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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 6902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6902 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 21790 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel –
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21790 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CIERVO VALENTINA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con in Portici il 14.1.2008 (atto Controparte_1
n. 6 , parte I - anno 2008 - di OR (NA) riferendo che tra le parti, in seguito a CP_2 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.11.17, era intervenuta separazione in forza di PROCEDIMENTO 22297/17 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (11-3-11 e 7.8.14) Persona_1
1 La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 € mensili
(300,00€ per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- autorizzazione alla percezione integrale dell'Assegno unico.
Solo parte ricorrente compariva in data 1.7.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc e in quella sede si dichiarava la contumacia del convenuto e la dichiarava Pt_1
Titolo di studio: diploma
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : attualmente lavoro come amministrativa presso una società
Convivenza in corso : vivo con i miei figli
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora :
• Abitazione locata con canone locativo di 400,00
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi non avendo altri figli
Redditi/rendite/proprietà:
Non ho riserve in ordine alle competenze genitoriali del convenuto che ha una relazione con i nostri figli costante benchè non troppo assidua. Non registro comunque particolari criticità. Non ci sono problemi in ordine alla gestione condivisa dei nostri figli.
Lui non è puntuale nel pagamento, spesso non mi passa niente o mi passa importi inferiori.
Il Giudice all'esito rileva l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto e non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori confermando la disciplina della separazione.
Riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova
Invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Ordinava la discussione orale della causa riservando la causa in decisione al Collegio previo parere del pm che concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
2 , richiesto dalla parte e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico gli stessi hanno una frequentazione, benchè non costante, con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alle dichiarazioni rese dalla attrice in data 1.7.25).
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta della parte e del Pm , vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario concordato in separazione , ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso del quale certo si auspica che i genitori in oggetto dimostreranno di non esserne privi e con la modifica oraria indicata dalla attrice per gli incontri infrasettimanali.
Pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 18:30 alle 20:00.
Alternativamente, trascorreranno il sabato e la domenica con ii padre dalle ore 11,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica.
Per le festività di Natale e di Pasqua, nonché per le vacanze estive, i ricorrenti, alternativamente, di anno in anno, osserveranno il seguente calendario: il 24 e 25 dicembre la mamma terrà con sé i minori, ll giorno 26 lo trascorreranno con l padre, Il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno Con il padre mentre il lunedi in Albis lo trascorreranno con la madre;
dall' 1 al 15 agosto i minori trascorreranno le vacanze estive con la madre mentre dal 16 al 31 agosto saranno in vacanza con il padre.
Per gi onomastici e i compleanni dei figli, i ricorrenti si impegnano ad essere presenti entrambi per i festeggiamenti, inoltre potranno tenere ognuno con se i figli per le ricorrenze loro personali
(festa della mamma, del papà, onomastici e compleanni).
Comunque, i ricorrenti, ogni qualvolta lo desiderino e previo accordo tra loro, potranno optare per soluzioni diverse nell'interesse dei mínori.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori non solo in ragione del dato anagrafico (che non lo prescrive per Per_1 infradodicenne) ma anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla attrice (che ha chiesto l'affido condiviso con conferma dell'ampio regime di frequentazione del padre per il quale non rappresentava alcuna criticità); invero l'assenza di contrasti sul punto induce infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia avendo già il Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente
3 all'interesse dei minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso infatti osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, come nel caso di specie, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace,(tanto anche alla luce di quanto riferito dal convenuto in sede separativa quando dichiarava di lavorare come agente immobiliare).
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura prevista in sede di separazione calcolata la rivalutazione istat (600,00 € pari all'attualità a
711,60 €) e già confermata con i provvedimenti provvisori .
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio
4 dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della incostanza riferita dalla attrice e della conseguente ridotta frequentazione. L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con il figlio, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. Tribunale Bari sez.
I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1
in Portici il 14.1.2008 (atto n. 6 , parte I - anno Controparte_1
2008 - Comune di OR (NA)
• dispone l'affidamento condiviso dei minori (11-3-11 e 7.8.14) con Persona_1 domiciliazione privilegiata materna ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva,
• determina in euro 711,60 € a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato alla attrice entro Persona_1 il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio
5 dell'ordine
• dispone che l'assegno unico universale dei minori sia percepito integralmente dalla madre collocataria della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
• rigetta per il resto
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 8.7.25
il Presidente rel dr. Valeria Rosetti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel –
Dott. Eva Scalfati - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21790 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per scioglimento del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. CIERVO VALENTINA presso il C.F._1 quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato [...] in [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09/10/2024 chiedeva lo scioglimento del Parte_1 matrimonio contratto con in Portici il 14.1.2008 (atto Controparte_1
n. 6 , parte I - anno 2008 - di OR (NA) riferendo che tra le parti, in seguito a CP_2 comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 28.11.17, era intervenuta separazione in forza di PROCEDIMENTO 22297/17 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati (11-3-11 e 7.8.14) Persona_1
1 La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- Confermare l'affidamento condiviso dei figli minori con domiciliazione privilegiata materna e disciplina del diritto di visita del padre;
- la previsione di un contributo al mantenimento dei figli minori pari a 600,00 € mensili
(300,00€ per ciascun figlio) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- autorizzazione alla percezione integrale dell'Assegno unico.
Solo parte ricorrente compariva in data 1.7.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc e in quella sede si dichiarava la contumacia del convenuto e la dichiarava Pt_1
Titolo di studio: diploma
Attività lavorativa attuale e/o pregressa : attualmente lavoro come amministrativa presso una società
Convivenza in corso : vivo con i miei figli
Informazioni sulla abitazione di residenza e/o dimora :
• Abitazione locata con canone locativo di 400,00
Esistenza o meno di altri obblighi contributivi: non ho altri obblighi contributivi non avendo altri figli
Redditi/rendite/proprietà:
Non ho riserve in ordine alle competenze genitoriali del convenuto che ha una relazione con i nostri figli costante benchè non troppo assidua. Non registro comunque particolari criticità. Non ci sono problemi in ordine alla gestione condivisa dei nostri figli.
Lui non è puntuale nel pagamento, spesso non mi passa niente o mi passa importi inferiori.
Il Giudice all'esito rileva l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante la contumacia del convenuto e non rilevava la necessità di adottare provvedimenti provvisori confermando la disciplina della separazione.
Riteneva la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova
Invitava le parti alla precisazione delle conclusioni.
Ordinava la discussione orale della causa riservando la causa in decisione al Collegio previo parere del pm che concludeva come in atti.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l'affidamento condiviso
2 , richiesto dalla parte e dal PM, sia conforme all'interesse dei minori essendo peraltro pacifico gli stessi hanno una frequentazione, benchè non costante, con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda alle dichiarazioni rese dalla attrice in data 1.7.25).
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta della parte e del Pm , vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare i figli, in considerazione della assenza di contrasti, si recepisce il calendario concordato in separazione , ferma la necessaria fisiologica elasticità connessa al buon senso del quale certo si auspica che i genitori in oggetto dimostreranno di non esserne privi e con la modifica oraria indicata dalla attrice per gli incontri infrasettimanali.
Pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei giorni di lunedi, mercoledi e venerdi dalle ore 18:30 alle 20:00.
Alternativamente, trascorreranno il sabato e la domenica con ii padre dalle ore 11,00 del sabato alle ore 19,00 della domenica.
Per le festività di Natale e di Pasqua, nonché per le vacanze estive, i ricorrenti, alternativamente, di anno in anno, osserveranno il seguente calendario: il 24 e 25 dicembre la mamma terrà con sé i minori, ll giorno 26 lo trascorreranno con l padre, Il giorno di Pasqua i minori lo trascorreranno Con il padre mentre il lunedi in Albis lo trascorreranno con la madre;
dall' 1 al 15 agosto i minori trascorreranno le vacanze estive con la madre mentre dal 16 al 31 agosto saranno in vacanza con il padre.
Per gi onomastici e i compleanni dei figli, i ricorrenti si impegnano ad essere presenti entrambi per i festeggiamenti, inoltre potranno tenere ognuno con se i figli per le ricorrenze loro personali
(festa della mamma, del papà, onomastici e compleanni).
Comunque, i ricorrenti, ogni qualvolta lo desiderino e previo accordo tra loro, potranno optare per soluzioni diverse nell'interesse dei mínori.
Il Collegio osserva, inoltre che correttamente il relatore non ha ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori non solo in ragione del dato anagrafico (che non lo prescrive per Per_1 infradodicenne) ma anche alla luce delle dichiarazioni rese dalla attrice (che ha chiesto l'affido condiviso con conferma dell'ampio regime di frequentazione del padre per il quale non rappresentava alcuna criticità); invero l'assenza di contrasti sul punto induce infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto dei minori nella controversia avendo già il Tribunale elementi sufficienti per poter decidere in ordine al regime di affidamento meglio rispondente
3 all'interesse dei minori senza necessità di un loro ulteriore coinvolgimento emotivo nella controversia in oggetto.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso infatti osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, come nel caso di specie, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace,(tanto anche alla luce di quanto riferito dal convenuto in sede separativa quando dichiarava di lavorare come agente immobiliare).
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto
e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento dei minori che va confermato nella misura prevista in sede di separazione calcolata la rivalutazione istat (600,00 € pari all'attualità a
711,60 €) e già confermata con i provvedimenti provvisori .
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per i minori, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio
4 dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
Quanto all'Au il Collegio reputa di disporre l'attribuzione esclusiva alla madre collocataria prevalente pur in vigenza di affidamento condiviso la quale potrà chiedere il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore. Invero (in ossequio con la Circolare dell'Inps, n. 23/22), si ritiene che il caso in oggetto rientri tra quelli in cui il Tribunale può e deve derogare alla disciplina ordinaria stabilendo che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta al contributo al mantenimento, in ragione della incostanza riferita dalla attrice e della conseguente ridotta frequentazione. L'attribuzione integrale al genitore – che, convivendo con il figlio, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo e che è ovviamente tenuto ex lege ad utilizzare l'intera somma nell'esclusivo interesse della prole - appare nel caso di specie conforme alla ratio della norma e alla finalità sociale dell'Au. Tribunale Bari sez.
I, 3012/ 2023, Tribunale Pavia 25.7.24 Cass. civ., Sez. 4672/2025.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1
in Portici il 14.1.2008 (atto n. 6 , parte I - anno Controparte_1
2008 - Comune di OR (NA)
• dispone l'affidamento condiviso dei minori (11-3-11 e 7.8.14) con Persona_1 domiciliazione privilegiata materna ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva,
• determina in euro 711,60 € a carico del resistente il contributo per il mantenimento dei figli minori disponendo che l'assegno venga versato alla attrice entro Persona_1 il giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio
5 dell'ordine
• dispone che l'assegno unico universale dei minori sia percepito integralmente dalla madre collocataria della prole, che potrà chiederne il versamento diretto all'ente erogatore anche senza acquisire il previo consenso dell'altro genitore.
• rigetta per il resto
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili Si provvede in ordine all'istanza di liquidazione delle spese della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello stato con separato provvedimento emesso in data odierna ex art 83 co 3 Bis DPR 115/12
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 8.7.25
il Presidente rel dr. Valeria Rosetti
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