedura. Al riguardo l'opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, aveva trovato asseritamente origine nel preteso mancato pagamento della fattura n.
1840639060 di € 9.934,94, IVA compresa, emessa in data 4/12/2018, in forza del contratto di fornitura di gas metano;
che la suddetta fattura aveva ad oggetto un ricalcolo dei consumi per il periodo tra il 2011 e il 2017, relativi all'appartamento sito a Roma, in via Cappadocia n. 34; che come destinatario della fattura era stato indicato , residente a [...], ma sempre nella medesima fattura il contratto di fornitura risultava invece intestato a , residente in [...], Roma;
che Parte_1
2 esso opponente non aveva mai ricevuto la fattura in questione, poiché dal 17/2/2015 non era più residente in [...], né aveva mai ricevuto la lettera di costituzione in mora, poiché la stessa era stata inviata all'indirizzo di via Francesco Grimaldi n. 151; che la suddetta lettera di sollecito, indicante una somma ridotta ad € 5.129,67, era stata inviata ad un indirizzo, ove esso opponente non aveva mai avuto la residenza;
che anche il decreto ingiuntivo era stato chiesto dall'opposta a carico di , residente in [...]
151, Roma, benché poi fosse stato notificato via pec;
che dal luglio del 2015 a tutto il dicembre del 2019 l'effettiva unica fruitrice della fornitura di gas metano, erogato nell'appartamento di via Cappadocia n. 34, era stata , locataria dell'appartamento; CP_4 che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito e che in ogni caso, non essendo intervenuta alcuna valida ed efficace costituzione in mora, la somma esatta in via monitoria era prescritta. Tanto premesso, l'opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. Preliminarmente: dichiarare che le somme richieste per il periodo dal 2011 al 2017 sono prescritte ed estinte stante l'assenza di ogni e qualsivoglia atto idoneo ad interrompere gli inderogabili termini prescrizionali.
2. In via principale nel merito: dichiararsi che nulla deve l'opponente ad
[...] per i motivi di cui in narrativa, risultando il decreto ingiuntivo opposto CP_2 mancante dei requisiti della certezza e dell'esigibilità e quindi revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n.
22186/2021 emesso nel procedimento n. R.G. 72386/2021 dal Tribunale di Roma … per i motivi di cui in narrativa.
3. In via gradata: nel merito: comunque, dichiararsi alla luce delle considerazioni dianzi svolte, la mancanza di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente.
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 20/6/2022 al 28/6/2022.
Con decreto del 18/5/2022, per sopraggiunto impedimento dell'Ufficio, era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 28/6/2022 al 13/7/2022.
In data 12/7/2022 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
già che contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito
[...] Controparte_2 dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e riportate in epigrafe: si evidenzia che nelle conclusioni, riportate nella comparsa di
3 risposta e trascritte in epigrafe, vi è il riferimento a tale “… …”, estraneo alla CP_3 causa e quindi evidentemente indicato per errore al posto dell'odierno opponente Parte_1
, soggetto destinatario dell'ingiunzione.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 13/7/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese. In particolare, il procuratore dell'opponente chiedeva rinvio per poter esaminare e controdedurre alle allegazioni di parte opposta, anche in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c., atteso che la costituzione in giudizio era avvenuta solo il giorno prima;
il procuratore dell'opposta non si opponeva. Preso atto della costituzione della convenuta avvenuta appunto solo in data 12/7/2022 e ritenuto necessario garantire il pieno esercizio del diritto di difesa anche in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del 19/10/2022 da svolgersi con modalità cartolare e con assegnazione del termine di legge, fino a cinque giorni prima della predetta udienza, per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note di trattazione scritta.
All'udienza del 19/10/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 24-28/11/2022, emessa a scioglimento della riserva, venivano rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. presentata dall'opposta sia l'istanza di chiamata di terzo avanzata dall'opponente; era disposto rinvio all'udienza del 22/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. per il deposito di memorie e documenti, con decorrenza dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28/2-2/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento in modalità cartolare della già fissata udienza del 22/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note scritte.
Con ordinanza riservata del 28/4-1/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note scritte in sostituzione dell'udienza, nel confermare le argomentazioni già svolte nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022 circa la chiamata di terzo chiesta dall'opponente, nonché ammessa la documentazione prodotta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisone, era rinviata all'udienza del 29/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
4 In data 4/4/2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'opposta, che nel frattempo aveva assunto la nuova denominazione di il Controparte_1 quale si riportava a quanto allegato, dedotto e prodotto dai precedenti procuratori.
In data 27/1/2025 il procuratore di parte opposta depositava telematicamente una nota di trattazione scritta per l'udienza del 29/1/2025 con contestuale foglio di precisazione delle conclusioni, corrispondenti, salva l'istanza ex art. 648 c.p.c., a quelle rassegnate in comparsa di risposta.
All'udienza del 29/1/2025, presente solo il procuratore di parte opponente, che concludeva come riportato in epigrafe -stante la mancata comparizione in udienza del procuratore dell'opposta, sono state riportate in epigrafe le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta-, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data
22/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannato al pagamento della somma risultata ancora dovuta.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, il quale ha allegato di non essere stato l'effettivo utilizzatore dell'utenza di gas metano oggetto della fattura n. 1840639060, in quanto, a far data dal luglio
2015 e fino a tutto dicembre 2019, l'immobile, ove era eseguita la fornitura, sito a Roma, in via Cappadocia n. 34, era stato occupato da altra persona, tale , alla quale sarebbe CP_4 stato riferibile il consumo contestato, e per tale ragione ha domandato la chiamata in causa di quest'ultima.
3. In ordine ai profili processuali vanno confermate le argomentazioni già svolte, in tema di chiamata di terzo, nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022, in cui si è argomentato che “… Per quanto riguarda la chiamata di terzo -in citazione è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di , asseritamente subentrata nel contratto di CP_4 somministrazione durante la locazione dell'appartamento di via Cappadocia n. 34, ove era effettuata la fornitura, a decorrere dall'1/7/2015- si osserva che la stessa non è ammissibile, in quanto in citazione la chiamata è stata giustificata dall'attore per l'asserita comunanza di causa, attesa la propria eccepita carenza di legittimazione passiva, mentre nella nota di trattazione cartolare la chiamata è stata prospettata, inammissibilmente, per la ben differente
5 ipotesi della manleva, che invece implicitamente presuppone la legittimazione passiva dell'opponente. …” (cfr. citata ordinanza).
3.1 Si tratta di argomentazioni confermate nella successiva ordinanza riservata del
28/4-1/5/2023.
3.2 Al riguardo, in tema di chiamata in causa di terzo, deve essere ribadito che, al fuori dell'ipotesi di integrazione necessaria del contraddittorio (art. 102 c.p.c.), anche nel caso di chiamata del terzo su istanza del convenuto/opponente ex art. 269, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
25499/2021) non sussiste un vero e proprio obbligo da parte del Giudice di consentire la chiamata attraverso il differimento dell'udienza di comparizione e che nelle ipotesi di mera facoltatività del litisconsorzio, come appunto nell'ipotesi che qui ci occupa, la decisione se consentire o meno la chiamata è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla base delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. SU
4309/2010; Cass. 9570/2015; Cass. 3692/2020).
4. Con riferimento ai profili sostanziali, va rigettata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, avendo appunto lo stesso allegato che dal luglio 2015 al dicembre 2019 l'immobile in questione era stato occupato dalla locataria . CP_4
4.1 Tale prospettazione, ai fine della sollevata eccezione, resta priva di riscontro documentale idoneo a fondarne la rilevanza giuridica nel presente giudizio.
4.1.1 L'opponente non ha invero fornito alcuna prova dell'avvenuta voltura del contratto di fornitura di gas in favore della suddetta Catia né risulta che, per l'arco CP_4 temporale oggetto di fatturazione, l'intestazione dell'utenza sia effettivamente mutata in capo a soggetto diverso dall'opponente stesso.
4.2 In mancanza di elementi concreti e specifici, che attestino la cessazione, in capo all'attore, della titolarità del rapporto contrattuale con l'opposta con riferimento al periodo oggetto di causa, è di tutta evidenza che l'opponente era -ed è rimasto- obbligato nei confronti del fornitore: sul punto si tornerà nel prosieguo a proposito della domanda di voltura (cfr. doc.
5 di parte convenuta), comunicata dall'opponente all'opposta solo a maggio 2017.
4.3 Rimane evidentemente impregiudicata ogni questione relativa ai rapporti interni fra l'opponente e la predetta CP_4
5. Passando ora all'esame del merito della domanda, si osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole
6 processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.2 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.3 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo, in relazione all'oggetto di causa, anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento consolidato: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015).
5.4 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5.5 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul
7 preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
5.6 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum dei kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
5.7 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
5.8 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore
(cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
5.9 Nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020; Cass.
30290/2017, in tema di telefonia).
5.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del
8 servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
5.11 Viceversa, non è sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito
(cfr. Cass. 17889/2020).
6. Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice che l'opponente ha prodotto la fattura n. 1840639060/2018 (cfr. doc. 2 di parte opponente), relativa ai consumi di gas metano riferiti al periodo 2011-2017, nonché la comunicazione del
24/11/2020 di messa in mora a lui indirizzata (cfr. doc. 3 di parte opponente), documenti asseritamente mai ricevuti.
7. L'opposta, dal canto suo, ha depositato documentazione attestante l'avvenuta presentazione, da parte del medesimo opponente, di un reclamo con contestuale istanza per far valere la maturata prescrizione (cfr. doc. 2 e doc. 6 di parte opposta), relativa proprio alla fattura n. 1840639060, asseritamente mai ricevuta dall'opponente, che invece nel reclamo ammette di averla ricevuta in allegato ad una mail ricevuta in data 8/2/2019.
8 Inoltre l'opposta ha prodotto la propria risposta al reclamo (cfr. doc. 7 di parte opposta), con la quale aveva dato atto dell'accoglimento parziale del reclamo e dell'istanza di prescrizione, procedendo alla riduzione dell'importo originariamente richiesto in fattura da €
9.934,94 ad € 5.129,67, somma corrispondente a quella esatta in via monitoria.
9. Orbene tali documenti, per contenuto, provenienza e riferibilità, risultano idonei a dimostrare, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, tanto la conoscenza integrale del credito da parte dell'odierno opponente quanto la sua esatta e analitica quantificazione, così da integrare i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
10. Si osserva altresì che proprio i citati doc. 2 e doc. 6 di parte opposta, provenienti dall'odierno opponente, assumono rilievo dirimente anche rispetto a quanto dallo stesso allegato ed eccepito in sede di opposizione, ove è dato leggere che “… L'odierno opponente
9 non ha mai ricevuto né la fattura, né la costituzione in mora …” (cfr. pag. 2, punto 4, atto di citazione).
10.1 È evidente, per contro, che la proposizione del reclamo e dell'istanza di prescrizione in relazione ad un credito specifico, portato da una specifica e indicata fattura, presupponeva la conoscenza dell'esistenza e dell'ammontare nonché della causa di tale credito, anche in considerazione del fatto che nel reclamo lo stesso odierno opponente aveva ammesso di aver ricevuto via mail in data 8/2/2019 la predetta fattura n. 1840639060.
10.2 Dai richiamati documenti, allegati dall'opposta e provenienti dall'opponente (cfr. citati docc. 2 e 6 di parte opposta), emerge chiaramente che l'opponente non solo era a conoscenza della fattura n. 1840639060, ma conosceva perfettamente anche gli estremi identificativi e l'ammontare del credito nonché le singole voci della pretesa creditoria, dettagliatamente riportate nella fattura stessa.
11. Quanto testé detto priva di qualsiasi rilevanza la doglianza di parte attrice circa il riferito mancato recapito della fattura o l'errata indicazione dell'indirizzo di residenza, essendo stata comunque raggiunta la prova della piena conoscenza, da parte del destinatario, dell'esistenza del credito, portato da quella determinata fattura, ricevuta in data 8/2/2019.
12. Iniziando dalla sollevata eccezione di prescrizione, valgono le seguenti osservazioni.
12.1 Come discorso di carattere generale va ribadito che non rileva, in senso ostativo all'esame della relativa eccezione, che la parte eccipiente non indichi specificamente la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che indichi una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass. 15337/2016; Cass. 30303/2021; Cass.
1980/2022).
12.2. Affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento, costituente atto di messa in mora ex art. 2943 c.c. (cfr.
Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
10 12.3 Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione (ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
12.4 In tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
12.5 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
13. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
13.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
13.2 Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
13.4 Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore del gas o dell'energia elettrica, che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
11 il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
13.5 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
13.6 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi ed in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
13.7 Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
13.8 Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
12 13.8.1 Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio, anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez. III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
13.9 Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; più recentemente Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
13.10 In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente effettuati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica e di gas.
14. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni.
14.1 La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
13 14.2 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
14.3 Per i crediti portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione resta, pertanto, invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
14.4 La questione relativa all'applicazione del termine di prescrizione ridotto (da cinque a due anni) anche nel caso di consumi riferiti a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge è risolto dalla legge stessa, in base al chiaro testo normativo;
infatti, è la norma medesima (citato art. 1, comma 10) a prevedere l'applicazione del termine di prescrizione biennale con riferimento -come detto- alle fatture “… la cui scadenza…” è successiva alle predette date.
14.5 Dunque, ai fini dell'applicazione della novella, si deve far riferimento alla data di scadenza del pagamento previsto in fattura e non alla data o al periodo di effettuazione della somministrazione.
15. Nel caso di specie, con riferimento alla somministrazione di gas, per il credito relativo alla fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza del pagamento indicato in fattura (cfr. doc. 2 di parte opponente), rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/1/2019: era infatti prevista al
28/12/2018.
15.1 Osserva inoltre il Giudice che la novella legislativa de qua non può trovare applicazione anche se il nuovo termine di scadenza dell'anzidetta fattura, a seguito della decurtazione del credito prescritto, era stato posticipato al 9/12/2019 per il pagamento del residuo (cfr. doc. 7 di parte opposta).
15.2 Nel caso in esame, va rammentato che il credito azionato in via monitoria trae origine da consumi risalenti agli anni 2011-2017 ed era stato originariamente fatturato con la ricordata scadenza di pagamento al 28/12/2018.
16. Il successivo ricalcolo del credito effettuato dalla società opposta, con rideterminazione della somma dovuta e nuova scadenza fissata al 9/12/2019, non comporta la nascita di un autonomo credito posteriore all'1/1/2019, ma costituisce semplicemente una rettifica contabile del medesimo credito originario, portato nella ricordata fattura n.
1840639060 del 4/12/2018 con scadenza al 28/12/2018.
16.1 Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue che, nonostante la nuova scadenza al 9/12/2019 (cfr. citato doc. 7 di parte opposta), il credito in esame continua
14 a soggiacere alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c. e non alla prescrizione biennale introdotta dalla L. 205/2017.
17. Chiarito questo aspetto, osserva il Giudice che l'eccezione di prescrizione può trovare solo parziale accoglimento.
18. Alla luce delle superiori osservazioni, occorre premettere che il dies a quo, dal quale decorre il termine di prescrizione, va individuato -come detto al precedente paragrafo
13- nel giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere giuridicamente fatto valere, ossia dal giorno successivo alla “scadenza del periodo di consumo” oggetto di fatturazione.
19. Nel caso di specie, la fattura n. 1840639060 di € 9.934,94 (IVA compresa) del
4/12/2018 con scadenza 28/12/2028 si riferiva ai consumi dall'11/3/2011 al 24/4/2017.
20. L'opposta ha prodotto, come proprio doc. 2 allegato alla comparsa di risposta, reclamo del 12/2/2019 dell'odierno opponente con specifico riferimento alla predetta fattura n. 1840639060, in cui l'odierno opponente aveva ammesso, per quanto qui di interesse, che
“… in data 8/2/2019 mi è stata inoltrata una mail contenente, in allegato, la fattura in oggetto dell'importo di € 9.934,04 …”; in calce al predetto fax vi era l'indicazione “Si allega: Modulo di presentazione istanza di prescrizione”.
21. A seguito di presentazione di detta istanza di prescrizione con apposito modulo datato 12/2/2019, relativo alla predetta fattura n. 1840639060 (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. dell'opposta), è processualmente emerso che, in riscontro a detta nota, l'opposta aveva comunicato all'odierno opponente che “… In riferimento alla fattura da Lei segnalata n. 1840639060 emessa il 04/12/2018, in relazione al tema di prescrizione, Le confermiamo che la stessa è stata effettivamente accertata e riconosciuta …”; che “… L'importo per il quale sarà riconosciuta la prescrizione del credito sarà pari ad €
4.805,27, ed è quello riferito al fatturato del periodo dal 10/3/2011 al 4/12/2013 …”; che “…
In attesa dello stralcio, La informiamo che abbiamo provveduto a posticipare la data di scadenza della fattura n. 1840639060 al 9/12/2019 …” e che “… L'importo residuo della fattura n. 1840639060, a stralcio eseguito, sarà pari a € 5129,67 e potrà essere saldato secondo le modalità qui sotto riportate: …” (cfr. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: risposta del 10/10/2019, contenente il riconoscimento della ricordata prescrizione parziale).
22. Tanto premesso, si ribadisce che la fattura, se viene portata a conoscenza del debitore, costituisce atto scritto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass.
10270/2006).
15 23. Al riguardo va ricordato che, ai fini interruttivi della prescrizione, l'atto scritto deve contenere l'indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo), senza necessità di usare formule solenni
(cfr. Cass. 15714/2018).
23.1 Dunque è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a conoscenza dello stesso, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (cfr. Cass. 15140/2021).
24. Nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 19/10/2022, depositata in data
10/10/2022, l'opponente ha allegato che “… Quanto al primo requisito, come si può osservare scorrendo le 10 pagine della fattura oggi opposta, l'unica indicazione che si rileva del termine entro cui effettuare il pagamento è quella riportata nel bollettino di pagamento, ove testualmente è riportato: “Scad. 28/12/2018” …” e che “… Per quanto concerne il secondo requisito indicato dalla S.C., nella suddetta fattura non si rileva alcun avviso che in caso di mancato pagamento l'assunto debitore dovrà ritenersi costituito in mora, ma ben leggibile l'indicazione che i pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari …”.
25. Orbene, premesso che la regolarità del pagamento riguardava appunto le fatture precedenti, da ritenere quelle ordinarie e relative ai consumi correnti, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fattura a conguaglio per cessazione del rapporto alla data del
24/5/2017 -sul punto si tornerà nel prosieguo-, è agevole osservare, proprio scorrendo le pagine della fattura, che a pag. 10/11 era comunicato, alla voce 'cessazione del contratto di fornitura', che “Questa è la bolletta di cessazione del tuo contratto di fornitura. E' stata emessa sulla base dei dati di consumo effettivi comunicati dall'impresa di distribuzione e contiene eventuali addebiti/accrediti non fatturati in precedenza …” e che a pag. 11/11 alla voce
'interessi per ritardato pagamento' era specificato che “in caso di pagamento oltre il termine di scadenza, nel caso di cliente domestico o di un condominio, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni;
ai sensi della medesima delibera, al cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato il solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo” (cfr. fattura n. 1840639060).
26. Dunque si ha conferma che si trattava di fattura a conguaglio, con conseguente non decisiva rilevanza dei riscontrati pagamenti regolari delle precedenti fatture, e che era prevista l'automatica costituzione in mora nel caso di mancato pagamento nel termine di scadenza.
16 27. Rientra peraltro nella valutazione dell'uomo medio la considerazione che, ricevuta una fattura -nel caso di specie la c.d. bolletta gas;
cfr. doc. 2 di parte attrice: in alto a sinistra
'la mia bolletta gas'- indicante una determinata somma da pagare per la fornitura di gas e una determinata data di scadenza, si è in presenza di una formale richiesta di pagamento di quella determinata somma entro quella determinata data di scadenza, pena l'applicazione degli interessi moratori, come peraltro anche indicato per iscritto nella fattura stessa.
28. Nel caso di specie non vi è prova della data esatta della comunicazione della predetta bolletta, ma non va dimenticato che con fax del 12/2/2019 l'opponente ha ammesso che il precedente 8/2/2019 aveva ricevuto detta fattura, oggetto invero del ricordato reclamo parzialmente accolto.
29. Vi è pertanto prova, in quanto ammesso dallo stesso opponente, della conoscenza della fattura quanto meno dall'8/2/2019, con conseguente interruzione della prescrizione per il quinquennio precedente fino all'8/2/2014.
30. Ricordato che la fattura in questione è a conguaglio e riguarda il periodo compreso fra l'11/3/2011 e il 24/5/2017 e che -come detto- l'opposta ha riconosciuto la prescrizione per i crediti relativi al periodo dal 10/3/2011 al 4/12/2013, così riducendo la pretesa ad €
5.129,67, osserva il Giudice che, in difetto di atti interruttivi della prescrizione quinquennale nel periodo dal 5/12/2013 all'8/2/2014, risulta prescritto l'ulteriore importo di € 454,47, ricavato dagli importi richiesti in fattura per i periodi rispettivamente 1/10/2013-31/12/2013 e
1/1/2014-31/3/2014, parametrati ai giorni del predetto più ridotto arco temporale (5/12/2013-
8/2/2014).
31. Per quanto riguarda il periodo successivo all'8/2/2019, data di pacifica conoscenza della fattura e quindi di interruzione della prescrizione quinquennale, è intervenuta la notificazione del decreto ingiuntivo in data 21/1/2021, come riportato nello stesso atto di citazione, per cui, valendo pacificamente la notifica del decreto ingiuntivo come ulteriore valido ed efficace atto interruttivo della prescrizione, non risulta l'estinzione per prescrizione di altri crediti.
32. Risulta così dovuta la residua somma di € 4.675,20 (€ 5.129,67 - € 454,47).
33. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di prescrizione deve pertanto essere in parte accolta nei limiti di cui si è detto.
34. Riprendendo il discorso sul merito della pretesa, osserva il Giudice che, pacificamente ricevuta e conosciuta la fattura n. 1840639060, l'opponente non ha contestato analiticamente, con riferimento al periodo non interessato dalla prescrizione, le singole voci
17 riportate nella fattura né i consumi ivi riportati, lamentandone in ipotesi l'eccessività e/o comunque l'erronea contabilizzazione, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti nn.
5.8 – 5.11.
35. Nel caso di specie l'opposta ha offerto un quadro documentale coerente e dettagliato ed ha provato la fondatezza del credito azionato in via monitoria, mentre le contestazioni mosse dall'opponente non sono sostenute da valida prova e sono rimaste del tutto generiche e sfornite di analitiche e specifiche contestazioni anche in ordine all'effettività del consumo, alla quantificazione del debito o alla riferibilità alla fornitura di gas, effettuata presso l'appartamento in questione.
36. Analogamente -come detto- non risultano dedotte voci erronee, duplicazioni di addebiti o inesattezze contabili, che possano infirmare, anche solo in via presuntiva, la fondatezza della pretesa residua.
37. Consegue che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la società opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo allegato e dimostrato, con riscontri documentali, la sussistenza e la determinazione del credito vantato, mentre parte opponente non ha fornito la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, mantenendo in termini assolutamente generici la contestazione.
38. Nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022, con cui era stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., si era osservato che, “… in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, … non immeritevoli di positiva considerazione appaiano le allegazioni e deduzioni dell'opponente, che ha contestato la debenza della somma esatta in via monitoria, viepiù se si considera che l'opposta sta agendo per la minor somma di € 5.129,67 e che nella medesima fattura era indicato che “… I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie
…” …” e che “… In tale fase del giudizio, a prescindere da ogni questione sulla sollevata eccezione di prescrizione e sul rilascio dell'appartamento nonché sulla rilevanza della comunicazione della voltura -si tratta di questioni che verranno approfondite nel prosieguo-, assume rilievo la constatazione che si tratta verosimilmente di un conguaglio, per cui è necessario procedere all'esatta ricostruzione dei consumi e dei pagamenti medio tempore eseguiti, tanto che -come detto- risultavano “… regolari …” i pagamenti delle fatture precedenti. …” (cfr. citata ordinanza).
39. Il riferimento alla regolarità nel pagamento delle fatture precedenti, necessariamente da valorizzare in sede di decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. da adottare in base ad una mera valutazione delibativa degli atti di causa e prima ancora del deposito delle
18 memorie delle parti ex art. 183/6 c.p.c., non contrasta con le conclusioni cui si è pervenuti, all'esito del presente giudizio, considerando che la regolarità riguardava il pagamento delle fatture ordinarie, emesse con la cadenza contrattualmente prevista e in relazione ai consumi correnti del periodo, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fattura a conguaglio, che abbracciava un periodo molto ampio e precisamente dall'11/3/2011 al 24/5/2017.
40. Per quanto riguarda la questione della locazione, già si è detto sia dell'irrilevanza, nei confronti dell'opposta, del rapporto di locazione in difetto di formalizzazione della voltura, invero richiesta solo a maggio 2017 (cfr. doc. 5 di parte convenuta), sia della riconducibilità di ogni eventuale questione pecuniaria ai rapporti interni fra il locatore e la locataria.
41. Sul punto va ricordato che, a detta dell'opponente, la locazione con la predetta sarebbe durata da luglio 2015 a tutto dicembre 2019, ma non va dimenticato che, CP_4 proprio a seguito di richiesta di voltura di maggio 2017 (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta: Cont comunicazione di del 22/5/2017, avente ad oggetto 'cessazione del contratto di fornitura per voltura' e relativo al PDR 00881108107895 di via Cappadocia 34), è stata emessa la fattura a conguaglio n. 1840639060, relativa al medesimo PDR 00881108107895 e al periodo
11/3/2011 – 24/5/20217, data di cessazione del contratto, tanto è vero che risulta in fattura l'indicazione 'lettura di cessazione' appunto al 24/5/2017.
42. Dunque l'opposta ha preso in debita considerazione la comunicazione di cessazione del rapporto per comunicata voltura dell'utenza (cfr. citato doc. 5) -infatti la pretesa è fino al 24/5/2017- e nulla ha richiesto all'attore per il periodo successivo, mentre per il periodo precedente, in difetto di comunicazione di voltura fin dall'inizio della locazione, del pagamento del gas utilizzato risponde il formale intestatario dell'utenza, a prescindere da chi occupasse l'appartamento e a prescindere da ogni discorso relativo ai rapporti interni fra locatore e locataria e da ogni considerazione sul fatto che nel corso del rapporto di locazione e fino alla domanda di voltura le fatture ordinarie, emesse a nome dell'intestatario , Parte_1 possano essere state pagate con regolarità dalla locataria.
43. Per tale motivo era -ed è- irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente sull'esistenza e durata del rapporto di locazione dal luglio 2015 al dicembre 2019.
43.1 In mancanza di voltura dell'utenza e fino alla effettuata voltura, unico interlocutore contrattuale con il fornitore e unico responsabile del pagamento dei consumi fatturati è il formale intestatario dell'utenza e, una volta cessato il rapporto per voltura
19 dell'utenza, è appunto al precedente intestatario, che va rivolta la richiesta di pagamento dell'eventuale conguaglio.
43.2 Nel caso di specie tutto si è svolto in conformità a detti principi.
44. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'opponente va condannato al pagamento della complessiva residua somma di €
4.675,20, portata dalla fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, importo così rideterminato a seguito della parziale ulteriore estinzione del credito per via della maturata prescrizione in aggiunta a quella già riconosciuta dall'opposta.
45. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
46. Per quanto riguarda gli interessi valgono le seguenti osservazioni.
47. Premesso che la predetta fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, alla luce delle superiori osservazioni in fatto, è stata sicuramente portata a conoscenza dell'attore, che infatti l'ha specificamente richiamata nel reclamo del 12/2/2019 e ha ammesso di averla ricevuta il precedente 8/2/2019, va ribadito che la fattura ben può valere come atto di messa in mora (cfr. citata Cass. 10270/2006) ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
48. Poiché la fattura portava come data di scadenza la data del 28/12/2018, osserva il
Giudice, quanto alla decorrenza degli interessi, che pacificamente la stessa opposta ha allegato che, in parziale accoglimento del reclamo del 12/2/2019, la scadenza per il pagamento del residuo importo era stata prorogata al 9/12/2019 (cfr. citato doc. 7 di parte convenuta).
48.1 Pertanto, poiché si tratta di data successiva all'8/2/2019 (data di conoscenza della fattura e quindi di messa in mora) e poiché si tratta di posticipazione nell'interesse del
20 debitore, concessa dalla creditrice, ben può essere presa in considerazione, come data di decorrenza degli interessi moratori, la nuova data del 9/12/2019.
49. Come discorso di carattere generale, va ricordato che il creditore ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla data di introduzione del giudizio e poi, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) dalla data di notificazione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
49.1 Va altresì ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che è stato affermato in giurisprudenza sia che nella sentenza di condanna deve sempre essere specificata la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025) sia che l'art. 1284, comma 4, c.c. gode di applicazione generale in caso appunto di mancata determinazione convenzionale degli interessi (cfr. Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025).
50. Nel caso di specie osserva il Giudice che -come già rilevato- nella fattura oggetto di causa, a pagg. 11/11, era stato precisato, a proposito degli 'interessi per ritardato pagamento', che “In caso di pagamento oltre il termine di scadenza, nel caso di cliente domestico o di un condominio, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni;
ai sensi della medesima delibera, al cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato il solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo”.
50.1 In base al richiamato art. 8.2 è previsto che “Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo”.
50.2 Nella ricordata fattura è stata presa in considerazione la qualifica di 'cliente domestico' per l'applicazione tout court del ricordato interesse di mora previsto dal citato art. 8.2.
51. Pertanto, poiché il contratto fra le parti deve ritenersi automaticamente integrato
(art. 1339 c.c.) dalla predetta richiamata delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
AEEG 229/01 e in particolare dal richiamato art.
8.2 in tema di interessi di mora, nel caso, come quello che qui ci occupa, di 'cliente domestico', non è possibile l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., che invero presuppone la mancata determinazione convenzionale degli interessi, e si deve conseguentemente applicare, con decorrenza dal 9/12/2019, il solo tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c..
21 52. In conclusione, portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, sulla predetta residua somma di € 4.675,20 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 9/12/2019 fino al saldo effettivo.
53. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
53.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, si ribadisce che il regime delle spese dell'intera procedura
(fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
53.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si osserva che le spese di lite devono essere compensate per 1/5 e poste, per il residuo, a carico dell'opponente per il grado di soccombenza.
53.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio in relazione alle quattro fasi dello scaglione '1.101- 5.200', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale.
53.3.1 Vanno pertanto riconosciuti € 340,20 per la fase monitoria ed € 1.531,20 per la fase di opposizione, in entrambi i casi è già stata operata la riduzione per compensazione parziale;
per la fase monitoria, operata la compensazione, sono dovuti € 60,80 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
22186/2021 del 21-22/12/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 72386/2021);
• condanna, peraltro, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
(già e per il titolo indicato in Controparte_1 Controparte_2 motivazione, della complessiva somma € 4.675,20, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
22 • compensa per 1/5 le spese di lite dell'intero procedimento e condanna l'opponente, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in €
1.871,40 per compensi professionali e in € 60,80 per le spese, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 24/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
23
N. RG
N. CRON
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 17306 Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...], in piazza di San Parte_1 C.F._1
Cosimato n. 30), elettivamente domiciliato a Roma, in via del Governo Vecchio n. 115, presso lo studio dell'avv.to Monica Poggioli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione,
OPPONENTE
E
, già Controparte_1 Controparte_2
(c.f./p.IVA ; con sede legale a San Donato Milanese, in piazza Ezio Vanoni n.1), in P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Genova n. 14, presso lo studio dell'avv.to
RO RÌ, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 4/4/2024,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: per parte opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore di parte attrice conclude riportandosi alle conclusioni dell'atto introduttivo e delle successive memoria ex art. 183/6
c.p.c.; chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. …”; per parte opposta (comparsa di risposta): “… Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Roma in quanto l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel
Merito: Accertare e dichiarare che tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 22186/2021 reso nel procedimento n. R.G. 72386/2021 opposto sono effettivamente dovute dal Sig.
e, per l'effetto, confermare l'ingiunzione di pagamento n. 22186/2021 reso nel Parte_1 procedimento n. R.G. 72386/2021 emessa dal Tribunale di Roma, in quanto pienamente legittima, valida ed efficace;
accertare e dichiarare che il Sig. è comunque debitore Parte_1 dell'importo di … € 5.129,67, oltre interessi di mora maturati e maturandi, per tutti i motivi illustrati in narrativa, e per l'effetto condannare il Sig. al pagamento della CP_3 somma di euro € 5.129,67 oltre gli interessi di mora maturati e maturandi, ovvero di quella diversa somma che dovesse emergere all'esito dell'istruttoria del presente giudizio, nonché al pagamento di spese e compensi professionali della procedura monitoria, come liquidate dal
Tribunale di Roma oltre le successive occorrende in caso di esecuzione forzata. Rigettare tutte le domande di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, proposte … in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attore , con citazione ritualmente notificata alla convenuta Parte_1 [...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 22186/2021 del 21- Controparte_2
22/12/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 72386/2021), ottenuto da per il Controparte_2 pagamento della complessiva somma di € 5.129,67, oltre interessi e spese di procedura. Al riguardo l'opponente allegava che il diritto di credito, azionato dall'ingiungente in via monitoria, aveva trovato asseritamente origine nel preteso mancato pagamento della fattura n.
1840639060 di € 9.934,94, IVA compresa, emessa in data 4/12/2018, in forza del contratto di fornitura di gas metano;
che la suddetta fattura aveva ad oggetto un ricalcolo dei consumi per il periodo tra il 2011 e il 2017, relativi all'appartamento sito a Roma, in via Cappadocia n. 34; che come destinatario della fattura era stato indicato , residente a [...], ma sempre nella medesima fattura il contratto di fornitura risultava invece intestato a , residente in [...], Roma;
che Parte_1
2 esso opponente non aveva mai ricevuto la fattura in questione, poiché dal 17/2/2015 non era più residente in [...], né aveva mai ricevuto la lettera di costituzione in mora, poiché la stessa era stata inviata all'indirizzo di via Francesco Grimaldi n. 151; che la suddetta lettera di sollecito, indicante una somma ridotta ad € 5.129,67, era stata inviata ad un indirizzo, ove esso opponente non aveva mai avuto la residenza;
che anche il decreto ingiuntivo era stato chiesto dall'opposta a carico di , residente in [...]
151, Roma, benché poi fosse stato notificato via pec;
che dal luglio del 2015 a tutto il dicembre del 2019 l'effettiva unica fruitrice della fornitura di gas metano, erogato nell'appartamento di via Cappadocia n. 34, era stata , locataria dell'appartamento; CP_4 che il decreto ingiuntivo era stato emesso in assenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito e che in ogni caso, non essendo intervenuta alcuna valida ed efficace costituzione in mora, la somma esatta in via monitoria era prescritta. Tanto premesso, l'opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, confermate nella memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. e poi richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 1. Preliminarmente: dichiarare che le somme richieste per il periodo dal 2011 al 2017 sono prescritte ed estinte stante l'assenza di ogni e qualsivoglia atto idoneo ad interrompere gli inderogabili termini prescrizionali.
2. In via principale nel merito: dichiararsi che nulla deve l'opponente ad
[...] per i motivi di cui in narrativa, risultando il decreto ingiuntivo opposto CP_2 mancante dei requisiti della certezza e dell'esigibilità e quindi revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo telematico n.
22186/2021 emesso nel procedimento n. R.G. 72386/2021 dal Tribunale di Roma … per i motivi di cui in narrativa.
3. In via gradata: nel merito: comunque, dichiararsi alla luce delle considerazioni dianzi svolte, la mancanza di legittimazione passiva in capo all'odierno opponente.
4. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Con decreto del 5/4/2022 ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c., era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, indicata in citazione, dal 20/6/2022 al 28/6/2022.
Con decreto del 18/5/2022, per sopraggiunto impedimento dell'Ufficio, era disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione dal 28/6/2022 al 13/7/2022.
In data 12/7/2022 si costituiva in giudizio l'opposta Controparte_1
già che contestava tutto quanto dedotto, allegato ed eccepito
[...] Controparte_2 dall'opponente e instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta e riportate in epigrafe: si evidenzia che nelle conclusioni, riportate nella comparsa di
3 risposta e trascritte in epigrafe, vi è il riferimento a tale “… …”, estraneo alla CP_3 causa e quindi evidentemente indicato per errore al posto dell'odierno opponente Parte_1
, soggetto destinatario dell'ingiunzione.
[...]
All'udienza di prima comparizione del 13/7/2022 erano presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese. In particolare, il procuratore dell'opponente chiedeva rinvio per poter esaminare e controdedurre alle allegazioni di parte opposta, anche in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c., atteso che la costituzione in giudizio era avvenuta solo il giorno prima;
il procuratore dell'opposta non si opponeva. Preso atto della costituzione della convenuta avvenuta appunto solo in data 12/7/2022 e ritenuto necessario garantire il pieno esercizio del diritto di difesa anche in ordine all'istanza ex art. 648 c.p.c., la causa era rinviata all'udienza del 19/10/2022 da svolgersi con modalità cartolare e con assegnazione del termine di legge, fino a cinque giorni prima della predetta udienza, per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note di trattazione scritta.
All'udienza del 19/10/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, la causa veniva trattenuta in riserva sull'istanza ex art. 648 c.p.c..
Con ordinanza del 24-28/11/2022, emessa a scioglimento della riserva, venivano rigettate sia l'istanza ex art. 648 c.p.c. presentata dall'opposta sia l'istanza di chiamata di terzo avanzata dall'opponente; era disposto rinvio all'udienza del 22/3/2023 con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c. per il deposito di memorie e documenti, con decorrenza dalla comunicazione della predetta ordinanza.
Le parti provvedevano al deposito delle memorie ex art. 183/6 c.p.c..
Con decreto del 28/2-2/3/2023 ex art. 127 ter c.p.c. era disposto lo svolgimento in modalità cartolare della già fissata udienza del 22/3/2023 con assegnazione di termine, fino alla data dell'udienza originariamente fissata, per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti provvedevano al deposito delle note scritte.
Con ordinanza riservata del 28/4-1/5/2023, lette le memorie ex art. 183/6 c.p.c. e le note scritte in sostituzione dell'udienza, nel confermare le argomentazioni già svolte nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022 circa la chiamata di terzo chiesta dall'opponente, nonché ammessa la documentazione prodotta dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisone, era rinviata all'udienza del 29/1/2025 per la precisazione delle conclusioni.
4 In data 4/4/2024 si costituiva in giudizio il nuovo difensore dell'opposta, che nel frattempo aveva assunto la nuova denominazione di il Controparte_1 quale si riportava a quanto allegato, dedotto e prodotto dai precedenti procuratori.
In data 27/1/2025 il procuratore di parte opposta depositava telematicamente una nota di trattazione scritta per l'udienza del 29/1/2025 con contestuale foglio di precisazione delle conclusioni, corrispondenti, salva l'istanza ex art. 648 c.p.c., a quelle rassegnate in comparsa di risposta.
All'udienza del 29/1/2025, presente solo il procuratore di parte opponente, che concludeva come riportato in epigrafe -stante la mancata comparizione in udienza del procuratore dell'opposta, sono state riportate in epigrafe le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta-, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate e riportate in epigrafe, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c., termini scaduti in data
22/4/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione, ma l'opponente va condannato al pagamento della somma risultata ancora dovuta.
2. Va preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, il quale ha allegato di non essere stato l'effettivo utilizzatore dell'utenza di gas metano oggetto della fattura n. 1840639060, in quanto, a far data dal luglio
2015 e fino a tutto dicembre 2019, l'immobile, ove era eseguita la fornitura, sito a Roma, in via Cappadocia n. 34, era stato occupato da altra persona, tale , alla quale sarebbe CP_4 stato riferibile il consumo contestato, e per tale ragione ha domandato la chiamata in causa di quest'ultima.
