Sentenza 12 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 29/01/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00699/2025REG.PROV.COLL.
N. 05920/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5920 del 2021, proposto da
Fishermann s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fiammetta Fusco, elettivamente domiciliata presso gli uffici dall’Avvocatura della regione, in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, n. 152/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Giordano Lamberti, sull’istanza di passaggio in decisione della società appellante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La società appellante ha impugnato avanti il Tar per il Lazio: 1) la determinazione della Regione Lazio, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, del 31.07.2015, n. G09569, con cui si individua un quadro ostativo al perfezionamento della procedura istruttoria volta al rilascio del titolo concessorio richiesto dalla società; 2) la nota interlocutoria prot. n. 63780/GR/04/21 del 5 febbraio 2015, rinnovata con nota prot. n. 157108 del 20 marzo 2015; 3) la nota interlocutoria prot. n. 216184 del 20 aprile 2015; 4) la deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 19 febbraio 2010, con la quale il Golfo di Gaeta è stato designato quale area sensibile ai sensi della direttiva n. 92/271/CEE del 21 maggio 1991.
2 – Il Tar adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che “ la società ricorrente non ha comprovato la propria legittimazione attiva, non avendo versato in atti né il contratto stipulato con ISIS s.r.l., né l’atto di assenso della Regione Lazio sulla base del quale è subentrata nella posizione della propria dante causa o anche la comunicazione indirizzata alla Regione al fine di avviare il procedimento di voltura ”.
3 – L’originaria ricorrente ha impugnato tale pronuncia, deducendo che gli atti esibiti dalla Regione Lazio nel giudizio di primo grado fornivano la prova dell’esistenza del rapporto di concessione corrente tra la Regione e la società appellante.
In particolare, la richiesta di pagamento dei canoni concessori demaniali marittimi sarebbe idonea prova della sussistenza del rapporto concessorio. A tal fine, l’appellante richiama la nota n. 642793/GR/02/12 del 21 novembre 2014 dove si riconosce espressamente che la Fishermann S.r.l. è destinataria della richiesta del pagamento “ degli importi dovuti a tiolo di canoni demaniali marittimi e relativa imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, afferenti agli anni 2008: dal 1 gennaio al 1 luglio e 2009: dal 31 maggio al 3 agosto. ”
4 – L’appello è infondato.
E’ pacifico che l’appellante non è tra i destinatari e non è contemplata nel provvedimento impugnato (determinazione G09569/2015) che segue la deliberazione 19 febbraio 2010, n. 116, con la quale la Giunta regionale stabiliva che all’interno dell’area sensibile del Golfo di Gaeta sono vietati nuovi impianti di attività di mitilicoltura e piscicoltura o ampliamenti degli impianti esistenti.
Il fatto allegato dall’appellante di essere subentrata a ISIS s.r.l. nella concessione demaniale marittima n. GA 150, come rilevato dal Giudice di primo grado, non risulta provato: né nel giudizio di primo grado, né con l’appello, è stato prodotto l’atto dal quale emerge la sussistenza di un titolo concessorio a favore dell’appellante, né un titolo che attesti il suo subentro ad un precedente concessionario.
4.1 - Il documento richiamato con l’appello, pur dando atto del pagamento dei canoni da parte dell’appellante, lo circoscrive ad un limitato periodo di tempo relativo alle annate 2008-2009 e non lo ricollega affatto alla sussistenza della titolarità della concessione.
Non solo, in senso contrario alla prospettazione dell’appellante, va osservato che con la nota del 21 novembre 2014, prot n. 648552, richiamata dalla stessa appellante, la Direzione Regionale Trasporti si è limitata a trasmettere alla Direzione Agricoltura il fascicolo relativo alla concessione GA 150, anche al fine di procedere tramite una competizione pubblica per l’assegnazione della concessione dell’area, evidenziando, tra l’altro, che la società aveva prodotto documentazione discordante in riscontro alla richiesta di produrre gli atti relativi al subentro.
Fermo il fatto che l’onere della prova circa la sussistenza di un titolo di legittimazione incombe sulla ricorrente, la Regione, al fine di escludere tale condizione, ha inoltre evidenziato che nella determinazione B1195 del 9 aprile 2008, con la quale venivano elencate le società titolari delle concessioni insistenti nell’area demaniale del Golfo di Gaeta, tra le società elencate non vi è alcun riferimento alla ditta ricorrente (Fisherman srl in liquidazione).
5 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Ad una valutazione complessiva della controversia le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO