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Ordinanza 23 marzo 2025
Ordinanza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 23/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
IV Sezione civile
R.G. n. 3536/2023
Il giudice, all'esito dell'udienza del 3.2.2025, svolta ai sensi dell'art 127 ter cpc;
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
esaminati gli atti, i documenti e i verbali di causa pronuncia la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 3536/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso e vertente
TRA
(P.IVA: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Giuseppe Posillipo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio con studio in Caserta, alla Via Unità Italiana n°13.
- Ricorrente
E
(P.IVA: , in persona Controparte_1 P.IVA_2 dell'amministratore unico, rappresentata e difesa dagli avv.ti Osvaldo Bellocchio
e Dario Bellocchio, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Caserta, alla Via S. Nicola – P.co Rosa.
- Resistente
NONCHE'
(CF: ) in proprio e nella qualità Controparte_2 C.F._1 di l.r.p.t. della Controparte_3
- Resistente contumace
E
(P.IVA: , con sede legale Controparte_4 P.IVA_3 in Caserta, alla Via Lincoln n°119, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa
1 dall'avv. Nicola Palladino, e con questi elettivamente domiciliato in Napoli al
Centro Direzionale Isola E/5.
- Interventrice volontaria
OSSERVA
Con il ricorso introduttivo la deduceva di aver acquistato vari lotti di Pt_1 terreno del comune di Caserta;
che in data 15.07.1996 i precedenti proprietari presentavano istanza per la realizzazione di un Centro Commerciale;
che detta opera aveva interessato anche altre particelle confinanti con quelle acquistate, tanto che da oltre venti anni si era protratto il potere dell' sull'area ove Pt_1 attualmente è concesso ai clienti del centro commerciale di parcheggiare;
che a distanza di oltre vent'anni nessuno dei proprietari dei terreni interessati dall'opera edificatoria aveva sollevato eccezioni o rivendicato diritti;
che la
[...] dichiarava di aver acquistato la proprietà di una zona di Controparte_3 terreno utilizzata per oltre venti anni dalla ricorrente;
che in data 19.12.2022 il sig. , insieme ad altre persone, nel ribadire che avrebbe provveduto a CP_2 recintare l'area contesa, con della vernice rossa apponeva la scritta “proprietà privata - divieto di sosta”; che in data 11.01.2023 veniva recintato l'intero perimetro della predetta area con reti, tanto da renderla del tutto inaccessibile.
Pertanto chiedeva di accertare e dichiarare che la ricorrente aveva esercitato il possesso pieno e ininterrotto sulla particella 1046, foglio 36 del Catasto Terreni del Comune di Caserta;
di ordinare la reintegra della nel pieno possesso Pt_1 della zona con l'immediata rimessa in pristino delle opere che delimitavano e chiudevano l'area, attraverso la rimozione della recinzione in pali di ferro e rete metallica, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la la quale deduceva di essere Controparte_3 proprietaria dell'area oggetto di causa in virtù di rogito notarile del 3.12.2021; che non sussistevano i presupposti per ravvisare un possesso esclusivo della ricorrente, tenuto anche conto che l'area non era utilizzata solo dai clienti del centro commerciale, ma era ad accesso libero.
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore anticipatario.
2 In data 19.9.2023 la spiegava atto di intervento Controparte_4 volontario ex art. 105 cpc, deducendo di essere la dante causa della resistente,
B la porzione di terreno Controparte_3 Controparte_3 oggetto di causa, con atto di compravendita trascritto il 16.12.2021; eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art. 1168 cc;
deduceva la carenza di legittimazione attiva della ricorrente in quanto non era mai stata nel possesso materiale del bene e non aveva dato alcuna prova dello stesso;
allegava che la disponibilità del bene da parte della stessa interventrice era dimostrata dal pagamento delle imposte relative al terreno oggetto di causa.
Pertanto chiedeva il rigetto della domanda principale, con vittoria di spese e attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Non si costituiva il resistente : ne va pertanto dichiarata la Controparte_2 contumacia.
Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto va osservato che, ai fini dell'accoglimento della domanda di reintegra, il ricorrente è tenuto a fornire la prova di tutti gli elementi di cui all'art 1168 c.c., ed in particolare del pregresso possesso del bene;
dell'avvenuto spoglio con i caratteri della violenza o della clandestinità, sorretto dal relativo animus, ad opera della parte resistente;
l'infrannualità dell'azione.
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha a tal fine precisato che
“l'oggetto dell'azione possessoria, essendo essa finalizzata al recupero della disponibilità di un bene ovvero alla cessazione di una molestia accertata, prescinde dal diritto soggettivo che sul bene possono avere il soggetto attivo o passivo dello spoglio o turbativa. Pertanto, in giudizio deve essere dedotta la situazione di fatto, cioè il potere sulla cosa, manifestato in un'attività pari all'esercizio di proprietà ovvero di altro diritto reale, venendo tutelato di fatto lo ius possessionis, cioè
l'effettivo esercizio di facoltà e poteri di signoria sulla cosa” (Tribunale sez. VI -
Napoli, 01/12/2021, n. 9709).
È stato altresì chiarito che “la produzione del titolo da cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare
e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume
3 sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto” (Cass. 2032/19; Cass.
17567/05).
Ed infatti ogni questione riguardante la legittimità del possesso e la sua rispondenza ad un valido titolo è estranea al giudizio possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo "ad colorandam possessionem".
Per la configurabilità dello spoglio, invece, non è necessario che la privazione del possesso abbia carattere definitivo o permanente, essendo sufficiente che detta privazione sia attuale e duratura, ovvero non meramente transitoria, presentandosi cioè come destinata a permanere per una durata apprezzabile di tempo.
Integra perciò gli estremi di uno spoglio, e non quelli di una semplice molestia, la privazione anche soltanto parziale del possesso, la quale può manifestarsi con un atto che restringa o riduca le facoltà inerenti al potere esercitato sull'intera cosa oppure diminuisca o renda meno comodo l'esercizio del possesso medesimo
(cfr Tribunale Gorizia, 13/05/2021, n.190).
Inoltre è stato precisato che “la distinzione tra spoglio e molestia va posta non già sul piano della quantità, bensì su quello della natura dell'aggressione all'altrui possesso, nel senso che lo spoglio incide direttamente sulla cosa che ne costituisce
l'oggetto, sottraendola in tutto o in parte alla disponibilità del possessore, mentre la molestia si rivolge contro l'attività del possessore, disturbandone il pacifico esercizio ovvero rendendolo disagevole o scomodo” (cfr. Tribunale Milano sez. IV,
17/12/2019; Cassazione civile sez. II, 30/09/2016, n.19586).
Ai fini dell'animus spoliandi è invece irrilevante l'intento di nuocere o meno dell'agente, così come la sua convinzione di esercitare un proprio diritto, dovendosi ritenere sempre insito nel comportamento di colui che sovverta la situazione possessoria contro la volontà espressa o presunta (fino a prova contraria) del possessore o del detentore, onde privarlo del potere di fatto sulla cosa (cfr. in tal senso Tribunale Roma sez. VII, 05/08/2019, n.16044).
In tema di possesso, è infatti passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168
c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi” in re ipsa,
4 né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (cfr.
Cassazione civile sez. II, 28/07/2021, n.21613).
Eventuali atti di tolleranza vanno invece eccepiti e provati dal convenuto con azione di reintegra, che li invochi per contestare il possesso dedotto dall'attore.
Infatti “l'eccezione di tolleranza incide sull'onere della prova, perché <<in base al principio fissato dall c. una volta dimostrata da parte di coloro che assumono essere stati spogliati del possesso servit passaggio la sussistenza incombe a contestano il fatto dimostrare della mera tolleranza>> (Cass. II, 29/1/01, n. 1240)
…(Tribunale Modena sez. II, 29/12/2016; Cass. II;
13/4/2000, n. 4810).
Tanto premesso in via sistematica, nel caso di specie non può ritenersi che la ricorrente abbia dato prova di un possesso (o anche solo di un compossesso) tutelabile con l'azione intrapresa, ovvero di un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sulla specifica particella oggetto di causa.
Pur essendo incontestata l'apposizione dei paletti e delle scritte da parte resistente (circostanza ammessa dalla stessa), nondimeno dagli atti di causa, dalle dichiarazioni delle parti stesse e dei testi escussi, non si ritiene provato un possesso tutelabile in capo alla parte ricorrente.
La parte ricorrente , amministratore unico della dal Parte_2 Pt_1 dicembre 2022, escusso all'udienza del 13.12.2023, ha sul punto dichiarato
“…Sono dei paletti che delimitano l'area di nostra proprietà. Mi dissero che c'erano dei signori che dicevano che era loro proprietà e volevano recintarla. Si tratta dell'area lungo il viale Borsellino, a confine del muro di contenimento….”. Alla domanda se da via Sant'Augusto l'accesso fosse libero la parte ha dichiarato “sì,
a piedi, e con motociclette e bici, perché ci sono dei panettoni di cemento che vietano ingresso delle auto. Poi c'è un accesso libero più avanti da una strada comunale, che continua da via sant'Augusto…”. Alla domanda se i fornitori dell' Pt_1 avessero un altro accesso la parte ha risposto “ADR: c'è una zona riservata ai fornitori, per il carico e scarico merci, munita di cabine elettriche, dall'altro lato rispetto alla zona oggetto di causa, limitrofa alla rampa di via Borsellino, che costituisce l'ingresso al Centro commerciale….”.
5 All'udienza del 14.02.2024 il teste indicato da parte ricorrente, , Tes_1 direttore del Centro Commerciale dal 2014, ha dichiarato: “…E' un'area di parcheggio, sia dei clienti che dei dipendenti, è anche adibita ad attività di carico
e scarico delle merci. In particolare, gli operatori che si trovano al piano terra lo possono utilizzare per dette attività o per portare merci ai negozi. Però lo utilizzavano anche gli operatori del seminterrato. L'11 gennaio 2023 è successo che un addetto alla vigilanza mi ha chiamato dicendo che c'erano persone con un camion e delle reti e le stavano installando su quest'area, cioè sul viale e su un'area verde contigua al muro di contenimento. Io mi sono recato sul posto, ho chiamato anche la polizia municipale. …. Il 15 e 19 dicembre 2022, ho visto il sig. CP_2 che stava apponendo delle scritte su questa area. Se non ricordo male era scritto
“proprietà privata B&F gruppo immobiliare”, ma non sono sicurissimo delle parole apposte. Il 19 dicembre era sicuramente di mattina, c'era il sig. con CP_2 degli operai, che disse che voleva chiudere l'area, contattai la polizia municipale e dissero che non potevano intervenire. Precisarono che se c'erano auto parcheggiate non si poteva chiudere. C'erano auto parcheggiate in quel momento. Anche il 15 dicembre, in occasione dell'apposizione delle scritte, era sempre di mattina, se non ricordo male. Se non erro il 19 dicembre ero in ufficio e l'addetto alla vigilanza mi ha chiamato sul parcheggio. Per il 15 dicembre non ricordo”.
Sull'utilizzo del parcheggio detto teste ha riferito “Il parcheggio è accessibile, anche nella parte privata della . Preciso che il parcheggio è recintato ma non Pt_1
è possibile chiuderlo in quanto c'è una Via Campodonico, che è fruibile da chiunque, il infatti ci impose di non chiudere quella strada. … La manutenzione CP_5 dell'area verde di cui ho riferito è stata curata dalla , fino a che non è stata Pt_1 recitata, cioè fino all'11 gennaio di cui ho detto. Ci sono anche dei lampioni, che sono stati messi dal centro , dalla sua costruzione, anni fa. Il parcheggio in Pt_1 quest'area è avvenuto fino all'11 gennaio 2023, come già detto. Preciso che l'area in questione è stata utilizzata da dipendenti e fornitori dei negozi che fanno parte del centro commerciale. Anche io ad esempio lo potevo utilizzare. Però lo utilizzavo raramente, perché non metto mai la macchina così vicino all'ingresso del centro commerciale, per favorire i clienti. Mi pare che l'ho messa l'ultima volta verso novembre o dicembre 2022”.