3. In ordine ai profili processuali vanno confermate le argomentazioni già svolte, in tema di chiamata di terzo, nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022, in cui si è argomentato che “… Per quanto riguarda la chiamata di terzo -in citazione è stata chiesta l'autorizzazione alla chiamata in giudizio di , asseritamente subentrata nel contratto di CP_4 somministrazione durante la locazione dell'appartamento di via Cappadocia n. 34, ove era effettuata la fornitura, a decorrere dall'1/7/2015- si osserva che la stessa non è ammissibile, in quanto in citazione la chiamata è stata giustificata dall'attore per l'asserita comunanza di causa, attesa la propria eccepita carenza di legittimazione passiva, mentre nella nota di trattazione cartolare la chiamata è stata prospettata, inammissibilmente, per la ben differente
5 ipotesi della manleva, che invece implicitamente presuppone la legittimazione passiva dell'opponente. …” (cfr. citata ordinanza).
3.1 Si tratta di argomentazioni confermate nella successiva ordinanza riservata del
28/4-1/5/2023.
3.2 Al riguardo, in tema di chiamata in causa di terzo, deve essere ribadito che, al fuori dell'ipotesi di integrazione necessaria del contraddittorio (art. 102 c.p.c.), anche nel caso di chiamata del terzo su istanza del convenuto/opponente ex art. 269, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass.
25499/2021) non sussiste un vero e proprio obbligo da parte del Giudice di consentire la chiamata attraverso il differimento dell'udienza di comparizione e che nelle ipotesi di mera facoltatività del litisconsorzio, come appunto nell'ipotesi che qui ci occupa, la decisione se consentire o meno la chiamata è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice sulla base delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo (Cass. SU
4309/2010; Cass. 9570/2015; Cass. 3692/2020).
4. Con riferimento ai profili sostanziali, va rigettata la sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente, avendo appunto lo stesso allegato che dal luglio 2015 al dicembre 2019 l'immobile in questione era stato occupato dalla locataria . CP_4
4.1 Tale prospettazione, ai fine della sollevata eccezione, resta priva di riscontro documentale idoneo a fondarne la rilevanza giuridica nel presente giudizio.
4.1.1 L'opponente non ha invero fornito alcuna prova dell'avvenuta voltura del contratto di fornitura di gas in favore della suddetta Catia né risulta che, per l'arco CP_4 temporale oggetto di fatturazione, l'intestazione dell'utenza sia effettivamente mutata in capo a soggetto diverso dall'opponente stesso.
4.2 In mancanza di elementi concreti e specifici, che attestino la cessazione, in capo all'attore, della titolarità del rapporto contrattuale con l'opposta con riferimento al periodo oggetto di causa, è di tutta evidenza che l'opponente era -ed è rimasto- obbligato nei confronti del fornitore: sul punto si tornerà nel prosieguo a proposito della domanda di voltura (cfr. doc.
5 di parte convenuta), comunicata dall'opponente all'opposta solo a maggio 2017.
4.3 Rimane evidentemente impregiudicata ogni questione relativa ai rapporti interni fra l'opponente e la predetta CP_4
5. Passando ora all'esame del merito della domanda, si osserva quanto segue.
5.1 Preliminarmente giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole
6 processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
5.2 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione pacificamente (cfr. Cass. 10104/1996; Cass. 9021/2005; Cass.
14486/2019) vi è esercizio di un'azione di condanna da parte dell'ingiungente (poi opposto), che -come detto- ha la veste sostanziale di attore, con tutti gli oneri allegatori e probatori che ne derivano.
5.3 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, va ribadito che nell'azione di adempimento -come nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore è tenuto a provare l'esistenza della fonte (negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo, in relazione all'oggetto di causa, anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. fin da Cass. SU 13533/2001, con orientamento consolidato: Cass. 9439/2008; Cass. 15677/2009; Cass. 3373/2010; Cass. 15659/2011; Cass.
7530/2012; Cass. 8901/2013; Cass. 826/2015).
5.4 Grava, pertanto, sull'opposto l'onere di provare, in base a conferente allegazione,
l'effettuazione della prestazione e la conseguente maturazione del diritto al corrispettivo, mentre solo in un secondo momento sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base ad altrettanto conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'altrui pretesa.
5.5 Nel caso di contratto di somministrazione il richiamo all'indicata giurisprudenza, risalente alla citata Cass. SU 13533/2001 e da sempre applicata dall'Ufficio, deve essere coniugato, a maggior ragione nel caso di analitica contestazione, con la prova, incombente sul
7 preteso creditore, della quantità di 'beni' (energia elettrica, gas, acqua, ecc.) effettivamente erogata al cliente, rimasto asseritamente inadempiente nel pagamento del corrispettivo.
5.6 In altri termini, se è previsto il pagamento di un certo corrispettivo unitario per kwh di energia erogata ovvero di mc di gas o di acqua forniti, è evidente che, a mente dell'art. 2697 c.c., incombe sul preteso creditore anche l'onere di fornire la prova del quantum dei kwh erogati ovvero di mc forniti ai fini della prova del diritto di esigere il pagamento del preteso corrispettivo, commisurato appunto alla quantità di beni forniti.
5.7 Non modificano le superiori osservazioni né la particolare filiera esistente fra soggetto fornitore e soggetto distributore né il sistema di rilevazione dei consumi da parte del soggetto distributore.
5.8 Sempre come discorso di carattere generale, va poi ricordato, quanto al valore probatorio delle fatture, che in giurisprudenza, in applicazione dell'art. 2697 c.c., del principio della vicinanza della prova e dell'onere di contestazione specifica (art. 115 c.p.c.), è consolidato l'orientamento per cui le fatture, pur essendo atti unilaterali di natura meramente contabile, sono in astratto idonee a fornire la prova dei consumi ivi esposti, salvo specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, nel qual caso è onere del soggetto somministrante, preteso creditore, fornire la prova del quantum dei kwh erogati o dei mc forniti e, in particolare, la corrispondenza tra i consumi esposti in fattura e quelli risultanti dal contatore
(cfr. Cass. 19154/2018, in tema di fornitura idrica;
Cass. 18195/2021 in tema di fornitura idrica).
5.9 Nel caso di analitica e specifica contestazione dei consumi non opera pertanto la presunzione semplice di veridicità dei dati numerici riportati dal contatore e poi nella fattura, dovendo il somministrante dimostrare la perfetta funzionalità del contatore e incombendo poi sull'utente l'onere di fornire la prova liberatoria, che consenta di attribuire ad un elemento esterno e non imputabile allo stesso l'eccessività dei consumi (cfr. Cass. 297/2020; Cass.
30290/2017, in tema di telefonia).
5.10 Dunque è pur sempre necessaria, al fine di vincere la presunzione sul buon funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi, contrattualmente previsto per detto rilievo, una specifica e analitica contestazione da parte dell'utente, volta a contestare il malfunzionamento del contatore -richiedendone la verifica- e a dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo, tenuto conto del dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti fatture e corrispondente agli ordinari impieghi di energia e/o di gas;
a fronte di detta contestazione incombe sul somministrante o in generale sul fornitore del
8 servizio l'onere di provare che lo strumento di misurazione è ed era regolarmente funzionante e quindi di fornire la prova dell'affidabilità dei valori registrati da contatori regolarmente funzionanti. In tale ultimo caso sarà poi onere dell'utente dimostrare che l'eccessività dei consumi era imputabile a terzi e che non vi era possibilità di evitare le altrui illecite condotte.
5.11 Viceversa, non è sufficiente una contestazione generica o astratta o meramente ripetitiva di principi di diritto senza una specifica e circostanziata contestazione sulle singole voci fatturate o sulle specifiche modalità di calcolo ovvero una contestazione limitata ad una generica affermazione di nulla dovere o di dovere una somma inferiore ovvero ancora una contestazione limitata alla generica deduzione sull'assenza di prova del preteso altrui credito
(cfr. Cass. 17889/2020).
6. Tanto premesso come discorso di carattere generale, osserva il Giudice che l'opponente ha prodotto la fattura n. 1840639060/2018 (cfr. doc. 2 di parte opponente), relativa ai consumi di gas metano riferiti al periodo 2011-2017, nonché la comunicazione del
24/11/2020 di messa in mora a lui indirizzata (cfr. doc. 3 di parte opponente), documenti asseritamente mai ricevuti.
7. L'opposta, dal canto suo, ha depositato documentazione attestante l'avvenuta presentazione, da parte del medesimo opponente, di un reclamo con contestuale istanza per far valere la maturata prescrizione (cfr. doc. 2 e doc. 6 di parte opposta), relativa proprio alla fattura n. 1840639060, asseritamente mai ricevuta dall'opponente, che invece nel reclamo ammette di averla ricevuta in allegato ad una mail ricevuta in data 8/2/2019.
8 Inoltre l'opposta ha prodotto la propria risposta al reclamo (cfr. doc. 7 di parte opposta), con la quale aveva dato atto dell'accoglimento parziale del reclamo e dell'istanza di prescrizione, procedendo alla riduzione dell'importo originariamente richiesto in fattura da €
9.934,94 ad € 5.129,67, somma corrispondente a quella esatta in via monitoria.
9. Orbene tali documenti, per contenuto, provenienza e riferibilità, risultano idonei a dimostrare, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza, tanto la conoscenza integrale del credito da parte dell'odierno opponente quanto la sua esatta e analitica quantificazione, così da integrare i requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
10. Si osserva altresì che proprio i citati doc. 2 e doc. 6 di parte opposta, provenienti dall'odierno opponente, assumono rilievo dirimente anche rispetto a quanto dallo stesso allegato ed eccepito in sede di opposizione, ove è dato leggere che “… L'odierno opponente
9 non ha mai ricevuto né la fattura, né la costituzione in mora …” (cfr. pag. 2, punto 4, atto di citazione).
10.1 È evidente, per contro, che la proposizione del reclamo e dell'istanza di prescrizione in relazione ad un credito specifico, portato da una specifica e indicata fattura, presupponeva la conoscenza dell'esistenza e dell'ammontare nonché della causa di tale credito, anche in considerazione del fatto che nel reclamo lo stesso odierno opponente aveva ammesso di aver ricevuto via mail in data 8/2/2019 la predetta fattura n. 1840639060.
10.2 Dai richiamati documenti, allegati dall'opposta e provenienti dall'opponente (cfr. citati docc. 2 e 6 di parte opposta), emerge chiaramente che l'opponente non solo era a conoscenza della fattura n. 1840639060, ma conosceva perfettamente anche gli estremi identificativi e l'ammontare del credito nonché le singole voci della pretesa creditoria, dettagliatamente riportate nella fattura stessa.
11. Quanto testé detto priva di qualsiasi rilevanza la doglianza di parte attrice circa il riferito mancato recapito della fattura o l'errata indicazione dell'indirizzo di residenza, essendo stata comunque raggiunta la prova della piena conoscenza, da parte del destinatario, dell'esistenza del credito, portato da quella determinata fattura, ricevuta in data 8/2/2019.
12. Iniziando dalla sollevata eccezione di prescrizione, valgono le seguenti osservazioni.
12.1 Come discorso di carattere generale va ribadito che non rileva, in senso ostativo all'esame della relativa eccezione, che la parte eccipiente non indichi specificamente la durata del termine di prescrizione in relazione alla natura dei crediti azionati dal creditore ovvero che indichi una durata non corretta o condivisibile, in quanto è sufficiente che venga sollevata la relativa eccezione, fondata sull'inerzia del titolare del diritto e sulla manifestazione di volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dalla legge, essendo poi rimessa al Giudice ogni ulteriore qualificazione (cfr. Cass. 1064/2014; Cass. 15337/2016; Cass. 30303/2021; Cass.
1980/2022).
12.2. Affinché maturi la prescrizione, è necessario -ci si limita all'ipotesi rilevante in questo giudizio- che per tutto l'arco temporale previsto dalla legge il debitore non abbia ricevuto alcun sollecito di pagamento, costituente atto di messa in mora ex art. 2943 c.c. (cfr.
Cass. 15140/2021; Cass. 15714/2018), atteso che, al fine di dare certezza ai rapporti fra le parti, la prescrizione estintiva sanziona appunto l'inerzia del titolare del diritto, mantenuta per tutto il tempo previsto dalla legge.
10 12.3 Fondamentale è accertare quando incomincia a decorrere il termine di prescrizione (ordinaria: dieci anni) o breve (cinque anni, due anni, un anno), previsto dalla legge con riferimento alle varie fattispecie ossia da quando il titolare del diritto può agire per ottenere l'adempimento al fine di evitare l'estinzione del diritto per prescrizione.
12.4 In tema di decorrenza della prescrizione l'art. 2935 c.c. prevede che “La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” e tale disposizione deve essere interpretata nel senso che l'esigibilità del credito deve identificarsi con la sua possibilità legale di farlo valere, senza avere riguardo agli impedimenti di mero fatto, quali ad esempio l'ignoranza sull'esistenza del diritto o il tempo necessario ad accertare l'esistenza del diritto, i quali -ad eccezione delle ipotesi tassative previste dalla legge- non incidono sul decorso della prescrizione (cfr. Cass. 13343/2022; Cass. 22072/2018; Cass.
10828/2015; Cass. 21026/2014).
12.5 Pertanto, ricordato che l'art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, è bene ribadire, dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, che tra le predette ipotesi, salva quella del dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra né
l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità dell'accertamento del diritto stesso.
13. Dunque, come discorso di carattere generale con riferimento al contratto di somministrazione, va ribadito che il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dal fornitore e, quindi, dal giorno successivo al periodo (mensile o bimestrale) di erogazione della fornitura o -come suol dirsi- dalla “scadenza del periodo di consumo”, preso in considerazione per la fatturazione.
13.1 In base al contratto o alla legge la periodicità, fissata ai fini dell'individuazione dei consumi e del calcolo del corrispettivo, può essere appunto mensile o bimestrale.
13.2 Il principio vale sia per la fatturazione corrente sia per la fatturazione a conguaglio.
13.4 Dando continuità alla giurisprudenza dell'Ufficio, si evidenzia, ricordata la distinzione fra soggetto fornitore e soggetto distributore del gas o dell'energia elettrica, che la mancanza del dato di misura effettiva, acquisito dal distributore e trasmesso al fornitore per la successiva fatturazione al cliente, non impedisce affatto la fatturazione, che invero può avvenire in acconto su consumi in stima nel modo più aderente possibile ai consumi effettivi;
11 il fornitore può infatti emettere fatture anche solo sulla base di consumi presunti -le relative fatturazioni sono sottoposte a rigidi criteri ancorati ai dati di consumo storici- ed è obbligato ad emettere le fatture di conguaglio una volta ricevuti dal distributore i dati di lettura effettivi.
13.5 Inoltre si tratterebbe, in ogni caso, di un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione: il decorso del tempo per ottenere dal distributore le misure effettive, per poi procedere al conguaglio, è un lasso temporale che può risultare necessario per accertare l'ammontare effettivo e reale del credito, ma ciò costituisce un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è già sorto, per cui non è ostativo al decorso e alla maturazione della prescrizione.
13.6 In tal senso è stato affermato anche da recente giurisprudenza di merito, proprio sulla base dei richiamati principi sull'interpretazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai contratti di somministrazione, che “… il dies a quo ex art. 2935 c.c. non può che essere individuato con il giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere fatto valere giuridicamente dalla somministrante e, quindi, dal giorno successivo al mese di erogazione dei consumi: difatti, la mancanza del dato di misura effettiva in primo luogo non impedisce affatto la fatturazione, che avviene in acconto su consumi in stima il più aderenti possibili ai consumi effettivi ed in secondo luogo è -al più- un impedimento di mero fatto, non previsto tra quelli che ex art. 2941 c.c. sospendono il decorso della prescrizione …” e che “… Il decorso dei termini per ottenere dal distributore le misure effettive per procedere al conguaglio è un tempo necessario per accertare l'entità definitiva del diritto e costituisce dunque un impedimento meramente fattuale e non giuridico del diritto al corrispettivo, che è comunque sorto, onde non rileva ai fini del decorso della prescrizione …” (cfr. Corte d'Appello Milano
Sez. III, Sentenza del 31/1/2023).
13.7 Le superiori osservazioni valgono -come detto- sia per i consumi correnti, effettivamente accertati secondo la periodicità prevista, sia per i conguagli determinati in base ai consumi poi effettivamente accertati.
13.8 Non possono pertanto assumere di per sé rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione nel singolo caso, né la data di emissione della fattura né la data di scadenza indicata in fattura per il pagamento senza applicazione della mora, in quanto, soprattutto per i crediti a conguaglio, di rettifica o di chiusura, ciò esporrebbe il cliente all'incertezza sulla decorrenza del dies a quo.
12 13.8.1 Diversamente opinando, si consentirebbe infatti al fornitore di prorogare il termine prescrizionale a proprio arbitrio, semplicemente emettendo la fattura di conguaglio, anche dopo molti anni dal periodo di consumo di riferimento, vanificando ogni tutela del cliente, a favore del quale invece è preordinata la normativa sulla prescrizione estintiva (cfr. citata Corte d'Appello Milano Sez. III, Sentenza del 31/1/2023: “… Vieppiù, l'infondatezza della tesi prospettata dall'appellante deriva da ragioni strettamente giuridiche, in quanto ancorare la decorrenza del termine di prescrizione alla comunicazione effettuata da (…), oltre a generare incertezza, posto che la data di comunicazione delle letture effettive non ha data certa né è agevolmente dimostrabile, produrrebbe l'effetto di rimettere alla volontà di un terzo il decorso della prescrizione relativamente ai diritti e agli obblighi delle parti di un contratto, determinando de facto una deroga a una norma del codice civile imperativa (quale quella in materia di prescrizione) in assenza di previsione specifica di legge ed oltre tutto a sfavore dell'utente …”).
13.9 Del resto, anche nella giurisprudenza di legittimità (cfr. fin da Cass. 6209/1999; più recentemente Cass. 15102/2024) si è evidenziato che il termine di prescrizione, nell'ambito dei contratti di somministrazione, va individuato, come regola generale, appunto con riferimento alla “scadenza del periodo di consumo”, mentre non rilevano né la data di emissione della fattura né il termine concesso per il pagamento senza incorrere nella mora.
13.10 In conclusione il dies a quo del termine di prescrizione resta ancorato al momento dell'esigibilità del credito, a nulla rilevando né i successivi eventi relativi alla comunicazione e/o alla rettifica dei consumi originariamente effettuati né la particolare filiera attualmente esistente nel mercato della vendita di energia elettrica e di gas.
14. Con specifico riferimento alla materia della somministrazione di energia elettrica, di gas e di acqua, valgono le seguenti ulteriori osservazioni.
14.1 La L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) ha ridotto da cinque (art. 2948 n. 4
c.c.) a due anni il termine di prescrizione e, per effetto delle novità introdotte dall'art. 1, commi 4 – 11, la nuova disciplina è entrata in vigore con differente tempistica, a seconda del tipo di fornitura, senza alcuna efficacia retroattiva, valendo infatti solo per le fatture in scadenza dopo la specifica e differente data di entrata in vigore, prevista per ogni tipo di fornitura (art. 1, comma 10, L. 205/2017: “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al 1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”).
13 14.2 Anche in questo caso la suddetta disciplina vale sia per i crediti relativi ai consumi periodici sia per i crediti relativi ai conguagli.
14.3 Per i crediti portati da fatture non rientranti nella suddetta previsione resta, pertanto, invariata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c..
14.4 La questione relativa all'applicazione del termine di prescrizione ridotto (da cinque a due anni) anche nel caso di consumi riferiti a periodi precedenti all'entrata in vigore della legge è risolto dalla legge stessa, in base al chiaro testo normativo;
infatti, è la norma medesima (citato art. 1, comma 10) a prevedere l'applicazione del termine di prescrizione biennale con riferimento -come detto- alle fatture “… la cui scadenza…” è successiva alle predette date.
14.5 Dunque, ai fini dell'applicazione della novella, si deve far riferimento alla data di scadenza del pagamento previsto in fattura e non alla data o al periodo di effettuazione della somministrazione.
15. Nel caso di specie, con riferimento alla somministrazione di gas, per il credito relativo alla fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, va applicata la prescrizione quinquennale, in quanto la scadenza del pagamento indicato in fattura (cfr. doc. 2 di parte opponente), rilevante ex art. 1, comma 10, L. 205/2017, è anteriore all'1/1/2019: era infatti prevista al
28/12/2018.
15.1 Osserva inoltre il Giudice che la novella legislativa de qua non può trovare applicazione anche se il nuovo termine di scadenza dell'anzidetta fattura, a seguito della decurtazione del credito prescritto, era stato posticipato al 9/12/2019 per il pagamento del residuo (cfr. doc. 7 di parte opposta).
