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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/04/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
r.g. 1679/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 17.04.2025, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1679/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. PERFETTO Parte_1 C.F._1
VINCENZO ( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. MUSU GIULIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.04.2022, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della parte resistente
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dall'01.10.2017 al 04.10.2021, pur se formalmente inquadrato dal
07.02.2018, espletando mansioni di operaio generico di primo livello di cui al ccnl del settore Edilizia Aziende Artigiane. Rilevava di aver espletato tale attività dal lunedì al venerdì dalle 6,30 alle 17,00 con un'ora di pausa per il pranzo, pari a 45 ore settimanali. Avendo ricevuto, nel periodo in nero, unicamente € 1.000,00 mensili e nulla avendo percepito a titolo di straordinario, indennità sostitutiva del preavviso e tfr, chiedeva al giudice del lavoro adito, illustrati i motivi in diritto, di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 24.212,52, così come determinati dai conteggi acclusi all'atto introduttivo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 27.10.2022, eccependo la nullità del ricorso e rimarcando, nel merito, che la parte attrice non aveva espletato lavoro irregolare ed effettuato surplus orario. Rimarcava, inoltre, che il periodo di preavviso era già stato concesso al lavoratore con la comunicazione di recesso del 13.09.2021 e che il trattamento di fine rapporto era già stato corrisposto attraverso acconti accreditati nel periodo intercorso da giugno 2020 a giugno 2021.
Con ordinanza ex art. 423 c.p.c. emessa in data 16.02.2023, il
Tribunale aveva ordinato alla parte resistente il pagamento del saldo risultante nella busta paga di ottobre 2021, pari a € 1.906,81.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto
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introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e l'orario di lavoro osservato, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo al merito, essendo plurime le istanze retributive avanzate nell'atto introduttivo, le stesse devono necessariamente essere scrutinate partitamente.
Quanto allo straordinario, va necessariamente premesso in diritto che il lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 3714/09; nello stesso senso, Cass. n. 1463/12, secondo cui è onere del lavoratore, il quale pretenda il relativo compenso, provare rigorosamente la prestazione del lavoro straordinario che assuma di aver reso, e la misura, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, della stessa, ma la valutazione delle prove testimoniali ed il giudizio di attendibilità e credibilità delle singole deposizioni sono rimesse alla prudente discrezionalità dei giudici di merito, involgendo un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato e non inficiato da errori logici e giuridici). Orbene, nel caso che qui occupa, ritiene il decidente che la parte attrice non abbia fornito elementi indiziari da cui far evincere la sussistenza di un surplus orario. In particolare, il teste ES
, pur avendo lavorato assieme al ricorrente per un periodo
[...] sicuramente non trascurabile (pari a circa tre anni), ha riferito che lo straordinario non era una pratica seguita dalla compagine aziendale,
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neppure in maniera sporadica (“Ho lavorato per la resistente alla quale non ho mai fatto causa. Ci ho lavorato fino a 5 anni per circa 6/7 anni. Ero muratore semplice e ricordo il ricorrente che ha lavorato insieme a me per la stessa ditta resistente. Lui è arrivato poco dopo di me, anzi forse un paio di anni. Quando io sono andato via lui ancora lavorava. C'erano più squadre e qualche volta lui lavorava con me e altre no. Lui era manovale.
Seguivamo lo stesso orario, ovvero 8.00/16.30, con una pausa di un'ora dalle 12.00 alle 13.00. Io sono stato assicurato sin da subito e prendevo la busta paga, che controllavo e posso dire che erano regolari. Percepivo circa 1.500/1.600 euro al mese, inclusi l'assegno familiare per una persona.
Venivo pagato con bonifico”). Quanto agli altri testi escussi, Tes_2
è meno attendibile in quanto non ha mai lavorato assieme al
[...] ricorrente, avendolo visto solo poche volte, peraltro in orari incompatibili con quanto detto dal teste (“Non ho mai lavorato per la Testimone_1 resistente. Io sono muratore e lavoro con una ditta che si chiama Sa.Ri. costruzioni. Conosco la ditta resistente in quanto ha un deposito vicino casa mia e conosco il titolare che si chiama Il deposito è lì da Pt_2 parecchio tempo, più di 10 anni, forse 15. Vedo che ci lavorano delle persone, posso dire circa 15/20 persone, che escono la mattina con più squadre e con i furgoni. Conosco il ricorrente che ha lavorato anche con me presso un'altra ditta, diversa da quella dove sto adesso. Ho visto il ricorrente nel furgone della ditta resistente che andava a lavorare la mattina. Posso dire di averlo visto circa 7/8 volte, perché con gli orari non ci troviamo;
ciò è accaduto in più mesi se ben ricordo. Lo vedevo solo quando partiva, verso le 7.00/7.05. Non ricordo in quel periodo dove lavorassi, ma lavoravo comunque, anzi aggiungo che lavoravo ma non presso una ditta.
Io e il ricorrente non abbiamo mai lavorato insieme sullo stesso cantiere nel periodo in cui lui lavorava per la convenuta. Il ricorrente non mi ha mai raccontato nulla del suo rapporto con la resistente, né l'ho più visto”);
è una dipendente della convenuta ed è una mera Testimone_3 addetta alla contabilità e come tale non può avere una contezza effettiva del reale orario di lavoro osservato dagli operai e , titolare Parte_3 una ditta esterna che collabora frequentemente con la resistente, ha riferito di ricordare il ricorrente su alcuni cantieri e che questi ha osservato orari di
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lavoro compatibili con quelli descritti da (“Sono titolare di una Testimone_1 piccola azienda, una ditta individuale, composta da me e un altro operaio CP_ che si occupa di intonaci. Per questo ha rapporti con la resistente da parecchi anni: nello specifico capita che la resistente mi chiami per fare dei lavoretti all'interno del suo cantiere. Questo capita abbastanza spesso, in un anno 4/5 volte per un mese/20 giorni circa. In tali occasioni mi paga la CP_
resistente. I cantieri in cui ho prestato questa attività si trovano principalmente nel napoletano, ma anche nel salernitano e comunque mai fuori regione. Ho conosciuto il ricorrente e ho capito chi è e la sua storia.
Ricordo di averlo visto sui cantieri del resistente, a volte si e a volte no.
Preciso che per un periodo io mi ho fermato la ditta, che ho aperto nel CP_ 2018, gennaio o febbraio, e sin da subito ho iniziato a lavorare per la
Ricordo il ricorrente dall'inizio che ho collaborato con la resistente e fino al
2020/2021. Il ricorrente era un operaio, non so se fosse specializzato o meno. L'ho visto fare il manovale, non credo che fosse un maestro.
Quando io andavo sui cantieri della resistente, è capitato di lavorare contemporaneamente con i loro operai, ma in genere in punti diversi del cantiere. Si iniziava a lavorare verso le 8.00/8.30, anche perché si trattava quasi sempre di condomini, facevamo un pausa dalle 14.00 alle 15.30 e lavoravamo fino alle 16.00/16.15. Non ho mai avuto occasione di parlare con il ricorrente del suo rapporto di lavoro anche perché tra noi non vi era questa confidenza”).
Quanto al lavoro irregolare e alla relativa retribuzione inferiore a quella prevista dalla normativa collettiva, l'assunto attoreo, per le ragioni già esposte in precedenza, non risulta dimostrato dalla prova orale espletata nel corso del giudizio.
Quanto all'indennità sostitutiva del preavviso, se è vero che il ricorrente ha versato agli atti il modello Uni.Lav. da cui risulta che il lavoratore sia stato licenziato in data 04.10.2021 per giustificato motivo oggettivo, va anche rilevato che la datrice ha offerto in comunicazione la relativa missiva del 13.09.2021, che parla di concessione del periodo di preavviso e detto documento risulta essere stato sottoscritto dal ricorrente
“per ricevuta e accettazione”. Pertanto, anche se non vi è la data della apposizione della firma del ricorrente e quindi dell'esatto momento di
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ricezione del documento, il significativo lasso temporale intercorrente tra i due giorni (21) lascia ragionevolmente intendere che il lavoratore sia stato tempestivamente informato della cessazione del rapporto.
Da ultimo, quanto al tfr, l'emolumento emerge dall'ultima busta paga di ottobre 2021 versata in atti, l'unica non sottoscritta dal lavoratore, che reca un importo netto a credito di € 4.806,81. Rispetto a tale somma, la datrice ha prodotto numerose ricevute di bonifico, le quali, tuttavia, non solo sono per la maggior parte antecedenti alla cessazione del rapporto e, quindi, al momento in cui l'obbligazione retributiva è venuta in essere, ma non recano neppure la causale giustificativa specifica per tale specifico emolumento. Inoltre, non può essere ritenuto adempimento parziale il bonifico del 06.10.2021 in quanto recante la causale “09/21” ovvero, evidentemente, per il pagamento della mensilità di settembre 2021. Vanno, invece, ritenuti adempimenti parziali i bonifici del 04.11.2021 (€ 950,00) e del 06.12.2021 (€ 900,00), in quanto recanti come causali, rispettivamente,
“acconto 10/21” e “10/21” ossia proprio la mensilità che contiene unicamente il trattamento di fine rapporto. Pertanto, la parte ricorrente rimane creditrice del saldo di € 2.956,81, a cui vanno aggiunti gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla cessazione del rapporto sino al saldo effettivo e detratto quanto già percepito in virtù della ordinanza ex art. 423 c.p.c. del 16.02.2023, che va in questa sede revocata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il valore del quid decisum.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, di € 2.956,81 a cui vanno aggiunti gli accessori calcolati come in parte motiva e sottratto quanto già percepito in virtù del provvedimento del 16.02.2023 che viene qui revocato;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 1.314,00 per compensi
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professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa di legge, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 17.04.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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