6 In sintesi lo stesso informatore di parte ricorrente, direttore del centro commerciale, precisa che non è stato possibile recintare il parcheggio in quanto nello stesso confluisce Via Campodonico, fruibile da chiunque, a riprova che detta area adibita al parcheggio non venisse utilizzata soltanto dalla società ricorrente.
Neanche le dichiarazioni rese dagli altri testi permettono di desumere un possesso esclusivo, da parte della società ricorrente, dell'area contraddistinta alla particella 1046, risultando anzi confermato che l'area oggetto di causa era liberamente accessibile da chiunque.
Il teste ingegnere responsabile della sicurezza sui luoghi Testimone_2 di lavoro dal 2002, quale libero professionista, per l' , all'udienza del Pt_1
6.5.2024, in merito all'utilizzo dell'area oggetto di causa come parcheggio dei clienti del centro commerciale, pur avendo confermato quanto dedotto nel ricorso introduttivo (“…il viale di cui mi chiede, vicino all'ingresso principale del centro commerciale , confinante con la via Paolo Borsellino al piano terra, è Pt_1 utilizzato dai clienti del centro commerciale e per il carico e scarico di piccola merce dei negozi del centro…. preciso che l'area dove è stata messa la scritta e poi la ringhiera rientrava nella parte di area curata e manutenuta dall' . L'area di Pt_1 cui ho riferito è ancora oggi chiusa da una ringhiera…. l'impianto di illuminazione lo ha installato , che in quell'area ha installato un Totem per le insegne..”) Pt_1 ha altresì dichiarato che “È inoltre previsto che il parcheggio a piano terra è ad eccesso libero, perché c'è una via comunale Campodonico che si immette nel parcheggio e poi si connette ad altra via pubblica. L'unico parcheggio chiuso è quello sul tetto. Tutto il parcheggio al piano terra in realtà è liberamente accessibile, per il motivo di cui ho appena riferito”.
Alla medesima udienza è stato escusso il teste , indicato dalla Testimone_3 parte resistente, che ha dichiarato: “sono ingegnere, ho una società di servizi. Contr Collaboro con la di recente ho svolto alcuni incarichi per suo conto, per la realizzazione di un edificio commerciale. Ho presente l'area di cui mi chiede, si trova all'interno di un'area più grande adibita a parcheggio. Vi abbiamo messo una recinzione, dopo aver individuato l'area di nostra proprietà. In questa parte recintata si poteva accedere liberamente, perché era una porzione dell'area di parcheggio più ampia, alla quale si accede liberamente perché non vi era un
7 cancello o una chiusura;
non ho mai visto fornitori dell' scaricarvi merce, Pt_1 anche perché era scomoda e lontana rispetto all'ingresso principale. Ho visto macchine parcheggiate, ma non so dire se erano dei clienti dell' . Anche Pt_1 perché a volte la gente – io stesso l'ho fatto- vi parcheggia e poi va al bar sito sulla Contr via pubblica. La recinzione l'abbiamo messa, per conto della poco più di anno fa. …. Sull'area in questione non vi erano stalli…”.
Che l'area oggetto di causa fosse liberamente accessibile, anche da chi vi sostava l'auto per raggiungere le attività circostanti (non riconducibili al centro commerciale ) è confermato anche dalle dichiarazioni del teste Pt_1
. Testimone_4
Trattasi – diversamente dagli altri testi, che hanno dichiarato di svolgere o di aver svolto incarichi a diverso titolo per le rispettive parti in causa – di teste indifferente, sulla cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare.
Questi ha dichiarato che “conosco il centro commerciale perché abito lì Pt_1 vicino e ci vado a fare spesa un giorno sì e un giorno no. Di solito parcheggio al terzo livello del centro commerciale, sulla strada di Via Borsellino, dove sta
l'ingresso del centro. C'è una sbarra con orari, alle 21.00 chiude. Dalla via Paolo
Borsellino c'è una rampa con una sbarra, si supera la sbarra (che la sera chiude)
e si va in un piazzale dove ci sono macchine parcheggiate. Preciso che questo piazzale è accessibile liberamente dall'altro lato, dalla via che se non sbaglio si chiama via Augusto (non ricordo il nome esatto). Comunque è la via di fronte la caserma Lì l'accesso è libero e parcheggiano tutti. Anche io ho utilizzato CP_6 questo spiazzo, per parcheggiare l'auto e andare al Mc Donald. Non so dire se ci sono scritte “proprietà privata”. Sull'area liberamente accessibile non ci sono linee che delimitano il parcheggio, sono segnati solo due o tre posti per disabili. Nell'area in questione, quella liberamente fruibile, non so dire se vi siano postazioni per i carrelli per la spesa. Non ho mai visto che la vigilanza del centro commerciale ha mai rimosso le auto parcheggiate perché estranee al centro commerciale. Ho visto che anche persone in divisa dirette alla caserma o dirette alla scuola CP_6 vi parcheggiano. Lo so perché qualcuno lo conosco. Lo scarico di merce CP_7 avviene alla via Borsellino”.
8 In sintesi dalle dichiarazioni rese dai testi non è emerso un utilizzo dell'area oggetto di causa in via esclusiva dai clienti del centro commerciale ovvero dai fornitori.
È emerso anzi, perché confermato da diversi informatori, che i fornitori del centro commerciale disponevano di un accesso più vicino al centro e, in ogni caso, un utilizzo dell'area in questione anche da parte di soggetti non riconducibili al centro commerciale , provenienti o diretti alla strada pubblica, alla Pt_1 caserma adiacente ovvero ad attività differenti.
Né è dirimente la riferita presenza di autovetture al momento dell'apposizione della recinzione, in quanto non è emersa alcuna prova che si trattasse di auto di clienti o di fornitori, ovvero di persone riferibili al centro commerciale.
In sintesi non è emersa una disponibilità materiale dell'area, da parte della ricorrente, esclusiva o anche solo qualificabile in termini di compossesso, ovvero un potere sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Neanche è dirimente, in senso contrario, la perizia di parte ricorrente, allegata la ricorso, in quanto la stessa non permette di ritenere provato il concreto esercizio di un potere di fatto sulla particella oggetto di causa, in prossimità del lamentato spoglio, avendo ad oggetto piuttosto una mera ricognizione dello stato dei luoghi e dei titoli di proprietà.
In sintesi, la parte ricorrente non ha dato piena prova di esercitare un possesso
(ovvero una signoria di fatto sul bene) tutelabile nel presente giudizio cautelare, dal quale, come già evidenziato, esulano questioni di natura petitoria.
La domanda va quindi rigettata.
Restano assorbite le ulteriori doglienze formulate dalle parti in causa.
Nonostante il rigetto della domanda si ravvisano giustificati motivi per una compensazione integrale delle spese di lite, anche nei confronti della terza interventrice, alla luce della non univocità delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, tenuto anche conto che è emerso un utilizzo indistinto dell'area in questione, dunque anche da pare ricorrente, sebbene non qualificabile come possesso tutelabile nella presente sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n° 3536/2023
9 al avente ad oggetto una domanda di reintegra nel possesso, ogni CP_8 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
• rigetta la domanda avanzata dalla parte ricorrente;
• rigetta le ulteriori domande avanzate dalle parti in causa;
• compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 21.3.2025
Il giudice
(dr.ssa Vittoria CONTINO)
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