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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 14/07/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 8118/2024 Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe PINTO e Francesco D'ELIA - Ricorrente - contro
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI DELL'ANNO 2013, CON PROGRESSIONE STIPENDIALE E
CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 22 agosto 2024 la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del Controparte_1
, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, né ai fini
[...] economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla CORTE
COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno 2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale. 1 Sentenza R.G. n° 8118/24 Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
Parte ricorrente, tuttavia, nel corso del giudizio ha formulato, sebbene in via subordinata (“qualora non dovesse essere riconosciuta l'annualità 2013 ai fini economici”), rinuncia “alla parte relativa alla condanna di parte resistente alle relative differenze retributive maturate”.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e
CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS.
LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N°
13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
-------------- 2 Sentenza R.G. n° 8118/24 Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N°
16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N°
11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344,
CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N°
10449), nella specie situata in . Inoltre, quanto alla Controparte_2 legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “ ”, Controparte_1 in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CP_4
CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° Pt_2
21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e Parte_3
26 MARZO 2008 N° 7862).
***********************
In via preliminare, per quanto concerne la “rinuncia”, formulata dal difensore di parte ricorrente rispetto esclusivamente al chiesto riconoscimento della predetta annualità ai fini delle fasce stipendiali, deve ritenersi che essa:
→ ove qualificata come (parziale) “rinunzia agli atti del giudizio” (in quanto operata dalla parte personalmente ovvero da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ.), non produce effetto senza l'accettazione della controparte costituita (cfr. CASS.
SEZ. I, 24 MARZO 2011 N° 6850 e succ. conf.);
→ risulta comunque ammissibile come limitazione della domanda, anche se formulata dal solo difensore, dovendosi infatti ritenere che larinuncia
a singoli capi di domanda, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e
420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del
3 Sentenza R.G. n° 8118/24 lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato: sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2002 N° 1439; sulla non necessaria osservanza di forme rigorose, si veda ancora CASS.
SEZ. III, 24 SETTEMBRE 2013 N° 21848).
E tanto, inoltre, diversamente dall'ipotesi di rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, che invece costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi, appunto, dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda (come quella realizzatasi nel presente giudizio), che appunto rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. CASS. SEZ. II, 17
DICEMBRE 2013 N° 28146; conf. CASS. SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2019 N° 4837 e CASS.
SEZ. III, 16 MAGGIO 2024 N° 13636).
Ovviamente, deve anche farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale: «La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art.
306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto
l'osservanza di forme rigorose. Né rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale» (sic CASS. SEZ. III, 10 APRILE 1998 N° 3734).
E tanto perché deve ritenersi, in linea di principio, che la rinuncia (in questo caso, parziale) alla domanda determina la (parziale) cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un (parziale) rigetto nel merito, comporta che la responsabilità per le spese debba essere causalmente ascritta, in parte qua, al rinunciante (cfr. CASS. SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255).
***************** 4 Sentenza R.G. n° 8118/24 È appena il caso di rilevare, ancora in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS. LAV. 23
MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v. CASS. 12 MAGGIO 2004 N° 9060). Pt_2
Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA N°
13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte.
In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
5 Sentenza R.G. n° 8118/24 ✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398, CASS.
SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956, CASS.
LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche
CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza
(considerando anche quella virtuale di parte ricorrente relativa al capo di domanda oggetto di rinuncia, come sopra già chiarito) e la complessità e
6 Sentenza R.G. n° 8118/24 controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma
2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS.
SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO
2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-
I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto, rigettando il ricorso per il residuo; spese compensate.
Taranto, 14 luglio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
7 Sentenza R.G. n° 8118/24
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Giuseppe PINTO e Francesco D'ELIA - Ricorrente - contro
- Controparte_1 [...]
