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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
RG. nr. 688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato 11 dicembre 2023, da quale erede di (c.f. ), Parte_1 Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello dall'avv. ROSSI Dario
(pec: pec , Email_1 appellante contro
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata in uno alla memoria di Controparte_2
costituzione in appello dagli avv.ti Alessandro Di Stefano (pec: , Email_2
Federico Andriolo (pec: e Antongiulio Colonna (pec: Email_3
, Email_4 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza n.
298/2023 d.d. 09.06.2023, non notificata. -
In punto: differenze retributive per lavoro straordinario, trasferta, ferie non godute;
personale viaggiante discontinuo. -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia alla ill.ma Corte d'Appello ill.ma, in integrale riforma della sentenza appellata, contrariis rejectis,
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per quanto esposto al par. 1 dell'appello
2) accertare e dichiarare la nullità della CTU in ordine alla risposta ai quesiti n. 1 e 2.
3) Accertare e dichiarare la sussistenza di un credito per lavoro straordinario nella misura indicata nei conteggi allegati al ricorso, o quella meglio vista, detratta per ogni giornata lavorata un'ora per la pausa pranzo, e conseguentemente condannare l'appellata al pagamento dell'importo così accertato.
4) Accertare e dichiarare la natura integralmente retributiva dell'indennità di trasferta, e conseguentemente condannare l'appellata al pagamento delle differenze sul TFR nella misura indicata nel presente ricorso o in quella meglio vista.
5) Condannare parte appellata al pagamento dell'importo di euro 2.819,30 corrispondente alla differenza accertata dal CTU relativa alle assenze non retribuite ed alle ferie non godute, e quanto liquidato in sentenza.
6) Condannare l'appellata al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio
7) Condannare parte appellata al pagamento degli interessi convenzionali ex art. 61 CCNL su tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio.
8) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed al rimborso dell'importo di euro 6.279,00 trattenuto in compensazione sugli importi in conto capitale liquidati dalla sentenza di primo grado.
9) Con vittoria delle spese di lite del presente grado, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore per averle integralmente anticipate.
PER PARTE APPELLATA:
“nel merito: rigettare il ricorso in appello perché infondato, confermando integralmente la sentenza n. 298/2023 resa dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 9 giugno 2023; con vittoria di spese del doppio grado, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente la pretesa creditoria attorea, in relazione alla sola domanda di restituzione delle illegittime trattenute relative alle assenze non retribuite nonché alle ferie non godute e, per l'effetto, condannava a restituire a Controparte_1 CP_3 la somma di € 9.291,22 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo).
In ordine alla liquidazione delle spese di causa così provvedeva: “In ragione della parziale reciproca soccombenza compensa le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge, nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico di ”. CP_4
In sentenza dava atto che:
a) “con ricorso depositato il 4/11/2020, il ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle asserite differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra il 1995 ed il 2017, relative a compensi per lavoro straordinario, incidenza dello straordinario sul trattamento di fine rapporto e sulle mensilità aggiuntive, incidenza dei compensi percepiti a titolo di indennità di trasferta sul trattamento di fine rapporto e sulle mensilità aggiuntive, indebite trattenute per assenze imposte dall'azienda e ferie non godute.
Sosteneva che i suoi turni lavorativi iniziavano solitamente il lunedì per terminare il venerdì con percorrenze settimanali di 3000/4000 km, permanendo in trasferta su tratte nazionali ed internazionali senza fare rientro alla sede aziendale durante la settimana, rimanendo talvolta fuori sede nel fine settimana, svolgendo spesso turni di lavoro notturni;
b) evidenziava altresì di aver subito diverse trattenute sulle buste paga per giornate lavorative in cui veniva registrato come assente, e registrazione arbitraria a titolo di ferie in turni di regolare riposo settimanale;
c) si è costituita ritualmente la convenuta contestando in toto le domande attoree, eccependo che il ricorrente ha svolto mansioni di autista di 3° livello Super, guidando trattori stradali e semirimorchi di portata complessiva superiore a 80 quintali e compiendo trasporti di carattere extraurbano, per i quali ha percepito
l'indennità di trasferta.
d) il Giudice ha quindi disposto CTU.
In parte motiva rilevava che:
e) il ricorrente dichiara con il ricorso di essere stato in forza dal 03/11/1995 al
31/10/2017 e di aver lavorato come autista livello 3°S con applicazione della disciplina di cui all'art 11 bis (lavoratori discontinui) CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica che prevede un orario di lavoro ordinario pari a 47 ore settimanali.
f) per poter inquadrare la prestazione come straordinaria, in applicazione all'art 13
CCNL applicato, deve essersi verificato il superamento del limite settimanale delle
47 ore;
g) secondo la CTU espletata, che si ritiene di condividere in quanto esaustiva, approfondita e priva di vizi logici e di procedura, a sensi dell'art. 11 bis del
C.C.N.L. applicato al caso di specie, l'orario di lavoro del ricorrente era di 47 ore settimanali e nelle settimane esaminate nel periodo dal 05/2012 al 10/2017, per le quali sono presenti le registrazioni del cronotachigrafo, unico elemento su cui basare la verifica, non risulta essere stato superato il limite delle 47 ore settimanali di lavoro ordinario. Non risultano pertanto ore di straordinario effettuate;
h) l'assenza di prestazioni di lavoro straordinario esclude quindi il diritto di chiedere differenze retributive sulle mensilità aggiuntive e sul t.f.r.
i) per quanto riguarda l'incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR e mensilità aggiuntive si rileva che il CCNL applicato, Autotrasporto merci e logistica, stabilisce un regime specifico per il trattamento della trasferta;
in particolare, l'art
62 intitolato “Rimborso spese – Indennità equivalenti” individua importi per il personale viaggiante distinti se l'attività viene svolta in territorio nazionale o estero. In relazione alla natura di tale indennità viene precisato all'art 62 CCNL che l'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale;
le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali;
le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale. il CCNL all'art 62 precisa quindi che gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta hanno natura restitutoria;
essi possono essere integrati fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale;
le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale;
l'indennità giornaliera di trasferta estero erogata nel caso di specie non risulta mai superiore ai limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale e previsti per le trasferte estere;
non risultano quindi differenze che, ai sensi dell'art 62 del CCNL, devono considerarsi di natura retributiva e quindi da computare nel TFR
j) risulta invece sussistente il credito vantato dal ricorrente per le illegittime trattenute a titolo di assenze e ferie non godute in busta paga, accertato dalla
CTU nell' importo equivalente a quello indicato dal ricorrente;
k) per tutte le motivazioni suesposte si ritiene di accogliere solo parzialmente il ricorso, relativamente alla domanda di restituzione delle illegittime trattenute sulle buste paga per giornate lavorative in cui veniva registrato come assente, e registrazione arbitraria a titolo di ferie in turni di regolare riposo settimanale
l) in ragione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico di CP_3 come liquidate in dispositivo”.
2. Impugna la sentenza (erede dell'originario ricorrente Parte_1 Per_1
) svolgendo otto (8) motivi di appello.
[...]
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo al lavoro straordinario, laddove non è in alcun modo argomentata l'adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale, né viene svolto alcun ragionamento giuridico o di fatto atto a spiegare le ragioni per cui si aderisce al criterio di computo dell'orario proposto dalla convenuta.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della CTU contabile per vizi procedurali e sostanziali trattandosi di valutazioni di carattere giuridico esulanti dalla competenza del CTU e, dunque, strettamente riservate al giudicante
2.3. Con il terzo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha fatto acritica adesione alla CTU che a sua volta ha negato l'esistenza del lavoro straordinario, sulla base delle registrazioni del cronotachigrafo.
Evidenzia che tale criterio non tiene conto della disciplina legale e contrattuale dell'orario di lavoro, né dell'interpretazione giurisprudenziale che ne viene data.
Tanto premesso conclude nel senso che l'orario di lavoro deve calcolarsi sulla base del c.d. “nastro lavorativo” giornaliero del lavoratore, dal quale detrarsi solo le pause obbligatorie per legge e le pause pranzo, pur concordando con l'eccezione di controparte per la quale nei conteggi prodotti non è stata detratta la pausa pranzo, per cui gli stessi andranno rettificati sottraendo un'ora per ogni giornata lavorata.
2.4. Con il quarto motivo ribadisce che l'indennità di trasferta è da includere nel calcolo del TFR per la sua natura retributiva.
