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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 748/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4275/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8604 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castel Volturno, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto
I.M.U. anno 2020 relativo all'immobile in atti meglio descritto: ha dedotto l'opponente la infondatezza della pretesa, risultando l'immobile interessato dalla imposizione tributaria adibito ad abitazione principale, concludendo per l'annullamento dell'impugnato avviso.
Ha depositato controdeduzioni la convenuta Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le contestazioni della ricorrente attengono al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 d.l.
201/2011, id est al mancato riconoscimento, da parte dell'ente impositore, della esenzione dal pagamento del tributo prevista per la abitazione principale: il beneficio risulta negato dall'ente in ragione del fatto che il coniuge della contribuente, residente in diverso comune, ugualmente beneficia della esenzione citata in relazione ad altro immobile.
La questione è quella nota, già pervenuta alla attenzione della Corte Costituzionale, che, con sentenza n.
209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»: la Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore.
Per effetto della citata pronuncia, in tema di esenzione I.M.U. per la cd. prima casa, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (cfr. per tutte Cass.
32339/2022).
In aderenza a tali principi va riconosciuto il diritto della contribuente al beneficio in parola, ricorrendo il previsto doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile gravato: incontestata tra le parti la sussistenza del primo dei citati presupposti, depongono per una effettiva adibizione dell'immobile ad abitazione principale le documentate circostanze di una effettività dei consumi idrici ed energetici lungo un significativo arco temporale comprensivo dell'anno di imposta oggetto di accertamento
(cfr. produzione di parte attrice).
Le “contro deduzioni” sul punto svolte dell'ente, secondo cui nell'anno di riferimento si sarebbe registrata una flessione dei consumi, non si prestano ad essere condivise: anche a voler ritenere la prospettata flessione, essa non sembra in realtà univocamente indicativa del fatto che la contribuente avesse in realtà altrove la dimora.
L'avviso impugnato va quindi annullato, con le spese che si compensano tenuto contro della controvertibilità delle questioni
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese di lite
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4275/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 1 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8604 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso introduttivo;
Resistente: come da memoria difensiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato al Comune di Castel Volturno, depositato nei termini di legge, l'istante ha impugnato l'avviso di accertamento, in epigrafe indicato nell'esatto estremo numerico, avente ad oggetto
I.M.U. anno 2020 relativo all'immobile in atti meglio descritto: ha dedotto l'opponente la infondatezza della pretesa, risultando l'immobile interessato dalla imposizione tributaria adibito ad abitazione principale, concludendo per l'annullamento dell'impugnato avviso.
Ha depositato controdeduzioni la convenuta Amministrazione comunale chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata.
Le contestazioni della ricorrente attengono al mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 13 d.l.
201/2011, id est al mancato riconoscimento, da parte dell'ente impositore, della esenzione dal pagamento del tributo prevista per la abitazione principale: il beneficio risulta negato dall'ente in ragione del fatto che il coniuge della contribuente, residente in diverso comune, ugualmente beneficia della esenzione citata in relazione ad altro immobile.
La questione è quella nota, già pervenuta alla attenzione della Corte Costituzionale, che, con sentenza n.
209/2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»: la Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore.
Per effetto della citata pronuncia, in tema di esenzione I.M.U. per la cd. prima casa, va escluso che la nozione di abitazione principale presupponga la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore, per cui il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge abbia la residenza anagrafica in diverso comune (cfr. per tutte Cass.
32339/2022).
In aderenza a tali principi va riconosciuto il diritto della contribuente al beneficio in parola, ricorrendo il previsto doppio requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile gravato: incontestata tra le parti la sussistenza del primo dei citati presupposti, depongono per una effettiva adibizione dell'immobile ad abitazione principale le documentate circostanze di una effettività dei consumi idrici ed energetici lungo un significativo arco temporale comprensivo dell'anno di imposta oggetto di accertamento
(cfr. produzione di parte attrice).
Le “contro deduzioni” sul punto svolte dell'ente, secondo cui nell'anno di riferimento si sarebbe registrata una flessione dei consumi, non si prestano ad essere condivise: anche a voler ritenere la prospettata flessione, essa non sembra in realtà univocamente indicativa del fatto che la contribuente avesse in realtà altrove la dimora.
L'avviso impugnato va quindi annullato, con le spese che si compensano tenuto contro della controvertibilità delle questioni
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
b) compensa le spese di lite