CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
Massime • 1
In tema di opere pubbliche, in base al d.P.R. n. 554 del 1999, vigente ratione temporis, il collaudo è un'attività complessa che comprende sia la verifica tecnica che quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, il che comporta che unico sia il compenso per tale attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2024, n. 3353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3353 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 4065/2019 proposto da: ANAS SPA, elettivamente domiciliata in Roma Via in Arcione 71, presso lo studio dell’avvocato Nicola Palombi ([...]) che la rappresenta e difende.
- Ricorrente -
Contro NA NN, CA MA, CA SA, CA TE, quali eredi di AR CA, elettivamente domiciliati in Roma Via Ottaviano 9, presso lo studio dell’avvocato AR LU ([...]) che li rappresenta e difende. - Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4233/2018 depositata il 20/06/2018. Contratto d’opera Civile Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 06/02/2024 2 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2024. Udito la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba la quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato AR LU. FATTI DI CAUSA 1. AN SP (“AN”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12956/2008 del Tribunale di Roma che le ordinava di pagare all’ing. RL PE euro 27.858,87, per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo e di revisione tecnico-contabile svolta dal professionista su incarico dell’Azienda. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma prima concesse la provvisoria esecuzione per la somma non contestata di euro 13.632,02, e, in conclusione, rigettò l’opposizione e compensò tra le parti le spese di lite. 2. Interposto appello principale dall’AN e appello in punto di spese dall’ing. PE, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, condividendo la decisione impugnata secondo cui l’art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999, prevede un autonomo compenso per la revisione degli atti contabili compiuta dal collaudatore nell’àmbito di un appalto pubblico. 3. Per la cassazione della sentenza d’appello, AN ricorre sulla base di un motivo. NA UC, AR PE, ND PE e AN PE, quali eredi dell’ing. RL PE, resistono con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 19819/20 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in udienza pubblica. 3 Le parti hanno depositato ciascuna due memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso – (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. 16 del 2006, art. 19-a) del TU n. 143 del 1943 e degli artt. 187 e 210, d.P.R. n. 554 del 1999 – AN censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo svolta dall’ing. PE, la revisione tecnico-contabile debba essere liquidata come voce autonoma, senza considerare che in base alle norme sopra menzionate detta attività è parte integrante della più complessa attività di collaudo. 2. Il motivo è fondato. 3. Il secondo comma dell’art. 210, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”) dispone: «I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4». Il compenso è unico perché unica è l’attività di collaudazione – consistente nella “effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili” – come si evince dal contenuto testuale della disposizione e come è confermato dal tenore letterale del quinto comma dell’art. 210, a norma del quale: «Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento». Altre disposizioni indicano l’unicità dell’attività di collaudo che, conseguentemente, deve essere remunerata con un unico compenso. 4 In primo luogo, l’art. 19-a) dell’allegato alla tariffa per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto (legge 2 marzo 1949, 143) stabilisce che: «Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l’esame di eventuali riserve o relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo. In secondo luogo, il successivo art. 19-b) prescrive che: «Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l’esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti». Infine, l’art. 19-a), cit., è omogeneo, nel contenuto, all’art. 187, d.P.R. n. 544 del 1999 (“Oggetto del collaudo”), secondo cui: «1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 5 settore.
2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento […]». In altri termini, l’attività di “collaudazione” è un’attività complessa che comprende sia la verifica tecnica sia la verifica degli aspetti amministrativi e contabili dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto pubblico, il che comporta che unico sia il compenso per detta attività complessa. Tale soluzione ermeneutica fa propria la nozione “ampia” di collaudo che si trae dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5140 del 22/05/1998, Rv. 515730). Insegnano le Sezioni unite che il collaudatore di un appalto pubblico deve indicare, negli atti del collaudo (verbale di visita di collaudo e certificato di collaudo), l’esito dei suoi accertamenti relativi sia alla conformità dell’opera alle regole dell’arte e alle clausole del contratto e del capitolato, sia al costo complessivo dell’opera in rapporto con le somme autorizzate e che, inoltre, deve esprimere (nel certificato di collaudo) il suo giudizio finale sull’opera e sul suo costo nonché sull’ammontare globale del credito dell’appaltatore (senza trascurare il calcolo dell’ammontare della somma dovuta dall’amministrazione committente a titolo di rivalsa IVA) e sulla somma da liquidarsi concretamente a suo favore a titolo di saldo. Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, tornando al caso concreto, si deve concludere che il professionista aveva diritto ad un unico compenso per l’attività svolta, in conformità della tariffa professionale (Tabella C [Collaudo: Art. 19- b]). 6 4. In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese
- Ricorrente -
Contro NA NN, CA MA, CA SA, CA TE, quali eredi di AR CA, elettivamente domiciliati in Roma Via Ottaviano 9, presso lo studio dell’avvocato AR LU ([...]) che li rappresenta e difende. - Controricorrenti – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4233/2018 depositata il 20/06/2018. Contratto d’opera Civile Sent. Sez. 2 Num. 3353 Anno 2024 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: GUIDA RICCARDO Data pubblicazione: 06/02/2024 2 Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella pubblica udienza dell’11 gennaio 2024. Udito la Sostituta Procuratrice Generale Rosa Maria Dell’Erba la quale, riportandosi alle conclusioni scritte depositate per l’udienza, ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’avvocato AR LU. FATTI DI CAUSA 1. AN SP (“AN”) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 12956/2008 del Tribunale di Roma che le ordinava di pagare all’ing. RL PE euro 27.858,87, per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo e di revisione tecnico-contabile svolta dal professionista su incarico dell’Azienda. Nel contraddittorio delle parti, il Tribunale di Roma prima concesse la provvisoria esecuzione per la somma non contestata di euro 13.632,02, e, in conclusione, rigettò l’opposizione e compensò tra le parti le spese di lite. 2. Interposto appello principale dall’AN e appello in punto di spese dall’ing. PE, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, per quanto qui rileva, condividendo la decisione impugnata secondo cui l’art. 210, d.P.R. n. 554 del 1999, prevede un autonomo compenso per la revisione degli atti contabili compiuta dal collaudatore nell’àmbito di un appalto pubblico. 3. Per la cassazione della sentenza d’appello, AN ricorre sulla base di un motivo. NA UC, AR PE, ND PE e AN PE, quali eredi dell’ing. RL PE, resistono con controricorso. 4. Con ordinanza interlocutoria n. 19819/20 della sezione VI-2 di questa Corte, in mancanza di evidenza decisoria, il ricorso è stato rimesso in udienza pubblica. 3 Le parti hanno depositato ciascuna due memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso – (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 92 del d.lgs. 16 del 2006, art. 19-a) del TU n. 143 del 1943 e degli artt. 187 e 210, d.P.R. n. 554 del 1999 – AN censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini della liquidazione del compenso per l’attività di collaudo tecnico-amministrativo svolta dall’ing. PE, la revisione tecnico-contabile debba essere liquidata come voce autonoma, senza considerare che in base alle norme sopra menzionate detta attività è parte integrante della più complessa attività di collaudo. 2. Il motivo è fondato. 3. Il secondo comma dell’art. 210, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”) dispone: «I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti fatto salvo quanto previsto al comma 4». Il compenso è unico perché unica è l’attività di collaudazione – consistente nella “effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili” – come si evince dal contenuto testuale della disposizione e come è confermato dal tenore letterale del quinto comma dell’art. 210, a norma del quale: «Per i collaudi in corso d’opera il compenso determinato come sopra è aumentato del 20 per cento». Altre disposizioni indicano l’unicità dell’attività di collaudo che, conseguentemente, deve essere remunerata con un unico compenso. 4 In primo luogo, l’art. 19-a) dell’allegato alla tariffa per le prestazioni professionali dell’ingegnere e dell’architetto (legge 2 marzo 1949, 143) stabilisce che: «Il collaudo di lavori e forniture comprende l’esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l’esame di eventuali riserve o relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo. In secondo luogo, il successivo art. 19-b) prescrive che: «Quando il professionista sia incaricato del collaudo di opere progettate e dirette da altri, le competenze sono regolate dalla tabella C nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le percentuali, secondo che si tratti della pura e semplice collaudazione delle opere con l’esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzioni delle quote di proprietà a termine delle disposizioni vigenti». Infine, l’art. 19-a), cit., è omogeneo, nel contenuto, all’art. 187, d.P.R. n. 544 del 1999 (“Oggetto del collaudo”), secondo cui: «1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di 5 settore.
2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento […]». In altri termini, l’attività di “collaudazione” è un’attività complessa che comprende sia la verifica tecnica sia la verifica degli aspetti amministrativi e contabili dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto pubblico, il che comporta che unico sia il compenso per detta attività complessa. Tale soluzione ermeneutica fa propria la nozione “ampia” di collaudo che si trae dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5140 del 22/05/1998, Rv. 515730). Insegnano le Sezioni unite che il collaudatore di un appalto pubblico deve indicare, negli atti del collaudo (verbale di visita di collaudo e certificato di collaudo), l’esito dei suoi accertamenti relativi sia alla conformità dell’opera alle regole dell’arte e alle clausole del contratto e del capitolato, sia al costo complessivo dell’opera in rapporto con le somme autorizzate e che, inoltre, deve esprimere (nel certificato di collaudo) il suo giudizio finale sull’opera e sul suo costo nonché sull’ammontare globale del credito dell’appaltatore (senza trascurare il calcolo dell’ammontare della somma dovuta dall’amministrazione committente a titolo di rivalsa IVA) e sulla somma da liquidarsi concretamente a suo favore a titolo di saldo. Così delineata la cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento, tornando al caso concreto, si deve concludere che il professionista aveva diritto ad un unico compenso per l’attività svolta, in conformità della tariffa professionale (Tabella C [Collaudo: Art. 19- b]). 6 4. In definitiva, accolto l’unico motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese