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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2781 del R.G.A.C. per l'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing;
promoSA da
C.F.: , difesa dall'avv. Giuseppe Sardanelli;
Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dall'avv. Giuseppe Muraca;
resistente e
nata a [...] [...] (C.F.: ) e Controparte_2 CP_1 C.F._2 CP_3 nata a [...] [...] (C.F.: , quali eredi di CP_1 C.F._3 Persona_1
(C.F.: ), nato a [...] [...] e deceduto a il C.F._4 CP_1 CP_1
27.11.2023, difese dall'avv. Gaetano Mancuso;
resistenti e
nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_4 CodiceFiscale_5 [...]
, nata Parigi il 28.11.1960, C.F.: , difese dall'avv. Noemi Balsamo;
CP_5 C.F._6 resistenti e
nata a [...] [...] (C.F.: ) difesa dagli avv.ti CP_6 CP_1 C.F._7
Fabio Iiritano e Federica Russo;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127- ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Cont L'epigrafata parte ricorrente, infermiera professionale presso l' di , ha proposto CP_1 azione giudiziale per l'accertamento di condotte mobbizzanti e/o di straining perpetrate dalle parti resistenti nei suoi confronti ed al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità per il danno non patrimoniale (biologico, mortale, esistenziale) ad eSA cagionato in forza delle suddette condotte veSAtorie, con condanna delle resistenti al risarcimento in suo favore del pregiudizio subito, da quantificarsi anche tramite CTU.
Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale e con l'espletamento della prova testimoniale.
Il giudizio è stato interrotto a causa del decesso del convenuto e riassunto da parte Persona_1 attrice nei confronti degli eredi del de cuius, e le quali si sono Controparte_2 CP_3 ritualmente costituite in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del loro dante causa.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in via telematica.
La ricorrente, che ha prestato servizio a decorrere dal 1992 alle dipendenze dell' , Controparte_8 con la qualifica di infermiera pediatrica presso il Consultorio Familiare di Catanzaro Lido, rivendica dall'amministrazione e dagli altri convenuti, all'epoca dei fatti tutti dipendenti dell'
[...]
, il risarcimento dei danni da mobbing e/o straining che denuncia di aver subito per CP_8 effetto di condotte veSAtorie ascrivibili alla controparte datoriale ed ai colleghi di lavoro.
Tuttavia, l'illecito datoriale che l'intereSAta denuncia in funzione del risarcimento dei danni patiti non appare integrato nei suoi elementi costitutivi.
In termini generali, il fenomeno del mobbing non ha una propria disciplina legislativa, ma la relativa nozione è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica che lo descrivono come quella condotta del datore o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che per l'integrarsi della fattispecie sono neceSAri due elementi strutturali: un profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo delle condotte veSAtorie poste in essere dal datore di lavoro (mobbing verticale) o dai colleghi di lavoro (mobbing orizzontale); ed un profilo soggettivo caratterizzato dalla coscienza ed intenzione di persecuzione del lavoratore, allo scopo di cagionargli un danno e di indurlo alle dimissioni. Invero, il mobbing costituisce inadempimento contrattuale, quale violazione di un obbligo di non fare nel caso di mobbing verticale (o discendente), integrato dalla persecuzione proveniente dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici, e quale violazione di un obbligo di fare, consistente nella protezione del lavoratore di fronte all'aggressione dei colleghi, nel caso di mobbing orizzontale [(Cfr. in motivazione ConIGlio di Stato, sez. IV, sentenza n. 14 del
10.1.2012: “rammenta in proposito il Collegio che secondo qualificata dottrina e giurisprudenza, sia civile che amministrativa, l'elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori dà luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi origina il c.d. mobbing orizzontale, i quali possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento (fisico, morale e psicologico), all'interno del contesto lavorativo. L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro”].
Venendo al caso concreto, conviene esaminare partitamente le condotte riconducibili a ciascuna delle parti convenute di cui l'intereSAta si duole e che configura come mobbizzanti. L'istante lamenta, anzitutto, una condotta di mobbing verticale realizzata nei suoi confronti dal dott. nella sua qualità di Responsabile del Distretto Socio - Sanitario di Catanzaro Persona_1
Lido, atteso che il medesimo, in violazione dell'obbligazione legale di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore e più in generale al datore di lavoro di adottare tutte le misure neceSArie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, da un lato, avrebbe in prima persona posto in essere atti persecutori nei suoi confronti e, dall'altro, non avrebbe adeguatamente vigilato, prevenuto ed eventualmente represso, condotte mobbizzanti che i suoi sottoposti aveva perpetrato in suo danno.
Si osserva che nel corso del processo il dott. è deceduto e l'attrice ha riassunto il processo CP_3 nei confronti delle sue eredi, e le quali, tuttavia, hanno rinunciato Controparte_2 CP_3 all'eredità (come da documentazione allegata), sicché vi è carenza di legittimazione passiva delle suddette convenute, per come dalle stesse espreSAmente eccepita.
In ogni caso, le condotte ascritte al dott. devono essere scrutinate al fine di valutare la CP_3 eventuale responsabilità del datore di lavoro pubblico per non avere adeguatamente vigilato, prevenuto ed eventualmente represso, condotte mobbizzanti realizzate dal suo dirigente nei riguardi della ricorrente.
Parte attrice addebita sostanzialmente al dott. 1) di avere disposto, con nota prot. n. 72569 CP_3 del 07.09.2016 (doc. n. 1 fascicolo , che “la stanza attualmente in uso esclusivo CP_3 all'infermiere pediatrico è meSA nella piena disponibilità degli operatori tutti del consultorio, ad eccezione del breve intervallo di tempo in cui si svolgono le attività relative ad ambulatorio pediatrico. Quanto sopra nella considerazione che nel richiamato locale non vengano svolte attività infermieristiche ma che lo stesso, al di fuori del richiamato utilizzo, è riservato al mero stazionamento dell'infermiere pediatrico”; 2) di avere richiesto, nella sua qualità di responsabile del distretto sanitario, con nota prot. 73208 del 09.09.2016 indirizzata alla responsabile del
Consultorio di Catanzaro Lido, dott.SA , una relazione inerente il numero delle visite Persona_2 pediatriche effettuate nell'anno 2016, nonché l'attività infermieristica pediatrica ad eSA conneSA, con la specificazione della tipologia delle prestazioni effettuate (doc. n. 2 fascicolo . CP_3
Va anche rilevato come l'intereSAta, prima del deposito del ricorso giudiziale, abbia contestato in via stragiudiziale tali addebiti al dott. il quale aveva replicato con sua nota del 17.10.2018 CP_3
(doc. n. 3 fascicolo che il consultorio era destinato ad erogare un servizio pubblico, per CP_3 cui non vi era alcuna assegnazione di spazi in proprietà esclusiva ad uno specifico operatore sanitario, che l'utilizzo degli spazi costituiva una specifica prerogativa dirigenziale e che la richiesta dei dati sull'attività di medicina pediatrica era connaturata con l'attività dirigenziale, sicché era perfettamente legittima e priva di alcun intento lesivo della professionalità o volto alla marginalizzazione della lavoratrice.
Ritiene il giudice che le disposizioni adottate dal dott. attraverso siffatte note costituiscano CP_3 atti leciti rientranti nel suo potere organizzativo dirigenziale.
Nella prima nota del 07.09.2016, egli ha precisato come la vocazione di un ambulatorio fosse quella di una struttura ricettiva dei pazienti, come tale insuscettibile di divenire spazio di esclusiva pertinenza dell'infermiere pediatrico, bensì luogo in cui tutto il personale era chiamato ad operare anche sinergicamente al fine di garantire il funzionamento e l'erogazione del servizio nel superiore interesse dell'utenza pediatrica;
inoltre, nella steSA nota, ha riconosciuto che l'ambulatorio pediatrico sarebbe rimasto a disposizione dell'infermiere pediatrico allorquando vi si svolgessero le attività relative all'ambulatorio pediatrico.
Da tanto emerge un uso legittimo dei poteri organizzativi propri del pubblico dirigente.
Ma, quel che più rileva, è l'assenza nel suddetto atto dispositivo di un animus nocendi da parte del dott. il quale fu investito suo malgrado della questione della regolamentazione degli CP_3 spazi comuni, come egli stesso ebbe a dichiarare nella nota in argomento nella quale affermò come fosse disdicevole il suo intervento nell'assegnazione di spazi di lavoro del consultorio la cui suddivisione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di accordi tra gli operatori che ne facevano uso.
Parimenti, deve ritenersi assente una condotta veSAtoria nella nota del 09.09.2016, con la quale il dott. ha richiesto alla responsabile del consultorio, dott.SA , una relazione CP_3 Persona_2 sul numero di visite pediatriche effettuate nell'anno 2016 e sull'attività infermieristica pediatrica svolta.
Trattasi, ancora una volta, di una legittima richiesta rientrante nei poteri dirigenziali di ottenere un resoconto sull'attività svolta dalle singole articolazioni del distretto, nella quale non sono ravvisabili contenuti persecutori nei confronti della lavoratrice.
Quest'ultima ha “letto” nelle disposizioni di contenuto organizzativo e gestionale, che il dott. ha adottato con le citate note, un'attività mobbizzante posta in essere dal dirigente nei suoi CP_3 confronti, senza tuttavia allegare le ragioni - né fornire la relativa prova - per cui tali iniziative, sebbene apparentemente legittime, avessero in realtà celato un comportamento persecutorio contro di lei direttamente riconducibile al dirigente o, almeno, connivente con quello tenuto dalle sue colleghe di lavoro. Manca, dunque, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo ascritta al superiore gerarchico l'intento veSAtorio che deve neceSAriamente connotare ed unificare una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – commessi contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto.
Tanto, in disparte da ogni considerazione sulla difficoltà di configurare, nel caso concreto, una
“serie” di comportamenti di carattere persecutorio nelle due sole note dirigenziali adottate dal dott. asseritamente in danno della ricorrente. CP_3
A ciò si aggiunga - come ha rilevato la difesa del convenuto - che la ricostruzione dell'intereSAta si scontra con la positiva valutazione che quest'ultima ha ricevuto proprio da parte del dott. CP_3
Appare, infatti, logicamente inconciliabile la presenza di un intento veSAtorio in capo al dirigente con le valutazioni positive che il medesimo ha predisposte in ordine alla produttività della lavoratrice (doc. nn. 5 e 6 fascicolo , con l'attribuzione a quest'ultima, sia nel 2015 che nel CP_3
2016, di un punteggio pari a 96/100 che le ha consentito, tra l'altro, di accedere al trattamento economico di risultato.
PaSAndo al mobbing c.d. orizzontale, che l'attrice assume essere stato realizzato nei suoi confronti ad opera degli altri operatori del consultorio, va osservato che esso si configura quando la condotta veSAtoria è consumata da colleghi posti allo stesso livello gerarchico della vittima, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale siccome il mobber danneggia ingiustamente un collega di lavoro al quale non è legato da un vincolo obbligatorio.
Nell'intraprendere un'azione di responsabilità extracontrattuale, il lavoratore vittima di mobbing deve provare tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., ovvero il fatto dannoso, il danno patito ed il nesso causale tra fatto e danno, nonché, sul piano psicologico, l'atteggiamento doloso del danneggiante.
Ritiene il giudice che, alla luce delle emergenze probatorie raccolte nel giudizio, l'attrice non abbia fornito siffatta prova.
Cominciando ad esaminare la posizione della ostetrica , parte ricorrente lamenta Controparte_9 che, nel 2015, la ominciò a tenere nei suoi riguardi atteggiamenti aggressivi e prevaricatori CP_5
(toni di voce elevati, pugni sulla scrivania), anche di fronte ai terzi. In particolare, la prese CP_5
a contestarle di registrare le prestazioni sanitarie in modo difforme rispetto ai servizi effettivamente resi da ciascun operatore, nonché a rimproverarla poiché si rifiutava di consegnare al commesso incaricato i vetrini dei pap test e di ricevere i relativi referti, portandosi al di fuori della struttura. Inoltre, la e le altre ostetriche volutamente la misero in difficoltà a causa CP_5 della loro mancata diligenza nella consegna delle bolle inerenti ai rifiuti speciali, neceSArie per le annotazioni in ordine cronologico nell'apposito registro, tanto è vero che eSA rinvenne più volte nell'armadietto ubicato nella sua stanza bolle di consegna mai consegnatele e sovente formate in data anteriore a quella dell'ultima registrazione. Tale situazione la indusse ad interrompere l'attività di registrazione delle prestazioni sanitarie e dei rifiuti speciali che fino a quel momento aveva espletato per spirito collaborativo ed al di fuori delle sue mansioni. Infine, la provvide illegittimamente a compilare cartelle pediatriche che non rientravano nelle sue CP_5 competenze di ostetrica, bensì in quelle dell'infermiera pediatrica.
L'istante assume che le condotte suindicate compiute da siano connotate da un Controparte_9 intento veSAtorio nei suoi confronti.
Ma, di tanto, non ha fornito la prova.
Il teste addotto da parte ricorrente, dott.SA responsabile all'epoca dei fatti del Persona_2 consultorio familiare di Catanzaro Lido, ha dichiarato: che la gestione dei rifiuti speciali era una attività tipica delle ostetriche e che siccome all'epoca dei fatti c'era un'ostetrica sfornita di pratica nella gestione amministrativa, la dava una mano nella gestione delle bolle di consegna Pt_1 dei rifiuti;
che la ricorrente proseguì in tale attività fino a quando si verificò un disguido di registrazione e, in tale occasione, la medesima evidenziò che non vi era alcun ordine di servizio che le avesse conferito tale incarico e che tale attività non rientrava tra le sue competenze;
che, a seguito della sospensione di tale attività da parte della ricorrente, non vi furono richiami al suo indirizzo;
che aveva assistito a qualche battibecco tra la e la poiché quest'ultima Pt_1 CP_5 aveva dei toni aggressivi, tanto è vero che si era scontrata alcune volte anche con lei (n.d.r. ; Per_2 che non c'era un giorno preciso stabilito per il ritiro dei rifiuti speciali che venivano raccolti in media ogni 15-18 giorni, sicché le ostetriche lasciavano le bolle nell'armadietto ubicato nella stanza della dove si trovavano i registri, le bolle ed altro materiale;
che tale armadietto Pt_1 non era in uso alla , ma era semplicemente posto nella sua stanza ed era aperto come tutti Pt_1 gli altri armadietti;
che le ostetriche lasciavano tale documentazione nel suddetto l'armadietto anche se la ricorrente era assente, o in ferie, poiché per prassi era la a provvedere alle Pt_1 registrazioni dei rifiuti speciali che rappresentava un'attività delicata;
che, quando la situazione non era stata più tranquilla, il registro delle bolle rifiuti venne spostato dall'armadietto della presso la stanza delle ostetriche o forse in un armadietto della stanza degli assistenti Pt_1 sociali munito di serratura;
che non vi era un orario prestabilito per la pausa caffè, a cui eSA (n.d.r.
non partecipava poiché aveva sempre molto lavoro da evadere, ma si accorgeva che la Per_2 ricorrente non veniva coinvolta nella pausa lavorativa che comunque era effettuata secondo le necessità; che, a seguito della nota emeSA dal dott. in merito all'utilizzo da parte di tutti CP_3 della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico, il dott. le chiese (n.d.r. al teste) di effettuare CP_3 il prospetto dei carichi di attività della , rientrando nelle facoltà del Direttore Distrettuale Pt_1 richiedere i prospetti indicativi dei carichi di attività di ciascun dipendente;
che non le era stato richiesto il prospetto dei carichi degli altri dipendenti “per vedere se erano oberati di lavoro da non lasciare le altre stanze”; che il giorno 08.09.2016, la si presentò nella sua stanza, Pt_1 raccontandole di essere dispiaciuta per la lettera con cui il dott. aveva stabilito l'utilizzo da CP_3 parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico e si sentì male, tanto che eSA chiamò la dott.SA per soccorrere la e che, in Per_3 Pt_1 quell'occasione, la si affacciò sulla soglia della porta, mentre la e l' , pur CP_5 CP_6 CP_4 presenti in ambulatorio, non furono avvisate del malore occorso alla ricorrente.
Alla luce della deposizione resa dal teste reputa il giudice che i rapporti tra la e la Per_2 CP_5 ricorrente poSAno essere inquadrati in un contesto lavorativo che si era, sì, deteriorato, verosimilmente anche a causa del carattere aggressivo della che, in più occasioni, aveva CP_5 con toni accesi contestato alla ricorrente inadempienze da parte di quest'ultima (registrazioni di prestazioni sanitarie in modo difforme rispetto a quelle rese da ciascun operatore, nonché il rifiuto di consegnare al commesso incaricato i vetrini dei pap test e di ricevere i relativi referti), ma che comunque è possibile ricondurre nell'ordinaria dinamica dei rapporti di lavoro, trattandosi di normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo causati da antipatia e scarsa stima professionale, ma che non rivelano, nel caso concreto, una strategia diretta ad emarginare la ricorrente.
Manca, in particolare, la prova dell'elemento psicologico del mobbing in capo all'ostetrica
costituito dalla intenzione di danneggiare psicologicamente la personalità dell'attrice, CP_5 emergendo, viceversa, la commissione di singoli atti sul luogo di lavoro privi di una strategia unitaria persecutoria alla steSA riconducibile, in via autonoma o in compartecipazione con le condotte perpetrate dagli altri operatori della struttura, la cui valutazione complessiva non ne individua il carattere unitariamente persecutorio nei confronti della ricorrente.
A tal fine, è opportuno rilevare come il teste abbia riferito, da un lato, di avere Per_2 personalmente assistito ad alcuni battibecchi intercorsi tra la e l'ostetrica sintomo Pt_1 CP_5 evidente della reciproca inimicizia tra le due lavoratrici e, dall'altro, di essersi eSA steSA scontrata in alcune occasioni con la a causa del suo carattere aggressivo, ciò che rivela come CP_5 quest'ultima manifestasse la sua litigiosità anche nei confronti di altri colleghi di lavoro e non esclusivamente contro la . Pt_1 Relativamente alla vicenda delle bolle predisposte per il ritiro dei rifiuti speciali, la ha Per_2 dichiarato che, poiché i rifiuti venivano raccolti mediamente ogni 15-18 giorni, le ostetriche usavano riporre le bolle nell'armadietto lascato aperto ubicato nella stanza della Torchia dove si trovavano i registri e che ciò avveniva anche quando la ricorrente era assente, o in ferie, poiché per prassi era quest'ultima a provvedere alle registrazioni dei rifiuti speciali. Pertanto, la prospettazione della ricorrente, secondo cui la mancata regolare consegna da parte delle ostetriche delle bolle inerenti ai rifiuti speciali integrasse un comportamento veSAtorio nei suoi confronti, si scontra con quella che era una normale prassi di lavoro seguita all'interno del consultorio;
ciò almeno fino a quando la si rifiutò di continuare a svolgere tale attività di registrazione. Pt_1
La vicenda suddetta appare dunque neutra rispetto alla denunciata condotta mobbizzante, non essendo configurabile l'illiceità del fatto, prima ancora dell'animius nocendi tipico del mobbing.
Quanto all'assunta condotta illecita commeSA dalla nella compilazione delle cartelle CP_5 pediatriche non rientrante nella sua competenza di ostetrica, si tratterà di tale questione successivamente, allorché sarà esaminata la posizione della convenuta , essendo lo CP_6 stesso addebito contestato anche a quest'ultima.
Residua il mancato coinvolgimento della ricorrente nelle c.d. pause caffè, verosimilmente riconducibile alla inimicizia con la il che è obiettivamente poco per configurare un CP_5 comportamento mobbizzante, al netto, peraltro, della deposizione resa dal teste Testimone_1 la quale ha riferito sul punto, come si vedrà infra, che fu la steSA ricorrente che ad un certo punto preferì organizzarsi da sola per il caffè e non volle più partecipare alla pausa caffè con le colleghe.
E ciò accadde dopo che, in occasione della ricorrenza di un Natale, la rifiutò il regalo Pt_1 natalizio da parte di una collega, accompagnando il rifiuto con le parole “il giocattolino si è rotto”
e dopo di allora non partecipò più alle pause caffè.
PaSAndo all'esame della condotta imputata alla dott.SA , dapprima ginecologa Controparte_4 all'interno del consultorio e poi nominata nuova responsabile della struttura, parte ricorrente lamenta: che, rientrata in servizio nel dicembre 2015, dopo una breve assenza dal lavoro per malattia, constatò che la dott.SA aveva sostituito la scrivania in dotazione all'ambulatorio CP_4 pediatrico con un'altra scrivania di proprietà dell' , non facente parte dell'arredo della CP_4 struttura;
che, nell'occasione, intervenne il responsabile del consultorio dott.SA che, ignara Per_2 dell'accaduto, provvide a riportare la scrivania nella sua sede originaria all'interno della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico;
che, successivamente, la dott.SA con nota del CP_4
29.12.2015, chiese al dott. la sostituzione della suddetta scrivania e quest'ultimo, con nota CP_3 del 31.12.2015, autorizzò la sostituzione, nonostante l'opposizione manifestata con nota del 04.01.2016 dalla responsabile dott.SA che, in data 13.01.2017, a seguito del collocamento Per_2
a riposo della il dott. attribuì le funzioni di coordinamento delle attività consultoriali Per_2 CP_3 alla dott.SA a cui eSA ricorrente avanzò la richiesta verbale di indire una riunione per la CP_4 definizione della riorganizzazione del lavoro nel rispetto delle competenze e delle professionalità di ciascun componente della struttura che cadde nel vuoto, restando priva di riscontro;
che rimasero senza seguito anche le sue richieste di ripristino del telefono fisso e rimozione del cordless installato nell'ambulatorio pediatrico, nonché di assegnazione di un computer che le consentisse lo svolgimento delle sue prestazioni di infermeria pediatrica e di poter espletare il relativo corso di formazione;
che la dott.SA rifiutò inoltre di gestire le sue richieste di CP_4 ferie e di permessi lavorativi.
Ritiene il giudice che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non sia ravvisabile neppure in capo alla dott.SA una condotta mobbizzante nei suoi confronti. CP_4
L'episodio della sostituzione della scrivania è stato confermato dai testi e Persona_2 Tes_1
In particolare, il teste ha riferito che “la dott.SA ha portato nella sua stanza
[...] Per_2 CP_4 una scrivania da casa, poiché la sua era piccola e questa è stata eSA in un'altra stanza.
Successivamente la scrivania che si era portata da casa è stata scambiata con la scrivania che si trovava nella stanza della . Non ero stata meSA al corrente né del primo trasposto, né Pt_1 degli scambi. Successivamente, resami conto accidentalmente dello scambio, e viste le discussioni tra la dott.SA e la IG.ra , ho materialmente spostato e messo a posto la scrivania. CP_4 Pt_1
Poi, in costanza di una mia assenza dal servizio, la dott.SA ha fatto sostituire la scrivania. CP_4
Se non ricordo male, scrissi al dr. gerarchicamente mio diretto superiore, rappresentando CP_3 la situazione. … Nessuna attività è stata posta in essere successivamente alla mia informativa …
La dr.SA aveva cambiato la scrivania io ho rispostato la scrivania a seguito delle CP_4 discussioni nella pausa pranzo, successivamente nei giorni dopo settimana/10 giorni la dr.SA
ha rispostato la scrivania, senza autorizzazione alcuna … la Dr.SA si rivolgeva CP_4 CP_4 sempre direttamente al Dr. e non alla sottoscritta”. CP_3
E' dunque rimasto accertato che la dott.SA , senza autorizzazione, provvide a sostituire CP_4 per due volte la scrivania che si trovava nell'ambulatorio pediatrico con un'altra di sua proprietà, fino a quando non avanzò formale richiesta di sostituzione delle suddette scrivanie al dott. CP_3 che concesse la sua autorizzazione.
Da questa vicenda emerge come la dott.SA abbia tenuto siffatta condotta, anche arbitraria CP_4 prima del rilascio della relativa autorizzazione da parte del dott. e pure poco rispettosa delle CP_3 concorrenti altrui necessità, allo scopo (però) di soddisfare una propria eIGenza lavorativa e non di danneggiare la ricorrente nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa. Tanto più che la sostituzione riguardò la scrivania collocata all'interno dell'ambulatorio pediatrico con un'altra di proprietà dell' che era di dimensioni pressoché identiche alla prima;
non a caso, il teste CP_4
come stiamo per vedere, ha dichiarato che, dal principio, neppure si era accorta della Tes_1 sostituzione delle scrivanie, essendo esse identiche nel colore e nelle dimensioni e che, a prima vista, entrando nella stanza dell'ambulatorio pediatrico, non si coglieva la differenza e soltanto dopo aveva constatato che la nuova scrivania era diversa poiché non aveva i tre cassetti.
Relativamente agli altri episodi di mobbing denunciati dall'intereSAta a carico della dott.SA
, a partire dal 13.01.2017, allorquando quest'ultima, a seguito del collocamento a riposo CP_4 della ottenne le funzioni di coordinamento delle attività consultoriali, va osservato che le Per_2 dichiarazioni fornite dal teste (citato da parte ricorrente) forniscono un quadro Testimone_1 differente rispetto a quello fornito dalla ricorrente, negandosi di alcuni fatti la sussistenza ed escludendosi per altri la connotazione veSAtoria prospettata dall'attrice.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 15.09.2023, ha dichiarato: “… sono assistente Tes_1 sociale, al consultorio familiare di Catanzaro Lido, circa dal 1994 … Non ricordo quando, ma per una lite in consultorio la IGnora non ha voluto più proseguire questa cosa per cui è stata delegata alle ostetriche. Dopo il diverbio. … non ricordo le date, però lei portava questi vetrini in ospedale, parliamo di 30 anni fa, poi al poliambulatorio che dista 3 minuti, andando via li portava. Accadde un altro diverbio con un'ostetrica e da lì non li portò più. Ma non so riferire sulle date …”; sul capitolo n) del ricorso, ha riferito: “1- mamma mia! che non correva buon sangue tra le due, però questo mi sembra ingigantito. Fra di loro non c'era un rapporto sereno, diciamo che non avevano un rapporto educato. Non era il loro forte.
2- questo fatto lo ricordo, è successo – Non accadeva tutti i giorni, ma è capitato più volte.
3- questo non lo so. La si Pt_1 era rifiutata, per cui se la sbrigavano le ostetriche”; sul capitolo o) del ricorso: “ma se per questo era successo un diverbio, le bolle non è che potevano rimanere lì, così. Dovevano essere registrate, firmate. Le registrazioni le facevano le ostetriche, sono rifiuti speciali e non è che si scherza, o possono essere lasciati abbandonati”; sul ricorso p) del ricorso: “non ricordo l'anno, ma prima la aveva detto che non se ne sarebbe più occupata”; sul capitolo q) del ricorso: Pt_1
“per quanto riguarda il materiale nell'armadietto, all'epoca non so se fosse o meno rotto, chiuso
o aperto. Per quanto riguarda la scrivania, lei constatava che la nuova scrivania non aveva i suoi tre cassetti, era uguale precisa identica nel colore e nelle dimensioni. A prima vista entrando non si capiva la differenza, ma poi abbiamo constatato che era diversa, non aveva i tre cassetti”; sul capitolo r) del ricorso: “esatto”; sul capitolo s) del ricorso: “io il computer non lo avevo, non avevo computer. Non ricordo gli anni, c'erano due computer, al momento della digitalizzazione, uno nella stanza della - a cui non si accedeva, era con password. L'altro era stato sistemato Per_2 nell'ambulatorio pediatrico - dove c'era il punto LAN -. Si era pensato che era la stanza che era meno impegnata, era più accessibile a noi tutti andare a registrare. Nell'ambulatorio pediatrico ci stava la SI.a , io avevo un'altra stanza - io mi portavo il computer da casa, il portatile. Pt_1
I punti LAN erano presenti nella stanza della , nell'ambulatorio pediatrico, nella mia stanza Per_2
e nell'ambulatorio di ginecologia. La decisione di mettere il computer nell'ambulatorio pediatrico era stata presa di comune accordo, da parte di tutti, compresa la dirigente. Non ricordo che dopo qualche tempo veniva spostato il computer dall'ambulatorio pediatrico”; sul capitolo w) del ricorso: “io non ricordo porte chiuse in faccia. Per quanto riguarda il caffè lei si
è organizzata da sola, a farselo da sola, non ha voluto più partecipare al caffè. Ricordo in ricorrenza del Natale, dove avevamo abitudine di scambiare i regali, una collega che le stava dando il regalo, aveva ricevuto la risposta “il giocattolino si è rotto”, non accettando il regalo,
e dopo lei non ha più partecipato, si era organizzata da sola ... La IG.ra le aveva CP_6 offerto il regalino di natale, e dopo aver ricevuto questa risposta, noi altri non abbiamo più consegnato i regalini”; sul capitolo y) del ricorso: “ricordo la lettera, ma che lei doveva fuori, tutto questo tempo, non lo ricordo questo disagio. Poteva venire nelle altre stanze, si sarà trattato di poco tempo, non saprei cosa dire. Io non ero sempre presente, stavo nella mia stanza a lavorare, tutto questo disagio non lo ricordo, ST non credo. Se la stanza serviva ad altro operatore, ed era una cosa semplice, nessuno la cacciava, poteva rimanere”; sul capitolo z) del ricorso: “quella mattina la era chiusa nella stanza con la , ginecologia era Pt_1 Per_2 occupata- stavano visitando-, io ero nella mia stanza. In tarda mattinata si sentono dei trambusti nel corridoio, apro la porta e vedo arrivare gli operatori del 118, chiedo cosa fosse accaduto agli operatori, che rispondono: una IGnora si è sentita male;
questa era la . Dopo gli Pt_1 operatori se la sono portati via. Poi abbiamo appurato che la dottoreSA della medicina legale era intervenuta per questo malore, quando da noi era presente il medico- la dott.SA che CP_4 la steSA chiedeva come mai non fosse stata chiamata, visto che stava li, mentre avevano chiamato la dottoreSA della medicina legale. Se noi avessimo saputo, saremmo intervenuti pure noi, è un fatto di umanità”; sul capitolo dd) del ricorso: “io questi paSAggi non me li ricordo. Ricordo di un computer nella sua stanza, non so perché fu tolto, perché non poteva registrare”; sul capitolo ee) del ricorso: “il primo corso/primo incontro di formazione – che era di base- e la , non Pt_1 era presente (non so se ferie o malattia). Nel secondo incontro, in prosecuzione del primo, erogato nel consultorio, noi lo abbiamo fatto, e lei no. La parlava con l'operatrice informatica, Pt_1 chiedendo informazioni, ma il corso era stato già avviato. Poi a lei è stato fatto un corso personale, chiesto dalla dott.SA . So che ha fatto il corso, non ero presente fisicamente, CP_4 quando venivano gli operatori si firmava un verbale, e pertanto si può vedere dai documenti. Non ricordo che la disse alla di andare via, e poi non poteva proprio farlo, CP_5 Pt_1 assolutamente ci sono anche delle gerarchie da seguire. Non ricordo queste parole di allontanarsi. Non so se ha avuto crisi di panico o prende farmaci, non lo so – non ricordo”; sul capitolo pp) del ricorso: “io di questo incontro non ne so niente”; sul capitolo tt) del ricorso: “la linea telefonica- quella dalla quale si ricevevano le telefonate esterne, per le prenotazioni, era ubicato nell'ambulatorio pediatrico- il numero non ricordo bene-. Considerate le innumerevoli telefonate che riceveva, la IG.ra era seccata di dover rispondere e dover venire a cercare Pt_1 chi di competenza, così la IG.ra fece richiesta di cambiare il numero, così che il numero CP_4 dell'ambulatorio pediatrico veniva trasferito a quello di ginecologia, fermo restando che nell'ambulatorio pediatrico rimaneva la linea telefonica, con il relativo apparecchio telefonico.
Mi pare che il numero di telefono trasferito a ginecologia non avesse limitazioni su chiamate esterne. Non aveva limitazione quello presente nella stanza della responsabile, tutti gli altri avevamo telefoni normali, cioè potevamo riceve e fare telefonate urbane. Non so assolutamente degli sproloqui/insulti”; sul capitolo uu) del ricorso: “se ricordo bene, sui corsi di formazione aziendali, era presente una circolare che prevedeva che tutti potevano partecipare, ma in un numero limitato di corsi, non so se due, tre, quattro. La li aveva già effettuati. In questa Pt_1 circostanza la aveva chiamato direttamente a Lamezia Terme per farsi inserire, non Pt_1 considerando la responsabile del consultorio - dott - che la doveva autorizzare. Chiarisco CP_4 che non ero presente alla telefonata della dott.SA , so o cose che si vede la responsabile. CP_4
Specifico che quando vengono comunicati le disponibilità dei corsi, sono comunicati a tutti, così tutti sanno, chi partecipa e quanti corsi fanno. Che la avesse chiamato direttamente a Pt_1
Lamezia Terme, per farsi inserire, è un fatto venuto fuori nel consultorio. Non so chi lo abbia detto”. Sul capitolo vv) del ricorso: “non lo so”; sul capitolo xx) del ricorso: “il buongiorno è educazione. C'è sempre stato, così come collaborazione lavorativa. Al caffè non ha più voluto partecipare. All'ultimo Natale le avevamo fatto i regalini e lei non li ha voluti accettare. Porte in faccia non ne ricordo. La IG.ra è andata in pensione, credo tre anni fa, non ricordo, Pt_1 credo prima del covid, forse 2019 o 2018. Comunque prima del covid”; sul capitolo yy) del ricorso: “questo foglio non lo ricordo proprio”; sul capitolo zz) del ricorso: “non ricordo proprio”.
