Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/06/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1749/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito dell'udienza del 13 giugno 2025 sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1749/2025 R.G e vertente
TRA
nata a [...] il [...] C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Dino Caudullo come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità sostitutiva delle ferie non godute - docenti a tempo determinato.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.02.2025 la ricorrente, premesso di prestare servizio alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola secondaria di secondo grado CP_1 con ultima sede servizio presso l'Istituto superiore M. Rapisardi di Paternò (CT), ha esposto di avere lavorato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 con contratti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) senza aver fruito, a domanda, delle ferie maturate per ciascun anno (giorni 8,83 nell'a.s. 2017/2018, giorni 23,33 nell'a.s. 2018/2019,
pagina 1 di 13
Ha riferito di non essere stata mai formalmente invitata dalla parte datoriale a godere delle ferie né espressamente avvisata della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, venendo invece collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Ha richiamato i principi eurocomunitari e costituzionali sul diritto alle ferie annuali retribuite, evidenziando l'evoluzione della disciplina normativa relativa alla monetizzazione delle ferie non godute dal personale scolastico, e rimarcando che le ferie devono essere richieste dal docente e autorizzate dal dirigente scolastico, il quale non può collocare i docenti in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni senza un'esplicita richiesta.
Ha dedotto che la disciplina normativa nazionale, in particolare l'art. 5 comma 8 del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012, deve essere interpretato in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE il quale, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Ha precisato come da ultimo la Corte di Giustizia con la sentenza n. 218 del 18 gennaio
2024, in tema di incompatibilità con la disciplina comunitaria del divieto di monetizzazione delle ferie previsto dall'art 5 comma 8 del DL 95/2012, abbia affermato che anche i docenti non di ruolo, nel rispetto del generale principio di non discriminazione dettato dalla Direttiva
1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro, hanno diritto all'indennità di ferie maturate e non godute.
Ha pertanto dedotto che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, richiamando il recente arresto della Corte di
Cassazione del 17/06/2024, n.16715, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha pagina 2 di 13 chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Ha, quindi, chiesto, non essendo mai stata invitata a fruire delle ferie, né informata delle conseguenze della mancata fruizione, ragione per cui ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, il pagamento della somma complessiva pari ad euro € €5.585,74 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nei periodi indicati in ricorso.
Su tali premesse, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”-accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute in occasione dei rapporti di lavoro di cui in narrativa e, segnatamente, alla somma di
€580.79 per l'a.s. 2017/2018, alla somma di €1.560,46 per l'a.s. 2018/2019, alla somma di
€1.700,91 per l'a.s. 2019/2020 e alla somma di €1.743,58 per l'a.s. 2020/2021, il tutto per complessivi €5.585,74, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo;
- conseguentemente, condannare il in persona Controparte_1 del a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di €5.585,74 a CP_2 titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni scolastici di cui in narrativa, o alla diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere del credito al soddisfo.Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e compensi del presente giudizio, di cui si chiede la distrazione ai sensi dell'art.93 cpc in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
pagina 3 di 13 Con memoria depositata il 7 maggio 2025 si è tempestivamente costituito in giudizio il eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso per violazione del contraddittorio per non essere stati convenuti in giudizio gli Istituti scolastici presso i quali ha prestato servizio la ricorrente, e svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Nel merito ha lamentato la mancanza di prova in ordine allo svolgimento da parte della ricorrente di “attività, didattiche e non didattiche, riguardanti la docenza” anche in occasione della sospensione e/o assenza delle lezioni che avrebbero pertanto impedito di considerarla anche implicitamente in ferie.
Ha poi dedotto che la docente ha fruito di più giorni di ferie di quanti fruibili e, ricostruita la disciplina normativa in materia di ferie del personale docente , richiamata la nota n. 72696 del 4 settembre 2013 del con la quale si CP_1 Controparte_3 precisa che i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre a luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze natalizie e pasquali, i ponti, e le eventuali sospensioni per l'organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi , ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, ha affermato che la sospensione delle attività didattiche non è limitata a quanto indicato dal calendario scolastico della Regione, occorrendo altresì conteggiare i giorni di sospensione delle attività didattiche disposte dall'Istituzione scolastica di svolgimento di servizio, dovendosi, inoltre, considerare che tra la fine delle lezioni di ciascun anno e la scadenza del contratto, la ricorrente è risultata disimpegnata da qualsivoglia attività.
Ha, quindi, affermato che le ferie spettanti ai docenti che prestano servizio con contratto fino al 30 di giugno devono obbligatoriamente essere fruite durante i giorni di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, ponti e altre sospensioni delle lezioni).
Ha precisato ancora che per tali docenti le ferie “possono essere fruite durante la rimanente parte dell'anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato;
- in ogni caso, possono essere monetizzate solamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno)”.
pagina 4 di 13 Ha sostenuto, inoltre, che dal conteggio dei giorni di ferie spettanti al docente devono essere espunti i giorni previsti in sostituzione di festività soppresse, in quanto non monetizzabili, nonché sottratti i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche siccome risultanti dalla documentazione depositata, rideterminando l'ammontare dei giorni di ferie non goduti.
Tanto premesso, eccepita la prescrizione triennale o, in subordine, quinquennale, ha rassegnato le seguenti conclusioni: ”in via principale, dichiarare inammissibile e/o infondato l'avverso ricorso;
in via subordinata, previa rideterminazione dei giorni di ferie non goduti e dell'importo ratione temporis previsto dai CCNL di riferimento per l'indennità sostitutiva di ferie non godute, ridurre l'importo delle somme richieste ex adverso;
- in ogni caso, condannare controparte alle spese di lite o, in subordine, compensarle”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'esito dell'udienza del 13 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
**********
2. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto di alla Parte_2 monetizzazione dei giorni di ferie maturati e non goduti durante il periodo di servizio prestato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 alle dipendenze del convenuto quale docente in virtù di contratti a tempo determinato fino al termine CP_1 delle attività didattiche con conseguente pagamento della relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
2.1 Preliminarmente va chiarito che l'unico soggetto avente legittimazione processuale
è il , datore di lavoro della ricorrente, sul quale unicamente Controparte_1 pertanto ricadono le obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
Gli Uffici scolastici regionali, al pari degli ambiti territoriali e dei singoli Istituti scolastici, restano articolazioni periferiche del , non dotati di Controparte_1 soggettività sul piano dei rapporti esterni e, privi pertanto di legittimazione passiva nel presente giudizio (Cass.3.11.2011, n.22743).
2.2 Sempre preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente in ragione della ritenuta natura mista dell'indennità per ferie non pagina 5 di 13 godute, con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale, non ancora decorso al momento del deposito del ricorso in relazione alle annualità richieste.
Sul punto si richiama l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità per cui “l'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. Cassazione civile sez. I, 10/02/2020,
n.3021).
Quanto alla decorrenza del diritto alla indennità sostitutiva la Suprema Corte con
Ordinanza n. 17643 del 20.06.2023 ha affermato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne”.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità con molteplici sentenze (ex plurimis, Cass. sez. lav. nn.
16715/2024, 13440/2024; 14628/2022), richiamate anche dai numerosi precedenti sezionali in materia1.
Al riguardo, la suprema Corte ha affermato “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere pagina 6 di 13 interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande ON (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. sez. lav. n. 13440/2024).
Può pertanto richiamarsi integralmente ex art. 118 disp. att. c.p.c. la motivazione di tale pronuncia che ricostruisce sistematicamente la materia.
Al riguardo, la Corte ha premesso trattarsi di principio già affermato con sentenza n.
14268 del 5 maggio 2022 e ha illustrato “tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012”.
Quanto alle disposizioni contrattuali ha esposto “Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. Pt_3
13.
Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine pagina 7 di 13 dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico».
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine”.
Quanto alla normativa in materia, ha poi soggiunto “Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto:
«Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
pagina 8 di 13 La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio
2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la
Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da
54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
pagina 9 di 13 Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l.
n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere
(anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
(…) Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018
(rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di pagina 10 di 13 quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva
2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo
- se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma
8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva».
4. Tanto premesso, nella fattispecie in esame, si rileva, innanzitutto, che dalla documentazione in atti appare comprovato lo svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa quale docente alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti a tempo CP_1 determinato negli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 per i periodi dedotti in ricorso
(cfr. contratti di lavoro prodotti da parte ricorrente).
Si rileva, altresì, che parte resistente, costituendosi in giudizio, ha allegato un rapporto informativo dell'Istituto di Istruzione Superiore Marconi-Mangano di Catania, presso il quale la ricorrente ha prestato servizio dal 20.11.2017 al 30.06.2018 ( cfr. allegato alla nota di deposito documenti del 7.05.2015), dal quale emerge che per la predetta annualità la ricorrente
è stata collocata in ferie d'ufficio durante il periodo di sospensione delle attività didattiche pagina 11 di 13 mentre dal fascicolo personale della docente ( cfr. all.1 memoria di costituzione) non emerge alcuna richiesta di fruizione di ferie, e nulla parte resistente ha allegato, come suo preciso onere probatorio, in ordine ad un eventuale invito, rivolto dal Dirigente Scolastico all'odierna ricorrente, ad usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, ella avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse.
Con riguardo agli anni scolastici dedotti in ricorso la ricorrente ha indicato, senza alcuna contestazione di parte resistente2, rispettivamente in 8,83, 23,33, 25,24 e 25,51 i giorni di ferie maturati calcolati secondo i parametri di cui alle Tabelle stipendiali allegate al CCNL di comparto (Cfr. tabelle allegate ricorso).
Alla stregua delle superiori considerazioni, il numero di giorni di ferie maturati e non goduti dal docente è pari a complessivi n. 82,91 di cui segnatamente n. 8,83 giorni nell'a.s.
2017/2028, n.23,33 giorni nell'a.s. 2018/2019, n.25,24 giorni nell'a.s. 2019/2020 e n. 25,51 giorni nell'a.s. 2020/2021.
Facendo dunque applicazione dei principi formulati dall'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato , va riconosciuto il diritto di parte ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute in relazione al servizio svolto negli anni scolastici indicati in ricorso, nella misura pari alla differenza tra i giorni maturati e quelli fruiti su richiesta del dipendente, complessivamente pari a 82,91 giorni, con conseguente condanna del
[...]
al relativo pagamento oltre accessori. Controparte_1
In ordine al quantum debeatur, non vi è contestazione del numero di giorni maturati anno per anno, né contestazione specifica dei conteggi in atti sicché deve ritenersi che la parte ricorrente vanti il credito complessivo dedotto in ricorso pari ad € 5585,74 di cui € 580,79 a titolo di indennità sostitutiva per n. 8,83 giorni di ferie maturati e non fruiti nell'anno scolastico
2017/18, € 1560,46 per n. 23,23 giorni nell'anno scolastico 2018/19, € 1700,91 per n. 25,24 giorni nell'anno scolastico 2019/20 e € 1743,58 per n. 25,51 giorni nell'anno scolastico
2020/21.
pagina 12 di 13 Il resistente deve pertanto essere condannato al pagamento in favore della CP_1 parte ricorrente di € 5585,74, oltre alla maggiore somma fra interessi e rivalutazione come per legge.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014 con applicazione dei valori minimi tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria e della brevità del giudizio. Di esse va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario avvocato Caudullo.
P.Q.M
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_2 depositato in data 24 febbraio 2025 nei confronti del Controparte_4
in persona del Ministro pro tempore e dei controinteressati, udito il procuratore della
[...] parte ricorrente e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di a percepire l'indennità Parte_2 sostitutiva delle ferie non godute in relazione agli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 per n. 82,91 giorni di ferie maturati e non goduti;
per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_1 [...]
al pagamento della somma di € 5585,74,, oltre accessori dal dovuto al soddisfo CP_5 nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della Legge n. 724/94; condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1 Pt_2 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese
[...] forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Dino Caudullo dichiaratosi antistatario.
Catania, 26 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 sentenza n.5522/2024 pubbl. il 08/12/2024 resa nel giudizio RG n. 5737/2024 est. dott.ssa V. Scardillo, sentenza n.137/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11229/2024 est. dott.ssa L. Renda, sentenza n.138/2025 pubbl. il 15/01/2025 resa nel giudizio RG n. 11138/2024 est. dott.ssa L. Renda) 2 “Non è oggetto di contestazione il numero di giorni di ferie maturati dalla ricorrente nel corso dei quattro anni scolastici considerati” (così alla pag.4 della memoria di costituzione)