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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IN RC;
opponente contro
Avv. AV GA, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. opposto
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI:
voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento
dell'opposizione svolta
IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve
all'opposto e, per l'effetto,
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga
sussistere un credito in capo all'opposto,
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del debito che
eventualmente dovesse residuare in capo all'opponente,
detratto ogni acconto e compensato altro credito ad ogni
ragione e/o titolo.".
Per parte opposta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni avversa
domanda, eccezione o ragione:
1) nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in
fatto e diritto e confermare l'ingiunzione
2) Si rinuncia alla riconvenzionale limitatamente ed in
relazione alle ulteriori competenze dell'attività svolta
per l'appello proposto dalla , e pari ad €.2.000,00, Pt_2
in quanto la società CFOOD SaS di è Parte_1
inattiva ed incapiente, e non è stata evocata in giudizio;
parimenti incapiente è lo stesso accomandatario.
3) Si rinuncia per similari motivi alla riconvenzionale
relativa alle competenze chieste per il reclamo al
Collegio, pari ad €. 7.300,00;
4) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, per la
restante parte della pretesa non abbandonata, condannare
l'opponente al pagamento della maggior somma per spese
generali sull'importo ingiunto e per il contributo CA,
pag. 2/14 nonché per onorari, ed oltre accessori, risultante
dall'applicazione della penale del 15% per il recesso
anticipato sui compensi pattuiti;
ed €.4.000,00, oltre
accessori, per sconto extra offerto e non accettato
dall'opponente, e pertanto - sorte come da decreto.€.
12.915,00) - per competenze liquidate in decreto €.
540,00) - per spese generali su b) €. 81,00) - per
contributo SS Avvocati 4% su b, c €. 24,84) e-per le
spese generali non liquidate in decreto sulla sorte
sub.a).€. 1.937,25 f- per contributo SS Avvocati 4% su
a ed e €. 594,09
g-in riconvenzionale per differenza compensi.€. 4.000,00
h-in riconvenzionale per penale recesso €. 2.537,25 k-per
spese generali sulla voce g).€. 600,00 j- per contributo
SS Avvocati 4% su g, h, k.€. 285,49
TOTALE riconvenzionale €. 9.954,08 e complessivamente
€.23.514,92
5) si chiede in subordine che il Tribunale voglia
determinare equamente il compenso dovuto per la fase
decisoria della causa patrocinata dall'opposto -
n°3097/2020 RG. Tribunale di Perugia-
6) Con vittoria di spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
proponeva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento monitorio n. 90/2024 del 6.1.2024, con cui pag. 3/14 l'intestato Tribunale ha ingiunto al medesimo opponente il pagamento della somma di euro 12.950,00 oltre interessi ed accessori, in favore dell'Avv. AV GA, a titolo di prestazioni professionali che l'Avv. GA aveva eseguito nell'ambito del giudizio civile R.G. 3097/20.
1.1 A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente allegava:
- che a dicembre 2023 aveva revocato il mandato professionale all'Avv. GA;
- che a tale data doveva ancora essere celebrata la fase decisoria del procedimento in questione, sicché non era dovuto l'importo di euro 5.000,00 convenuto tra le parti per la medesima fase;
- di avere già corrisposto al professionista opposto la somma di euro 10.536,00 tramite bonifici oltre euro
5.020,00 in contanti, così per complessivi euro 15.556,00;
- che, conseguentemente, sottraendo dall'importo convenuto di euro 22.415,00 le somme di euro 5.000,00 per compensi relativi alla fase decisoria (non patrocinata dall'opposto) e di euro 15.556,00, il credito del professionista opposto non sarebbe superiore ad euro
1.859,00.
- che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto emesso senza il preventivo parere del Consiglio
dell'Ordine e comunque per una somma illiquida e contestata.
pag. 4/14 1.2. Costituitosi in giudizio l'Avv. AV GA
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
A fondamento della difesa spiegata eccepiva:
- che al punto 8) dell'accordo/preventivo concluso dalle parti, era indicato che in caso di recesso il compenso sarebbe stato comprensivo dell'intro importo convenuto per la fase del giudizio in corso al momento della revoca dell'incarico, dunque risultava dovuto il compenso per euro 5.000,00 relativo alla fase decisoria,
per la quale – comunque – aveva già redatto e depositato le note difensive conclusionali;
- che a fronte dell'accordo sui compensi non doveva né poteva essere chiesto il parere del consiglio dell'Ordine
di cui all'art. 636 c.p.c..
- di avere ricevuto dall'opponente la somma complessiva di euro 12.283,83, di cui euro 2.500,00 pagati in acconto per il giudizio di appello (della causa promossa dai fideiussori), somma che, pertanto, non poteva essere imputata a compenso per l'attività oggetto di ingiunzione.
In via riconvenzionale il professionista opposto chiedeva il pagamento delle somme oggetto di offerte di riduzione dei compensi non accettate dall'opponente di cui euro 7.300,00 per il giudizio cautelare-reclamo, euro
3.362,25 per penale convenuta per essere receduto dal rapporto senza giusta causa, euro 2.000,00 (euro 4.500,00
pag. 5/14 meno euro 2.500,00 già corrisposti a titolo di acconto)
per il giudizio di appello, così per euro 15.144,00,
comprensivo di accessori.
Sempre in via riconvenzionale erano richiesti gli accessori delle prestazioni di cui al provvedimento monitorio, non liquidate in tale sede.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto, la causa era istruita attraverso prova testimoniale volta ad accertare se l'opposto abbia ricevuto o meno i pagamenti in contanti indicati da parte opponente;
il Tribunale ammetteva tale prova ex art. 2721,
c. II, c.c. (così derogando ai divieti di cui agli artt.
2721 e 2726 c.c.) in ragione dei principi di prova costituiti dalla email del 10.1.2024 e dalle dichiarazioni scritte rese dal sig. (cfr: ordinanza Parte_3
istruttoria del 11.7.2024).
1.4. Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 2.10.2025.
***
2. In ordine logico vanno dapprima affrontati i motivi di opposizione relativi all'illegittima adozione del provvedimento monitorio per difetto dei presupposti del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e per difetto di liquidità del credito.
L'eccezione è infondata in quanto il credito del professionista trae origine da un accordo sui compensi,
pag. 6/14 con conseguente liquidità del credito e non necessità che per ottenere il provvedimento monitorio il professionista chieda il parere di congruità al competente consiglio professionale.
3. Quanto al convenuto onorario di euro 5.000,00 per la fase decisionale, non è stata contestata l'affermazione del professionista opposto che, prima della revoca dell'incarico, aveva già depositato le note conclusive dallo stesso predisposte. Tali note sono state depositate in questo giudizio e recano la data del 17.11.2023, data antecedente alla revoca del mandato professionale avvenuta nel mese di dicembre.
Dunque, deve ritenersi che l'Avv. GA, pur non partecipando all'udienza di discussione, abbia sicuramente prestato la propria opera professionale nella fase di discussione, assolvendo all'incombente sicuramente più
importante, qual è la redazione della memoria conclusiva.
Dunque, va riconosciuto al professionista opposto l'importo di euro 5.000,00.
4. In merito alla maggiore somma che – l'opponente ha eccepito – l'Avv. GA avrebbe ricevuto in contanti,
vi è una discrepanza tra quanto il professionista ha dichiarato avere ricevuto (euro 12.283,83) e quanto il cliente ha affermato avere corrisposto (euro 15.556,00
meno) ammontante ad euro 3.273,00.
L'istruttoria orale, ammissibile per le ragioni sopra pag. 7/14 evidenziate e di cui all'ordinanza 11.7.2024, non ha restituito la prova di quanto allegato da parte opponente.
Il teste , professionista che condivideva con Pt_3
l'Avv. GA gli spazi comuni dei rispettivi uffici, ha riferito esclusivamente di avere ricevuto in due occasioni pagamenti in contanti dall'opponente in busta chiusa, che lo stesso ha poi lasciato sulla scrivania del professionista, dopo averlo avvisato. Nulla ha saputo dire in merito agli importi contenuti nelle buste e alle date in cui le stesse sono state ricevute. Dunque, dalla testimonianza del teste non è possibile Pt_3
apprezzare se l'opponente ha consegnato all'Avv. GA
somme ulteriori rispetto a quelle che il professionista ha affermato di avere ricevuto, anche in contanti, non sussistendo evidenza del denaro contenuto in tali buste.
Inoltre, va evidenziato come nella dichiarazione scritta rilasciata all'opponente il teste aveva indicato di avere ricevuto dall'opponente “per l'Avvocato AV
GA”, in sei differenti occasioni, l'importo complessivo di euro 3.020,00 euro, poi aggiungendo –
sempre nel medesimo scritto - di avere ricevuto dallo stesso opponente in due occasioni una busta contenente del denaro che il teste ha poi lascito sulla scrivania dell'Avv. GA. In sede di deposizione testimoniale il teste – come visto – ha confermato solo tale ultima circostanza, precisando di non conoscere gli importi pag. 8/14 contenuti nella busta. Il fatto che il teste abbia sottoscritto una dichiarazione contenente precisi importi e le date in cui le relative somme di denaro gli sarebbero state consegnate, dichiarazione in parte qua non confermata in sede testimoniale, non può che minare la credibilità complessiva della deposizione del testimone,
così come anche evidenziato da parte opposta.
La deposizione del teste figlia Testimone_1
dell'opponente, oltre che poco attendibile (per il legame di parentela) è sicuramente generica, non essendo idonea a provare – in termini puntuali e circostanziati - l'importo esatto corrisposto in contanti dall'opponente al professionista opposto.
5. Con riferimento all'imputazione delle somme corrisposte all'Avv. GA per l'importo di euro
12.283,83, va detto che parte opponente non ha contestato l'attività prestata dall'Avv. GA nell'ambito del giudizio di appello e di cui vi è documentazione in atti.
Dunque, va riconosciuto all'Avv. GA l'importo di euro 2.500,00 oltre accessori, per le fasi studio e introduzione (somma che l'opposto ha dichiarato di avere già ricevuto). Nulla va riconosciuto per la fase istruttoria/trattazione, in difetto di puntuale allegazione in merito all'attività relativa a questa fase effettivamente svolta;
domanda peraltro rinunciata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
pag. 9/14 6. Quanto alle domande riconvenzionali, la clausola penale convenuta per la revoca dall'incarico è nulla. Ai
sensi dell'art. 2237 c.c. il cliente può sempre recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera prestata.
Dunque, alcuna penale (che presuppone un risarcimento del danno ed un inadempimento) trova causa nel comportamento dell'opponente. La stessa poi, in quanto convenuta con un consumatore senza che sia stata data prova della contrattazione tra le parti, è abusiva, in quanto pone a carico del consumatore un onere gravoso a fronte dell'esercizio di un diritto. Infatti, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso di specie, sicuramente priva di equilibrio è la previsione contrattuale che impone una sanzione – sotto forma di penale - al consumatore per l'esercizio di un diritto.
Tanto più che analoga penale non viene prevista a favore del consumatore ed a danno del professionista in caso di recesso di quest'ultimo (cfr: Cass. sent. 6481 del 2010;
sent. 19525 del 2020), in questi termini rinvenendosi una situazione analoga a quella di cui alla lett. e) dell'art. 33.
pag. 10/14 7. Sempre in via riconvenzionale l'Avv. GA ha chiesto che l'opponente sia condannato a corrispondergli la somma di euro 4.000,00 non contabilizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto oggetto di “sconto” e il compenso per la fase del reclamo del giudizio cautelare.
Tali importi non sono dovuti.
La domanda relativa alla seconda voce di credito è
stata rinunciata dall'opposto in sede di precisazione delle conclusioni. La stessa era comunque infondata (tale accertamento viene compiuto al fine della regolamentazione delle spese di lite).
Nella nota inviata all'opponente in data 6.12.2023
l'Avv. GA dichiarava espressamente di rinunciare ai compensi per l'attività relativa al giudizio cautelare nella fase di reclamo. Trattasi di remissione parziale del debito, che non necessita di accettazione (art. 1236
c.c.). Tale rinuncia non era subordinata al pagamento del minore importo esposto. La stessa è stata confermata anche dal successivo comportamento del professionista, che non ha esposto il credito de quo nel ricorso per decreto ingiuntivo. Peraltro, la lettura complessiva dell'accordo sui compensi porta a ritenere che le parti abbiano inteso comprendere nelle somme oggetto di preventivo l'intera fase cautelare, comprensiva anche del reclamo, in quanto hanno voluto riferirsi alla fase della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (così almeno è stato pag. 11/14 apprezzato dal consumatore – che evidentemente ignorava la possibilità che il giudizio cautelare comportasse anche una fase di reclamo – in questo modo dovendosi interpretare ex art. 35 c. II condice consumo). Peraltro,
ulteriore conferma di quanto viene detto si rinviene nella clausola n. 9 richiamata da parte opposta per fondare il proprio credito. In tale clausola si legge che sono esclusi dal preventivo “a) eventuali azioni cautelari,
autonome o proposte nel corso del giudizio di merito e
relativi reclami”; evidente è il riferimento ad azioni cautelari non comprese tra quelle oggetto di preventivo,
in quanto appunto “eventuali” ed essendo i reclami esclusi
“relativi” a tali nuove e diverse azioni.
Per lo sconto di euro 4.000,00, anche in questo caso trattasi di rinuncia parziale di tale credito, in quanto –
diversamente da quanto allegato da parte opposta – non subordinata al pagamento della nota spese. Anche in questo caso il comportamento del professionista opposto conferma l'avvenuta rinuncia (che non necessita di accettazione ex art. 1236 c.c.), avendo lo stesso omesso di inserire tale credito nel ricorso per decreto ingiuntivo.
8. Infine, sono dovuti al professionista gli accessori a titolo di rimborso forfetario al 15%, e CPA sulla somma portata dal provvedimento monitorio di euro 12.950,00
(somma correttamente determinata dal professionista pag. 12/14 considerati gli acconti ricevuti e l'agevolazione concessa) e non liquidati in quella sede.
9. Conclusivamente il provvedimento monitorio va confermato e l'opponente va altresì condannato a corrispondere all'opposto gli accessori rispetto alla somma portata nel provvedimento monitorio.
Le restanti domande riconvenzionali vanno rigettate.
10. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vanno compensate nella misura del
50%. La restante parte di spesa va posta a carico dell'opponente, soccombente principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 677 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di AV GA, così Parte_1
provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 90/24 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di euro 1937,25 quale spese generali non liquidate con il provvedimento monitoro ed euro 594,09 quale CPA non liquidate nel provvedimento monitorio;
3) rigetta le restanti domande riconvenzionali proposte da parte opposta;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
5) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto, a pag. 13/14 titolo di rimborso del restante 50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 2.538,5 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia, il 6.10.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
IN RC;
opponente contro
Avv. AV GA, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. opposto
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI:
voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento
dell'opposizione svolta
IN VIA PRINCIPALE
accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve
all'opposto e, per l'effetto,
revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga
sussistere un credito in capo all'opposto,
accertare e dichiarare l'esatto ammontare del debito che
eventualmente dovesse residuare in capo all'opponente,
detratto ogni acconto e compensato altro credito ad ogni
ragione e/o titolo.".