Deduce che erra il giudicante nell'aderire alla CTU e nel ritenere che l'indennità di trasferta ha natura esclusivamente restitutoria in ragione della previsione contenuta nell'art. 62 CCNL per cui oltre i limiti per l'esenzione fiscale e contributiva l'indennità ha sempre natura retributiva, laddove non c'era alcuna pattuizione individuale o contratto aziendale che definisse la parte restitutoria dell'indennità, come da precedenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 1378/2019).
2.5. Con il quinto motivo censura l'erronea lettura del giudicante della CTU laddove ha riconosciuto per ferie non godute e assenze non retribuite la minor somma di €
9.291,22 rispetto al dovuto pacificamente pari ad € 12.110,52.
2.6. Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 429 c.p.c. avendo la sentenza riconosciuto i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.
2.7. Con il settimo motivo rileva la violazione dell'art. 92 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite per erronea applicazione del principio di soccombenza.
2.8. Con l'ottavo motivo chiede il riconoscimento degli interessi legali ai sensi dell'art. 61 Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”) che stabilisce “la retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese” (comma 4); “nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente” (comma 5).
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza Controparte_1 della quale chiede l'integrale conferma.
Sostiene che l'appellante ha sottoposto al gravame solo parte delle domande originariamente formulate in primo grado, con conseguente abbandono delle questioni non espressamente riproposte e, in particolare:
a) incidenza dello straordinario sul TFR:
b) incidenza dello straordinario sulle mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma mensilità);
c) incidenza delle indennità di trasferta sulle mensilità aggiuntive (13.ma e
14.ma mensilità);
3.1. Sul primo motivo replica che il giudice di prime cure ha richiamato la disciplina contrattuale collettiva applicabile e l'elaborato peritale, ritenendolo esaustivo, approfondito e privo di vizi logici.
3.2. Sul secondo motivo evidenzia che il CTU ha svolto una disamina tecnica, con richiamo al CCNL che assegna all'istituto natura esclusivamente restitutoria/non retributiva.
3.3. Sul terzo motivo rileva che la normativa in materia di orario di lavoro non ha invertito l'onere della prova in materia di superamento dell'orario di lavoro ordinario, che resta a carico del lavoratore.
3.4. Sul quarto motivo rimarca che l'elaborato peritale ha un solido fondamento legislativo e contrattuale laddove la natura restitutoria dell'indennità di trasferta è confermata da un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, laddove l'indennità in questione è sempre stata erogata in accordo tra le parti, sulla base di un comportamento concludente mai contestato, né in origine, né in fase di esecuzione o alla fine del rapporto stesso in sede di rivendicazione sindacale.
3.5. Sul quinto motivo, pur non svolgendo appello incidentale sul capo della sentenza favorevole al lavoratore, ritiene che non corrisponda affatto al vero che al lavoratore siano state imposte giornate di riposo forzato non pagate laddove “le giornate indicate come “A” non sono giornate di assenza imposta, ma sono state regolarmente pagate”.
3.6. Rispetto ai motivi sesto, settimo e ottavo rileva che “all'infondatezza di tutti i primi cinque motivi di appello consegue il necessario rigetto dei motivi 6-8, che sono accessori alle pretese principali”.
4. Tentata invano la conciliazione all'udienza del 8 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 12 giugno 2025, nel corso della quale parte appellante rinunziava ai motivi di appello relativi alla retribuzione straordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato – in relazione alle domande sul cui accoglimento insiste la difesa del lavoratore - e da accogliere per quanto di ragione.
6. Il motivo di gravame relativo all'errore di calcolo in cui è incorso il giudice nel quantificare il risarcimento del danno per ferie e permessi non goduti è fondato.
La sentenza è passata in giudicato in punto an debeatur laddove in punto quantum debeatur il CTU aveva quantificato la posta in € 12.110,52 rispetto alla minor somma di € 9.291,22 liquidata.
L'importo non è contestato da parte appellata ed è pari ad € 2.819,30 per illegittime trattenute relative ad assenze non retribuite nonché a ferie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Invero, avendo la posta natura risarcitoria non può però essere applicato il tasso convenzionale previsto per il ritardato pagamento della retribuzione di cui all'art. 61 comma 5° Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”), come invece preteso dall'appellante.