Controparte_2
», in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappr. e dif. ex art. 417bis cpc. da FUNZIONARI - Convenuto –
OGGETTO: “VALUTAZIONE AI FINI GIURIDICI DELL'ANNO 2013, CON PROGRESSIONE STIPENDIALE E
CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE”
Fatto e diritto
Con atto introduttivo depositato in data 22 agosto 2024 la parte ricorrente, premesso di lavorare alle dipendenze del Controparte_1
, ha lamentato che l'anno 2013 non era stato valutato, né ai fini
[...] economici né ai fini giuridici, sulla base di una asseritamente errata applicazione del blocco stipendiale previsto dal combinato disposto dell'art. 9 DL 78/2010 e dell'art. 1 DPR 122/2013, in violazione dei limiti tracciati dalla CORTE
COSTITUZIONALE: ha quindi richiesto il pieno riconoscimento dell'anno 2013, anche ai fini della maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva, con condanna del MINISTERO all'erogazione delle differenze retributive conseguentemente dovute, nonché a regolarizzare la posizione previdenziale. 1 Sentenza R.G. n° 8118/24 Si costituiva in giudizio il convenuto eccependo la prescrizione e, CP_1 nel merito, chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
Parte ricorrente, tuttavia, nel corso del giudizio ha formulato, sebbene in via subordinata (“qualora non dovesse essere riconosciuta l'annualità 2013 ai fini economici”), rinuncia “alla parte relativa alla condanna di parte resistente alle relative differenze retributive maturate”.
La causa (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e
CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS.
LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N°
13708). Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella SENTENZA N° 642 del 16
GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a CASS. SS. UU. 8
MAGGIO 2014 N° 9936 ed a . 28 MAGGIO 2014 N° 12002). Controparte_3
-------------- 2 Sentenza R.G. n° 8118/24 Premessa la sussistenza della giurisdizione dell'A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N°
16765 e CASS. SS.UU. 8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto della competenza per territorio di questo UFFICIO, dovendosi avere riguardo, ai sensi dell'art. 413, comma quinto, cpc. – ai fini della individuazione del foro speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. LAV. 6 AGOSTO 2002 N°
11831 e succ. conf.) – alla sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. LAV. 7 AGOSTO 2004 N° 15344,
CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N°
10449), nella specie situata in . Inoltre, quanto alla Controparte_2 legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “ ”, Controparte_1 in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CP_4
CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° Pt_2
21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e Parte_3
26 MARZO 2008 N° 7862).
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In via preliminare, per quanto concerne la “rinuncia”, formulata dal difensore di parte ricorrente rispetto esclusivamente al chiesto riconoscimento della predetta annualità ai fini delle fasce stipendiali, deve ritenersi che essa:
→ ove qualificata come (parziale) “rinunzia agli atti del giudizio” (in quanto operata dalla parte personalmente ovvero da un suo procuratore speciale, nelle forme rigorose previste dall'art. 306 cod. proc. civ.), non produce effetto senza l'accettazione della controparte costituita (cfr. CASS.
SEZ. I, 24 MARZO 2011 N° 6850 e succ. conf.);
→ risulta comunque ammissibile come limitazione della domanda, anche se formulata dal solo difensore, dovendosi infatti ritenere che larinuncia
a singoli capi di domanda, qualora si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. (e
420 cod. proc. civ. per le controversie soggette al cosiddetto rito del
3 Sentenza R.G. n° 8118/24 lavoro), le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato: sic ex plurimis CASS. SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2002 N° 1439; sulla non necessaria osservanza di forme rigorose, si veda ancora CASS.
SEZ. III, 24 SETTEMBRE 2013 N° 21848).
E tanto, inoltre, diversamente dall'ipotesi di rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, che invece costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede in capo al difensore un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente il mandato ad litem, in ciò differenziandosi, appunto, dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda (come quella realizzatasi nel presente giudizio), che appunto rientra fra i poteri del difensore, in quanto espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (cfr. CASS. SEZ. II, 17
DICEMBRE 2013 N° 28146; conf. CASS. SEZ. II, 19 FEBBRAIO 2019 N° 4837 e CASS.
SEZ. III, 16 MAGGIO 2024 N° 13636).
Ovviamente, deve anche farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale: «La rinuncia a singoli capi della domanda rientra nella fattispecie di cui all'art. 184 cod. proc. civ. (modifica della domanda), non in quella di cui all'art.
306 stesso codice (rinuncia agli atti del giudizio) e non richiede pertanto
l'osservanza di forme rigorose. Né rileva l'eventuale richiesta del rinunciante di subordinare la rinuncia alla compensazione delle spese giudiziarie che devono invece essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale» (sic CASS. SEZ. III, 10 APRILE 1998 N° 3734).
E tanto perché deve ritenersi, in linea di principio, che la rinuncia (in questo caso, parziale) alla domanda determina la (parziale) cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un (parziale) rigetto nel merito, comporta che la responsabilità per le spese debba essere causalmente ascritta, in parte qua, al rinunciante (cfr. CASS. SEZ. I, 10 SETTEMBRE 2004 N° 18255).
***************** 4 Sentenza R.G. n° 8118/24 È appena il caso di rilevare, ancora in via preliminare, che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto un mero fatto giuridico, cioè la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, sicché essa non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi
(v. CASS. LAV. 26 APRILE 2018 N° 10131) ed è insuscettibile di prescrizione autonoma (mentre i singoli diritti che su di essa si fondano e dei quali integra il presupposto sono soggetti ai relativi termini prescrizionali: v. CASS. LAV. 23
MAGGIO 2003 N° 8228): essa, pertanto, può sempre costituire oggetto di accertamento giudiziale, purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire, da valutare in riferimento alla azionabilità dei diritti dei quali essa costituisce presupposto, e che, quindi, può essere esclusa soltanto dalla eventuale prescrizione di siffatti diritti (v. CASS. 12 MAGGIO 2004 N° 9060). Pt_2
Ciò chiarito, ritiene il TRIBUNALE che la domanda sia accoglibile limitatamente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anno 2013, ma senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto.
Opina infatti questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella SENTENZA N°
13619/25, emessa in data 21 maggio 2025 (stante l'autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte.
In particolare, sono stati ivi enunciati principî di diritto così sintetizzabili:
✓ la “non utilità” dell'anzianità maturata nell'anno 2013 riguarda i soli effetti economici della stessa e, quindi, il meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali, mentre non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
5 Sentenza R.G. n° 8118/24 ✓ pertanto, in sede di ricostruzione della carriera, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
(interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della
“sterilizzazione” de qua, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici;
✓ l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
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Non può essere esaminata in questa sede, invece, la domanda relativa alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, attesa la mancata evocazione in giudizio dell'INPS, essendo quindi preclusa per il lavoratore la possibilità di chiedere l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa (cfr. ex plurimis CASS. LAV. 15 SETTEMBRE 2014 N° 19398, CASS.
SEZ. VI-LAV. 30 MAGGIO 2019 N° 14853, CASS. LAV. 14 MAGGIO 2020 N° 8956, CASS.
LAV. 19 AGOSTO 2020 N° 17320 e CASS. LAV. 9 GENNAIO 2024 N° 701). Si veda anche
CASS. LAV. 28 GIUGNO 2022 N° 20697 la quale - stante il sempre affermato difetto di legittimazione attiva originario – ha concluso tuttavia per il solo annullamento in parte qua della sentenza che su domanda del lavoratore aveva condannato il datore a pagare i contributi all'INPS, senza pronunciare perciò alcun annullamento in toto della sentenza di merito e senza, in particolare, disporre l'integrazione del contraddittorio fin dal primo grado.
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Deve disporsi all'evidenza la compensazione tra le parti delle spese processuali, ex art. 92 co. 2 cpc, stante la parziale reciproca soccombenza
(considerando anche quella virtuale di parte ricorrente relativa al capo di domanda oggetto di rinuncia, come sopra già chiarito) e la complessità e
6 Sentenza R.G. n° 8118/24 controvertibilità della materia e delle questioni implicate, in tutto equiparabili alla
“assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”. Di tale norma, del resto, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (CORTE COST., 19 APRILE 2018, N. 77): il giudice delle leggi ha ritenuto, infatti, che "la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa".
Si osserva altresì che la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione anche totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma
2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità – non solo nelle ipotesi in cui vi sia una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) sussista un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti (cfr. CASS.
SS.UU. 31 OTTOBRE 2022 N° 32061). Ed è appena il caso di precisare che per
“capo di domanda” deve intendersi «… ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto» (sic ex plurimis CASS. SEZ. V, 16 MAGGIO
2012 N° 7653; conf. CASS. SEZ. VI-V, 27 NOVEMBRE 2017 N° 28308 e CASS. SEZ. VI-
I, 16 LUGLIO 2018 N° 18797).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento ai soli fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, senza alcuna incidenza ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali previste dalla contrattazione collettiva di comparto, rigettando il ricorso per il residuo; spese compensate.
Taranto, 14 luglio 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
7 Sentenza R.G. n° 8118/24