Per parte opposta:
Voglia l'On.le Tribunale adito, reietta ogni avversa
domanda, eccezione o ragione:
1) nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in
fatto e diritto e confermare l'ingiunzione
2) Si rinuncia alla riconvenzionale limitatamente ed in
relazione alle ulteriori competenze dell'attività svolta
per l'appello proposto dalla , e pari ad €.2.000,00, Pt_2
in quanto la società CFOOD SaS di è Parte_1
inattiva ed incapiente, e non è stata evocata in giudizio;
parimenti incapiente è lo stesso accomandatario.
3) Si rinuncia per similari motivi alla riconvenzionale
relativa alle competenze chieste per il reclamo al
Collegio, pari ad €. 7.300,00;
4) in accoglimento della spiegata riconvenzionale, per la
restante parte della pretesa non abbandonata, condannare
l'opponente al pagamento della maggior somma per spese
generali sull'importo ingiunto e per il contributo CA,
pag. 2/14 nonché per onorari, ed oltre accessori, risultante
dall'applicazione della penale del 15% per il recesso
anticipato sui compensi pattuiti;
ed €.4.000,00, oltre
accessori, per sconto extra offerto e non accettato
dall'opponente, e pertanto - sorte come da decreto.€.
12.915,00) - per competenze liquidate in decreto €.
540,00) - per spese generali su b) €. 81,00) - per
contributo SS Avvocati 4% su b, c €. 24,84) e-per le
spese generali non liquidate in decreto sulla sorte
sub.a).€. 1.937,25 f- per contributo SS Avvocati 4% su
a ed e €. 594,09
g-in riconvenzionale per differenza compensi.€. 4.000,00
h-in riconvenzionale per penale recesso €. 2.537,25 k-per
spese generali sulla voce g).€. 600,00 j- per contributo
SS Avvocati 4% su g, h, k.€. 285,49
TOTALE riconvenzionale €. 9.954,08 e complessivamente
€.23.514,92
5) si chiede in subordine che il Tribunale voglia
determinare equamente il compenso dovuto per la fase
decisoria della causa patrocinata dall'opposto -
n°3097/2020 RG. Tribunale di Perugia-
6) Con vittoria di spese”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato,
proponeva opposizione avverso il Parte_1
provvedimento monitorio n. 90/2024 del 6.1.2024, con cui pag. 3/14 l'intestato Tribunale ha ingiunto al medesimo opponente il pagamento della somma di euro 12.950,00 oltre interessi ed accessori, in favore dell'Avv. AV GA, a titolo di prestazioni professionali che l'Avv. GA aveva eseguito nell'ambito del giudizio civile R.G. 3097/20.
1.1 A fondamento dell'opposizione proposta, l'opponente allegava:
- che a dicembre 2023 aveva revocato il mandato professionale all'Avv. GA;
- che a tale data doveva ancora essere celebrata la fase decisoria del procedimento in questione, sicché non era dovuto l'importo di euro 5.000,00 convenuto tra le parti per la medesima fase;
- di avere già corrisposto al professionista opposto la somma di euro 10.536,00 tramite bonifici oltre euro
5.020,00 in contanti, così per complessivi euro 15.556,00;
- che, conseguentemente, sottraendo dall'importo convenuto di euro 22.415,00 le somme di euro 5.000,00 per compensi relativi alla fase decisoria (non patrocinata dall'opposto) e di euro 15.556,00, il credito del professionista opposto non sarebbe superiore ad euro
1.859,00.
- che il decreto ingiuntivo era illegittimo in quanto emesso senza il preventivo parere del Consiglio
dell'Ordine e comunque per una somma illiquida e contestata.
pag. 4/14 1.2. Costituitosi in giudizio l'Avv. AV GA
chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio.
