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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/07/2025, n. 10575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10575 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa LA Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31030 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, vertente
TRA
C.F con gli avvocati Ornella Parte_1 C.F._1
EN e ND IL che lo difendono per procura allegata, con atto separato, all'atto di citazione in opposizione del 14.06.2023.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. con gli avvocati Palma Controparte_1 C.F._2
MA e PA LI che la difendono giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione del 17.10.2023.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 7692/2023 emesso dal Tribunale di
Roma nel giudizio RG. n. 14791/23 in data 17.04.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 23.585,00 in favore di , Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura.
Nella prospettazione della ricorrente detta somma era pari all'importo del 50% della rata di mutuo che gravava sulla casa coniugale, rimasta nella disponibilità della stessa dopo la separazione giudiziaria dal marito odierno opponente, pagata in favore dell'Istituto mutuante anche per la quota di mutuo ricadente sul marito, cointestatario del rapporto.
Con l'opposizione il chiedeva di compensare detto credito, che Pt_1 riconosceva, con un credito di maggiore importo, pari ad euro 97.500,00 derivante da una sentenza di primo grado che, per circostanza pacifica, perché riferita dal medesimo nel proprio libello introduttivo, era stata appellata dall'opposta.
Instava quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi nel presente giudizio la confermava la domanda CP_1 promossa in monitorio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita per via documentale - nessuna istruttoria avendo le parti sollecitato dopo la concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.- , denegata la provvisoria esecutività al decreto “…stante i molteplici rapporti di dare e avere che abbisognano di ulteriore approfondimento… “, mandate le parti in mediazione, - esperita senza esito alcuno- , spirati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., viene oggi decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Fermo il premesso in fatto, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame
è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
2 Facendo applicazione dei detti principi, la ha provato la fonte CP_1 negoziale del suo credito versando in atti l'atto di mutuo sottoscritto contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile già casa coniugale, unitamente al marito/opponente, cointestatario del mutuo e dell'appartamento. (cfr. doc 1 e 2 fasc. monitorio)
Ha poi versato in atti la sentenza di separazione personale intervenuta in data
3.5.2022 (cfr. doc 7 fasc. monitorio), che nulla ha disposto in merito al pagamento del mutuo in via esclusiva in capo ad uno dei due coniugi, anche per tale via provando l'obbligazione, nella misura del 50%, posta a base del ricorso in monitorio.
Il VEGGENTE, di contro, gravato dalla prova di fatti estintivi o impeditivi o modificativi della altrui pretesa, non ha negato né la stipula del contratto, né il mancato pagamento delle rate di mutuo, circostanza quest'ultima pacifica anche per essere contenuta nell'ordinanza presidenziale del 18.1.2018 nella quale si legge: “ … le parti sono onerate dal pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare con una rata mensile pari a circa euro 800,00, la cui quota attualmente il Veggente non sta corrispondendo” (cfr. doc 6 fasc. monitorio) e nell'atto di opposizione del 14.6.2023 ( (cfr. pag. 3 atto di opposizione)
Ha, poi, rimesso l'opposizione ad un unico motivo di merito, ovvero chiesto di portare in compensazione il credito agito dalla moglie, con le somme portate da una sentenza di primo grado (Sent n. 1870/2023 allegata al fascicolo senza numerazione) sub iudice per sua stessa ammissione (cfr. pag. 3 atto di opposizione)
Circostanza che non consente nessuna forma di compensazione - per mancanza di liquidità ed esigibilità della relativa somma e per assenza di volontà delle parti a farla valere per il contenzioso in esame in assenza delle condizioni che la rendono operativa- ed è ragione sufficiente per il rigetto dell'opposizione,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dipendendo, nel caso che ci occupa, dall'esito di un altro giudizio, in nessun rapporto di pregiudizialità necessaria con la presente opposizione, in attesa di definitività.
A minorare il quadro probatorio si aggiunga che l'opposta ha documentato che, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 18702023, la Corte, con ordinanza motivata in atti, ha sospeso l'efficacia esecutiva della stessa autorizzando la presentazione della querela di falso avverso la scrittura privata posta dal primo
3 Giudice a fondamento della pronuncia di condanna della (cfr. doc 6 CP_1 fasc. opposta).
Resta da esaminare, infine, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, del c.p.c., promossa dall'opposta.
Sul punto va chiarito che il carattere temerario della lite non sorge dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata, anche in modo manifesto, non risultando in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (ex pluris Cass. civ. sez. un.
27/11/2019, n.31030), a maggior ragione in presenza di un rapporto di coniugio allietato da prole, poi naufragato nel rancore e nell'incomprensione.
Spese di lite secondo soccombenza liquidate, per le fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 7692/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 14791/23 in data 17.04.2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 3.4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 14.7.2025
Il GOT
LA Giardina
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa LA Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31030 del R.G.A.C.C. dell'anno
2023, vertente
TRA
C.F con gli avvocati Ornella Parte_1 C.F._1
EN e ND IL che lo difendono per procura allegata, con atto separato, all'atto di citazione in opposizione del 14.06.2023.
OPPONENTE
CONTRO
C.F. con gli avvocati Palma Controparte_1 C.F._2
MA e PA LI che la difendono giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione del 17.10.2023.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.12.2023.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 7692/2023 emesso dal Tribunale di
Roma nel giudizio RG. n. 14791/23 in data 17.04.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 23.585,00 in favore di , Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura.