7. Anche il motivo di gravame relativo all'inclusione dell'indennità di trasferta nel calcolo del TFR - stante la natura retributiva e non risarcitoria della posta - è fondato.
Deduce l'appellante che erra il giudicante nell'aderire alla CTU e nel ritenere che l'indennità di trasferta ha natura esclusivamente restitutoria in ragione della previsione contenuta nell'art. 62 CCNL per cui oltre i limiti per l'esenzione fiscale e contributiva l'indennità ha sempre natura retributiva, evidenziando che non c'era alcuna pattuizione individuale o contratto aziendale che definisse la parte restitutoria dell'indennità.
L'art. 62 comma 6 del CCNL AUTOTRASPORTO che recita “
6. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva
e fiscale. Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali”, prevede espressamente che l'indennità di trasferta ha natura restitutoria “nella misura fissata dalle parti”, rinviando dunque alla contrattazione di secondo livello la determinazione della parte restitutoria di tale indennità.
Osserva il Collegio che se le parti sociali – come nel caso di specie- non hanno stabilito la quota restitutoria, l'indennità di trasferta ha allora natura integralmente retributiva.
Non può infatti rappresentare fatto modificativa della natura dell'emolumento l'asserito comportamento concludente del lavoratore (che non ha mai contestato le erogazioni ricevute dall'azienda) o del sindacato (che non ha mai contestato la natura della posta), laddove - si ribadisce – difetta nella fattispecie uno specifico accordo collettivo ovvero individuale.
Non vi è infatti motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1378/2019) che nel pronunciarsi sulla natura dell'indennità di trasferta prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di personale itinerante ne ha evidenziato la
“natura restitutoria nella misura fissata dalle parti”, laddove “in assenza di pattuizione individuale o aziendale, essendo tale indennità commisurata al tempo, la stessa assume natura retributiva”.
È allora dovuto l'importo di € 11.883,41 a titolo di incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR,
Trattandosi di posta retributiva gli interessi legali sono da computare nella misura convenzionale di cui all'art. 61 comma 5° Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”), con la rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del 1/3 con la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante della residua quota di 2/3 come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 - tenuto conto del valore di causa di cui al disputandum per effetto della limitazione delle originarie domande attoree (fascia fino ad € 26.000,00) e secondo i tariffari prossimi fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento senza la fase istruttoria, avuto riguardo alla semplicità della decisione e alla ripetitività degli atti delle parti, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. ROSSI Dario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) condanna al pagamento dell'ulteriore Parte_2 somma pari ad € 2.819,30 per illegittime trattenute relative ad assenze non retribuite nonché a ferie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento della somma pari Parte_2 ad € 11.883,41 a titolo di incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR, oltre interessi legali nella misura convenzionale di cui all'art. 61 comma 5° Parte speciale CCNL AUTOTRASPORTO e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
3) compensa fra le parti in misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e, condanna a rifondere a Parte_2
quale erede di la residua quota di 2/3, quota Parte_1 Persona_1 così liquidata quanto al primo grado di giudizio in € 2.500,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 2.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. ROSSI Dario dichiaratosi antistatario.
Venezia, 12.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo
ALESSIO Gianluca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato 11 dicembre 2023, da quale erede di (c.f. ), Parte_1 Persona_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura a margine dell'atto di appello dall'avv. ROSSI Dario
(pec: pec , Email_1 appellante contro
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, , rappresentata e difesa, giusta procura alle liti depositata in uno alla memoria di Controparte_2
costituzione in appello dagli avv.ti Alessandro Di Stefano (pec: , Email_2
Federico Andriolo (pec: e Antongiulio Colonna (pec: Email_3
, Email_4 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza n.
298/2023 d.d. 09.06.2023, non notificata. -
In punto: differenze retributive per lavoro straordinario, trasferta, ferie non godute;
personale viaggiante discontinuo. -
CONCLUSIONI
PER PARTE APPELLANTE:
Piaccia alla ill.ma Corte d'Appello ill.ma, in integrale riforma della sentenza appellata, contrariis rejectis,
1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per quanto esposto al par. 1 dell'appello
2) accertare e dichiarare la nullità della CTU in ordine alla risposta ai quesiti n. 1 e 2.
3) Accertare e dichiarare la sussistenza di un credito per lavoro straordinario nella misura indicata nei conteggi allegati al ricorso, o quella meglio vista, detratta per ogni giornata lavorata un'ora per la pausa pranzo, e conseguentemente condannare l'appellata al pagamento dell'importo così accertato.
4) Accertare e dichiarare la natura integralmente retributiva dell'indennità di trasferta, e conseguentemente condannare l'appellata al pagamento delle differenze sul TFR nella misura indicata nel presente ricorso o in quella meglio vista.
5) Condannare parte appellata al pagamento dell'importo di euro 2.819,30 corrispondente alla differenza accertata dal CTU relativa alle assenze non retribuite ed alle ferie non godute, e quanto liquidato in sentenza.
6) Condannare l'appellata al pagamento della rivalutazione monetaria su tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio
7) Condannare parte appellata al pagamento degli interessi convenzionali ex art. 61 CCNL su tutte le somme che risulteranno dovute all'esito del presente giudizio.
8) Condannare l'appellata al pagamento delle spese del giudizio di primo grado ed al rimborso dell'importo di euro 6.279,00 trattenuto in compensazione sugli importi in conto capitale liquidati dalla sentenza di primo grado.
9) Con vittoria delle spese di lite del presente grado, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore per averle integralmente anticipate.
PER PARTE APPELLATA:
“nel merito: rigettare il ricorso in appello perché infondato, confermando integralmente la sentenza n. 298/2023 resa dal Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, in data 9 giugno 2023; con vittoria di spese del doppio grado, diritti e onorari, oltre spese generali, IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice del lavoro del Tribunale di Vicenza accoglieva parzialmente la pretesa creditoria attorea, in relazione alla sola domanda di restituzione delle illegittime trattenute relative alle assenze non retribuite nonché alle ferie non godute e, per l'effetto, condannava a restituire a Controparte_1 CP_3 la somma di € 9.291,22 (oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo).
In ordine alla liquidazione delle spese di causa così provvedeva: “In ragione della parziale reciproca soccombenza compensa le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.500,00 oltre accessori di legge, nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico di ”. CP_4
In sentenza dava atto che:
a) “con ricorso depositato il 4/11/2020, il ricorrente ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle asserite differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra il 1995 ed il 2017, relative a compensi per lavoro straordinario, incidenza dello straordinario sul trattamento di fine rapporto e sulle mensilità aggiuntive, incidenza dei compensi percepiti a titolo di indennità di trasferta sul trattamento di fine rapporto e sulle mensilità aggiuntive, indebite trattenute per assenze imposte dall'azienda e ferie non godute.
Sosteneva che i suoi turni lavorativi iniziavano solitamente il lunedì per terminare il venerdì con percorrenze settimanali di 3000/4000 km, permanendo in trasferta su tratte nazionali ed internazionali senza fare rientro alla sede aziendale durante la settimana, rimanendo talvolta fuori sede nel fine settimana, svolgendo spesso turni di lavoro notturni;
b) evidenziava altresì di aver subito diverse trattenute sulle buste paga per giornate lavorative in cui veniva registrato come assente, e registrazione arbitraria a titolo di ferie in turni di regolare riposo settimanale;
c) si è costituita ritualmente la convenuta contestando in toto le domande attoree, eccependo che il ricorrente ha svolto mansioni di autista di 3° livello Super, guidando trattori stradali e semirimorchi di portata complessiva superiore a 80 quintali e compiendo trasporti di carattere extraurbano, per i quali ha percepito
l'indennità di trasferta.
d) il Giudice ha quindi disposto CTU.
In parte motiva rilevava che:
e) il ricorrente dichiara con il ricorso di essere stato in forza dal 03/11/1995 al
31/10/2017 e di aver lavorato come autista livello 3°S con applicazione della disciplina di cui all'art 11 bis (lavoratori discontinui) CCNL Autotrasporti Merci e
Logistica che prevede un orario di lavoro ordinario pari a 47 ore settimanali.
f) per poter inquadrare la prestazione come straordinaria, in applicazione all'art 13
CCNL applicato, deve essersi verificato il superamento del limite settimanale delle
47 ore;
g) secondo la CTU espletata, che si ritiene di condividere in quanto esaustiva, approfondita e priva di vizi logici e di procedura, a sensi dell'art. 11 bis del
C.C.N.L. applicato al caso di specie, l'orario di lavoro del ricorrente era di 47 ore settimanali e nelle settimane esaminate nel periodo dal 05/2012 al 10/2017, per le quali sono presenti le registrazioni del cronotachigrafo, unico elemento su cui basare la verifica, non risulta essere stato superato il limite delle 47 ore settimanali di lavoro ordinario. Non risultano pertanto ore di straordinario effettuate;
h) l'assenza di prestazioni di lavoro straordinario esclude quindi il diritto di chiedere differenze retributive sulle mensilità aggiuntive e sul t.f.r.
i) per quanto riguarda l'incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR e mensilità aggiuntive si rileva che il CCNL applicato, Autotrasporto merci e logistica, stabilisce un regime specifico per il trattamento della trasferta;
in particolare, l'art
62 intitolato “Rimborso spese – Indennità equivalenti” individua importi per il personale viaggiante distinti se l'attività viene svolta in territorio nazionale o estero. In relazione alla natura di tale indennità viene precisato all'art 62 CCNL che l'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale;
le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali;
le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili esclusivamente nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale. il CCNL all'art 62 precisa quindi che gli importi erogati a titolo di indennità di trasferta hanno natura restitutoria;
essi possono essere integrati fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale;
le differenze in più rispetto ai valori esenti dall'IRPEF hanno natura retributiva e sono computabili nel t.f.r., sempre che l'indennità sia erogata in modo non occasionale;
l'indennità giornaliera di trasferta estero erogata nel caso di specie non risulta mai superiore ai limiti stabiliti per l'esenzione contributiva e fiscale e previsti per le trasferte estere;
non risultano quindi differenze che, ai sensi dell'art 62 del CCNL, devono considerarsi di natura retributiva e quindi da computare nel TFR
j) risulta invece sussistente il credito vantato dal ricorrente per le illegittime trattenute a titolo di assenze e ferie non godute in busta paga, accertato dalla
CTU nell' importo equivalente a quello indicato dal ricorrente;
k) per tutte le motivazioni suesposte si ritiene di accogliere solo parzialmente il ricorso, relativamente alla domanda di restituzione delle illegittime trattenute sulle buste paga per giornate lavorative in cui veniva registrato come assente, e registrazione arbitraria a titolo di ferie in turni di regolare riposo settimanale
l) in ragione della parziale reciproca soccombenza si ritiene di compensare le spese di lite nella misura del 30%, ponendo il restante 70% a carico di CP_3 come liquidate in dispositivo”.
2. Impugna la sentenza (erede dell'originario ricorrente Parte_1 Per_1
) svolgendo otto (8) motivi di appello.
[...]
2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa motivazione riguardo al lavoro straordinario, laddove non è in alcun modo argomentata l'adesione alle conclusioni dell'elaborato peritale, né viene svolto alcun ragionamento giuridico o di fatto atto a spiegare le ragioni per cui si aderisce al criterio di computo dell'orario proposto dalla convenuta.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della CTU contabile per vizi procedurali e sostanziali trattandosi di valutazioni di carattere giuridico esulanti dalla competenza del CTU e, dunque, strettamente riservate al giudicante
2.3. Con il terzo motivo si duole della sentenza nella parte in cui ha fatto acritica adesione alla CTU che a sua volta ha negato l'esistenza del lavoro straordinario, sulla base delle registrazioni del cronotachigrafo.
Evidenzia che tale criterio non tiene conto della disciplina legale e contrattuale dell'orario di lavoro, né dell'interpretazione giurisprudenziale che ne viene data.
Tanto premesso conclude nel senso che l'orario di lavoro deve calcolarsi sulla base del c.d. “nastro lavorativo” giornaliero del lavoratore, dal quale detrarsi solo le pause obbligatorie per legge e le pause pranzo, pur concordando con l'eccezione di controparte per la quale nei conteggi prodotti non è stata detratta la pausa pranzo, per cui gli stessi andranno rettificati sottraendo un'ora per ogni giornata lavorata.
2.4. Con il quarto motivo ribadisce che l'indennità di trasferta è da includere nel calcolo del TFR per la sua natura retributiva.
Deduce che erra il giudicante nell'aderire alla CTU e nel ritenere che l'indennità di trasferta ha natura esclusivamente restitutoria in ragione della previsione contenuta nell'art. 62 CCNL per cui oltre i limiti per l'esenzione fiscale e contributiva l'indennità ha sempre natura retributiva, laddove non c'era alcuna pattuizione individuale o contratto aziendale che definisse la parte restitutoria dell'indennità, come da precedenti della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 1378/2019).
2.5. Con il quinto motivo censura l'erronea lettura del giudicante della CTU laddove ha riconosciuto per ferie non godute e assenze non retribuite la minor somma di €
9.291,22 rispetto al dovuto pacificamente pari ad € 12.110,52.
2.6. Con il sesto motivo lamenta la violazione dell'art. 429 c.p.c. avendo la sentenza riconosciuto i soli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.
2.7. Con il settimo motivo rileva la violazione dell'art. 92 c.p.c. nella regolamentazione delle spese di lite per erronea applicazione del principio di soccombenza.
2.8. Con l'ottavo motivo chiede il riconoscimento degli interessi legali ai sensi dell'art. 61 Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”) che stabilisce “la retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese” (comma 4); “nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente” (comma 5).
3. Radicatosi il contradditorio difende la sentenza Controparte_1 della quale chiede l'integrale conferma.
Sostiene che l'appellante ha sottoposto al gravame solo parte delle domande originariamente formulate in primo grado, con conseguente abbandono delle questioni non espressamente riproposte e, in particolare:
a) incidenza dello straordinario sul TFR:
b) incidenza dello straordinario sulle mensilità aggiuntive (13.ma e 14.ma mensilità);
c) incidenza delle indennità di trasferta sulle mensilità aggiuntive (13.ma e
14.ma mensilità);
3.1. Sul primo motivo replica che il giudice di prime cure ha richiamato la disciplina contrattuale collettiva applicabile e l'elaborato peritale, ritenendolo esaustivo, approfondito e privo di vizi logici.
3.2. Sul secondo motivo evidenzia che il CTU ha svolto una disamina tecnica, con richiamo al CCNL che assegna all'istituto natura esclusivamente restitutoria/non retributiva.
3.3. Sul terzo motivo rileva che la normativa in materia di orario di lavoro non ha invertito l'onere della prova in materia di superamento dell'orario di lavoro ordinario, che resta a carico del lavoratore.
3.4. Sul quarto motivo rimarca che l'elaborato peritale ha un solido fondamento legislativo e contrattuale laddove la natura restitutoria dell'indennità di trasferta è confermata da un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, laddove l'indennità in questione è sempre stata erogata in accordo tra le parti, sulla base di un comportamento concludente mai contestato, né in origine, né in fase di esecuzione o alla fine del rapporto stesso in sede di rivendicazione sindacale.
3.5. Sul quinto motivo, pur non svolgendo appello incidentale sul capo della sentenza favorevole al lavoratore, ritiene che non corrisponda affatto al vero che al lavoratore siano state imposte giornate di riposo forzato non pagate laddove “le giornate indicate come “A” non sono giornate di assenza imposta, ma sono state regolarmente pagate”.
3.6. Rispetto ai motivi sesto, settimo e ottavo rileva che “all'infondatezza di tutti i primi cinque motivi di appello consegue il necessario rigetto dei motivi 6-8, che sono accessori alle pretese principali”.
4. Tentata invano la conciliazione all'udienza del 8 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo all'udienza del 12 giugno 2025, nel corso della quale parte appellante rinunziava ai motivi di appello relativi alla retribuzione straordinaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato – in relazione alle domande sul cui accoglimento insiste la difesa del lavoratore - e da accogliere per quanto di ragione.
6. Il motivo di gravame relativo all'errore di calcolo in cui è incorso il giudice nel quantificare il risarcimento del danno per ferie e permessi non goduti è fondato.
La sentenza è passata in giudicato in punto an debeatur laddove in punto quantum debeatur il CTU aveva quantificato la posta in € 12.110,52 rispetto alla minor somma di € 9.291,22 liquidata.