E' evidente che gli episodi enfatizzati dalla ricorrente in ordine al mancato ripristino del telefono fisso nell'ambulatorio pediatrico con la rimozione del cordless ivi collocato, alla mancata assegnazione in suo favore di un computer per lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla sua mancata partecipazione ai corsi di formazione, nonché alla mancata gestione da parte della dott.SA delle ferie e dei permessi che la riguardavano, sono suscettibili di una lettura CP_4 alternativa rispetto a quella fornita dall'intereSAta, essendo, alle volte, riconducibili a carenze organizzative che hanno riguardato anche altri operatori (ad esempio, il teste ha riferito Tes_1 che nella sua stanza non c'era il computer, sicché eSA utilizzava per il lavoro di ufficio un portatile di sua proprietà che si portava da casa), altre volte imputabili a decisioni condivise dall'intero personale (ad esempio, la decisione di sistemare un computer nell'ambulatorio pediatrico, dove c'era il punto LAN, venne presa di comune accordo di tutti i collaboratori del consultorio, compresa la dirigente, poiché si trattava della stanza meno impegnata per le visite e più accessibile a tutti per le registrazioni), altre volte ancora neutri (come nell'episodio in cui la ricorrente ebbe un malore mentre era nella stanza della che provvide a soccorrerla rivolgendosi alla dott.SA Per_2
mentre le operatrice non furono rese edotte dell'accaduto, tanto che la dott.SA Per_3 CP_4 chiese come mai fosse stata chiamata la dottoreSA della medicina legale e non lei steSA che si trovava sul posto), altre volte insussistenti (è il caso del primo corso/primo incontro di formazione, che era di base, al quale la non era presente perché in ferie o malattia, per cui, essendo il Pt_1 corso già avviato, al secondo incontro erogato nel consultorio in prosecuzione del primo parteciparono gli altri collaboratori e non la che era stata assente al primo e che, a tal fine, Pt_1 aveva richiesto informazioni all'operatore informatico;
in tale circostanza, la contattò Pt_1 telefonicamente l'Ufficio di Lamezia Terme per farsi inserire nel corso, senza attendere l'autorizzazione da parte della responsabile del consultorio, dott.SA , che, poi, l'autorizzò CP_4 in quanto fu tenuto un corso personale per la su richiesta della dott.SA . Inoltre, il Pt_1 CP_4 teste a precisato che sui corsi di formazione aziendali vi era una circolare che prevedeva Tes_1 che tutti gli operatori potessero partecipare in un numero limitato di corsi e che la li aveva Pt_1 già effettuati;
che le disponibilità dei corsi venivano comunicate all'intero personale, così che ciascuno era a conoscenza della partecipazione e del numero di corsi effettuati dagli altri), altre volte, infine, riconducibili a scelte organizzative adottate per prevenire situazioni di conflittualità
(ci si riferisce al contrasto tra la ricorrente e la dott.SA che si originò nel dicembre 2017, CP_4 allorquando la richiese un permesso retribuito per motivi personali e di famiglia nel quale Pt_1 la medesima, a dispetto dell'invito della dott.SA quale responsabile del consultorio CP_4 familiare, rifiutò di autocertificare le ragioni sottese alla richiesta di permesso. In tale occasione, intervenne il dott. che riconobbe il permesso all'istante e da allora in poi fu il dott. Pt_2 [...]
a gestire le richieste di permessi e di ferie della ): sennonché, tutto quanto innanzi, Pt_2 Pt_1 mentre dimostra una condizione di contrasto tra la dott.SA e la ricorrente, non è sufficiente CP_4
a dimostrare la esistenza di un animus nocendi in capo alla prima nei confronti della seconda. Venendo alla posizione di , per la verità già più defilata nella prospettazione attorea Persona_4 rispetto a quelle esaminate, si rileva che i rapporti tra la ricorrente e la si deteriorarono CP_6 verosimilmente a seguito di una discussione tra loro intervenuta il giorno 03.10.2017, nel corso della quale la imputò alla che svolgeva le mansioni di ostetrica, di ingerirsi nelle Pt_1 CP_6 attività proprie dell'infermiera pediatrica.
In particolare, il comportamento mobbizzante contestato alla nonché, come si è anticipato, CP_6 alla sarebbe quello della compilazione da parte delle ostetriche di alcune cartelle CP_5 pediatriche in luogo della ricorrente, usurpando nella sostanza le funzioni di quest'ultima.
Tali doglianze sono prive di pregio.
Come ha precisato la difesa della – nel silenzio sul punto ad opera dell'attrice - i documenti CP_6 allegati al ricorso sub. 34 sono cartelle c.d. consultoriali e non pediatriche, ovvero documenti relativi alla paziente che si avvale dei servizi offerti dal consultorio, nei quali sono annotate le attività e gli esami svolti, nonché l'operatore che li esegue, in pratica una sorta di diario delle prestazioni erogate all'utenza; tali cartelle risultano compilate dalla solo nella parte finale, CP_6 laddove eSA ha trascritto la data ed il tipo di parto, i dati del neonato al momento della nascita, nonché il tipo di allattamento conIGliato alla partoriente, trattandosi di annotazioni neceSArie alla definizione della cartella personale di ciascuna paziente, eseguite in base alle ai dati comunicati dalla steSA paziente.
Non è emerso che all'interno del consultorio familiare fosse contemplata una figura professionale specifica alla quale era riservata la compilazione delle cartelle consultoriali, sicché non ha fondamento l'accusa moSA dalla ricorrente alla (ed alla di uno svolgimento CP_6 CP_5 arbitrario ed illegittimo di prestazioni che esulavano dalle competenze dell'ostetrica.
Quanto alla compilazione delle cartelle pediatriche indicate a pag. 15 del ricorso, la assume CP_6
– senza ricevere smentita da controparte – che, nei giorni in cui eSA aveva compilato le cartelle pediatriche n. 306/2015 (08.05.2015), n. 770/2015 (03.12.2015) e n. 60/2016 (29.01.2016), nonché n. 709/2015 (compilata insieme all'ostetrica tra il 12.11.2015 ed il 04.01.2016), la CP_5
era assente dal lavoro, per come risultava anche dagli atti del consultorio. Pt_1
Conseguentemente – aggiunge la difesa della - nessuna attività di prevaricazione e/o CP_6 sabotaggio era stata compiuta dalla convenuta la quale, anzi, possedendo competenze specifiche anche in ordine al neonato, aveva sostituito la collega assente.
Ritiene il giudice che le argomentazioni enucleate dalla difesa della siano condivisibili. CP_6 All'uopo, giova osservare che, in ipotesi di svolgimento da parte della convenuta di attività vietate alla figura professionale dell'ostetrica, sarebbe spettato all'azienda far ceSAre l'eventuale abuso, sicché, in difetto di un intervento datoriale, è ragionevole presumere che alcuna violazione sia stata commeSA dalle ostetriche.
Inoltre, non si riesce a comprendere in che modo l'annotazione di dati eseguita da parte della CP_6
(e della sulle cartelle consultoriali/pediatriche, ove effettivamente interdetta, avrebbe CP_5 integrato un comportamento mobbizzante in danno dell'intereSAta. Sviluppando il ragionamento di parte attrice, si dovrebbe ipotizzare che la (da sola, o unitamente alla , pur edotta CP_6 CP_5 del divieto per le ostetriche di compilazione delle cartelle, abbia, nondimeno, tenuto l'illecita condotta, esponendosi al rischio di un provvedimento disciplinare, solo perché animata da un animus nocendi nei confronti della ricorrente. Il che francamente non appare credibile, oltre ad essere non provato.
Pertanto, anche in capo alla non è ravvisabile un comportamento veSAtorio perpetrato con CP_6 animus nocendi nei riguardi della . Pt_1
La insussistenza della lamentata condotta di mobbing da parte degli operatori del consultorio e del Responsabile del Distretto comporta il venir meno anche Parte_3 della dedotta responsabilità dell'azienda datrice di lavoro, sia contrattuale, ai sensi dell'art. 2087
c.c., per non avere adottato tutte le misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, sia extracontrattuale, ex art. 2049 c.c., per fatto illecito commesso dal dipendente.
Ma neppure è configurabile la condotta di straining che la ricorrente, in via subordinata, denuncia di aver subito ad opera delle parti convenute.
E' vero che, per l'insorgenza della condotta di straining, non si richiede la continuità delle azioni veSAtorie, essendo sufficiente una sola azione, seppur grave, i cui effetti si protraggano nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento del dipendente, anche in mancanza di prova dell'intento persecutorio.
Non di meno, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di straining presuppone una condotta intenzionale di costrizione della vittima a prestare la propria opera in un ambiente ostile che incida sulla dignità del lavoratore, creando una situazione di malessere e di disagio produttiva di un danno morale o biologico al lavoratore.
Ed invece, le situazioni allegate in ricorso rivelano, al più, uno stress occupazionale connaturato alla natura steSA del lavoro ed alle normali interazioni organizzative, ma non evocano affatto una condizione lavorativa “stressogena” che l'istante avrebbe subita sul posto di lavoro: manca, in altri termini, un'azione conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima, con intento di ostilità o discriminazione e con effetti negativi duraturi nel tempo.
Di talché il ricorso va respinto.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei Controparte_4 confronti di parte attrice, non ravvisandosi ipotesi delittuose negli addebiti che quest'ultima ha mosso all'indirizzo della prima.
Relativamente alle spese di lite, considerate la particolare complessità della vicenda e la controvertibilità delle questioni trattate, ricorrono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
2) rigetta il ricorso proposto da parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_4
4) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2781 del R.G.A.C. per l'anno 2018, avente ad oggetto: risarcimento danni da mobbing;
promoSA da
C.F.: , difesa dall'avv. Giuseppe Sardanelli;
Parte_1 C.F._1 ricorrente contro
(C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex art. 417 bis c.p.c., dall'avv. Giuseppe Muraca;
resistente e
nata a [...] [...] (C.F.: ) e Controparte_2 CP_1 C.F._2 CP_3 nata a [...] [...] (C.F.: , quali eredi di CP_1 C.F._3 Persona_1
(C.F.: ), nato a [...] [...] e deceduto a il C.F._4 CP_1 CP_1
27.11.2023, difese dall'avv. Gaetano Mancuso;
resistenti e
nata a [...] il [...], C.F.: e Controparte_4 CodiceFiscale_5 [...]
, nata Parigi il 28.11.1960, C.F.: , difese dall'avv. Noemi Balsamo;
CP_5 C.F._6 resistenti e
nata a [...] [...] (C.F.: ) difesa dagli avv.ti CP_6 CP_1 C.F._7
Fabio Iiritano e Federica Russo;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127- ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Cont L'epigrafata parte ricorrente, infermiera professionale presso l' di , ha proposto CP_1 azione giudiziale per l'accertamento di condotte mobbizzanti e/o di straining perpetrate dalle parti resistenti nei suoi confronti ed al fine di sentir dichiarare la loro responsabilità per il danno non patrimoniale (biologico, mortale, esistenziale) ad eSA cagionato in forza delle suddette condotte veSAtorie, con condanna delle resistenti al risarcimento in suo favore del pregiudizio subito, da quantificarsi anche tramite CTU.
Si sono costituite in giudizio le parti resistenti, chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione della produzione documentale e con l'espletamento della prova testimoniale.
Il giudizio è stato interrotto a causa del decesso del convenuto e riassunto da parte Persona_1 attrice nei confronti degli eredi del de cuius, e le quali si sono Controparte_2 CP_3 ritualmente costituite in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere rinunciato all'eredità del loro dante causa.
All'odierna udienza, svoltasi con le modalità della trattazione scritta, il giudice ha deciso la causa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note difensive depositate in via telematica.
La ricorrente, che ha prestato servizio a decorrere dal 1992 alle dipendenze dell' , Controparte_8 con la qualifica di infermiera pediatrica presso il Consultorio Familiare di Catanzaro Lido, rivendica dall'amministrazione e dagli altri convenuti, all'epoca dei fatti tutti dipendenti dell'
[...]
, il risarcimento dei danni da mobbing e/o straining che denuncia di aver subito per CP_8 effetto di condotte veSAtorie ascrivibili alla controparte datoriale ed ai colleghi di lavoro.
Tuttavia, l'illecito datoriale che l'intereSAta denuncia in funzione del risarcimento dei danni patiti non appare integrato nei suoi elementi costitutivi.
In termini generali, il fenomeno del mobbing non ha una propria disciplina legislativa, ma la relativa nozione è stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavoristica che lo descrivono come quella condotta del datore o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che per l'integrarsi della fattispecie sono neceSAri due elementi strutturali: un profilo oggettivo, costituito dalla frequenza e ripetitività nel tempo delle condotte veSAtorie poste in essere dal datore di lavoro (mobbing verticale) o dai colleghi di lavoro (mobbing orizzontale); ed un profilo soggettivo caratterizzato dalla coscienza ed intenzione di persecuzione del lavoratore, allo scopo di cagionargli un danno e di indurlo alle dimissioni. Invero, il mobbing costituisce inadempimento contrattuale, quale violazione di un obbligo di non fare nel caso di mobbing verticale (o discendente), integrato dalla persecuzione proveniente dal datore di lavoro o dai superiori gerarchici, e quale violazione di un obbligo di fare, consistente nella protezione del lavoratore di fronte all'aggressione dei colleghi, nel caso di mobbing orizzontale [(Cfr. in motivazione ConIGlio di Stato, sez. IV, sentenza n. 14 del
10.1.2012: “rammenta in proposito il Collegio che secondo qualificata dottrina e giurisprudenza, sia civile che amministrativa, l'elemento oggettivo della fattispecie del mobbing è integrato dai ripetuti soprusi che, se posti in essere dai superiori dà luogo al c.d. mobbing verticale, mentre se posti in essere dai colleghi origina il c.d. mobbing orizzontale, i quali possono anche essere formalmente legittimi ed assumono connotazione illecita allorquando aventi l'unico scopo di danneggiare il lavoratore nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa, così da determinare il suo isolamento (fisico, morale e psicologico), all'interno del contesto lavorativo. L'elemento psicologico è integrato dal dolo generico o dal dolo specifico di danneggiare psicologicamente la personalità del lavoratore. Pertanto, ai fini della configurabilità della condotta lesiva, qualificata danno da emarginazione lavorativa o mobbing, sono rilevanti, innanzitutto, la strategia unitaria persecutoria, che non si sostanzia in singoli atti da ricondurre nell'ordinaria dinamica del rapporto di lavoro (come i normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo, causati da antipatia, sfiducia, scarsa stima professionale, ma che non sono caratterizzati dalla volontà di emarginare il lavoratore), che ha come disegno unitario la finalità di emarginare il dipendente o di porlo in una posizione di debolezza, con la conseguenza che la ricorrenza di un'ipotesi di condotta mobbizzante deve essere esclusa allorquando la valutazione complessiva dell'insieme di circostanze addotte ed accertate nella loro materialità, pur se idonea a palesare singulatim elementi ed episodi di conflitto sul luogo di lavoro, non consenta di individuare, secondo un giudizio di verosimiglianza, il carattere unitariamente persecutorio e discriminante nei confronti del singolo del complesso delle condotte poste in essere sul luogo di lavoro”].
Venendo al caso concreto, conviene esaminare partitamente le condotte riconducibili a ciascuna delle parti convenute di cui l'intereSAta si duole e che configura come mobbizzanti. L'istante lamenta, anzitutto, una condotta di mobbing verticale realizzata nei suoi confronti dal dott. nella sua qualità di Responsabile del Distretto Socio - Sanitario di Catanzaro Persona_1
Lido, atteso che il medesimo, in violazione dell'obbligazione legale di cui all'art. 2087 c.c., che impone all'imprenditore e più in generale al datore di lavoro di adottare tutte le misure neceSArie
a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, da un lato, avrebbe in prima persona posto in essere atti persecutori nei suoi confronti e, dall'altro, non avrebbe adeguatamente vigilato, prevenuto ed eventualmente represso, condotte mobbizzanti che i suoi sottoposti aveva perpetrato in suo danno.
Si osserva che nel corso del processo il dott. è deceduto e l'attrice ha riassunto il processo CP_3 nei confronti delle sue eredi, e le quali, tuttavia, hanno rinunciato Controparte_2 CP_3 all'eredità (come da documentazione allegata), sicché vi è carenza di legittimazione passiva delle suddette convenute, per come dalle stesse espreSAmente eccepita.
In ogni caso, le condotte ascritte al dott. devono essere scrutinate al fine di valutare la CP_3 eventuale responsabilità del datore di lavoro pubblico per non avere adeguatamente vigilato, prevenuto ed eventualmente represso, condotte mobbizzanti realizzate dal suo dirigente nei riguardi della ricorrente.
Parte attrice addebita sostanzialmente al dott. 1) di avere disposto, con nota prot. n. 72569 CP_3 del 07.09.2016 (doc. n. 1 fascicolo , che “la stanza attualmente in uso esclusivo CP_3 all'infermiere pediatrico è meSA nella piena disponibilità degli operatori tutti del consultorio, ad eccezione del breve intervallo di tempo in cui si svolgono le attività relative ad ambulatorio pediatrico. Quanto sopra nella considerazione che nel richiamato locale non vengano svolte attività infermieristiche ma che lo stesso, al di fuori del richiamato utilizzo, è riservato al mero stazionamento dell'infermiere pediatrico”; 2) di avere richiesto, nella sua qualità di responsabile del distretto sanitario, con nota prot. 73208 del 09.09.2016 indirizzata alla responsabile del
Consultorio di Catanzaro Lido, dott.SA , una relazione inerente il numero delle visite Persona_2 pediatriche effettuate nell'anno 2016, nonché l'attività infermieristica pediatrica ad eSA conneSA, con la specificazione della tipologia delle prestazioni effettuate (doc. n. 2 fascicolo . CP_3
Va anche rilevato come l'intereSAta, prima del deposito del ricorso giudiziale, abbia contestato in via stragiudiziale tali addebiti al dott. il quale aveva replicato con sua nota del 17.10.2018 CP_3
(doc. n. 3 fascicolo che il consultorio era destinato ad erogare un servizio pubblico, per CP_3 cui non vi era alcuna assegnazione di spazi in proprietà esclusiva ad uno specifico operatore sanitario, che l'utilizzo degli spazi costituiva una specifica prerogativa dirigenziale e che la richiesta dei dati sull'attività di medicina pediatrica era connaturata con l'attività dirigenziale, sicché era perfettamente legittima e priva di alcun intento lesivo della professionalità o volto alla marginalizzazione della lavoratrice.
Ritiene il giudice che le disposizioni adottate dal dott. attraverso siffatte note costituiscano CP_3 atti leciti rientranti nel suo potere organizzativo dirigenziale.
Nella prima nota del 07.09.2016, egli ha precisato come la vocazione di un ambulatorio fosse quella di una struttura ricettiva dei pazienti, come tale insuscettibile di divenire spazio di esclusiva pertinenza dell'infermiere pediatrico, bensì luogo in cui tutto il personale era chiamato ad operare anche sinergicamente al fine di garantire il funzionamento e l'erogazione del servizio nel superiore interesse dell'utenza pediatrica;
inoltre, nella steSA nota, ha riconosciuto che l'ambulatorio pediatrico sarebbe rimasto a disposizione dell'infermiere pediatrico allorquando vi si svolgessero le attività relative all'ambulatorio pediatrico.
Da tanto emerge un uso legittimo dei poteri organizzativi propri del pubblico dirigente.
Ma, quel che più rileva, è l'assenza nel suddetto atto dispositivo di un animus nocendi da parte del dott. il quale fu investito suo malgrado della questione della regolamentazione degli CP_3 spazi comuni, come egli stesso ebbe a dichiarare nella nota in argomento nella quale affermò come fosse disdicevole il suo intervento nell'assegnazione di spazi di lavoro del consultorio la cui suddivisione avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di accordi tra gli operatori che ne facevano uso.
Parimenti, deve ritenersi assente una condotta veSAtoria nella nota del 09.09.2016, con la quale il dott. ha richiesto alla responsabile del consultorio, dott.SA , una relazione CP_3 Persona_2 sul numero di visite pediatriche effettuate nell'anno 2016 e sull'attività infermieristica pediatrica svolta.
Trattasi, ancora una volta, di una legittima richiesta rientrante nei poteri dirigenziali di ottenere un resoconto sull'attività svolta dalle singole articolazioni del distretto, nella quale non sono ravvisabili contenuti persecutori nei confronti della lavoratrice.
Quest'ultima ha “letto” nelle disposizioni di contenuto organizzativo e gestionale, che il dott. ha adottato con le citate note, un'attività mobbizzante posta in essere dal dirigente nei suoi CP_3 confronti, senza tuttavia allegare le ragioni - né fornire la relativa prova - per cui tali iniziative, sebbene apparentemente legittime, avessero in realtà celato un comportamento persecutorio contro di lei direttamente riconducibile al dirigente o, almeno, connivente con quello tenuto dalle sue colleghe di lavoro. Manca, dunque, ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo ascritta al superiore gerarchico l'intento veSAtorio che deve neceSAriamente connotare ed unificare una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – commessi contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto.
Tanto, in disparte da ogni considerazione sulla difficoltà di configurare, nel caso concreto, una
“serie” di comportamenti di carattere persecutorio nelle due sole note dirigenziali adottate dal dott. asseritamente in danno della ricorrente. CP_3
A ciò si aggiunga - come ha rilevato la difesa del convenuto - che la ricostruzione dell'intereSAta si scontra con la positiva valutazione che quest'ultima ha ricevuto proprio da parte del dott. CP_3
Appare, infatti, logicamente inconciliabile la presenza di un intento veSAtorio in capo al dirigente con le valutazioni positive che il medesimo ha predisposte in ordine alla produttività della lavoratrice (doc. nn. 5 e 6 fascicolo , con l'attribuzione a quest'ultima, sia nel 2015 che nel CP_3
2016, di un punteggio pari a 96/100 che le ha consentito, tra l'altro, di accedere al trattamento economico di risultato.
PaSAndo al mobbing c.d. orizzontale, che l'attrice assume essere stato realizzato nei suoi confronti ad opera degli altri operatori del consultorio, va osservato che esso si configura quando la condotta veSAtoria è consumata da colleghi posti allo stesso livello gerarchico della vittima, trattandosi di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale siccome il mobber danneggia ingiustamente un collega di lavoro al quale non è legato da un vincolo obbligatorio.
Nell'intraprendere un'azione di responsabilità extracontrattuale, il lavoratore vittima di mobbing deve provare tutti gli elementi previsti dall'art. 2043 c.c., ovvero il fatto dannoso, il danno patito ed il nesso causale tra fatto e danno, nonché, sul piano psicologico, l'atteggiamento doloso del danneggiante.
Ritiene il giudice che, alla luce delle emergenze probatorie raccolte nel giudizio, l'attrice non abbia fornito siffatta prova.
Cominciando ad esaminare la posizione della ostetrica , parte ricorrente lamenta Controparte_9 che, nel 2015, la ominciò a tenere nei suoi riguardi atteggiamenti aggressivi e prevaricatori CP_5
(toni di voce elevati, pugni sulla scrivania), anche di fronte ai terzi. In particolare, la prese CP_5
a contestarle di registrare le prestazioni sanitarie in modo difforme rispetto ai servizi effettivamente resi da ciascun operatore, nonché a rimproverarla poiché si rifiutava di consegnare al commesso incaricato i vetrini dei pap test e di ricevere i relativi referti, portandosi al di fuori della struttura. Inoltre, la e le altre ostetriche volutamente la misero in difficoltà a causa CP_5 della loro mancata diligenza nella consegna delle bolle inerenti ai rifiuti speciali, neceSArie per le annotazioni in ordine cronologico nell'apposito registro, tanto è vero che eSA rinvenne più volte nell'armadietto ubicato nella sua stanza bolle di consegna mai consegnatele e sovente formate in data anteriore a quella dell'ultima registrazione. Tale situazione la indusse ad interrompere l'attività di registrazione delle prestazioni sanitarie e dei rifiuti speciali che fino a quel momento aveva espletato per spirito collaborativo ed al di fuori delle sue mansioni. Infine, la provvide illegittimamente a compilare cartelle pediatriche che non rientravano nelle sue CP_5 competenze di ostetrica, bensì in quelle dell'infermiera pediatrica.
L'istante assume che le condotte suindicate compiute da siano connotate da un Controparte_9 intento veSAtorio nei suoi confronti.
Ma, di tanto, non ha fornito la prova.
Il teste addotto da parte ricorrente, dott.SA responsabile all'epoca dei fatti del Persona_2 consultorio familiare di Catanzaro Lido, ha dichiarato: che la gestione dei rifiuti speciali era una attività tipica delle ostetriche e che siccome all'epoca dei fatti c'era un'ostetrica sfornita di pratica nella gestione amministrativa, la dava una mano nella gestione delle bolle di consegna Pt_1 dei rifiuti;
che la ricorrente proseguì in tale attività fino a quando si verificò un disguido di registrazione e, in tale occasione, la medesima evidenziò che non vi era alcun ordine di servizio che le avesse conferito tale incarico e che tale attività non rientrava tra le sue competenze;
che, a seguito della sospensione di tale attività da parte della ricorrente, non vi furono richiami al suo indirizzo;
che aveva assistito a qualche battibecco tra la e la poiché quest'ultima Pt_1 CP_5 aveva dei toni aggressivi, tanto è vero che si era scontrata alcune volte anche con lei (n.d.r. ; Per_2 che non c'era un giorno preciso stabilito per il ritiro dei rifiuti speciali che venivano raccolti in media ogni 15-18 giorni, sicché le ostetriche lasciavano le bolle nell'armadietto ubicato nella stanza della dove si trovavano i registri, le bolle ed altro materiale;
che tale armadietto Pt_1 non era in uso alla , ma era semplicemente posto nella sua stanza ed era aperto come tutti Pt_1 gli altri armadietti;
che le ostetriche lasciavano tale documentazione nel suddetto l'armadietto anche se la ricorrente era assente, o in ferie, poiché per prassi era la a provvedere alle Pt_1 registrazioni dei rifiuti speciali che rappresentava un'attività delicata;
che, quando la situazione non era stata più tranquilla, il registro delle bolle rifiuti venne spostato dall'armadietto della presso la stanza delle ostetriche o forse in un armadietto della stanza degli assistenti Pt_1 sociali munito di serratura;
che non vi era un orario prestabilito per la pausa caffè, a cui eSA (n.d.r.
non partecipava poiché aveva sempre molto lavoro da evadere, ma si accorgeva che la Per_2 ricorrente non veniva coinvolta nella pausa lavorativa che comunque era effettuata secondo le necessità; che, a seguito della nota emeSA dal dott. in merito all'utilizzo da parte di tutti CP_3 della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico, il dott. le chiese (n.d.r. al teste) di effettuare CP_3 il prospetto dei carichi di attività della , rientrando nelle facoltà del Direttore Distrettuale Pt_1 richiedere i prospetti indicativi dei carichi di attività di ciascun dipendente;
che non le era stato richiesto il prospetto dei carichi degli altri dipendenti “per vedere se erano oberati di lavoro da non lasciare le altre stanze”; che il giorno 08.09.2016, la si presentò nella sua stanza, Pt_1 raccontandole di essere dispiaciuta per la lettera con cui il dott. aveva stabilito l'utilizzo da CP_3 parte di tutti i componenti del gruppo di lavoro della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico e si sentì male, tanto che eSA chiamò la dott.SA per soccorrere la e che, in Per_3 Pt_1 quell'occasione, la si affacciò sulla soglia della porta, mentre la e l' , pur CP_5 CP_6 CP_4 presenti in ambulatorio, non furono avvisate del malore occorso alla ricorrente.
Alla luce della deposizione resa dal teste reputa il giudice che i rapporti tra la e la Per_2 CP_5 ricorrente poSAno essere inquadrati in un contesto lavorativo che si era, sì, deteriorato, verosimilmente anche a causa del carattere aggressivo della che, in più occasioni, aveva CP_5 con toni accesi contestato alla ricorrente inadempienze da parte di quest'ultima (registrazioni di prestazioni sanitarie in modo difforme rispetto a quelle rese da ciascun operatore, nonché il rifiuto di consegnare al commesso incaricato i vetrini dei pap test e di ricevere i relativi referti), ma che comunque è possibile ricondurre nell'ordinaria dinamica dei rapporti di lavoro, trattandosi di normali conflitti interpersonali nell'ambiente lavorativo causati da antipatia e scarsa stima professionale, ma che non rivelano, nel caso concreto, una strategia diretta ad emarginare la ricorrente.
Manca, in particolare, la prova dell'elemento psicologico del mobbing in capo all'ostetrica
costituito dalla intenzione di danneggiare psicologicamente la personalità dell'attrice, CP_5 emergendo, viceversa, la commissione di singoli atti sul luogo di lavoro privi di una strategia unitaria persecutoria alla steSA riconducibile, in via autonoma o in compartecipazione con le condotte perpetrate dagli altri operatori della struttura, la cui valutazione complessiva non ne individua il carattere unitariamente persecutorio nei confronti della ricorrente.
A tal fine, è opportuno rilevare come il teste abbia riferito, da un lato, di avere Per_2 personalmente assistito ad alcuni battibecchi intercorsi tra la e l'ostetrica sintomo Pt_1 CP_5 evidente della reciproca inimicizia tra le due lavoratrici e, dall'altro, di essersi eSA steSA scontrata in alcune occasioni con la a causa del suo carattere aggressivo, ciò che rivela come CP_5 quest'ultima manifestasse la sua litigiosità anche nei confronti di altri colleghi di lavoro e non esclusivamente contro la . Pt_1 Relativamente alla vicenda delle bolle predisposte per il ritiro dei rifiuti speciali, la ha Per_2 dichiarato che, poiché i rifiuti venivano raccolti mediamente ogni 15-18 giorni, le ostetriche usavano riporre le bolle nell'armadietto lascato aperto ubicato nella stanza della Torchia dove si trovavano i registri e che ciò avveniva anche quando la ricorrente era assente, o in ferie, poiché per prassi era quest'ultima a provvedere alle registrazioni dei rifiuti speciali. Pertanto, la prospettazione della ricorrente, secondo cui la mancata regolare consegna da parte delle ostetriche delle bolle inerenti ai rifiuti speciali integrasse un comportamento veSAtorio nei suoi confronti, si scontra con quella che era una normale prassi di lavoro seguita all'interno del consultorio;
ciò almeno fino a quando la si rifiutò di continuare a svolgere tale attività di registrazione. Pt_1
La vicenda suddetta appare dunque neutra rispetto alla denunciata condotta mobbizzante, non essendo configurabile l'illiceità del fatto, prima ancora dell'animius nocendi tipico del mobbing.
Quanto all'assunta condotta illecita commeSA dalla nella compilazione delle cartelle CP_5 pediatriche non rientrante nella sua competenza di ostetrica, si tratterà di tale questione successivamente, allorché sarà esaminata la posizione della convenuta , essendo lo CP_6 stesso addebito contestato anche a quest'ultima.
Residua il mancato coinvolgimento della ricorrente nelle c.d. pause caffè, verosimilmente riconducibile alla inimicizia con la il che è obiettivamente poco per configurare un CP_5 comportamento mobbizzante, al netto, peraltro, della deposizione resa dal teste Testimone_1 la quale ha riferito sul punto, come si vedrà infra, che fu la steSA ricorrente che ad un certo punto preferì organizzarsi da sola per il caffè e non volle più partecipare alla pausa caffè con le colleghe.
E ciò accadde dopo che, in occasione della ricorrenza di un Natale, la rifiutò il regalo Pt_1 natalizio da parte di una collega, accompagnando il rifiuto con le parole “il giocattolino si è rotto”
e dopo di allora non partecipò più alle pause caffè.
PaSAndo all'esame della condotta imputata alla dott.SA , dapprima ginecologa Controparte_4 all'interno del consultorio e poi nominata nuova responsabile della struttura, parte ricorrente lamenta: che, rientrata in servizio nel dicembre 2015, dopo una breve assenza dal lavoro per malattia, constatò che la dott.SA aveva sostituito la scrivania in dotazione all'ambulatorio CP_4 pediatrico con un'altra scrivania di proprietà dell' , non facente parte dell'arredo della CP_4 struttura;
che, nell'occasione, intervenne il responsabile del consultorio dott.SA che, ignara Per_2 dell'accaduto, provvide a riportare la scrivania nella sua sede originaria all'interno della stanza adibita ad ambulatorio pediatrico;
che, successivamente, la dott.SA con nota del CP_4
29.12.2015, chiese al dott. la sostituzione della suddetta scrivania e quest'ultimo, con nota CP_3 del 31.12.2015, autorizzò la sostituzione, nonostante l'opposizione manifestata con nota del 04.01.2016 dalla responsabile dott.SA che, in data 13.01.2017, a seguito del collocamento Per_2
a riposo della il dott. attribuì le funzioni di coordinamento delle attività consultoriali Per_2 CP_3 alla dott.SA a cui eSA ricorrente avanzò la richiesta verbale di indire una riunione per la CP_4 definizione della riorganizzazione del lavoro nel rispetto delle competenze e delle professionalità di ciascun componente della struttura che cadde nel vuoto, restando priva di riscontro;
che rimasero senza seguito anche le sue richieste di ripristino del telefono fisso e rimozione del cordless installato nell'ambulatorio pediatrico, nonché di assegnazione di un computer che le consentisse lo svolgimento delle sue prestazioni di infermeria pediatrica e di poter espletare il relativo corso di formazione;
che la dott.SA rifiutò inoltre di gestire le sue richieste di CP_4 ferie e di permessi lavorativi.
Ritiene il giudice che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, non sia ravvisabile neppure in capo alla dott.SA una condotta mobbizzante nei suoi confronti. CP_4
L'episodio della sostituzione della scrivania è stato confermato dai testi e Persona_2 Tes_1
In particolare, il teste ha riferito che “la dott.SA ha portato nella sua stanza
[...] Per_2 CP_4 una scrivania da casa, poiché la sua era piccola e questa è stata eSA in un'altra stanza.
Successivamente la scrivania che si era portata da casa è stata scambiata con la scrivania che si trovava nella stanza della . Non ero stata meSA al corrente né del primo trasposto, né Pt_1 degli scambi. Successivamente, resami conto accidentalmente dello scambio, e viste le discussioni tra la dott.SA e la IG.ra , ho materialmente spostato e messo a posto la scrivania. CP_4 Pt_1
Poi, in costanza di una mia assenza dal servizio, la dott.SA ha fatto sostituire la scrivania. CP_4
Se non ricordo male, scrissi al dr. gerarchicamente mio diretto superiore, rappresentando CP_3 la situazione. … Nessuna attività è stata posta in essere successivamente alla mia informativa …
La dr.SA aveva cambiato la scrivania io ho rispostato la scrivania a seguito delle CP_4 discussioni nella pausa pranzo, successivamente nei giorni dopo settimana/10 giorni la dr.SA
ha rispostato la scrivania, senza autorizzazione alcuna … la Dr.SA si rivolgeva CP_4 CP_4 sempre direttamente al Dr. e non alla sottoscritta”. CP_3
E' dunque rimasto accertato che la dott.SA , senza autorizzazione, provvide a sostituire CP_4 per due volte la scrivania che si trovava nell'ambulatorio pediatrico con un'altra di sua proprietà, fino a quando non avanzò formale richiesta di sostituzione delle suddette scrivanie al dott. CP_3 che concesse la sua autorizzazione.
Da questa vicenda emerge come la dott.SA abbia tenuto siffatta condotta, anche arbitraria CP_4 prima del rilascio della relativa autorizzazione da parte del dott. e pure poco rispettosa delle CP_3 concorrenti altrui necessità, allo scopo (però) di soddisfare una propria eIGenza lavorativa e non di danneggiare la ricorrente nel suo ruolo e nella sua funzione lavorativa. Tanto più che la sostituzione riguardò la scrivania collocata all'interno dell'ambulatorio pediatrico con un'altra di proprietà dell' che era di dimensioni pressoché identiche alla prima;
non a caso, il teste CP_4
come stiamo per vedere, ha dichiarato che, dal principio, neppure si era accorta della Tes_1 sostituzione delle scrivanie, essendo esse identiche nel colore e nelle dimensioni e che, a prima vista, entrando nella stanza dell'ambulatorio pediatrico, non si coglieva la differenza e soltanto dopo aveva constatato che la nuova scrivania era diversa poiché non aveva i tre cassetti.
Relativamente agli altri episodi di mobbing denunciati dall'intereSAta a carico della dott.SA
, a partire dal 13.01.2017, allorquando quest'ultima, a seguito del collocamento a riposo CP_4 della ottenne le funzioni di coordinamento delle attività consultoriali, va osservato che le Per_2 dichiarazioni fornite dal teste (citato da parte ricorrente) forniscono un quadro Testimone_1 differente rispetto a quello fornito dalla ricorrente, negandosi di alcuni fatti la sussistenza ed escludendosi per altri la connotazione veSAtoria prospettata dall'attrice.
Infatti, il teste escusso all'udienza del 15.09.2023, ha dichiarato: “… sono assistente Tes_1 sociale, al consultorio familiare di Catanzaro Lido, circa dal 1994 … Non ricordo quando, ma per una lite in consultorio la IGnora non ha voluto più proseguire questa cosa per cui è stata delegata alle ostetriche. Dopo il diverbio. … non ricordo le date, però lei portava questi vetrini in ospedale, parliamo di 30 anni fa, poi al poliambulatorio che dista 3 minuti, andando via li portava. Accadde un altro diverbio con un'ostetrica e da lì non li portò più. Ma non so riferire sulle date …”; sul capitolo n) del ricorso, ha riferito: “1- mamma mia! che non correva buon sangue tra le due, però questo mi sembra ingigantito. Fra di loro non c'era un rapporto sereno, diciamo che non avevano un rapporto educato. Non era il loro forte.
2- questo fatto lo ricordo, è successo – Non accadeva tutti i giorni, ma è capitato più volte.
3- questo non lo so. La si Pt_1 era rifiutata, per cui se la sbrigavano le ostetriche”; sul capitolo o) del ricorso: “ma se per questo era successo un diverbio, le bolle non è che potevano rimanere lì, così. Dovevano essere registrate, firmate. Le registrazioni le facevano le ostetriche, sono rifiuti speciali e non è che si scherza, o possono essere lasciati abbandonati”; sul ricorso p) del ricorso: “non ricordo l'anno, ma prima la aveva detto che non se ne sarebbe più occupata”; sul capitolo q) del ricorso: Pt_1
“per quanto riguarda il materiale nell'armadietto, all'epoca non so se fosse o meno rotto, chiuso
o aperto. Per quanto riguarda la scrivania, lei constatava che la nuova scrivania non aveva i suoi tre cassetti, era uguale precisa identica nel colore e nelle dimensioni. A prima vista entrando non si capiva la differenza, ma poi abbiamo constatato che era diversa, non aveva i tre cassetti”; sul capitolo r) del ricorso: “esatto”; sul capitolo s) del ricorso: “io il computer non lo avevo, non avevo computer. Non ricordo gli anni, c'erano due computer, al momento della digitalizzazione, uno nella stanza della - a cui non si accedeva, era con password. L'altro era stato sistemato Per_2 nell'ambulatorio pediatrico - dove c'era il punto LAN -. Si era pensato che era la stanza che era meno impegnata, era più accessibile a noi tutti andare a registrare. Nell'ambulatorio pediatrico ci stava la SI.a , io avevo un'altra stanza - io mi portavo il computer da casa, il portatile. Pt_1
I punti LAN erano presenti nella stanza della , nell'ambulatorio pediatrico, nella mia stanza Per_2
e nell'ambulatorio di ginecologia. La decisione di mettere il computer nell'ambulatorio pediatrico era stata presa di comune accordo, da parte di tutti, compresa la dirigente. Non ricordo che dopo qualche tempo veniva spostato il computer dall'ambulatorio pediatrico”; sul capitolo w) del ricorso: “io non ricordo porte chiuse in faccia. Per quanto riguarda il caffè lei si
è organizzata da sola, a farselo da sola, non ha voluto più partecipare al caffè. Ricordo in ricorrenza del Natale, dove avevamo abitudine di scambiare i regali, una collega che le stava dando il regalo, aveva ricevuto la risposta “il giocattolino si è rotto”, non accettando il regalo,
e dopo lei non ha più partecipato, si era organizzata da sola ... La IG.ra le aveva CP_6 offerto il regalino di natale, e dopo aver ricevuto questa risposta, noi altri non abbiamo più consegnato i regalini”; sul capitolo y) del ricorso: “ricordo la lettera, ma che lei doveva fuori, tutto questo tempo, non lo ricordo questo disagio. Poteva venire nelle altre stanze, si sarà trattato di poco tempo, non saprei cosa dire. Io non ero sempre presente, stavo nella mia stanza a lavorare, tutto questo disagio non lo ricordo, ST non credo. Se la stanza serviva ad altro operatore, ed era una cosa semplice, nessuno la cacciava, poteva rimanere”; sul capitolo z) del ricorso: “quella mattina la era chiusa nella stanza con la , ginecologia era Pt_1 Per_2 occupata- stavano visitando-, io ero nella mia stanza. In tarda mattinata si sentono dei trambusti nel corridoio, apro la porta e vedo arrivare gli operatori del 118, chiedo cosa fosse accaduto agli operatori, che rispondono: una IGnora si è sentita male;
questa era la . Dopo gli Pt_1 operatori se la sono portati via. Poi abbiamo appurato che la dottoreSA della medicina legale era intervenuta per questo malore, quando da noi era presente il medico- la dott.SA che CP_4 la steSA chiedeva come mai non fosse stata chiamata, visto che stava li, mentre avevano chiamato la dottoreSA della medicina legale. Se noi avessimo saputo, saremmo intervenuti pure noi, è un fatto di umanità”; sul capitolo dd) del ricorso: “io questi paSAggi non me li ricordo. Ricordo di un computer nella sua stanza, non so perché fu tolto, perché non poteva registrare”; sul capitolo ee) del ricorso: “il primo corso/primo incontro di formazione – che era di base- e la , non Pt_1 era presente (non so se ferie o malattia). Nel secondo incontro, in prosecuzione del primo, erogato nel consultorio, noi lo abbiamo fatto, e lei no. La parlava con l'operatrice informatica, Pt_1 chiedendo informazioni, ma il corso era stato già avviato. Poi a lei è stato fatto un corso personale, chiesto dalla dott.SA . So che ha fatto il corso, non ero presente fisicamente, CP_4 quando venivano gli operatori si firmava un verbale, e pertanto si può vedere dai documenti. Non ricordo che la disse alla di andare via, e poi non poteva proprio farlo, CP_5 Pt_1 assolutamente ci sono anche delle gerarchie da seguire. Non ricordo queste parole di allontanarsi. Non so se ha avuto crisi di panico o prende farmaci, non lo so – non ricordo”; sul capitolo pp) del ricorso: “io di questo incontro non ne so niente”; sul capitolo tt) del ricorso: “la linea telefonica- quella dalla quale si ricevevano le telefonate esterne, per le prenotazioni, era ubicato nell'ambulatorio pediatrico- il numero non ricordo bene-. Considerate le innumerevoli telefonate che riceveva, la IG.ra era seccata di dover rispondere e dover venire a cercare Pt_1 chi di competenza, così la IG.ra fece richiesta di cambiare il numero, così che il numero CP_4 dell'ambulatorio pediatrico veniva trasferito a quello di ginecologia, fermo restando che nell'ambulatorio pediatrico rimaneva la linea telefonica, con il relativo apparecchio telefonico.
Mi pare che il numero di telefono trasferito a ginecologia non avesse limitazioni su chiamate esterne. Non aveva limitazione quello presente nella stanza della responsabile, tutti gli altri avevamo telefoni normali, cioè potevamo riceve e fare telefonate urbane. Non so assolutamente degli sproloqui/insulti”; sul capitolo uu) del ricorso: “se ricordo bene, sui corsi di formazione aziendali, era presente una circolare che prevedeva che tutti potevano partecipare, ma in un numero limitato di corsi, non so se due, tre, quattro. La li aveva già effettuati. In questa Pt_1 circostanza la aveva chiamato direttamente a Lamezia Terme per farsi inserire, non Pt_1 considerando la responsabile del consultorio - dott - che la doveva autorizzare. Chiarisco CP_4 che non ero presente alla telefonata della dott.SA , so o cose che si vede la responsabile. CP_4
Specifico che quando vengono comunicati le disponibilità dei corsi, sono comunicati a tutti, così tutti sanno, chi partecipa e quanti corsi fanno. Che la avesse chiamato direttamente a Pt_1
Lamezia Terme, per farsi inserire, è un fatto venuto fuori nel consultorio. Non so chi lo abbia detto”. Sul capitolo vv) del ricorso: “non lo so”; sul capitolo xx) del ricorso: “il buongiorno è educazione. C'è sempre stato, così come collaborazione lavorativa. Al caffè non ha più voluto partecipare. All'ultimo Natale le avevamo fatto i regalini e lei non li ha voluti accettare. Porte in faccia non ne ricordo. La IG.ra è andata in pensione, credo tre anni fa, non ricordo, Pt_1 credo prima del covid, forse 2019 o 2018. Comunque prima del covid”; sul capitolo yy) del ricorso: “questo foglio non lo ricordo proprio”; sul capitolo zz) del ricorso: “non ricordo proprio”.
E' evidente che gli episodi enfatizzati dalla ricorrente in ordine al mancato ripristino del telefono fisso nell'ambulatorio pediatrico con la rimozione del cordless ivi collocato, alla mancata assegnazione in suo favore di un computer per lo svolgimento dell'attività lavorativa, alla sua mancata partecipazione ai corsi di formazione, nonché alla mancata gestione da parte della dott.SA delle ferie e dei permessi che la riguardavano, sono suscettibili di una lettura CP_4 alternativa rispetto a quella fornita dall'intereSAta, essendo, alle volte, riconducibili a carenze organizzative che hanno riguardato anche altri operatori (ad esempio, il teste ha riferito Tes_1 che nella sua stanza non c'era il computer, sicché eSA utilizzava per il lavoro di ufficio un portatile di sua proprietà che si portava da casa), altre volte imputabili a decisioni condivise dall'intero personale (ad esempio, la decisione di sistemare un computer nell'ambulatorio pediatrico, dove c'era il punto LAN, venne presa di comune accordo di tutti i collaboratori del consultorio, compresa la dirigente, poiché si trattava della stanza meno impegnata per le visite e più accessibile a tutti per le registrazioni), altre volte ancora neutri (come nell'episodio in cui la ricorrente ebbe un malore mentre era nella stanza della che provvide a soccorrerla rivolgendosi alla dott.SA Per_2
mentre le operatrice non furono rese edotte dell'accaduto, tanto che la dott.SA Per_3 CP_4 chiese come mai fosse stata chiamata la dottoreSA della medicina legale e non lei steSA che si trovava sul posto), altre volte insussistenti (è il caso del primo corso/primo incontro di formazione, che era di base, al quale la non era presente perché in ferie o malattia, per cui, essendo il Pt_1 corso già avviato, al secondo incontro erogato nel consultorio in prosecuzione del primo parteciparono gli altri collaboratori e non la che era stata assente al primo e che, a tal fine, Pt_1 aveva richiesto informazioni all'operatore informatico;
in tale circostanza, la contattò Pt_1 telefonicamente l'Ufficio di Lamezia Terme per farsi inserire nel corso, senza attendere l'autorizzazione da parte della responsabile del consultorio, dott.SA , che, poi, l'autorizzò CP_4 in quanto fu tenuto un corso personale per la su richiesta della dott.SA . Inoltre, il Pt_1 CP_4 teste a precisato che sui corsi di formazione aziendali vi era una circolare che prevedeva Tes_1 che tutti gli operatori potessero partecipare in un numero limitato di corsi e che la li aveva Pt_1 già effettuati;
che le disponibilità dei corsi venivano comunicate all'intero personale, così che ciascuno era a conoscenza della partecipazione e del numero di corsi effettuati dagli altri), altre volte, infine, riconducibili a scelte organizzative adottate per prevenire situazioni di conflittualità
(ci si riferisce al contrasto tra la ricorrente e la dott.SA che si originò nel dicembre 2017, CP_4 allorquando la richiese un permesso retribuito per motivi personali e di famiglia nel quale Pt_1 la medesima, a dispetto dell'invito della dott.SA quale responsabile del consultorio CP_4 familiare, rifiutò di autocertificare le ragioni sottese alla richiesta di permesso. In tale occasione, intervenne il dott. che riconobbe il permesso all'istante e da allora in poi fu il dott. Pt_2 [...]
a gestire le richieste di permessi e di ferie della ): sennonché, tutto quanto innanzi, Pt_2 Pt_1 mentre dimostra una condizione di contrasto tra la dott.SA e la ricorrente, non è sufficiente CP_4
a dimostrare la esistenza di un animus nocendi in capo alla prima nei confronti della seconda. Venendo alla posizione di , per la verità già più defilata nella prospettazione attorea Persona_4 rispetto a quelle esaminate, si rileva che i rapporti tra la ricorrente e la si deteriorarono CP_6 verosimilmente a seguito di una discussione tra loro intervenuta il giorno 03.10.2017, nel corso della quale la imputò alla che svolgeva le mansioni di ostetrica, di ingerirsi nelle Pt_1 CP_6 attività proprie dell'infermiera pediatrica.
In particolare, il comportamento mobbizzante contestato alla nonché, come si è anticipato, CP_6 alla sarebbe quello della compilazione da parte delle ostetriche di alcune cartelle CP_5 pediatriche in luogo della ricorrente, usurpando nella sostanza le funzioni di quest'ultima.
Tali doglianze sono prive di pregio.
Come ha precisato la difesa della – nel silenzio sul punto ad opera dell'attrice - i documenti CP_6 allegati al ricorso sub. 34 sono cartelle c.d. consultoriali e non pediatriche, ovvero documenti relativi alla paziente che si avvale dei servizi offerti dal consultorio, nei quali sono annotate le attività e gli esami svolti, nonché l'operatore che li esegue, in pratica una sorta di diario delle prestazioni erogate all'utenza; tali cartelle risultano compilate dalla solo nella parte finale, CP_6 laddove eSA ha trascritto la data ed il tipo di parto, i dati del neonato al momento della nascita, nonché il tipo di allattamento conIGliato alla partoriente, trattandosi di annotazioni neceSArie alla definizione della cartella personale di ciascuna paziente, eseguite in base alle ai dati comunicati dalla steSA paziente.
Non è emerso che all'interno del consultorio familiare fosse contemplata una figura professionale specifica alla quale era riservata la compilazione delle cartelle consultoriali, sicché non ha fondamento l'accusa moSA dalla ricorrente alla (ed alla di uno svolgimento CP_6 CP_5 arbitrario ed illegittimo di prestazioni che esulavano dalle competenze dell'ostetrica.
Quanto alla compilazione delle cartelle pediatriche indicate a pag. 15 del ricorso, la assume CP_6
– senza ricevere smentita da controparte – che, nei giorni in cui eSA aveva compilato le cartelle pediatriche n. 306/2015 (08.05.2015), n. 770/2015 (03.12.2015) e n. 60/2016 (29.01.2016), nonché n. 709/2015 (compilata insieme all'ostetrica tra il 12.11.2015 ed il 04.01.2016), la CP_5
era assente dal lavoro, per come risultava anche dagli atti del consultorio. Pt_1
Conseguentemente – aggiunge la difesa della - nessuna attività di prevaricazione e/o CP_6 sabotaggio era stata compiuta dalla convenuta la quale, anzi, possedendo competenze specifiche anche in ordine al neonato, aveva sostituito la collega assente.
Ritiene il giudice che le argomentazioni enucleate dalla difesa della siano condivisibili. CP_6 All'uopo, giova osservare che, in ipotesi di svolgimento da parte della convenuta di attività vietate alla figura professionale dell'ostetrica, sarebbe spettato all'azienda far ceSAre l'eventuale abuso, sicché, in difetto di un intervento datoriale, è ragionevole presumere che alcuna violazione sia stata commeSA dalle ostetriche.
Inoltre, non si riesce a comprendere in che modo l'annotazione di dati eseguita da parte della CP_6
(e della sulle cartelle consultoriali/pediatriche, ove effettivamente interdetta, avrebbe CP_5 integrato un comportamento mobbizzante in danno dell'intereSAta. Sviluppando il ragionamento di parte attrice, si dovrebbe ipotizzare che la (da sola, o unitamente alla , pur edotta CP_6 CP_5 del divieto per le ostetriche di compilazione delle cartelle, abbia, nondimeno, tenuto l'illecita condotta, esponendosi al rischio di un provvedimento disciplinare, solo perché animata da un animus nocendi nei confronti della ricorrente. Il che francamente non appare credibile, oltre ad essere non provato.
Pertanto, anche in capo alla non è ravvisabile un comportamento veSAtorio perpetrato con CP_6 animus nocendi nei riguardi della . Pt_1
La insussistenza della lamentata condotta di mobbing da parte degli operatori del consultorio e del Responsabile del Distretto comporta il venir meno anche Parte_3 della dedotta responsabilità dell'azienda datrice di lavoro, sia contrattuale, ai sensi dell'art. 2087
c.c., per non avere adottato tutte le misure neceSArie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, sia extracontrattuale, ex art. 2049 c.c., per fatto illecito commesso dal dipendente.
Ma neppure è configurabile la condotta di straining che la ricorrente, in via subordinata, denuncia di aver subito ad opera delle parti convenute.
E' vero che, per l'insorgenza della condotta di straining, non si richiede la continuità delle azioni veSAtorie, essendo sufficiente una sola azione, seppur grave, i cui effetti si protraggano nel tempo, come nei casi di demansionamento o di trasferimento del dipendente, anche in mancanza di prova dell'intento persecutorio.
Non di meno, secondo la giurisprudenza di legittimità, la situazione di straining presuppone una condotta intenzionale di costrizione della vittima a prestare la propria opera in un ambiente ostile che incida sulla dignità del lavoratore, creando una situazione di malessere e di disagio produttiva di un danno morale o biologico al lavoratore.
Ed invece, le situazioni allegate in ricorso rivelano, al più, uno stress occupazionale connaturato alla natura steSA del lavoro ed alle normali interazioni organizzative, ma non evocano affatto una condizione lavorativa “stressogena” che l'istante avrebbe subita sul posto di lavoro: manca, in altri termini, un'azione conflittuale di stress forzato provocato appositamente ai danni della vittima, con intento di ostilità o discriminazione e con effetti negativi duraturi nel tempo.
Di talché il ricorso va respinto.
Va altresì respinta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei Controparte_4 confronti di parte attrice, non ravvisandosi ipotesi delittuose negli addebiti che quest'ultima ha mosso all'indirizzo della prima.
Relativamente alle spese di lite, considerate la particolare complessità della vicenda e la controvertibilità delle questioni trattate, ricorrono gravi ragioni per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di e Controparte_2 CP_3
2) rigetta il ricorso proposto da parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Controparte_4
4) dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 26.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona