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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3040 / 2024
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3040 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AR NA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: assegno sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' dell'11/12/2023, avente prot. n. CP_1
0100.22/12/2023.0353117, di reiezione della domanda amministrativa n. CP_1
2002984200032 di Assegno sociale per effetto dell'atto di donazione di azienda stipulato in data 16/02/2023 e registrato il successivo 17/03/2023. Argomentava in merito all'illegittimità
del rigetto, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento della prestazione sin dalla domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di diritto, giova premettere che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995,
riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Nel caso di specie, si osserva che l' pone a fondamento del rigetto della domanda di CP_1
assegno sociale l'insussistenza dello stato di bisogno economico invocato da parte ricorrente per avere il coniuge ceduto in donazione la licenza di cantiere navale di cui era titolare, così
manifestando, in qualità di comproprietaria di bene coniugale donato, una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito suddetto.
Orbene, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, per cui restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali e non assume alcuna rilevanza la circostanza secondo la quale lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che: “Non vi è, né nella
lettera, né nella ratio dell'art. 3 comma 6, l. n. 335/1995, alcun riferimento circa il fatto che lo stato
di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba anche essere incolpevole: al contrario la
condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività”
(Cass. sent. n. 23305/2022; Cass. sent. n. 29029/2022).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, non assume rilievo che la condizione di impossidenza derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà
immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito;
peraltro, non vi è
prova che tale licenza fosse caduta in comunione dei beni. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierna ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, lo stesso va riconosciuto (cfr. Cass. sent. n. 7235/2023).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'ER l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e,
per l'effetto, condanna l' alla sua corresponsione, oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria;
condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.727,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Agrigento, 26/11/2025. IL GIUDICE
EN Di SA
SEZIONE LAVORO
R.G. 3040 / 2024
Il giudice EN Di SA,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 26/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da entrambe le parti;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa EN Di SA, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 26/11/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3040 / 2024
promossa da
, C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
LI AN, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
AR NA, giusta procura in atti,
-resistente- Oggetto: assegno sociale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento dell' dell'11/12/2023, avente prot. n. CP_1
0100.22/12/2023.0353117, di reiezione della domanda amministrativa n. CP_1
2002984200032 di Assegno sociale per effetto dell'atto di donazione di azienda stipulato in data 16/02/2023 e registrato il successivo 17/03/2023. Argomentava in merito all'illegittimità
del rigetto, chiedendo la condanna dell'ente al pagamento della prestazione sin dalla domanda, con vittoria di spese.
Si costituiva l'ente previdenziale, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso merita accoglimento.
In punto di diritto, giova premettere che l'articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995,
riconosce il diritto all'assegno sociale ai cittadini italiani che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 1° gennaio 2019), risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge.
Nel caso di specie, si osserva che l' pone a fondamento del rigetto della domanda di CP_1
assegno sociale l'insussistenza dello stato di bisogno economico invocato da parte ricorrente per avere il coniuge ceduto in donazione la licenza di cantiere navale di cui era titolare, così
manifestando, in qualità di comproprietaria di bene coniugale donato, una condizione di autosufficienza economica incompatibile con il requisito suddetto.
Orbene, il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della l. n.
335/1995, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, per cui restano irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali e non assume alcuna rilevanza la circostanza secondo la quale lo stato di bisogno debba essere anche incolpevole.
Sul punto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di precisare che: “Non vi è, né nella
lettera, né nella ratio dell'art. 3 comma 6, l. n. 335/1995, alcun riferimento circa il fatto che lo stato
di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba anche essere incolpevole: al contrario la
condizione legittimante per l'accesso alla prestazione assistenziale rileva nella sua mera oggettività”
(Cass. sent. n. 23305/2022; Cass. sent. n. 29029/2022).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, non assume rilievo che la condizione di impossidenza derivi da una scelta volontaria avente ad oggetto la donazione di proprietà
immobiliari che, astrattamente, avrebbero potuto essere fonte di reddito;
peraltro, non vi è
prova che tale licenza fosse caduta in comunione dei beni. Di talché, non essendo nemmeno in discussione che la condotta dell'odierna ricorrente abbia avuto quei connotati fraudolenti che soli potrebbero rilevare ai fini dell'esclusione del diritto all'assegno, lo stesso va riconosciuto (cfr. Cass. sent. n. 7235/2023).
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna dell'ente a versare all'ER l'importo liquidato in dispositivo, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'assegno sociale con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa e,
per l'effetto, condanna l' alla sua corresponsione, oltre interessi e rivalutazione CP_1
monetaria;
condanna l' a rifondere allo Stato le spese, competenze e gli onorari di parte ricorrente, CP_1
che si liquidano in complessivi euro 3.727,00, per compensi, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali come per legge.
Agrigento, 26/11/2025. IL GIUDICE
EN Di SA