CASS
Sentenza 8 marzo 2023
Sentenza 8 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/03/2023, n. 6919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6919 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9090/2017 R.G. proposto da: US BU LT , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 81, presso lo studio dell'avvocato UGO RI CHIRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO MAZZEO;
– ricorrente – contro COMUNE DI PROCIDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio dell'avvocato OR CAIANIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO CORVINO;
– controricorrente – nonché contro CORSAIR SERVICES LLC, CAERE DEBT COLLECTION LT;
-intimate- Civile Sent. Sez. 2 Num. 6919 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/03/2023 2 di 6 avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ROSA RI ELER ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo. FATTI DI CAUSA La vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione avanzata dalla società Elmford LLC, legale rappresentante della Corsair Services LLC, con sede legale negli Stati Uniti d’America, nei confronti del comune di Procida. La società Caere Debt Collection Limited aveva proposto domanda, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., nei confronti del comune di Procida, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di poco meno 150.000 euro, quale corrispettivo per prestazioni eseguite in favore del convenuto, in forza di una convenzione del 18/10/2001; nel corso del giudizio si costituì procuratore speciale di Corsair Service LLC, cessionaria del credito oggetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto della mancata prova dell’esistenza di un formale contratto scritto ai sensi del r.d. n. 1224/1923. La Corte di Napoli disattese l’appello, nonostante che l’ente pubblico avesse riconosciuto il debito in bilancio, mancando la stipulazione di un contratto scritto, richiesto dalla legge, stante la natura pubblica di uno dei contraenti. 3 di 6 Inoltre, giudicò tardiva la richiesta produzione in appello del contratto scritto, trattandosi di un documento che ben avrebbe potuto essere prodotto tempestivamente in primo grado. Avverso la sentenza d’appello ricorreva la società Lighthouse Nimbus Ltd sulla base di due motivi. Il comune di Procida resisteva con controricorso. Venuto il ricorso allo scrutinio della Sezione Sesta, all’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2018, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il Comune di Procida ha depositato memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo deve osservarsi che la legittimazione della ricorrente non è contestata dalla controparte e, quindi, non è controversa (S.U. n. 11250/2006, Rv. 589427; Sez. 3, n. 8975/2020). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, assumendo che, a dispetto di quanto reputato dalla sentenza impugnata, il riconoscimento del debito in bilancio effettuato dal Comune fosse sufficiente a fondare il diritto della medesima. 1.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento. La delibera comunale – come più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire – con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del 4 di 6 corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Sez. 2, n. 15303, 13/05/2022, Rv. 664797; conf., ex multis, Cass. nn. 510/2021, 25373/2013, 9412/2011). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 702 ter, co. 2, 702 quater e 345 cod. proc. civ. Questi, in sintesi, i termini della doglianza. Introdotto il giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., il Tribunale, reputando di non dover fare applicazione dell’art. 702 ter co. 2, cod. proc. civ. (quindi, non reputando che si dovesse dar corso ad istruzione non sommaria), decise la causa ai sensi dell’art. 702 ter co. 6, cod. proc. civ.. Di conseguenza la parte avrebbe avuto il diritto di produrre in appello il documento nuovo, costituito dal contratto scritto, ai sensi dell’art. 702 quater, cod. proc. civ.; diritto che le era stato ingiustamente negato. 2.1. Il motivo è fondato. In primo ed assorbente luogo, deve osservarsi che, al contrario di quel che sostiene il controricorrente in memoria, con la censura qui al vaglio la ricorrente non si duole di una decisione del Giudice di primo grado, non impugnata davanti alla Corte d’appello, ma, esattamente al contrario, di una decisione negata da parte del Giudice di secondo grado. Invero, svoltosi il processo in primo grado con le forme del rito sommario, secondo l’art. 702 quater, nel testo al tempo vigente (prima cioè della riforma operata con il 5 di 6 d. l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012) <<sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione>>. Su un tal giudizio di rilevanza la Corte d’appello non ha espresso valutazione di sorta, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della produzione, giudicandola tardiva. Sotto altro profilo, va rilevato che l’esistenza di una convenzione, asseritamente stipulata il 18/10/2001, costituiva tema già introdotto in primo grado, siccome si trae dalla sentenza d’appello. Quindi, alla luce delle valutazioni espresse dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 10790/2017, in presenza di un fatto <<già ritualmente allegato in primo grado>>, il giudice dell’appello deve ammettere il documento costituente prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, da intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Neppure su una tale indispensabilità la Corte d’appello si è intrattenuta, avendo addebitato a mancanza di diligenza l’omessa produzione in primo grado, in contrasto, quindi, con il principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite. 3. Cassata, pertanto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
6 di 6 accoglie il secondo motivo e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.
– ricorrente – contro COMUNE DI PROCIDA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO 11, presso lo studio dell'avvocato OR CAIANIELLO, rappresentato e difeso dall'avvocato UMBERTO CORVINO;
– controricorrente – nonché contro CORSAIR SERVICES LLC, CAERE DEBT COLLECTION LT;
-intimate- Civile Sent. Sez. 2 Num. 6919 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 08/03/2023 2 di 6 avverso la sentenza n. 323/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2022 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ROSA RI ELER ha concluso per iscritto chiedendo il rigetto del primo motivo e l’accoglimento del secondo. FATTI DI CAUSA La vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti. La Corte d’appello di Napoli rigettò l’impugnazione avanzata dalla società Elmford LLC, legale rappresentante della Corsair Services LLC, con sede legale negli Stati Uniti d’America, nei confronti del comune di Procida. La società Caere Debt Collection Limited aveva proposto domanda, con ricorso ex art. 702bis cod. proc. civ., nei confronti del comune di Procida, al fine di ottenere la condanna al pagamento della somma di poco meno 150.000 euro, quale corrispettivo per prestazioni eseguite in favore del convenuto, in forza di una convenzione del 18/10/2001; nel corso del giudizio si costituì procuratore speciale di Corsair Service LLC, cessionaria del credito oggetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda sul presupposto della mancata prova dell’esistenza di un formale contratto scritto ai sensi del r.d. n. 1224/1923. La Corte di Napoli disattese l’appello, nonostante che l’ente pubblico avesse riconosciuto il debito in bilancio, mancando la stipulazione di un contratto scritto, richiesto dalla legge, stante la natura pubblica di uno dei contraenti. 3 di 6 Inoltre, giudicò tardiva la richiesta produzione in appello del contratto scritto, trattandosi di un documento che ben avrebbe potuto essere prodotto tempestivamente in primo grado. Avverso la sentenza d’appello ricorreva la società Lighthouse Nimbus Ltd sulla base di due motivi. Il comune di Procida resisteva con controricorso. Venuto il ricorso allo scrutinio della Sezione Sesta, all’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2018, la causa veniva rimessa alla pubblica udienza. Fissata pubblica udienza, non essendo pervenuta dalle parti e dal P.G. richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, co. 8bis, d. l. n. 137/2020, convertito nella l. n. 176/2000, si è proceduto in camera di consiglio. Il Comune di Procida ha depositato memoria. Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo deve osservarsi che la legittimazione della ricorrente non è contestata dalla controparte e, quindi, non è controversa (S.U. n. 11250/2006, Rv. 589427; Sez. 3, n. 8975/2020). 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, assumendo che, a dispetto di quanto reputato dalla sentenza impugnata, il riconoscimento del debito in bilancio effettuato dal Comune fosse sufficiente a fondare il diritto della medesima. 1.1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento. La delibera comunale – come più volte questa Corte ha avuto modo di chiarire – con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del 4 di 6 corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta "ad substantiam" (Sez. 2, n. 15303, 13/05/2022, Rv. 664797; conf., ex multis, Cass. nn. 510/2021, 25373/2013, 9412/2011). 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 702 ter, co. 2, 702 quater e 345 cod. proc. civ. Questi, in sintesi, i termini della doglianza. Introdotto il giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ., il Tribunale, reputando di non dover fare applicazione dell’art. 702 ter co. 2, cod. proc. civ. (quindi, non reputando che si dovesse dar corso ad istruzione non sommaria), decise la causa ai sensi dell’art. 702 ter co. 6, cod. proc. civ.. Di conseguenza la parte avrebbe avuto il diritto di produrre in appello il documento nuovo, costituito dal contratto scritto, ai sensi dell’art. 702 quater, cod. proc. civ.; diritto che le era stato ingiustamente negato. 2.1. Il motivo è fondato. In primo ed assorbente luogo, deve osservarsi che, al contrario di quel che sostiene il controricorrente in memoria, con la censura qui al vaglio la ricorrente non si duole di una decisione del Giudice di primo grado, non impugnata davanti alla Corte d’appello, ma, esattamente al contrario, di una decisione negata da parte del Giudice di secondo grado. Invero, svoltosi il processo in primo grado con le forme del rito sommario, secondo l’art. 702 quater, nel testo al tempo vigente (prima cioè della riforma operata con il 5 di 6 d. l. n. 83/2012, convertito nella l. n. 134/2012) <<sono ammessi nuovi mezzi di prova e documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione>>. Su un tal giudizio di rilevanza la Corte d’appello non ha espresso valutazione di sorta, limitandosi a dichiarare l’inammissibilità della produzione, giudicandola tardiva. Sotto altro profilo, va rilevato che l’esistenza di una convenzione, asseritamente stipulata il 18/10/2001, costituiva tema già introdotto in primo grado, siccome si trae dalla sentenza d’appello. Quindi, alla luce delle valutazioni espresse dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 10790/2017, in presenza di un fatto <<già ritualmente allegato in primo grado>>, il giudice dell’appello deve ammettere il documento costituente prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, da intendersi quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. Neppure su una tale indispensabilità la Corte d’appello si è intrattenuta, avendo addebitato a mancanza di diligenza l’omessa produzione in primo grado, in contrasto, quindi, con il principio di diritto enunciato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite. 3. Cassata, pertanto, la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
6 di 6 accoglie il secondo motivo e rigetta il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.