Versione
15 febbraio 1980
15 febbraio 1980
Art. 6. Proroga dell'assegno rinnovabile dal 1 gennaio 1979
Dal 1 gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.
Dal 1 gennaio 1979, qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'invalidita', il pagamento dell'assegno e' prorogato a cura della competente direzione provinciale del Tesoro per un periodo massimo di tre anni in base agli atti della relativa liquidazione. Trascorso un biennio dalla scadenza dell'assegno rinnovabile, la direzione provinciale del Tesoro deve inviare apposita segnalazione all'Amministrazione avente in carico la partita di pensione che, ove non possa farsi luogo alla tempestiva emanazione dell'ulteriore provvedimento, autorizza il pagamento dell'assegno a titolo di proroga anche oltre il predetto termine triennale.
Nei casi di mutamento di categoria con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga e' imputata al nuovo trattamento economico limitatamente, pero', all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo a recupero.
Nel caso in cui all'invalido non venga liquidato, per conseguita guarigione, ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non e' ripetibile.
Giurisprudenza • 21
- 1. Corte dei Conti, sez. di Appello per la Sicilia, sentenza 27/11/2018, n. 224Provvedimento: […] alla scadenza il suddetto assegno era prorogato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 del 1980, per altri tre anni fino al 31/12/2000, […] non è pertinente, come sopra già esposto, il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla problematica del conguaglio tra pensione provvisoria e definitiva di cui all'articolo 169 del d.P.R. n. 1092 del 1973 e alla connessa evoluzione giurisprudenziale in materia poiché la normativa di riferimento deve essere ricercata nell'articolo 68 del suddetto d.P.R. n. 1092 del 1973, nell'articolo 6 della legge n. 9 del 1980 e soprattutto nell'articolo 2033 del codice civile; in tale contesto non vi è proprio spazio per invocare la buona fede, […]Leggi di più...
- spese legali·
- recupero indebito pensionistico·
- art. 2033 c.c.·
- assegno privilegiato·
- buona fede·
- prescrizione del credito erariale·
- conguaglio pensione provvisoria e definitiva·
- interruzione prescrizione·
- compensazione spese·
- art. 6 legge 9/1980·
- art. 162 d.p.r. 1092/1973·
- costituzione in mora·
- art. 2943 c.c.·
- litisconsorzio necessario