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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2478 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: liquidazione assegno ordinario di invalidità,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, c.so Garibaldi 184, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmen Cavuoto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvia Zecchini,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/06/2024 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa nel procedimento R.G. 4236/2022, notificato l'8/11/2023, era stato riconosciuto il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa dell'11/03/2022, che il 15/11/2023 aveva trasmesso l'AP70 per consentire l'erogazione del beneficio, che in data 1/02/2024 l'ente aveva emesso provvedimento di liquidazione della prestazione, quantificando gli arretrati nella misura di €
23.890,98 ma provvedendo al pagamento della sola rata relativa al mese corrente, e che soltanto con bonifico del 2/05/2024, dopo una sua diffida, l' gli aveva accreditato la somma di € 14.633,79, CP_1 inferiore a quella riconosciutagli con il provvedimento di liquidazione del 1° febbraio, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare al pagamento dei ratei maturati da marzo 2022 nella CP_1 misura di € 23.890,98 riconosciuta con provvedimento dell'1/02/2024, detratta la somma di €
14.633,79 già erogata;
con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo di dichiarare la carenza di interesse ad agire del CP_1 ricorrente, in quanto il suo credito era stato interamente soddisfatto, e in subordine di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria di spese.
1 La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto di omologa del 7/11/2023, emesso nel procedimento R.G. 4236/2022, è stato riconosciuto in capo al ricorrente il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa, presentata l'11 marzo 2022. A seguito della notifica del decreto, l' ha emesso provvedimento di liquidazione provvisoria CP_1 della prestazione, quantificando gli arretrati maturati per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2024 in
€ 24.000,30 (corrispondenti a € 23.890,98 al netto delle trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex ONPI).
L'odierna controversia attiene all'importo di tali arretrati, in quanto il ricorrente, sul presupposto di aver diritto all'accredito dell'intero importo di € 23.890,98 indicato nel provvedimento dell'1/02/2024, chiede la condanna dell'Istituto al pagamento della differenza rispetto al minor importo accreditatogli il 2 maggio 2024 (€ 14.633,79). L' , nel costituirsi, ha chiarito la natura delle diverse trattenute che hanno comportato CP_1
l'erogazione di una somma inferiore a quella riportata nel provvedimento di liquidazione, evidenziando che si tratta, oltre che delle trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex già indicati anche nel prospetto di liquidazione, di: trattenute IRPEF (€ 3.936,47 complessivi); CP_2 recupero NASPI percepita dal 1° al 17 aprile 2022 e dal 10 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023, come da opzione esercitata dal sig. , nonché ulteriore recupero NASPI (€ 1.837,59 complessivi); Parte_1 trattenuta quote assegno incumulabili con redditi da lavoro (€ 5.047,38), sulla base di quanto dichiarato dal sig. nel modello TE09. Parte_1
A riprova della correttezza delle trattenute, l' ha versato in atti il provvedimento di liquidazione CP_1 del 1° febbraio completo, nonché il modello TE09 compilato e sottoscritto dallo stesso ricorrente e la dichiarazione di opzione per l'AOI a decorrere da marzo 2022, anch'essa sottoscritta dal . Parte_1
Alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (v., ex plurimis, Cass.,
SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009), l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo
è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012;
154/2006; in termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall' è indispensabile per superare un'incertezza CP_1 probatoria, in presenza di rilevanti elementi indiziari, fra cui assume un rilievo non secondario la
2 produzione solo parziale, da parte del ricorrente, del provvedimento di liquidazione del 1° febbraio
2024, che, comunque, a pag. 2 precisava che gli stessi sarebbero stati resi disponibili sulle successive rate di assegno non appena terminati gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per somme corrisposte in precedenza, tassazione IRPEF secondo la normativa vigente, incumulabilità con redditi provenienti da attività lavorativa. Peraltro, si tratta di documentazione nota al ricorrente
(il provvedimento di liquidazione), quando non proveniente dal ricorrente stesso (il modello TE09 e la dichiarazione di opzione rispetto alla NASPI).