A fondamento della difesa spiegata eccepiva:
- che al punto 8) dell'accordo/preventivo concluso dalle parti, era indicato che in caso di recesso il compenso sarebbe stato comprensivo dell'intro importo convenuto per la fase del giudizio in corso al momento della revoca dell'incarico, dunque risultava dovuto il compenso per euro 5.000,00 relativo alla fase decisoria,
per la quale – comunque – aveva già redatto e depositato le note difensive conclusionali;
- che a fronte dell'accordo sui compensi non doveva né poteva essere chiesto il parere del consiglio dell'Ordine
di cui all'art. 636 c.p.c..
- di avere ricevuto dall'opponente la somma complessiva di euro 12.283,83, di cui euro 2.500,00 pagati in acconto per il giudizio di appello (della causa promossa dai fideiussori), somma che, pertanto, non poteva essere imputata a compenso per l'attività oggetto di ingiunzione.
In via riconvenzionale il professionista opposto chiedeva il pagamento delle somme oggetto di offerte di riduzione dei compensi non accettate dall'opponente di cui euro 7.300,00 per il giudizio cautelare-reclamo, euro
3.362,25 per penale convenuta per essere receduto dal rapporto senza giusta causa, euro 2.000,00 (euro 4.500,00
pag. 5/14 meno euro 2.500,00 già corrisposti a titolo di acconto)
per il giudizio di appello, così per euro 15.144,00,
comprensivo di accessori.
Sempre in via riconvenzionale erano richiesti gli accessori delle prestazioni di cui al provvedimento monitorio, non liquidate in tale sede.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiunto opposto, la causa era istruita attraverso prova testimoniale volta ad accertare se l'opposto abbia ricevuto o meno i pagamenti in contanti indicati da parte opponente;
il Tribunale ammetteva tale prova ex art. 2721,
c. II, c.c. (così derogando ai divieti di cui agli artt.
2721 e 2726 c.c.) in ragione dei principi di prova costituiti dalla email del 10.1.2024 e dalle dichiarazioni scritte rese dal sig. (cfr: ordinanza Parte_3
istruttoria del 11.7.2024).
1.4. Precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 2.10.2025.
***
2. In ordine logico vanno dapprima affrontati i motivi di opposizione relativi all'illegittima adozione del provvedimento monitorio per difetto dei presupposti del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati e per difetto di liquidità del credito.
L'eccezione è infondata in quanto il credito del professionista trae origine da un accordo sui compensi,
pag. 6/14 con conseguente liquidità del credito e non necessità che per ottenere il provvedimento monitorio il professionista chieda il parere di congruità al competente consiglio professionale.
3. Quanto al convenuto onorario di euro 5.000,00 per la fase decisionale, non è stata contestata l'affermazione del professionista opposto che, prima della revoca dell'incarico, aveva già depositato le note conclusive dallo stesso predisposte. Tali note sono state depositate in questo giudizio e recano la data del 17.11.2023, data antecedente alla revoca del mandato professionale avvenuta nel mese di dicembre.
Dunque, deve ritenersi che l'Avv. GA, pur non partecipando all'udienza di discussione, abbia sicuramente prestato la propria opera professionale nella fase di discussione, assolvendo all'incombente sicuramente più
importante, qual è la redazione della memoria conclusiva.
Dunque, va riconosciuto al professionista opposto l'importo di euro 5.000,00.
4. In merito alla maggiore somma che – l'opponente ha eccepito – l'Avv. GA avrebbe ricevuto in contanti,
vi è una discrepanza tra quanto il professionista ha dichiarato avere ricevuto (euro 12.283,83) e quanto il cliente ha affermato avere corrisposto (euro 15.556,00
meno) ammontante ad euro 3.273,00.
L'istruttoria orale, ammissibile per le ragioni sopra pag. 7/14 evidenziate e di cui all'ordinanza 11.7.2024, non ha restituito la prova di quanto allegato da parte opponente.
Il teste , professionista che condivideva con Pt_3
l'Avv. GA gli spazi comuni dei rispettivi uffici, ha riferito esclusivamente di avere ricevuto in due occasioni pagamenti in contanti dall'opponente in busta chiusa, che lo stesso ha poi lasciato sulla scrivania del professionista, dopo averlo avvisato. Nulla ha saputo dire in merito agli importi contenuti nelle buste e alle date in cui le stesse sono state ricevute. Dunque, dalla testimonianza del teste non è possibile Pt_3
apprezzare se l'opponente ha consegnato all'Avv. GA
somme ulteriori rispetto a quelle che il professionista ha affermato di avere ricevuto, anche in contanti, non sussistendo evidenza del denaro contenuto in tali buste.
Inoltre, va evidenziato come nella dichiarazione scritta rilasciata all'opponente il teste aveva indicato di avere ricevuto dall'opponente “per l'Avvocato AV
GA”, in sei differenti occasioni, l'importo complessivo di euro 3.020,00 euro, poi aggiungendo –
sempre nel medesimo scritto - di avere ricevuto dallo stesso opponente in due occasioni una busta contenente del denaro che il teste ha poi lascito sulla scrivania dell'Avv. GA. In sede di deposizione testimoniale il teste – come visto – ha confermato solo tale ultima circostanza, precisando di non conoscere gli importi pag. 8/14 contenuti nella busta. Il fatto che il teste abbia sottoscritto una dichiarazione contenente precisi importi e le date in cui le relative somme di denaro gli sarebbero state consegnate, dichiarazione in parte qua non confermata in sede testimoniale, non può che minare la credibilità complessiva della deposizione del testimone,
così come anche evidenziato da parte opposta.
La deposizione del teste figlia Testimone_1
dell'opponente, oltre che poco attendibile (per il legame di parentela) è sicuramente generica, non essendo idonea a provare – in termini puntuali e circostanziati - l'importo esatto corrisposto in contanti dall'opponente al professionista opposto.
5. Con riferimento all'imputazione delle somme corrisposte all'Avv. GA per l'importo di euro
12.283,83, va detto che parte opponente non ha contestato l'attività prestata dall'Avv. GA nell'ambito del giudizio di appello e di cui vi è documentazione in atti.
Dunque, va riconosciuto all'Avv. GA l'importo di euro 2.500,00 oltre accessori, per le fasi studio e introduzione (somma che l'opposto ha dichiarato di avere già ricevuto). Nulla va riconosciuto per la fase istruttoria/trattazione, in difetto di puntuale allegazione in merito all'attività relativa a questa fase effettivamente svolta;
domanda peraltro rinunciata da parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni.
pag. 9/14 6. Quanto alle domande riconvenzionali, la clausola penale convenuta per la revoca dall'incarico è nulla. Ai
sensi dell'art. 2237 c.c. il cliente può sempre recedere dal contratto, rimborsando al professionista le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera prestata.
Dunque, alcuna penale (che presuppone un risarcimento del danno ed un inadempimento) trova causa nel comportamento dell'opponente. La stessa poi, in quanto convenuta con un consumatore senza che sia stata data prova della contrattazione tra le parti, è abusiva, in quanto pone a carico del consumatore un onere gravoso a fronte dell'esercizio di un diritto. Infatti, ai sensi dell'art. 33 codice del consumo, nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Nel caso di specie, sicuramente priva di equilibrio è la previsione contrattuale che impone una sanzione – sotto forma di penale - al consumatore per l'esercizio di un diritto.
Tanto più che analoga penale non viene prevista a favore del consumatore ed a danno del professionista in caso di recesso di quest'ultimo (cfr: Cass. sent. 6481 del 2010;
sent. 19525 del 2020), in questi termini rinvenendosi una situazione analoga a quella di cui alla lett. e) dell'art. 33.
pag. 10/14 7. Sempre in via riconvenzionale l'Avv. GA ha chiesto che l'opponente sia condannato a corrispondergli la somma di euro 4.000,00 non contabilizzata nel ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto oggetto di “sconto” e il compenso per la fase del reclamo del giudizio cautelare.
Tali importi non sono dovuti.
La domanda relativa alla seconda voce di credito è
stata rinunciata dall'opposto in sede di precisazione delle conclusioni. La stessa era comunque infondata (tale accertamento viene compiuto al fine della regolamentazione delle spese di lite).
Nella nota inviata all'opponente in data 6.12.2023
l'Avv. GA dichiarava espressamente di rinunciare ai compensi per l'attività relativa al giudizio cautelare nella fase di reclamo. Trattasi di remissione parziale del debito, che non necessita di accettazione (art. 1236
c.c.). Tale rinuncia non era subordinata al pagamento del minore importo esposto. La stessa è stata confermata anche dal successivo comportamento del professionista, che non ha esposto il credito de quo nel ricorso per decreto ingiuntivo. Peraltro, la lettura complessiva dell'accordo sui compensi porta a ritenere che le parti abbiano inteso comprendere nelle somme oggetto di preventivo l'intera fase cautelare, comprensiva anche del reclamo, in quanto hanno voluto riferirsi alla fase della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (così almeno è stato pag. 11/14 apprezzato dal consumatore – che evidentemente ignorava la possibilità che il giudizio cautelare comportasse anche una fase di reclamo – in questo modo dovendosi interpretare ex art. 35 c. II condice consumo). Peraltro,
ulteriore conferma di quanto viene detto si rinviene nella clausola n. 9 richiamata da parte opposta per fondare il proprio credito. In tale clausola si legge che sono esclusi dal preventivo “a) eventuali azioni cautelari,
autonome o proposte nel corso del giudizio di merito e
relativi reclami”; evidente è il riferimento ad azioni cautelari non comprese tra quelle oggetto di preventivo,
in quanto appunto “eventuali” ed essendo i reclami esclusi
“relativi” a tali nuove e diverse azioni.
Per lo sconto di euro 4.000,00, anche in questo caso trattasi di rinuncia parziale di tale credito, in quanto –
diversamente da quanto allegato da parte opposta – non subordinata al pagamento della nota spese. Anche in questo caso il comportamento del professionista opposto conferma l'avvenuta rinuncia (che non necessita di accettazione ex art. 1236 c.c.), avendo lo stesso omesso di inserire tale credito nel ricorso per decreto ingiuntivo.
8. Infine, sono dovuti al professionista gli accessori a titolo di rimborso forfetario al 15%, e CPA sulla somma portata dal provvedimento monitorio di euro 12.950,00
(somma correttamente determinata dal professionista pag. 12/14 considerati gli acconti ricevuti e l'agevolazione concessa) e non liquidati in quella sede.
9. Conclusivamente il provvedimento monitorio va confermato e l'opponente va altresì condannato a corrispondere all'opposto gli accessori rispetto alla somma portata nel provvedimento monitorio.
Le restanti domande riconvenzionali vanno rigettate.
10. Tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti le spese di lite vanno compensate nella misura del
50%. La restante parte di spesa va posta a carico dell'opponente, soccombente principale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 677 del 2024 sull'opposizione proposta da nei confronti di AV GA, così Parte_1
provvede:
1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 90/24 che dichiara esecutivo;
2) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto la somma di euro 1937,25 quale spese generali non liquidate con il provvedimento monitoro ed euro 594,09 quale CPA non liquidate nel provvedimento monitorio;
3) rigetta le restanti domande riconvenzionali proposte da parte opposta;
4) compensa le spese di lite nella misura del 50%;
5) condanna l'opponente a corrispondere all'opposto, a pag. 13/14 titolo di rimborso del restante 50% di spese di lite, per detta percentuale, la somma di euro 2.538,5 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e
CPA.
Perugia, il 6.10.2025 Il Giudice dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)
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