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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 21/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2156/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2156/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI ELENA, con domicilio presso il suo studio sito in VIA DANTE n.12 VIGEVANO;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Dorno (PV), in data 08/09/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dorno (PV) alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2) Entro 30 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la loro separazione la moglie lascerà la casa coniugale sita in Garlasco alla via Grazia Deledda n.3 e di proprietà esclusiva del marito. pag. 1 di 3 3) Gli arredi della casa coniugale resteranno di proprietà del marito e la moglie asporterà solo i propri effetti personali nonché i beni e arredi riconosciuti di sua esclusiva proprietà. Il marito corrisponderà alla moglie la somma di € 5.000,00=
(cinquemila) a titolo di rimborso della quota parte già di proprietà di quest'ultima degli arredi della casa a lui rimasti in proprietà esclusiva. Il pagamento del predetto importo avverrà in n.5 rate mensili di eguale ammontare a decorrere dal mese di settembre 2025.
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito prima
d'ora ogni diverso e ulteriore rapporto di natura economica dipendente dal matrimonio
e qui non espressamente specificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.6.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, con le medesime note scritte, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Dorno (PV), in data Parte_2
pag. 2 di 3 08/09/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dorno (PV) alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2156/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2156/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. CALLEGARI ELENA, con domicilio presso il suo studio sito in VIA DANTE n.12 VIGEVANO;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Dorno (PV), in data 08/09/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dorno (PV) alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con mutuo reciproco rispetto.
2) Entro 30 giorni dal deposito della sentenza che pronuncia la loro separazione la moglie lascerà la casa coniugale sita in Garlasco alla via Grazia Deledda n.3 e di proprietà esclusiva del marito. pag. 1 di 3 3) Gli arredi della casa coniugale resteranno di proprietà del marito e la moglie asporterà solo i propri effetti personali nonché i beni e arredi riconosciuti di sua esclusiva proprietà. Il marito corrisponderà alla moglie la somma di € 5.000,00=
(cinquemila) a titolo di rimborso della quota parte già di proprietà di quest'ultima degli arredi della casa a lui rimasti in proprietà esclusiva. Il pagamento del predetto importo avverrà in n.5 rate mensili di eguale ammontare a decorrere dal mese di settembre 2025.
4) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver definito prima
d'ora ogni diverso e ulteriore rapporto di natura economica dipendente dal matrimonio
e qui non espressamente specificato”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.6.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, con le medesime note scritte, hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 che hanno contratto matrimonio in Dorno (PV), in data Parte_2
pag. 2 di 3 08/09/2001, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Dorno (PV) alla Parte II, Serie A, n. 8, dell'anno 2001;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 17/11/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3