Art. 2.
A decorrere dal 1 luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo e' di L. 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.
A decorrere dal 1 luglio 1949 il contributo di cui al precedente articolo e' di L. 22.000.000. Esso viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, e delle foreste per l'esercizio 1949-1950 e per quelli successivi.