Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 20/03/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01265/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1265 proposto da
Sabato Tiziana, rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
della sentenza n. 1189/2025 del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 aprile 2025, notificata a parte resistente in data 24 aprile 2025, munita del certificato di passaggio in giudicato rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale di Lecce in data 29 ottobre 2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “ dichiara che il ricorrente ha diritto all’attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, nella misura di € 500,00 annui per ciascuno degli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024; - per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., all’attribuzione in suo favore del beneficio economico suddetto, per l’importo di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto sino alla concreta attribuzione; - condanna il Ministero dell’Istruzione e del Marito (MIM) al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.000,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 la dott.ssa RI BA e udito l’Avvocato dello Stato R. Corciulo per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso di ottemperanza notificato il 27 novembre 2025 e depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto a questo T.A.R. le domande riportate in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Espone che con sentenza n. 1189/2025, pubblicata in data 17 aprile 2025, il Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro ha accolto il ricorso dalla stessa proposto in quanto, dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) in forza di incarichi di supplenza annuale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, non le era stata riconosciuta la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad euro 500,00 annui, finalizzata all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali.
La predetta sentenza non è stata impugnata e ha, pertanto, acquisito l’autorità del giudicato.
Tuttavia, espone la ricorrente, l’amministrazione soccombente, non ha eseguito la citata sentenza, nonostante la notifica con formula esecutiva della sentenza in data 24 aprile 2025 al Ministero resistente.
3. A sostegno del ricorso è stata rassegnata l’articolata censura di seguito rubricata:
- Violazione degli artt. 112 ss. del c.p.a.
4. Il 3 dicembre 2025, si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con istanza depositata il 6.03.2026 la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese delle suddette procedure e del contributo unificato, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
6. All’udienza in camera di consiglio del 10 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
8. In particolare, questo Collegio osserva che con istanza depositata il 6.03.2026, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che il Ministero resistente ha provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 1189/2025), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a.
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 300,00 (trecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI RO, Presidente
RI BA, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI BA | RI RO |
IL SEGRETARIO