Ordinanza cautelare 26 febbraio 2021
Sentenza 5 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 26/02/2021, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/02/2021
N. 00090/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2021, proposto da
Grande Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Perini e Umberto Balducci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione ex art. 55 cod. proc. amm.,
del provvedimento del Comune di Chioggia di comunicazione di decadenza della Concessione Demaniale Turistica 26/2008 e atto supplettivo di proroga n. 17/2014 rilasciato in data 24 gennaio 2014, e successivo subingresso n. 6 del 2015 intestata alla ditta Grande Italia s.r.l. ( ex società Valentino s.a.s. di Ravagnan Lucio), amministratore Unico Luca Boscolo Anzoletti – “ per non uso dell’ area in concessione e per le altre motivazioni sopra richiamate ”, provvedimento notificato a mezzo PEC in data 13 novembre 2020 alla odierna ricorrente
e di tutti gli atti prodromici, connessi, correlati e conseguenziali al provvedimento odiernamente impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Chioggia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Considerato:
- che l’occupazione dell’area in questione è stata concessa “ allo scopo di realizzare un manufatto da adibire a bar-ristorante”;
- che, tenuto conto della data di subentro nella concessione rilasciata per la realizzazione di tale manufatto (23 dicembre 2015), sembra doversi ritenere che alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione alla manomissione dei muretti (27 dicembre 2016) fosse già decorso il termine di un anno previsto per l’inizio dei lavori oggetto della concessione;
- che non risulta prodotta documentazione che attesti l’avvenuto pagamento del canone relativo all’anno 2015 né l’effettivo inizio dei lavori previsti dalla concessione né il compimento di atti di impulso volti ad ottenere risposta all’istanza di autorizzazione alla manomissione dei muretti;
- che il mancato rilascio dell’autorizzazione alla manomissione dei muretti non sembra peraltro costituire un impedimento all’inizio dei lavori;
- che pertanto la domanda cautelare non pare assistita da adeguato fumus boni iuris ;
- che stante il mancato utilizzo del bene dal 2008, non sembra sussistere nemmeno il presupposto del periculum in mora ;
- che per la peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO