Versione
1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 111-bis. (Deposito telematico) 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 175-bis, in ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti ((e la persona offesa dal reato)) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalita' non telematiche.
(290)
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
2. Il deposito telematico assicura la certezza, anche temporale, dell'avvenuta trasmissione e ricezione, nonche' l'identita' del mittente e del destinatario, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica.
4. Gli atti che le parti ((e la persona offesa dal reato)) compiono personalmente possono essere depositati anche con modalita' non telematiche.
(290)
-------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 87, comma 5) che "Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter , 483 , comma 1-bis , 582 , comma 1-bis, del codice di procedura penale , cosi' come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati".
Commentari • 101
- 1. Querela, obbligo di presentazione telematica solo in ProcuraAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 24 maggio 2024 · 235.53648
Giurisprudenza • 142
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 13/08/2025, n. 29495Provvedimento: […] L'unico motivo di ricorso è fondato. L'art. 111-bis cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. […] a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito degli atti avvenga esclusivamente «con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», ossia secondo le modalità previste dall'art. 111-bis cod. proc. pen., […] per le eccezioni in questione, sino al 31 marzo 2025, sia consentito il deposito anche senza ricorrere alle specifiche modalità telematiche dettate dall'art. 111-bis del codice di procedura penale e dalla relativa normativa di attuazione, potendosi utilizzare tutte le altre consentite fino alla completa entrata in vigore dell'art. 111-bis. […]Leggi di più...
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