Per quanto riguarda la NASPI, l'art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, dispone che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: […] e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
La percezione, nel periodo coperto dagli arretrati, di somme a titolo di NASPI è pacifica.
Ne discende, anche considerato che vi è stata un'espressa opzione per l'AOI, il diritto dell' di CP_1 trattenere dagli arretrati quanto versato a titolo di NASPI.
Sul punto, anche il ricorrente, nelle note autorizzate successive alla costituzione dell' ha CP_1 riconosciuto che tale trattenuta è corretta.
Parimenti incontestata è la correttezza della trattenuta IRPEF.
Per quanto riguarda le trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex ONPI, il relativo importo è stato detratto una volta sola dal totale complessivo degli arretrati, come si evince da un semplice calcolo aritmetico, ed è menzionato nella memoria dell' a titolo esplicativo delle CP_1 diverse somme che hanno portato dal totale lordo di € 24.000,30 al netto riconosciuto come dovuto di € 13.069,54. Residua la contestazione sull'importo di € 5.047,38 per incumulabilità parziale con i redditi da lavoro dipendente.
Al riguardo, si osserva che già nel provvedimento di liquidazione del 1° febbraio 2024 era riportato l'importo delle quote di assegno incumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo, nella misura vigente per ciascuna annualità, e che la trattenuta operata dall' si fonda sui dati relativi CP_1 alle giornate di lavoro dipendente e ai redditi percepiti indicati dallo stesso nel modello Parte_1
TE09 datato 14/11/23.
Non corrisponde, pertanto, al vero né che la decurtazione sia sfornita di “qualsivoglia elemento di prova”, né che soltanto a seguito della memoria di costituzione (tardiva) dell'Istituto il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'esistenza di un parziale divieto di cumulo e che in presenza di eventuali redditi da lavoro sarebbero state operate trattenute per incumulabilità anche sugli arretrati (si v. ancora pag. 2 del provvedimento dell'1/02/24).
Ciò posto, l'art. 1, co. 42 della l. 335/95 stabilisce che “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti”.
La tabella G prevede in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio,
3 una riduzione del 25% per cento dell'importo dell'assegno, e in caso di reddito superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo una riduzione del 50%.
La riduzione non opera, quindi, se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, come nella fattispecie (sia avendo riguardo il redditi dichiarati nel TE09, sia tenendo conto di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti a seguito della costituzione dell' ), e infatti non è stata operata (cfr. modello TE08 in prod. ). CP_1 CP_1
È però prevista, in via generale, anche una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se l'assegno è liquidato – come nel caso in esame – con meno di 40 anni di contributi (non avendo, sul punto, l'art. 72 della l. 388/2000 inciso sulla disciplina previgente). Tanto prevede, infatti, l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 503/1992, a mente del quale “A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi”.
La disposizione non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno (art. 10, co. 2).
Dalla documentazione agli atti risulta che nell'anno 2023 il ricorrente non ha prodotto redditi da lavoro di importo annuo superiore a quello del trattamento minimo. Infatti, sia considerando il reddito risultante dall'estratto contributivo (€ 5.080), sia quello risultante dalle buste paga prodotte, sia quello dichiarato nel modello 730/2024, il trattamento minimo non è mai superato.
Nel mese di gennaio 2024, non risulta avere prodotto redditi da lavoro dipendente.
Ne discende che per i suddetti periodi non sussistono quote di assegno da detrarre per incumulabilità,
a prescindere dalle diverse informazioni fornite dal ricorrente nel modello TE09, che non trovano riscontro nella documentazione.
Invece, nell'anno 2022 il ricorrente ha dichiarato redditi annui da lavoro dipendente di importo superiore al trattamento minimo (v. mod. 730/2023), per cui vi sono i presupposti per l'applicazione della trattenuta, che in assenza di un calcolo analitico offerto dalle parti può essere quantificata, sulla base del dettato normativo, in misura pari alla metà della differenza fra l'AOI spettante per il periodo aprile-dicembre 2022 e il trattamento minimo per il medesimo periodo.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra, con condanna dell' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di residuo arretrati sulla pensione cat. IO n. 002-
110015042826, dell'importo netto di € 2.917,53.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in misura minima, della pacifica fondatezza del diritto dell' di CP_1
4 operare le ritenute fiscali e di trattenere l'importo corrispondente alla NASPI, non compatibile con l'AOI, tanto che nelle note autorizzate parte ricorrente ha ridotto la domanda, e del fatto che, in ordine ai periodi di lavoro e ai redditi percepiti, lo stesso ricorrente, nel modello TE09, ha fornito all' CP_1 dati non corrispondenti a quelli effettivi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, a CP_1 titolo di residuo arretrati sulla pensione cat. IO n. 002-110015042826, dell'importo netto di €
2.917,53, oltre interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) spese compensate.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2478 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: liquidazione assegno ordinario di invalidità,
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, c.so Garibaldi 184, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Carmen Cavuoto, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Controparte_1 domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'ufficio legale della sede provinciale dell' , CP_1 rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvia Zecchini,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/06/2024 il ricorrente, premesso che con decreto di omologa nel procedimento R.G. 4236/2022, notificato l'8/11/2023, era stato riconosciuto il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa dell'11/03/2022, che il 15/11/2023 aveva trasmesso l'AP70 per consentire l'erogazione del beneficio, che in data 1/02/2024 l'ente aveva emesso provvedimento di liquidazione della prestazione, quantificando gli arretrati nella misura di €
23.890,98 ma provvedendo al pagamento della sola rata relativa al mese corrente, e che soltanto con bonifico del 2/05/2024, dopo una sua diffida, l' gli aveva accreditato la somma di € 14.633,79, CP_1 inferiore a quella riconosciutagli con il provvedimento di liquidazione del 1° febbraio, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentirlo condannare al pagamento dei ratei maturati da marzo 2022 nella CP_1 misura di € 23.890,98 riconosciuta con provvedimento dell'1/02/2024, detratta la somma di €
14.633,79 già erogata;
con vittoria delle spese, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Si è costituito, tardivamente, l' , chiedendo di dichiarare la carenza di interesse ad agire del CP_1 ricorrente, in quanto il suo credito era stato interamente soddisfatto, e in subordine di rigettare la domanda perché infondata, con vittoria di spese.
1 La causa, di natura documentale, è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con decreto di omologa del 7/11/2023, emesso nel procedimento R.G. 4236/2022, è stato riconosciuto in capo al ricorrente il requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla data della domanda amministrativa, presentata l'11 marzo 2022. A seguito della notifica del decreto, l' ha emesso provvedimento di liquidazione provvisoria CP_1 della prestazione, quantificando gli arretrati maturati per il periodo da aprile 2022 a gennaio 2024 in
€ 24.000,30 (corrispondenti a € 23.890,98 al netto delle trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex ONPI).
L'odierna controversia attiene all'importo di tali arretrati, in quanto il ricorrente, sul presupposto di aver diritto all'accredito dell'intero importo di € 23.890,98 indicato nel provvedimento dell'1/02/2024, chiede la condanna dell'Istituto al pagamento della differenza rispetto al minor importo accreditatogli il 2 maggio 2024 (€ 14.633,79). L' , nel costituirsi, ha chiarito la natura delle diverse trattenute che hanno comportato CP_1
l'erogazione di una somma inferiore a quella riportata nel provvedimento di liquidazione, evidenziando che si tratta, oltre che delle trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex già indicati anche nel prospetto di liquidazione, di: trattenute IRPEF (€ 3.936,47 complessivi); CP_2 recupero NASPI percepita dal 1° al 17 aprile 2022 e dal 10 gennaio 2023 al 10 febbraio 2023, come da opzione esercitata dal sig. , nonché ulteriore recupero NASPI (€ 1.837,59 complessivi); Parte_1 trattenuta quote assegno incumulabili con redditi da lavoro (€ 5.047,38), sulla base di quanto dichiarato dal sig. nel modello TE09. Parte_1
A riprova della correttezza delle trattenute, l' ha versato in atti il provvedimento di liquidazione CP_1 del 1° febbraio completo, nonché il modello TE09 compilato e sottoscritto dallo stesso ricorrente e la dichiarazione di opzione per l'AOI a decorrere da marzo 2022, anch'essa sottoscritta dal . Parte_1
Alla stregua dei consolidati arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità (v., ex plurimis, Cass.,
SS.UU. n. 11353/2004; Cass. nn. 13694/2014; 6205/2010; 17102/2009), l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro non può mai essere volta a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in modo da attribuire al giudice una funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto con la norma di cui all'art. 421 del codice di rito si è inteso affermare che costituisce caratteristica precipua di tale rito speciale il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale, cosicché, allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (v., ancora, Cass. SS.UU. n. 11353/2004, cit.), ma ha il potere-dovere di provvedere d'ufficio agli atti di istruzione la cui esigenza nasca da quanto già ritualmente acquisito;
atti istruttori idonei a superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si verte;
pertanto, all'utilizzo dei poteri del giudice ai sensi della citata disposizione deve sempre presiedere il principio di imparzialità, e tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto ed in una conseguente sanatoria della decadenza radicale in cui il medesimo
è incorso, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti (cfr., ex multis, Cass. nn. 3117/2012;
154/2006; in termini, da ultimo, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020).
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall' è indispensabile per superare un'incertezza CP_1 probatoria, in presenza di rilevanti elementi indiziari, fra cui assume un rilievo non secondario la
2 produzione solo parziale, da parte del ricorrente, del provvedimento di liquidazione del 1° febbraio
2024, che, comunque, a pag. 2 precisava che gli stessi sarebbero stati resi disponibili sulle successive rate di assegno non appena terminati gli adempimenti necessari e al netto di eventuali ritenute per somme corrisposte in precedenza, tassazione IRPEF secondo la normativa vigente, incumulabilità con redditi provenienti da attività lavorativa. Peraltro, si tratta di documentazione nota al ricorrente
(il provvedimento di liquidazione), quando non proveniente dal ricorrente stesso (il modello TE09 e la dichiarazione di opzione rispetto alla NASPI).
Per quanto riguarda la NASPI, l'art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, dispone che “Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: […] e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI”.
La percezione, nel periodo coperto dagli arretrati, di somme a titolo di NASPI è pacifica.
Ne discende, anche considerato che vi è stata un'espressa opzione per l'AOI, il diritto dell' di CP_1 trattenere dagli arretrati quanto versato a titolo di NASPI.
Sul punto, anche il ricorrente, nelle note autorizzate successive alla costituzione dell' ha CP_1 riconosciuto che tale trattenuta è corretta.
Parimenti incontestata è la correttezza della trattenuta IRPEF.
Per quanto riguarda le trattenute per quota associativa sindacale e contributo ex ONPI, il relativo importo è stato detratto una volta sola dal totale complessivo degli arretrati, come si evince da un semplice calcolo aritmetico, ed è menzionato nella memoria dell' a titolo esplicativo delle CP_1 diverse somme che hanno portato dal totale lordo di € 24.000,30 al netto riconosciuto come dovuto di € 13.069,54. Residua la contestazione sull'importo di € 5.047,38 per incumulabilità parziale con i redditi da lavoro dipendente.
Al riguardo, si osserva che già nel provvedimento di liquidazione del 1° febbraio 2024 era riportato l'importo delle quote di assegno incumulabili con redditi da lavoro dipendente e autonomo, nella misura vigente per ciascuna annualità, e che la trattenuta operata dall' si fonda sui dati relativi CP_1 alle giornate di lavoro dipendente e ai redditi percepiti indicati dallo stesso nel modello Parte_1
TE09 datato 14/11/23.
Non corrisponde, pertanto, al vero né che la decurtazione sia sfornita di “qualsivoglia elemento di prova”, né che soltanto a seguito della memoria di costituzione (tardiva) dell'Istituto il ricorrente sia venuto a conoscenza dell'esistenza di un parziale divieto di cumulo e che in presenza di eventuali redditi da lavoro sarebbero state operate trattenute per incumulabilità anche sugli arretrati (si v. ancora pag. 2 del provvedimento dell'1/02/24).
Ciò posto, l'art. 1, co. 42 della l. 335/95 stabilisce che “All'assegno di invalidità nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidità ridotto non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale il reddito posseduto si colloca. Le misure più favorevoli per i trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento con i futuri miglioramenti”.
La tabella G prevede in caso di reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio,
3 una riduzione del 25% per cento dell'importo dell'assegno, e in caso di reddito superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo una riduzione del 50%.
La riduzione non opera, quindi, se il reddito posseduto dal pensionato è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, come nella fattispecie (sia avendo riguardo il redditi dichiarati nel TE09, sia tenendo conto di quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi versate in atti a seguito della costituzione dell' ), e infatti non è stata operata (cfr. modello TE08 in prod. ). CP_1 CP_1
È però prevista, in via generale, anche una trattenuta per incumulabilità con i redditi da lavoro, se l'assegno è liquidato – come nel caso in esame – con meno di 40 anni di contributi (non avendo, sul punto, l'art. 72 della l. 388/2000 inciso sulla disciplina previgente). Tanto prevede, infatti, l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 503/1992, a mente del quale “A decorrere dal 1° gennaio 1994 le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, eccedenti l'ammontare corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo nella misura del 50 per cento fino a concorrenza dei redditi stessi”.
La disposizione non trova applicazione nei confronti dei titolari di pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive del regime generale i cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli assunti con contratti di lavoro a termine qualora la durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell'anno solare ovvero di coloro dalla cui attività dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo di cui al comma 1 relativo al corrispondente anno (art. 10, co. 2).
Dalla documentazione agli atti risulta che nell'anno 2023 il ricorrente non ha prodotto redditi da lavoro di importo annuo superiore a quello del trattamento minimo. Infatti, sia considerando il reddito risultante dall'estratto contributivo (€ 5.080), sia quello risultante dalle buste paga prodotte, sia quello dichiarato nel modello 730/2024, il trattamento minimo non è mai superato.
Nel mese di gennaio 2024, non risulta avere prodotto redditi da lavoro dipendente.
Ne discende che per i suddetti periodi non sussistono quote di assegno da detrarre per incumulabilità,
a prescindere dalle diverse informazioni fornite dal ricorrente nel modello TE09, che non trovano riscontro nella documentazione.
Invece, nell'anno 2022 il ricorrente ha dichiarato redditi annui da lavoro dipendente di importo superiore al trattamento minimo (v. mod. 730/2023), per cui vi sono i presupposti per l'applicazione della trattenuta, che in assenza di un calcolo analitico offerto dalle parti può essere quantificata, sulla base del dettato normativo, in misura pari alla metà della differenza fra l'AOI spettante per il periodo aprile-dicembre 2022 e il trattamento minimo per il medesimo periodo.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va accolto nei limiti di cui sopra, con condanna dell' al CP_1 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di residuo arretrati sulla pensione cat. IO n. 002-
110015042826, dell'importo netto di € 2.917,53.
A tale importo devono aggiungersi gli interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo.
Ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento del ricorso in misura minima, della pacifica fondatezza del diritto dell' di CP_1
4 operare le ritenute fiscali e di trattenere l'importo corrispondente alla NASPI, non compatibile con l'AOI, tanto che nelle note autorizzate parte ricorrente ha ridotto la domanda, e del fatto che, in ordine ai periodi di lavoro e ai redditi percepiti, lo stesso ricorrente, nel modello TE09, ha fornito all' CP_1 dati non corrispondenti a quelli effettivi.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al pagamento in favore del ricorrente, a CP_1 titolo di residuo arretrati sulla pensione cat. IO n. 002-110015042826, dell'importo netto di €
2.917,53, oltre interessi legali come per legge dalla maturazione delle singole poste attive del credito al saldo;
2) spese compensate.
Benevento, 16 aprile 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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