L'importo non è contestato da parte appellata ed è pari ad € 2.819,30 per illegittime trattenute relative ad assenze non retribuite nonché a ferie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
Invero, avendo la posta natura risarcitoria non può però essere applicato il tasso convenzionale previsto per il ritardato pagamento della retribuzione di cui all'art. 61 comma 5° Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”), come invece preteso dall'appellante.
7. Anche il motivo di gravame relativo all'inclusione dell'indennità di trasferta nel calcolo del TFR - stante la natura retributiva e non risarcitoria della posta - è fondato.
Deduce l'appellante che erra il giudicante nell'aderire alla CTU e nel ritenere che l'indennità di trasferta ha natura esclusivamente restitutoria in ragione della previsione contenuta nell'art. 62 CCNL per cui oltre i limiti per l'esenzione fiscale e contributiva l'indennità ha sempre natura retributiva, evidenziando che non c'era alcuna pattuizione individuale o contratto aziendale che definisse la parte restitutoria dell'indennità.
L'art. 62 comma 6 del CCNL AUTOTRASPORTO che recita “
6. L'indennità di trasferta prevista dal presente articolo ha natura restitutoria nella misura fissata dalle parti e può essere integrata fino alla concorrenza dei limiti stabiliti per l'esenzione contributiva
e fiscale. Le regole e le definizioni possono essere stabilite con gli accordi collettivi aziendali o territoriali”, prevede espressamente che l'indennità di trasferta ha natura restitutoria “nella misura fissata dalle parti”, rinviando dunque alla contrattazione di secondo livello la determinazione della parte restitutoria di tale indennità.
Osserva il Collegio che se le parti sociali – come nel caso di specie- non hanno stabilito la quota restitutoria, l'indennità di trasferta ha allora natura integralmente retributiva.
Non può infatti rappresentare fatto modificativa della natura dell'emolumento l'asserito comportamento concludente del lavoratore (che non ha mai contestato le erogazioni ricevute dall'azienda) o del sindacato (che non ha mai contestato la natura della posta), laddove - si ribadisce – difetta nella fattispecie uno specifico accordo collettivo ovvero individuale.
Non vi è infatti motivo dal discostarsi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1378/2019) che nel pronunciarsi sulla natura dell'indennità di trasferta prevista dalla contrattazione collettiva in ipotesi di personale itinerante ne ha evidenziato la
“natura restitutoria nella misura fissata dalle parti”, laddove “in assenza di pattuizione individuale o aziendale, essendo tale indennità commisurata al tempo, la stessa assume natura retributiva”.
È allora dovuto l'importo di € 11.883,41 a titolo di incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR,
Trattandosi di posta retributiva gli interessi legali sono da computare nella misura convenzionale di cui all'art. 61 comma 5° Parte Speciale CCNL (“Retribuzione”), con la rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
8. Le spese di lite del doppio grado di giudizio vanno compensate nella misura del 1/3 con la condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante della residua quota di 2/3 come liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 - tenuto conto del valore di causa di cui al disputandum per effetto della limitazione delle originarie domande attoree (fascia fino ad € 26.000,00) e secondo i tariffari prossimi fra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento senza la fase istruttoria, avuto riguardo alla semplicità della decisione e alla ripetitività degli atti delle parti, con distrazione a favore del difensore antistatario avv. ROSSI Dario.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) condanna al pagamento dell'ulteriore Parte_2 somma pari ad € 2.819,30 per illegittime trattenute relative ad assenze non retribuite nonché a ferie, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
2) condanna al pagamento della somma pari Parte_2 ad € 11.883,41 a titolo di incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR, oltre interessi legali nella misura convenzionale di cui all'art. 61 comma 5° Parte speciale CCNL AUTOTRASPORTO e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo;
3) compensa fra le parti in misura di 1/3 le spese di lite del doppio grado di giudizio e, condanna a rifondere a Parte_2
quale erede di la residua quota di 2/3, quota Parte_1 Persona_1 così liquidata quanto al primo grado di giudizio in € 2.500,00 e quanto al presente grado di giudizio in € 2.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA, con distrazione a favore dell'avv. ROSSI Dario dichiaratosi antistatario.
Venezia, 12.06.2025
Il giudice estensore Il Presidente PUCCETTI Lorenzo
ALESSIO Gianluca