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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3915 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4168/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di OR NZ n. 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020,
t r a
, C.F. e P. IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza
Nazionale, 50, Sc. B., int. 56, tel./Fax: , presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Francesco Esposito (C.F. ) che, C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Moschetti (C.F.:
), la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
e
(codice fiscale e partita iva ), in persona del CP_1 P.IVA_3 legale rapp.te p.t. con sede legale in Ercolano, alla Via Cardile 4/B box 2, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Fierro (cod. fisc.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli, alla P.zza G. Bovio n. 22;
APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 20 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n 1842/2016, emesso in data 06/12/2016, il Tribunale di
OR NZ ingiungeva all'odierna appellante di pagare, in favore della la somma di euro € 202.512,81, oltre agli interessi di cui CP_1 al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 2.541,50, per la fornitura di merce avvenuta nel periodo 5.8.2010 – 22.12.2014.
Il detto credito era azionato in monitorio, sulla base di fatture commerciali, annotate nel registro Iva vendite.
La proponeva opposizione avverso il detto Parte_1 decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, né l'effettuazione della fornitura della merce indicata nelle fatture, ma asserendo:
- che il rapporto commerciale tra le parti fosse molto risalente, essendo sorto tra i genitori degli odierni rappresentanti legali delle rispettive società;
- che trattavasi di rapporto improntato sulla reciproca stima, personale e commerciale;
- che, a seguito di una disavventura capitata ad essa opponente
(incendio del proprio punto vendita di Portici) e del rilevante danno patrimoniale derivatone, per la perdita della merce ed arredi del negozio, non coperti da polizza assicurativa e per la notevole contrazione delle vendite, dai primi mesi del 2011, la aveva CP_1 preteso per la fornitura delle merci il contestuale pagamento per contanti;
- che, da quel momento, effettuato l'ordine e consegnata la merce, il pagamento delle forniture era avvenuto, quindi, per contanti in una o più soluzioni, con acconti e saldo versati in un arco di tempo molto ristretto e ben lontano dalla consuetudine commerciale (30, 60, 90, 120 gg.) e con annotazione del pagamento sulle singole “proposte di commissione e preventivo” da parte di tale , all'epoca Parte_2 responsabile e legale rappresentante della , che vi provvedeva CP_1 di suo pugno apponendo anche una sua sigla;
2 - che, infatti, al fine di non incorrere nella violazione della normativa introdotta dal DL 201/2011 - che fissava in mille euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore con decorrenza dal 6 dicembre 2011 - la frazionava la fatturazione della merce fornita, con CP_1
l'emissione di documentazione fiscale di importo inferiore al predetto limite ed a cadenza molto ravvicinata, con la dizione pagamento contanti o rimessa diretta, come comprovato dalle “proposte di commissione e preventivo” con annotazione del pagamento da parte di prodotte in atti;
Parte_2
- che non sarebbe credibile la versione della , secondo cui CP_1 avrebbe continuato a fornirle merce, con cadenza ravvicinata, pur non ricevendo il pagamento per contanti pattuito e riportato sulle fatture, per circa 5 anni, accumulando n. 138 insoluti, senza mai sollecitarne il pagamento, se non a distanza di due anni dall'ultima fattura
(22/12/2014) e per il consistente scoperto di € 202.512,81;
- che, dunque, essa opponente aveva provveduto ad estinguere in tutto o in parte le sue obbligazioni con pagamento in contanti, di volta in volta, all'esito della consegna merce, con conseguente inesistenza o ridimensionamento del credito azionato in monitorio.
Tanto premesso, chiedeva, quindi, all'adito giudice di:
“A) preliminarmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto per carenza dei presupposti di legge;
B) rigettare la domanda ricorso, perché inammissibile ed infondata;
C) sempre e comunque rigettarla;
D) in via gradata, dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria;
E) in ogni caso, revocare l'opposto decreto N° 1842/2016, emesso dal
G.M. del Tribunale di OR NZ Dott.ssa Mariacristina Carpinelli della II Sezione Civile il 5-6/12/2016;
F) condannare ex art. 96 c.p.c. la ricorrente in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore della opponente, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
3 G) condannare la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati i quali dichiarano di non aver percepito i compensi e di averne anticipato le spese”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e rappresentando che:
- effettivamente, il rapporto commerciale tra le parti, iniziato circa 40 anni addietro tra i genitori dei legali rappresentanti delle rispettive società, era originariamente improntato sulla reciproca stima personale e commerciale ed era continuato anche dopo la morte dei genitori;
- proprio in considerazione di tali consolidati rapporti, erano stati tollerati i ritardi nei pagamenti delle forniture;
- in particolare, a seguito delle forniture eseguite, erano state emesse nei confronti della , per ordini da quest'ultima effettuati, nell'anno Pt_1
2010, n. 39 fatture per un totale di euro 82.557,38, di cui ne erano state saldate solo 28, per euro 56.965,24, con un residuo insoluto di 11 fatture, per euro 25.592,14; nel 2011, n.55 fatture per un totale di euro
149.377,50, di cui n. 25 saldate, per euro 82.259,14, e n. 30 insolute, per un totale di euro 67.118,36; nel 2012, n.25 fatture per un totale di euro 92.167,29, di cui 16 saldate per euro 61.607,02 e 9 non pagate, per un totale di euro 30.560,77; nel 2013, n.71 fatture per un totale di euro 84.776,05, di cui 2 saldate, per euro 13.955,88, e 69 insolute, per un totale di euro 70.820,17; nel 2014, n.18 fatture, rimaste tutte impagate, per un totale di euro 12.372,59;
- dati gli inadempimenti sempre più consistenti, nell'anno 2015 non aveva più fornito merce alla , in quanto, a fronte di forniture pari Pt_1 ad euro 421.250,81, aveva ricevuto il pagamento solo di euro
214.787,28;
- inoltre, la , nel momento in cui effettuava l'ordine, spesso Pt_1 consegnava assegni post datati per il pagamento, contattando essa fornitrice poco prima della scadenza del titolo e chiedendole di non porre i titoli all'incasso;
- tali assegni, ancora in suo possesso, ammontavano ad euro
151.193,10 e non risultavano essere mai stati incassati, nel rispetto dei
4 datati rapporti commerciali;
- pur limitando le forniture dall'anno 2013, aveva tollerato i ritardi nei pagamenti, non solo in virtù dei rapporti datati tra le parti, ma anche in quanto aveva comunque riscosso la metà del credito e ricevuto in garanzia assegni per l'importo di euro 151.193,10;
- sarebbe, infine, del tutto verosimile che, a fronte del pagamento della merce in contante, per il rilevante importo dovuto, la non abbia Pt_1 preteso il rilascio di una quietanza.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di:
“1) in via del tutto preliminare concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1842/2016 (rg. 7189/2016) emesso dal
Tribunale di OR NZ , seconda sezione civile, dott. Mariacristina
Carpinelli, il 5-6/12/2016 avverso la ed in favore della Parte_1 CP_1
[... per l'intero importo dell'ingiunzione pari ad euro 202.374,23 oltre interessi ed oltre le spese liquidate nel procedimento monitorio, per i motivi esposti in premessa ed in particolare perché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non è di pronta soluzione e perché sussiste il pericolo del grave pregiudizio nel ritardo;
2) nel merito rigettare tutte le domande dell'opponente , perché Parte_1 improcedibili, inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa del presente atto e conseguentemente confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1842/2016 (rg. 7189/2016) emesso dal Tribunale di OR NZ , seconda sezione civile, dott.
Mariacristina Carpinelli, il 5-6/12/2016 avverso la ed in favore Parte_1 della per l'importo di euro 202.374,23 ed oltre le spese CP_1 liquidate nel procedimento monitorio, ed oltre risarcimento dei danni per lite temeraria, equitativamente determinato dal Tribunale;
3) in via subordinata condannare la , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. alla somma complessiva maggiore di euro 206.463,53 o minore ritenuta di giustizia;
4) condannare in ogni caso la , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
5 Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ed espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di OR NZ così provvedeva: “-rigetta la opposizione in quanto non provata;
-conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1842/2016 e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna la opponente ed in favore della opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 13.430,00 oltre IVA, CpA e rimborso forfettario”.
Con atto notificato il 16.11.2020, la ha impugnato Parte_1 la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, conoscendo del gravame proposto con il presente atto avverso la sentenza n° 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020 RG n. 618/2017, resa dal
Tribunale di OR NZ G.O.T. Avv. Ambrosino e notificata in pari data, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così decidere:
a) Accoglierlo ed in totale riforma della stessa, dichiarare fondata, oltre che ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 1842/2016 emesso dal Tribunale di OR NZ il 05-06/12/2016, per i motivi di appello di cui ai capi 1) e 2) che precedono;
b) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 1842/2016 emesso dal
Tribunale di OR NZ il 05-06/12/2016;
c) In linea gradata, accogliere l'appello limitatamente alla domanda subordinata proposta in primo grado e dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto nella misura che il Giudice riterrà provata alla luce della documentazione prodotta, sempre con conseguente revoca del decreto opposto;
d) In accoglimento del motivo di appello di cui al capo 4) che precede, annullare il capo della sentenza relativo al governo delle spese;
e) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio, con attribuzione per fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di: “rigettare l'appello CP_1 proposto dalla e di conseguenza confermare la sentenza di Parte_1 primo grado del Tribunale di OR NZ n.1477/2020.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
6 All'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di appello
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, fondata sul rilievo secondo cui la sarebbe priva di qualsiasi titolarità ad azionare il presente Parte_1 giudizio in quanto in data 26.02.2019, e dunque prima della fine del giudizio di primo grado, è stata cancellata dal registro delle imprese.
La questione trova agevole soluzione, alla luce della giurisprudenza delle
Sezioni Unite, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Sez. U, n. 15295 del 4.7.2014, recentemente ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29812 del 19.11.2024, anche quanto alla applicabilità di tali principi all'ipotesi dell'estinzione della persona giuridica).
Sempre in via preliminare, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
7 Neanche si rivela fondata l'eccezione di inammissibilità proposta ex art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342
e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della decisione gravata.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
L'impugnante contesta la sentenza di primo grado, lamentando il vizio di
“omessa o errata valutazione e/o interpretazione delle risultanze istruttorie” nella decisione adottata dal giudice di primo grado.
In particolare, quest'ultimo avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali e l'attendibilità dei testi escussi, in quanto “se attenuata può ritenersi la testimonianza dei testi di parte opponente, altrettanto, se non di più, può dirsi di quelli di parte opposta, legati da rapporti di parentela, di lavoro e, quindi economici con la società ed i suoi soci ed CP_1 amministratore”.
8 In particolare, il teste , già amministratore della , non Parte_2 CP_1 avrebbe potuto essere considerato teste del tutto indifferente, anche alla luce dei rapporti familiari con i soci della stessa. Lo stesso, inoltre, pur tentando di sminuire la portata dei documenti esibitigli, attestanti le modalità delle forniture effettuate alla ed il pagamento frazionato Pt_1 per contanti, che risulterebbe evidente dalla lettura dei messaggi
WhatsApp prodotti, avrebbe ammesso che la sottoscrizione posta in calce alle “proposte di commissione e preventivo” era effettivamente la sua.
Ciò proverebbe che il rapporto commerciale tra le parti prevedeva la consegna della merce solo ed unicamente previo contestuale pagamento per contanti, quantomeno di un congruo acconto, con saldo nelle settimane successive e, dunque, pur prescindendo da una specifica contestazione delle singole fatture - di per se difficile da operare, anche per il numero delle stesse e per la quantità ricorrente delle merci fornite negli anni -, i pagamenti per contanti, frazionati in piccole rate, versate a distanza di poco tempo le une dalle altre, risulterebbero dimostrati, oltre che dalla prova testimoniale, dalle “proposte di commissione e preventivo”, non disconosciute dal teste , nonchè dai Parte_2 messaggi WhatsApp allo stesso esibiti e riconosciuti come autentici.
Da tali messaggi emergerebbe con chiarezza, in particolare, che Parte_2
– legale rappresentante della – “sollecitava di continuo il
[...] CP_1 pagamento del saldo il cui ammontare era sempre alquanto modesto (€
400; 988,57; 1.527,79; 688 stamattina e 1.832 oggi;
1.737; 1.100; Per_1
943,51 ….) ed il pagamento del sospeso condizionava la fornitura successiva”. Nelle dette conversazioni, non vi sarebbe poi alcun riferimento, seppure generico, ad un arretrato, nonostante l'asserito consistente sospeso di oltre € 200.000,00.
Il primo giudice non avrebbe affatto considerato, inoltre, l'inverosimiglianza della versione fornita dalla , secondo cui la stessa avrebbe CP_1 continuato a fornirle merce, con cadenza ravvicinata, pur non ricevendo il pagamento per contanti pattuito e riportato sulle fatture e ciò per circa 5 anni, attendendo il maturare di ben 138 insoluti, senza mai inviare neanche un sollecito, per poi accorgersi, a distanza di due anni dall'ultima fattura (22/12/2014), di uno scoperto di € 202.512,81.
9 La motivazione del giudice di primo grado sarebbe dunque carente e contraddittoria, avendo lo stesso anche omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con la quale esso appellante aveva chiesto di dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto, nella misura emergente dalla documentazione prodotta e alla luce dei pagamenti intervenuti nel rapporto inter partes, da imputarsi a deconto dell'importo totale di cui al decreto, domanda reiterata nella presente fase.
L'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter trarre “alcuna valenza pienamente positiva” dalla espletata attività istruttoria in considerazione delle opposte dichiarazioni fornite dai testi, rilevando, in particolare, che quelle rese da e , entrambi fratelli di Parte_3 Parte_4 [...]
, fossero “in parte inficiate sia dal rapporto di parentale e sia dal Pt_1 trascorso di ex dipendente e socio della società opponente”, avendo, peraltro, il primo anche precisato che alcune circostanze gli erano state riferite proprio dal fratello.
Effettivamente, le testimonianze di segno opposto rese dai testi nel corso del giudizio e volte ad avvalorare l'una e l'altra tesi non si rivelano dirimenti.
Invero, oltre ad essere tra loro contrastanti, non appaiono idonee al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento, atteso che, pur volendo dar credito alle versione di parte appellante, i testi da questa indicati non hanno saputo spiegare in termini minimamente chiari quale sarebbe l'ammontare dei pagamenti corrisposti in contanti, neanche contestualizzando i tempi ed i luoghi del presunto versamento e rendendo anche dichiarazioni de relato.
Né la prova del pagamento delle fatture azionate in monitorio potrebbe essere tratta dalla documentazione depositata dall'appellante.
Deve a questo punto precisarsi che la mera produzione di un documento non risulta di per sé bastevole per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi dei documenti prodotti, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni, oltre ad essere provati
(eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi. Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di
10 esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass.
8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005, 20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025, n.11145).
Nel caso di specie, i documenti prodotti dall'appellante non trovano alcuno specifico e puntuale riscontro negli scritti difensivi, trattandosi di allegazioni generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena del pagamento, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare la stessa dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Invero, a fronte della produzione da parte dell'odierna parte appellata delle
137 fatture, nelle quali erano descritte le merci consegnate, non contestate dalla , nonché della copia del registro Iva vendite autenticato, Pt_1
l'impugnante non ha adeguatamente né allegato, né dimostrato l'eccepito pagamento, asseritamente avvenuto in contanti.
Si tenga conto del fatto che la parte appellata ha precisamente indicato gli importi corrisposti e quelli ancora dovuti, anno per anno, in relazione alle fatture emesse, mente l'impugnante si è limitato a versare in atti documentazione confusa asseritamente attestante gli avvenuti pagamenti in contanti, senza neanche, in minima parte, indicare, contestualizzare o quantificare gli importi pagati.
In particolare, negli stralci di conversazioni via chat prodotti in atti (per lo più relative agli anni 2014/2015) si fa riferimento a forniture e pagamenti che l'appellante neanche si premura di collegare ad alcuna delle numerose fatture oggetto del giudizio. Lo stesso dicasi con riferimento ai preventivi prodotti in atti, asseritamente attestanti non ben precisati pagamenti effettuati in contanti, sempre, per lo più, relativi a periodi diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture.
Insomma, l'opponente/odierna appellante non ha fornito alcuna valida allegazione o prova, né scritta, né orale a sostegno della sua opposizione,
11 essendosi limitata a generiche ed infondate contestazioni.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto provati i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere dal creditore, in quanto non contestati
(è risultato pacifico e non contestato, che la merce di cui alle fatture indicate sia stata consegnata e risultata idonea. Sul punto appare utile osservare quindi che non vi è stata specifica contestazione ex art. 115
c.p.c., raggiungendosi, quindi la c.d. pacificità dei fatti che, come noto, opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza" (Cass.
1902/2002- e Cass. 2415/1995), verificandosi, quindi quella non contestazione tempestiva cui la parte interessata ha l'onere di eccepire specificatamente, e determinandosi quell'esonero di fornire la relativa prova…) e, viceversa, non adeguatamente provato l'asserito pagamento.
Appare, infine, condivisibile l'assunto del primo giudice, secondo cui non può ritenersi credibile che, a fronte del pagamento della merce in contante per un così rilevante importo, la non abbia preteso il rilascio Parte_1 di una quietanza, mentre, invece, alla luce dei risalenti rapporti commerciali tra le società, improntati, per ammissione di entrambe le parti, sulla reciproca stima personale e commerciale, possono spiegarsi i dilatati tempi di attesa da parte della per il pagamento delle CP_1 forniture, che, comunque, in parte venivano saldate, anche con dazione di assegni in garanzia del pagamento ancora dovuto.
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di appello notificato in data il 16.11.2020, avverso la sentenza del
Tribunale di OR NZ n. 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4168/2020 R.G. di appello avverso la sentenza del
Tribunale di OR NZ n. 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020,
t r a
, C.F. e P. IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza
Nazionale, 50, Sc. B., int. 56, tel./Fax: , presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. Francesco Esposito (C.F. ) che, C.F._1 unitamente e disgiuntamente all'avv. Carlo Moschetti (C.F.:
), la rappresenta e difende;
C.F._2
APPELLANTE
e
(codice fiscale e partita iva ), in persona del CP_1 P.IVA_3 legale rapp.te p.t. con sede legale in Ercolano, alla Via Cardile 4/B box 2, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Fierro (cod. fisc.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._3
Napoli, alla P.zza G. Bovio n. 22;
APPELLATA
Conclusioni: come da note di udienza del 20 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n 1842/2016, emesso in data 06/12/2016, il Tribunale di
OR NZ ingiungeva all'odierna appellante di pagare, in favore della la somma di euro € 202.512,81, oltre agli interessi di cui CP_1 al D.lgs 231/02 dalle singole scadenze delle fatture al saldo nonché le spese del procedimento monitorio, liquidate in complessivi € 2.541,50, per la fornitura di merce avvenuta nel periodo 5.8.2010 – 22.12.2014.
Il detto credito era azionato in monitorio, sulla base di fatture commerciali, annotate nel registro Iva vendite.
La proponeva opposizione avverso il detto Parte_1 decreto ingiuntivo, non contestando l'esistenza dei rapporti contrattuali tra le parti, né l'effettuazione della fornitura della merce indicata nelle fatture, ma asserendo:
- che il rapporto commerciale tra le parti fosse molto risalente, essendo sorto tra i genitori degli odierni rappresentanti legali delle rispettive società;
- che trattavasi di rapporto improntato sulla reciproca stima, personale e commerciale;
- che, a seguito di una disavventura capitata ad essa opponente
(incendio del proprio punto vendita di Portici) e del rilevante danno patrimoniale derivatone, per la perdita della merce ed arredi del negozio, non coperti da polizza assicurativa e per la notevole contrazione delle vendite, dai primi mesi del 2011, la aveva CP_1 preteso per la fornitura delle merci il contestuale pagamento per contanti;
- che, da quel momento, effettuato l'ordine e consegnata la merce, il pagamento delle forniture era avvenuto, quindi, per contanti in una o più soluzioni, con acconti e saldo versati in un arco di tempo molto ristretto e ben lontano dalla consuetudine commerciale (30, 60, 90, 120 gg.) e con annotazione del pagamento sulle singole “proposte di commissione e preventivo” da parte di tale , all'epoca Parte_2 responsabile e legale rappresentante della , che vi provvedeva CP_1 di suo pugno apponendo anche una sua sigla;
2 - che, infatti, al fine di non incorrere nella violazione della normativa introdotta dal DL 201/2011 - che fissava in mille euro il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore con decorrenza dal 6 dicembre 2011 - la frazionava la fatturazione della merce fornita, con CP_1
l'emissione di documentazione fiscale di importo inferiore al predetto limite ed a cadenza molto ravvicinata, con la dizione pagamento contanti o rimessa diretta, come comprovato dalle “proposte di commissione e preventivo” con annotazione del pagamento da parte di prodotte in atti;
Parte_2
- che non sarebbe credibile la versione della , secondo cui CP_1 avrebbe continuato a fornirle merce, con cadenza ravvicinata, pur non ricevendo il pagamento per contanti pattuito e riportato sulle fatture, per circa 5 anni, accumulando n. 138 insoluti, senza mai sollecitarne il pagamento, se non a distanza di due anni dall'ultima fattura
(22/12/2014) e per il consistente scoperto di € 202.512,81;
- che, dunque, essa opponente aveva provveduto ad estinguere in tutto o in parte le sue obbligazioni con pagamento in contanti, di volta in volta, all'esito della consegna merce, con conseguente inesistenza o ridimensionamento del credito azionato in monitorio.
Tanto premesso, chiedeva, quindi, all'adito giudice di:
“A) preliminarmente, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto per carenza dei presupposti di legge;
B) rigettare la domanda ricorso, perché inammissibile ed infondata;
C) sempre e comunque rigettarla;
D) in via gradata, dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto nella misura che risulterà provata all'esito dell'istruttoria;
E) in ogni caso, revocare l'opposto decreto N° 1842/2016, emesso dal
G.M. del Tribunale di OR NZ Dott.ssa Mariacristina Carpinelli della II Sezione Civile il 5-6/12/2016;
F) condannare ex art. 96 c.p.c. la ricorrente in persona Controparte_1 del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento dei danni, in favore della opponente, da liquidarsi in via equitativa dal Giudice;
3 G) condannare la in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese e compensi di lite con attribuzione ai sottoscritti avvocati i quali dichiarano di non aver percepito i compensi e di averne anticipato le spese”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e rappresentando che:
- effettivamente, il rapporto commerciale tra le parti, iniziato circa 40 anni addietro tra i genitori dei legali rappresentanti delle rispettive società, era originariamente improntato sulla reciproca stima personale e commerciale ed era continuato anche dopo la morte dei genitori;
- proprio in considerazione di tali consolidati rapporti, erano stati tollerati i ritardi nei pagamenti delle forniture;
- in particolare, a seguito delle forniture eseguite, erano state emesse nei confronti della , per ordini da quest'ultima effettuati, nell'anno Pt_1
2010, n. 39 fatture per un totale di euro 82.557,38, di cui ne erano state saldate solo 28, per euro 56.965,24, con un residuo insoluto di 11 fatture, per euro 25.592,14; nel 2011, n.55 fatture per un totale di euro
149.377,50, di cui n. 25 saldate, per euro 82.259,14, e n. 30 insolute, per un totale di euro 67.118,36; nel 2012, n.25 fatture per un totale di euro 92.167,29, di cui 16 saldate per euro 61.607,02 e 9 non pagate, per un totale di euro 30.560,77; nel 2013, n.71 fatture per un totale di euro 84.776,05, di cui 2 saldate, per euro 13.955,88, e 69 insolute, per un totale di euro 70.820,17; nel 2014, n.18 fatture, rimaste tutte impagate, per un totale di euro 12.372,59;
- dati gli inadempimenti sempre più consistenti, nell'anno 2015 non aveva più fornito merce alla , in quanto, a fronte di forniture pari Pt_1 ad euro 421.250,81, aveva ricevuto il pagamento solo di euro
214.787,28;
- inoltre, la , nel momento in cui effettuava l'ordine, spesso Pt_1 consegnava assegni post datati per il pagamento, contattando essa fornitrice poco prima della scadenza del titolo e chiedendole di non porre i titoli all'incasso;
- tali assegni, ancora in suo possesso, ammontavano ad euro
151.193,10 e non risultavano essere mai stati incassati, nel rispetto dei
4 datati rapporti commerciali;
- pur limitando le forniture dall'anno 2013, aveva tollerato i ritardi nei pagamenti, non solo in virtù dei rapporti datati tra le parti, ma anche in quanto aveva comunque riscosso la metà del credito e ricevuto in garanzia assegni per l'importo di euro 151.193,10;
- sarebbe, infine, del tutto verosimile che, a fronte del pagamento della merce in contante, per il rilevante importo dovuto, la non abbia Pt_1 preteso il rilascio di una quietanza.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di:
“1) in via del tutto preliminare concedere ex art. 648 cpc la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.1842/2016 (rg. 7189/2016) emesso dal
Tribunale di OR NZ , seconda sezione civile, dott. Mariacristina
Carpinelli, il 5-6/12/2016 avverso la ed in favore della Parte_1 CP_1
[... per l'intero importo dell'ingiunzione pari ad euro 202.374,23 oltre interessi ed oltre le spese liquidate nel procedimento monitorio, per i motivi esposti in premessa ed in particolare perché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non è di pronta soluzione e perché sussiste il pericolo del grave pregiudizio nel ritardo;
2) nel merito rigettare tutte le domande dell'opponente , perché Parte_1 improcedibili, inammissibili nonché infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in premessa del presente atto e conseguentemente confermare in toto il decreto ingiuntivo n.1842/2016 (rg. 7189/2016) emesso dal Tribunale di OR NZ , seconda sezione civile, dott.
Mariacristina Carpinelli, il 5-6/12/2016 avverso la ed in favore Parte_1 della per l'importo di euro 202.374,23 ed oltre le spese CP_1 liquidate nel procedimento monitorio, ed oltre risarcimento dei danni per lite temeraria, equitativamente determinato dal Tribunale;
3) in via subordinata condannare la , in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. alla somma complessiva maggiore di euro 206.463,53 o minore ritenuta di giustizia;
4) condannare in ogni caso la , in persona del legale rapp.te p.t. Parte_1 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio”.
5 Accolta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ed espletata l'istruttoria del caso, il Tribunale di OR NZ così provvedeva: “-rigetta la opposizione in quanto non provata;
-conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1842/2016 e dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna la opponente ed in favore della opposta al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 13.430,00 oltre IVA, CpA e rimborso forfettario”.
Con atto notificato il 16.11.2020, la ha impugnato Parte_1 la predetta sentenza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello di
Napoli, conoscendo del gravame proposto con il presente atto avverso la sentenza n° 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020 RG n. 618/2017, resa dal
Tribunale di OR NZ G.O.T. Avv. Ambrosino e notificata in pari data, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così decidere:
a) Accoglierlo ed in totale riforma della stessa, dichiarare fondata, oltre che ammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 1842/2016 emesso dal Tribunale di OR NZ il 05-06/12/2016, per i motivi di appello di cui ai capi 1) e 2) che precedono;
b) Per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo N. 1842/2016 emesso dal
Tribunale di OR NZ il 05-06/12/2016;
c) In linea gradata, accogliere l'appello limitatamente alla domanda subordinata proposta in primo grado e dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto nella misura che il Giudice riterrà provata alla luce della documentazione prodotta, sempre con conseguente revoca del decreto opposto;
d) In accoglimento del motivo di appello di cui al capo 4) che precede, annullare il capo della sentenza relativo al governo delle spese;
e) Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio, con attribuzione per fattone anticipo”.
Si è costituita in giudizio la chiedendo di: “rigettare l'appello CP_1 proposto dalla e di conseguenza confermare la sentenza di Parte_1 primo grado del Tribunale di OR NZ n.1477/2020.
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
6 All'udienza del 20 marzo 2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di appello
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata, fondata sul rilievo secondo cui la sarebbe priva di qualsiasi titolarità ad azionare il presente Parte_1 giudizio in quanto in data 26.02.2019, e dunque prima della fine del giudizio di primo grado, è stata cancellata dal registro delle imprese.
La questione trova agevole soluzione, alla luce della giurisprudenza delle
Sezioni Unite, secondo cui la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che:
a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Sez. U, n. 15295 del 4.7.2014, recentemente ribadita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 29812 del 19.11.2024, anche quanto alla applicabilità di tali principi all'ipotesi dell'estinzione della persona giuridica).
Sempre in via preliminare, non può accogliersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., in quanto superata dalla raggiunta fase decisoria (cfr., Cass. 15 aprile 2019, n. 10422), non essendo stata ravvisata nel caso di specie la manifesta infondatezza delle censure.
7 Neanche si rivela fondata l'eccezione di inammissibilità proposta ex art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “gli articoli 342
e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (pt.
Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
Ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con sufficiente puntualità le parti della sentenza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere la riforma della decisione gravata.
L'appello deve, dunque, essere delibato nel merito.
L'impugnante contesta la sentenza di primo grado, lamentando il vizio di
“omessa o errata valutazione e/o interpretazione delle risultanze istruttorie” nella decisione adottata dal giudice di primo grado.
In particolare, quest'ultimo avrebbe erroneamente valutato le prove testimoniali e l'attendibilità dei testi escussi, in quanto “se attenuata può ritenersi la testimonianza dei testi di parte opponente, altrettanto, se non di più, può dirsi di quelli di parte opposta, legati da rapporti di parentela, di lavoro e, quindi economici con la società ed i suoi soci ed CP_1 amministratore”.
8 In particolare, il teste , già amministratore della , non Parte_2 CP_1 avrebbe potuto essere considerato teste del tutto indifferente, anche alla luce dei rapporti familiari con i soci della stessa. Lo stesso, inoltre, pur tentando di sminuire la portata dei documenti esibitigli, attestanti le modalità delle forniture effettuate alla ed il pagamento frazionato Pt_1 per contanti, che risulterebbe evidente dalla lettura dei messaggi
WhatsApp prodotti, avrebbe ammesso che la sottoscrizione posta in calce alle “proposte di commissione e preventivo” era effettivamente la sua.
Ciò proverebbe che il rapporto commerciale tra le parti prevedeva la consegna della merce solo ed unicamente previo contestuale pagamento per contanti, quantomeno di un congruo acconto, con saldo nelle settimane successive e, dunque, pur prescindendo da una specifica contestazione delle singole fatture - di per se difficile da operare, anche per il numero delle stesse e per la quantità ricorrente delle merci fornite negli anni -, i pagamenti per contanti, frazionati in piccole rate, versate a distanza di poco tempo le une dalle altre, risulterebbero dimostrati, oltre che dalla prova testimoniale, dalle “proposte di commissione e preventivo”, non disconosciute dal teste , nonchè dai Parte_2 messaggi WhatsApp allo stesso esibiti e riconosciuti come autentici.
Da tali messaggi emergerebbe con chiarezza, in particolare, che Parte_2
– legale rappresentante della – “sollecitava di continuo il
[...] CP_1 pagamento del saldo il cui ammontare era sempre alquanto modesto (€
400; 988,57; 1.527,79; 688 stamattina e 1.832 oggi;
1.737; 1.100; Per_1
943,51 ….) ed il pagamento del sospeso condizionava la fornitura successiva”. Nelle dette conversazioni, non vi sarebbe poi alcun riferimento, seppure generico, ad un arretrato, nonostante l'asserito consistente sospeso di oltre € 200.000,00.
Il primo giudice non avrebbe affatto considerato, inoltre, l'inverosimiglianza della versione fornita dalla , secondo cui la stessa avrebbe CP_1 continuato a fornirle merce, con cadenza ravvicinata, pur non ricevendo il pagamento per contanti pattuito e riportato sulle fatture e ciò per circa 5 anni, attendendo il maturare di ben 138 insoluti, senza mai inviare neanche un sollecito, per poi accorgersi, a distanza di due anni dall'ultima fattura (22/12/2014), di uno scoperto di € 202.512,81.
9 La motivazione del giudice di primo grado sarebbe dunque carente e contraddittoria, avendo lo stesso anche omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata, con la quale esso appellante aveva chiesto di dichiarare la parziale estinzione del debito di cui all'opposto decreto, nella misura emergente dalla documentazione prodotta e alla luce dei pagamenti intervenuti nel rapporto inter partes, da imputarsi a deconto dell'importo totale di cui al decreto, domanda reiterata nella presente fase.
L'appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha ritenuto di non poter trarre “alcuna valenza pienamente positiva” dalla espletata attività istruttoria in considerazione delle opposte dichiarazioni fornite dai testi, rilevando, in particolare, che quelle rese da e , entrambi fratelli di Parte_3 Parte_4 [...]
, fossero “in parte inficiate sia dal rapporto di parentale e sia dal Pt_1 trascorso di ex dipendente e socio della società opponente”, avendo, peraltro, il primo anche precisato che alcune circostanze gli erano state riferite proprio dal fratello.
Effettivamente, le testimonianze di segno opposto rese dai testi nel corso del giudizio e volte ad avvalorare l'una e l'altra tesi non si rivelano dirimenti.
Invero, oltre ad essere tra loro contrastanti, non appaiono idonee al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento, atteso che, pur volendo dar credito alle versione di parte appellante, i testi da questa indicati non hanno saputo spiegare in termini minimamente chiari quale sarebbe l'ammontare dei pagamenti corrisposti in contanti, neanche contestualizzando i tempi ed i luoghi del presunto versamento e rendendo anche dichiarazioni de relato.
Né la prova del pagamento delle fatture azionate in monitorio potrebbe essere tratta dalla documentazione depositata dall'appellante.
Deve a questo punto precisarsi che la mera produzione di un documento non risulta di per sé bastevole per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti dalla mera analisi dei documenti prodotti, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno delle domande od eccezioni, oltre ad essere provati
(eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi. Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di
10 esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass.
8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005, 20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep. 28/04/2025, n.11145).
Nel caso di specie, i documenti prodotti dall'appellante non trovano alcuno specifico e puntuale riscontro negli scritti difensivi, trattandosi di allegazioni generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena del pagamento, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare la stessa dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Invero, a fronte della produzione da parte dell'odierna parte appellata delle
137 fatture, nelle quali erano descritte le merci consegnate, non contestate dalla , nonché della copia del registro Iva vendite autenticato, Pt_1
l'impugnante non ha adeguatamente né allegato, né dimostrato l'eccepito pagamento, asseritamente avvenuto in contanti.
Si tenga conto del fatto che la parte appellata ha precisamente indicato gli importi corrisposti e quelli ancora dovuti, anno per anno, in relazione alle fatture emesse, mente l'impugnante si è limitato a versare in atti documentazione confusa asseritamente attestante gli avvenuti pagamenti in contanti, senza neanche, in minima parte, indicare, contestualizzare o quantificare gli importi pagati.
In particolare, negli stralci di conversazioni via chat prodotti in atti (per lo più relative agli anni 2014/2015) si fa riferimento a forniture e pagamenti che l'appellante neanche si premura di collegare ad alcuna delle numerose fatture oggetto del giudizio. Lo stesso dicasi con riferimento ai preventivi prodotti in atti, asseritamente attestanti non ben precisati pagamenti effettuati in contanti, sempre, per lo più, relativi a periodi diversi rispetto a quelli indicati nelle fatture.
Insomma, l'opponente/odierna appellante non ha fornito alcuna valida allegazione o prova, né scritta, né orale a sostegno della sua opposizione,
11 essendosi limitata a generiche ed infondate contestazioni.
Del tutto correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto provati i fatti posti a fondamento del diritto fatto valere dal creditore, in quanto non contestati
(è risultato pacifico e non contestato, che la merce di cui alle fatture indicate sia stata consegnata e risultata idonea. Sul punto appare utile osservare quindi che non vi è stata specifica contestazione ex art. 115
c.p.c., raggiungendosi, quindi la c.d. pacificità dei fatti che, come noto, opera da limite alla rilevabilità d'ufficio della sua mancanza" (Cass.
1902/2002- e Cass. 2415/1995), verificandosi, quindi quella non contestazione tempestiva cui la parte interessata ha l'onere di eccepire specificatamente, e determinandosi quell'esonero di fornire la relativa prova…) e, viceversa, non adeguatamente provato l'asserito pagamento.
Appare, infine, condivisibile l'assunto del primo giudice, secondo cui non può ritenersi credibile che, a fronte del pagamento della merce in contante per un così rilevante importo, la non abbia preteso il rilascio Parte_1 di una quietanza, mentre, invece, alla luce dei risalenti rapporti commerciali tra le società, improntati, per ammissione di entrambe le parti, sulla reciproca stima personale e commerciale, possono spiegarsi i dilatati tempi di attesa da parte della per il pagamento delle CP_1 forniture, che, comunque, in parte venivano saldate, anche con dazione di assegni in garanzia del pagamento ancora dovuto.
L'appello deve essere dunque integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate, con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
12 La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di appello notificato in data il 16.11.2020, avverso la sentenza del
Tribunale di OR NZ n. 1477/2020 pubbl. il 16/10/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore di Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_1
6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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