15.2 Nel caso in esame, va rammentato che il credito azionato in via monitoria trae origine da consumi risalenti agli anni 2011-2017 ed era stato originariamente fatturato con la ricordata scadenza di pagamento al 28/12/2018.
16. Il successivo ricalcolo del credito effettuato dalla società opposta, con rideterminazione della somma dovuta e nuova scadenza fissata al 9/12/2019, non comporta la nascita di un autonomo credito posteriore all'1/1/2019, ma costituisce semplicemente una rettifica contabile del medesimo credito originario, portato nella ricordata fattura n.
1840639060 del 4/12/2018 con scadenza al 28/12/2018.
16.1 Alla luce delle considerazioni che precedono ne consegue che, nonostante la nuova scadenza al 9/12/2019 (cfr. citato doc. 7 di parte opposta), il credito in esame continua
14 a soggiacere alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c. e non alla prescrizione biennale introdotta dalla L. 205/2017.
17. Chiarito questo aspetto, osserva il Giudice che l'eccezione di prescrizione può trovare solo parziale accoglimento.
18. Alla luce delle superiori osservazioni, occorre premettere che il dies a quo, dal quale decorre il termine di prescrizione, va individuato -come detto al precedente paragrafo
13- nel giorno in cui il diritto al corrispettivo può essere giuridicamente fatto valere, ossia dal giorno successivo alla “scadenza del periodo di consumo” oggetto di fatturazione.
19. Nel caso di specie, la fattura n. 1840639060 di € 9.934,94 (IVA compresa) del
4/12/2018 con scadenza 28/12/2028 si riferiva ai consumi dall'11/3/2011 al 24/4/2017.
20. L'opposta ha prodotto, come proprio doc. 2 allegato alla comparsa di risposta, reclamo del 12/2/2019 dell'odierno opponente con specifico riferimento alla predetta fattura n. 1840639060, in cui l'odierno opponente aveva ammesso, per quanto qui di interesse, che
“… in data 8/2/2019 mi è stata inoltrata una mail contenente, in allegato, la fattura in oggetto dell'importo di € 9.934,04 …”; in calce al predetto fax vi era l'indicazione “Si allega: Modulo di presentazione istanza di prescrizione”.
21. A seguito di presentazione di detta istanza di prescrizione con apposito modulo datato 12/2/2019, relativo alla predetta fattura n. 1840639060 (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. dell'opposta), è processualmente emerso che, in riscontro a detta nota, l'opposta aveva comunicato all'odierno opponente che “… In riferimento alla fattura da Lei segnalata n. 1840639060 emessa il 04/12/2018, in relazione al tema di prescrizione, Le confermiamo che la stessa è stata effettivamente accertata e riconosciuta …”; che “… L'importo per il quale sarà riconosciuta la prescrizione del credito sarà pari ad €
4.805,27, ed è quello riferito al fatturato del periodo dal 10/3/2011 al 4/12/2013 …”; che “…
In attesa dello stralcio, La informiamo che abbiamo provveduto a posticipare la data di scadenza della fattura n. 1840639060 al 9/12/2019 …” e che “… L'importo residuo della fattura n. 1840639060, a stralcio eseguito, sarà pari a € 5129,67 e potrà essere saldato secondo le modalità qui sotto riportate: …” (cfr. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c.: risposta del 10/10/2019, contenente il riconoscimento della ricordata prescrizione parziale).
22. Tanto premesso, si ribadisce che la fattura, se viene portata a conoscenza del debitore, costituisce atto scritto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass.
10270/2006).
15 23. Al riguardo va ricordato che, ai fini interruttivi della prescrizione, l'atto scritto deve contenere l'indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo) e l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta di adempimento con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo), senza necessità di usare formule solenni
(cfr. Cass. 15714/2018).
23.1 Dunque è sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a conoscenza dello stesso, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito (cfr. Cass. 15140/2021).
24. Nella nota di trattazione scritta per l'udienza del 19/10/2022, depositata in data
10/10/2022, l'opponente ha allegato che “… Quanto al primo requisito, come si può osservare scorrendo le 10 pagine della fattura oggi opposta, l'unica indicazione che si rileva del termine entro cui effettuare il pagamento è quella riportata nel bollettino di pagamento, ove testualmente è riportato: “Scad. 28/12/2018” …” e che “… Per quanto concerne il secondo requisito indicato dalla S.C., nella suddetta fattura non si rileva alcun avviso che in caso di mancato pagamento l'assunto debitore dovrà ritenersi costituito in mora, ma ben leggibile l'indicazione che i pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari …”.
25. Orbene, premesso che la regolarità del pagamento riguardava appunto le fatture precedenti, da ritenere quelle ordinarie e relative ai consumi correnti, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fattura a conguaglio per cessazione del rapporto alla data del
24/5/2017 -sul punto si tornerà nel prosieguo-, è agevole osservare, proprio scorrendo le pagine della fattura, che a pag. 10/11 era comunicato, alla voce 'cessazione del contratto di fornitura', che “Questa è la bolletta di cessazione del tuo contratto di fornitura. E' stata emessa sulla base dei dati di consumo effettivi comunicati dall'impresa di distribuzione e contiene eventuali addebiti/accrediti non fatturati in precedenza …” e che a pag. 11/11 alla voce
'interessi per ritardato pagamento' era specificato che “in caso di pagamento oltre il termine di scadenza, nel caso di cliente domestico o di un condominio, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni;
ai sensi della medesima delibera, al cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato il solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo” (cfr. fattura n. 1840639060).
26. Dunque si ha conferma che si trattava di fattura a conguaglio, con conseguente non decisiva rilevanza dei riscontrati pagamenti regolari delle precedenti fatture, e che era prevista l'automatica costituzione in mora nel caso di mancato pagamento nel termine di scadenza.
16 27. Rientra peraltro nella valutazione dell'uomo medio la considerazione che, ricevuta una fattura -nel caso di specie la c.d. bolletta gas;
cfr. doc. 2 di parte attrice: in alto a sinistra
'la mia bolletta gas'- indicante una determinata somma da pagare per la fornitura di gas e una determinata data di scadenza, si è in presenza di una formale richiesta di pagamento di quella determinata somma entro quella determinata data di scadenza, pena l'applicazione degli interessi moratori, come peraltro anche indicato per iscritto nella fattura stessa.
28. Nel caso di specie non vi è prova della data esatta della comunicazione della predetta bolletta, ma non va dimenticato che con fax del 12/2/2019 l'opponente ha ammesso che il precedente 8/2/2019 aveva ricevuto detta fattura, oggetto invero del ricordato reclamo parzialmente accolto.
29. Vi è pertanto prova, in quanto ammesso dallo stesso opponente, della conoscenza della fattura quanto meno dall'8/2/2019, con conseguente interruzione della prescrizione per il quinquennio precedente fino all'8/2/2014.
30. Ricordato che la fattura in questione è a conguaglio e riguarda il periodo compreso fra l'11/3/2011 e il 24/5/2017 e che -come detto- l'opposta ha riconosciuto la prescrizione per i crediti relativi al periodo dal 10/3/2011 al 4/12/2013, così riducendo la pretesa ad €
5.129,67, osserva il Giudice che, in difetto di atti interruttivi della prescrizione quinquennale nel periodo dal 5/12/2013 all'8/2/2014, risulta prescritto l'ulteriore importo di € 454,47, ricavato dagli importi richiesti in fattura per i periodi rispettivamente 1/10/2013-31/12/2013 e
1/1/2014-31/3/2014, parametrati ai giorni del predetto più ridotto arco temporale (5/12/2013-
8/2/2014).
31. Per quanto riguarda il periodo successivo all'8/2/2019, data di pacifica conoscenza della fattura e quindi di interruzione della prescrizione quinquennale, è intervenuta la notificazione del decreto ingiuntivo in data 21/1/2021, come riportato nello stesso atto di citazione, per cui, valendo pacificamente la notifica del decreto ingiuntivo come ulteriore valido ed efficace atto interruttivo della prescrizione, non risulta l'estinzione per prescrizione di altri crediti.
32. Risulta così dovuta la residua somma di € 4.675,20 (€ 5.129,67 - € 454,47).
33. Alla luce di quanto sopra esposto, l'eccezione di prescrizione deve pertanto essere in parte accolta nei limiti di cui si è detto.
34. Riprendendo il discorso sul merito della pretesa, osserva il Giudice che, pacificamente ricevuta e conosciuta la fattura n. 1840639060, l'opponente non ha contestato analiticamente, con riferimento al periodo non interessato dalla prescrizione, le singole voci
17 riportate nella fattura né i consumi ivi riportati, lamentandone in ipotesi l'eccessività e/o comunque l'erronea contabilizzazione, secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti nn.
5.8 – 5.11.
35. Nel caso di specie l'opposta ha offerto un quadro documentale coerente e dettagliato ed ha provato la fondatezza del credito azionato in via monitoria, mentre le contestazioni mosse dall'opponente non sono sostenute da valida prova e sono rimaste del tutto generiche e sfornite di analitiche e specifiche contestazioni anche in ordine all'effettività del consumo, alla quantificazione del debito o alla riferibilità alla fornitura di gas, effettuata presso l'appartamento in questione.
36. Analogamente -come detto- non risultano dedotte voci erronee, duplicazioni di addebiti o inesattezze contabili, che possano infirmare, anche solo in via presuntiva, la fondatezza della pretesa residua.
37. Consegue che, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la società opposta ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo allegato e dimostrato, con riscontri documentali, la sussistenza e la determinazione del credito vantato, mentre parte opponente non ha fornito la prova di fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'altrui pretesa, mantenendo in termini assolutamente generici la contestazione.
38. Nell'ordinanza riservata del 24-28/11/2022, con cui era stata rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., si era osservato che, “… in base alla valutazione delibativa propria di questa fase, … non immeritevoli di positiva considerazione appaiano le allegazioni e deduzioni dell'opponente, che ha contestato la debenza della somma esatta in via monitoria, viepiù se si considera che l'opposta sta agendo per la minor somma di € 5.129,67 e che nella medesima fattura era indicato che “… I pagamenti delle bollette precedenti risultano regolari. Grazie
…” …” e che “… In tale fase del giudizio, a prescindere da ogni questione sulla sollevata eccezione di prescrizione e sul rilascio dell'appartamento nonché sulla rilevanza della comunicazione della voltura -si tratta di questioni che verranno approfondite nel prosieguo-, assume rilievo la constatazione che si tratta verosimilmente di un conguaglio, per cui è necessario procedere all'esatta ricostruzione dei consumi e dei pagamenti medio tempore eseguiti, tanto che -come detto- risultavano “… regolari …” i pagamenti delle fatture precedenti. …” (cfr. citata ordinanza).
39. Il riferimento alla regolarità nel pagamento delle fatture precedenti, necessariamente da valorizzare in sede di decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. da adottare in base ad una mera valutazione delibativa degli atti di causa e prima ancora del deposito delle
18 memorie delle parti ex art. 183/6 c.p.c., non contrasta con le conclusioni cui si è pervenuti, all'esito del presente giudizio, considerando che la regolarità riguardava il pagamento delle fatture ordinarie, emesse con la cadenza contrattualmente prevista e in relazione ai consumi correnti del periodo, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fattura a conguaglio, che abbracciava un periodo molto ampio e precisamente dall'11/3/2011 al 24/5/2017.
40. Per quanto riguarda la questione della locazione, già si è detto sia dell'irrilevanza, nei confronti dell'opposta, del rapporto di locazione in difetto di formalizzazione della voltura, invero richiesta solo a maggio 2017 (cfr. doc. 5 di parte convenuta), sia della riconducibilità di ogni eventuale questione pecuniaria ai rapporti interni fra il locatore e la locataria.
41. Sul punto va ricordato che, a detta dell'opponente, la locazione con la predetta sarebbe durata da luglio 2015 a tutto dicembre 2019, ma non va dimenticato che, CP_4 proprio a seguito di richiesta di voltura di maggio 2017 (cfr. citato doc. 5 di parte convenuta: Cont comunicazione di del 22/5/2017, avente ad oggetto 'cessazione del contratto di fornitura per voltura' e relativo al PDR 00881108107895 di via Cappadocia 34), è stata emessa la fattura a conguaglio n. 1840639060, relativa al medesimo PDR 00881108107895 e al periodo
11/3/2011 – 24/5/20217, data di cessazione del contratto, tanto è vero che risulta in fattura l'indicazione 'lettura di cessazione' appunto al 24/5/2017.
42. Dunque l'opposta ha preso in debita considerazione la comunicazione di cessazione del rapporto per comunicata voltura dell'utenza (cfr. citato doc. 5) -infatti la pretesa è fino al 24/5/2017- e nulla ha richiesto all'attore per il periodo successivo, mentre per il periodo precedente, in difetto di comunicazione di voltura fin dall'inizio della locazione, del pagamento del gas utilizzato risponde il formale intestatario dell'utenza, a prescindere da chi occupasse l'appartamento e a prescindere da ogni discorso relativo ai rapporti interni fra locatore e locataria e da ogni considerazione sul fatto che nel corso del rapporto di locazione e fino alla domanda di voltura le fatture ordinarie, emesse a nome dell'intestatario , Parte_1 possano essere state pagate con regolarità dalla locataria.
43. Per tale motivo era -ed è- irrilevante la prova testimoniale richiesta dall'opponente sull'esistenza e durata del rapporto di locazione dal luglio 2015 al dicembre 2019.
43.1 In mancanza di voltura dell'utenza e fino alla effettuata voltura, unico interlocutore contrattuale con il fornitore e unico responsabile del pagamento dei consumi fatturati è il formale intestatario dell'utenza e, una volta cessato il rapporto per voltura
19 dell'utenza, è appunto al precedente intestatario, che va rivolta la richiesta di pagamento dell'eventuale conguaglio.
43.2 Nel caso di specie tutto si è svolto in conformità a detti principi.
44. In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo va revocato, ma l'opponente va condannato al pagamento della complessiva residua somma di €
4.675,20, portata dalla fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, importo così rideterminato a seguito della parziale ulteriore estinzione del credito per via della maturata prescrizione in aggiunta a quella già riconosciuta dall'opposta.
45. La possibilità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e di contestuale condanna per la differenza è pacifica in giurisprudenza, in quanto -come detto- sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. citata giurisprudenza); quindi non vi è alcun vizio di extrapetizione, neanche a fronte di una mera richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto (cfr. citata Cass.
14486/2019), e nulla impedisce, in caso di revoca del decreto ingiuntivo p.es. per parziale infondatezza della pretesa azionata in via monitoria ovvero p.es. per pagamenti medio tempore eseguiti dall'opponente ovvero ancora p.es. per questioni formali attinenti al decreto monitorio, che l'opponente possa essere condannato al pagamento della somma accertata come dovuta alla data della sentenza (cfr. Cass. 1954/2009; Cass. 9021/2005): si consideri inoltre l'art. 653, comma 2, c.p.c., in tema di accoglimento parziale dell'opposizione, e il generale principio che nel più sta il meno (cfr. Cass. 28660/2013).
46. Per quanto riguarda gli interessi valgono le seguenti osservazioni.
47. Premesso che la predetta fattura n. 1840639060 del 4/12/2018, alla luce delle superiori osservazioni in fatto, è stata sicuramente portata a conoscenza dell'attore, che infatti l'ha specificamente richiamata nel reclamo del 12/2/2019 e ha ammesso di averla ricevuta il precedente 8/2/2019, va ribadito che la fattura ben può valere come atto di messa in mora (cfr. citata Cass. 10270/2006) ai fini della decorrenza degli interessi moratori.
48. Poiché la fattura portava come data di scadenza la data del 28/12/2018, osserva il
Giudice, quanto alla decorrenza degli interessi, che pacificamente la stessa opposta ha allegato che, in parziale accoglimento del reclamo del 12/2/2019, la scadenza per il pagamento del residuo importo era stata prorogata al 9/12/2019 (cfr. citato doc. 7 di parte convenuta).
48.1 Pertanto, poiché si tratta di data successiva all'8/2/2019 (data di conoscenza della fattura e quindi di messa in mora) e poiché si tratta di posticipazione nell'interesse del
20 debitore, concessa dalla creditrice, ben può essere presa in considerazione, come data di decorrenza degli interessi moratori, la nuova data del 9/12/2019.
49. Come discorso di carattere generale, va ricordato che il creditore ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla data di introduzione del giudizio e poi, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) dalla data di notificazione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
49.1 Va altresì ricordato, sempre come discorso di carattere generale, che è stato affermato in giurisprudenza sia che nella sentenza di condanna deve sempre essere specificata la natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024; Cass. 3499/2025) sia che l'art. 1284, comma 4, c.c. gode di applicazione generale in caso appunto di mancata determinazione convenzionale degli interessi (cfr. Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025).
50. Nel caso di specie osserva il Giudice che -come già rilevato- nella fattura oggetto di causa, a pagg. 11/11, era stato precisato, a proposito degli 'interessi per ritardato pagamento', che “In caso di pagamento oltre il termine di scadenza, nel caso di cliente domestico o di un condominio, sarà applicato un interesse di mora pari a quanto previsto all'articolo 8.2 della delibera AEEG 229/01 e successive modifiche o integrazioni;
ai sensi della medesima delibera, al cliente che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio sarà applicato il solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo”.
50.1 In base al richiamato art. 8.2 è previsto che “Il cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni di ritardo”.
50.2 Nella ricordata fattura è stata presa in considerazione la qualifica di 'cliente domestico' per l'applicazione tout court del ricordato interesse di mora previsto dal citato art. 8.2.
51. Pertanto, poiché il contratto fra le parti deve ritenersi automaticamente integrato
(art. 1339 c.c.) dalla predetta richiamata delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas
AEEG 229/01 e in particolare dal richiamato art.
8.2 in tema di interessi di mora, nel caso, come quello che qui ci occupa, di 'cliente domestico', non è possibile l'applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c., che invero presuppone la mancata determinazione convenzionale degli interessi, e si deve conseguentemente applicare, con decorrenza dal 9/12/2019, il solo tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c..
21 52. In conclusione, portando a sintesi le superiori osservazioni in fatto e in diritto, sulla predetta residua somma di € 4.675,20 sono dovuti gli interessi moratori al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dal 9/12/2019 fino al saldo effettivo.
53. Per quanto riguarda le spese di lite, valgono le seguenti osservazioni.
53.1 Premesso che il decreto ingiuntivo viene revocato del tutto, anche quindi in ordine al capo delle spese di lite, si ribadisce che il regime delle spese dell'intera procedura
(fase monitoria e fase di opposizione) è unico e che la relativa regolamentazione va effettuata globalmente in base all'esito finale del giudizio e alla complessiva valutazione del suo svolgimento (cfr. Cass. 17854/2020; Cass. 18125/2017); quindi la valutazione della soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite.
53.2 In una valutazione complessiva dell'esito del giudizio e delle motivazioni sottese all'accoglimento solo parziale dell'opposizione, si osserva che le spese di lite devono essere compensate per 1/5 e poste, per il residuo, a carico dell'opponente per il grado di soccombenza.
53.3 La liquidazione viene effettuata in dispositivo, alla luce del DM 147/2022: si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio in relazione alle quattro fasi dello scaglione '1.101- 5.200', in relazione alla fase monitoria e alla fase di opposizione, tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte opposta nonché dell'istruttoria solo documentale.
53.3.1 Vanno pertanto riconosciuti € 340,20 per la fase monitoria ed € 1.531,20 per la fase di opposizione, in entrambi i casi è già stata operata la riduzione per compensazione parziale;
per la fase monitoria, operata la compensazione, sono dovuti € 60,80 per spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
22186/2021 del 21-22/12/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 72386/2021);
• condanna, peraltro, l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta Parte_1
(già e per il titolo indicato in Controparte_1 Controparte_2 motivazione, della complessiva somma € 4.675,20, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
22 • compensa per 1/5 le spese di lite dell'intero procedimento e condanna l'opponente, per il grado di soccombenza, al pagamento del residuo, che liquida, in favore dell'opposta, in €
1.871,40 per compensi professionali e in € 60,80 per le spese, oltre rimborso forfettario,
CPA e IVA come per legge.
Così deciso a Roma, il 24/7/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
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