Nella prospettazione della ricorrente detta somma era pari all'importo del 50% della rata di mutuo che gravava sulla casa coniugale, rimasta nella disponibilità della stessa dopo la separazione giudiziaria dal marito odierno opponente, pagata in favore dell'Istituto mutuante anche per la quota di mutuo ricadente sul marito, cointestatario del rapporto.
Con l'opposizione il chiedeva di compensare detto credito, che Pt_1 riconosceva, con un credito di maggiore importo, pari ad euro 97.500,00 derivante da una sentenza di primo grado che, per circostanza pacifica, perché riferita dal medesimo nel proprio libello introduttivo, era stata appellata dall'opposta.
Instava quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Nel costituirsi nel presente giudizio la confermava la domanda CP_1 promossa in monitorio concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita per via documentale - nessuna istruttoria avendo le parti sollecitato dopo la concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.- , denegata la provvisoria esecutività al decreto “…stante i molteplici rapporti di dare e avere che abbisognano di ulteriore approfondimento… “, mandate le parti in mediazione, - esperita senza esito alcuno- , spirati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., viene oggi decisa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta.
Fermo il premesso in fatto, va in funzione dirimente chiarito che il rito in esame
è volto esclusivamente a confermare o meno l'esistenza e/o la validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato, la cui opposizione apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, anche riguardo al regime degli oneri di allegazione e probatori.
Il diritto del creditore opposto - formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore - deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza o persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
Nella presente fase, a cognizione piena, dunque il creditore è tenuto a provare solo il fondamento del suo diritto, allegando prova scritta del credito, mentre il debitore opponente, è tenuto a provare il fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa.
2 Facendo applicazione dei detti principi, la ha provato la fonte CP_1 negoziale del suo credito versando in atti l'atto di mutuo sottoscritto contestualmente all'atto di compravendita dell'immobile già casa coniugale, unitamente al marito/opponente, cointestatario del mutuo e dell'appartamento. (cfr. doc 1 e 2 fasc. monitorio)
Ha poi versato in atti la sentenza di separazione personale intervenuta in data
3.5.2022 (cfr. doc 7 fasc. monitorio), che nulla ha disposto in merito al pagamento del mutuo in via esclusiva in capo ad uno dei due coniugi, anche per tale via provando l'obbligazione, nella misura del 50%, posta a base del ricorso in monitorio.
Il VEGGENTE, di contro, gravato dalla prova di fatti estintivi o impeditivi o modificativi della altrui pretesa, non ha negato né la stipula del contratto, né il mancato pagamento delle rate di mutuo, circostanza quest'ultima pacifica anche per essere contenuta nell'ordinanza presidenziale del 18.1.2018 nella quale si legge: “ … le parti sono onerate dal pagamento del mutuo cointestato gravante sulla casa familiare con una rata mensile pari a circa euro 800,00, la cui quota attualmente il Veggente non sta corrispondendo” (cfr. doc 6 fasc. monitorio) e nell'atto di opposizione del 14.6.2023 ( (cfr. pag. 3 atto di opposizione)
Ha, poi, rimesso l'opposizione ad un unico motivo di merito, ovvero chiesto di portare in compensazione il credito agito dalla moglie, con le somme portate da una sentenza di primo grado (Sent n. 1870/2023 allegata al fascicolo senza numerazione) sub iudice per sua stessa ammissione (cfr. pag. 3 atto di opposizione)
Circostanza che non consente nessuna forma di compensazione - per mancanza di liquidità ed esigibilità della relativa somma e per assenza di volontà delle parti a farla valere per il contenzioso in esame in assenza delle condizioni che la rendono operativa- ed è ragione sufficiente per il rigetto dell'opposizione,
l'esistenza del controcredito opposto in compensazione dipendendo, nel caso che ci occupa, dall'esito di un altro giudizio, in nessun rapporto di pregiudizialità necessaria con la presente opposizione, in attesa di definitività.
A minorare il quadro probatorio si aggiunga che l'opposta ha documentato che, nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 18702023, la Corte, con ordinanza motivata in atti, ha sospeso l'efficacia esecutiva della stessa autorizzando la presentazione della querela di falso avverso la scrittura privata posta dal primo
3 Giudice a fondamento della pronuncia di condanna della (cfr. doc 6 CP_1 fasc. opposta).
Resta da esaminare, infine, la domanda di risarcimento del danno ex art. 96, del c.p.c., promossa dall'opposta.
Sul punto va chiarito che il carattere temerario della lite non sorge dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice, l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata, anche in modo manifesto, non risultando in re ipsa condotta rimproverabile per l'ordinamento giuridico (ex pluris Cass. civ. sez. un.
27/11/2019, n.31030), a maggior ragione in presenza di un rapporto di coniugio allietato da prole, poi naufragato nel rancore e nell'incomprensione.
Spese di lite secondo soccombenza liquidate, per le fasi effettivamente svolte, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 7692/2023 Parte_1 emesso dal Tribunale di Roma nel giudizio RG. n. 14791/23 in data 17.04.2023 così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna alla refusione, in favore di , Parte_1 Controparte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi €. 3.4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Roma il 14.7.2025
Il GOT
LA Giardina
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