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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/04/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
in persona di:
dott. Francesco FONTANA Presidente
dott. Stefania ABBATE Giudice
dott. Fabio D'AMORE Giudice est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3712 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
CAPPERUCCI GIULIANO in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore opponente
contro
(C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dall'avv. FRANCESCHINI SIMONE UGO in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta opposta
In punto: mutuo;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella
“succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006);
richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta e quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata;
premesso che la presente sentenza viene pronunciata dal Tribunale in composizione collegiale in ragione della necessità di statuire sulla querela di falso proposta in via incidentale dall'attore opponente ed osservato:
che con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 854/2021, emesso in data 16.3.2021 su ricorso di , il Tribunale di Verona ha Controparte_1 ingiunto a di pagare alla parte ricorrente la somma di € 25.000,00 a Parte_1 titolo di rimborso del prestito di cui alla scrittura privata datata 7 marzo 2008 prodotta in allegato al ricorso per ingiunzione (doc. 1 del fascicolo monitorio), oltre interessi e spese della procedura monitoria;
che avverso tale decreto ha proposto opposizione , Parte_1 non negando di aver ricevuto la somma di € 25.000,00 ma contestando l'esistenza del prestito posto a fondamento del ricorso per ingiunzione ed affermando che si sarebbe trattato invece di un regalo effettuato da , all'epoca Controparte_1 ad esso legata da un rapporto di stretta amicizia, per il matrimonio di esso opponente;
che costituendosi in giudizio, ha contestato la Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.
che per costante giurisprudenza è onere del creditore che agisca per l'adempimento provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
che nella specie la prova del credito vantato dalla convenuta opposta e della scadenza dell'obbligazione restitutoria gravante sull'attore opponente è rappresentata dalla richiamata scrittura privata datata 7 marzo 2008 (doc. 1 del fascicolo monitorio), recante sottoscrizione apparentemente riferibile a Parte_1
, nella quale si dà atto del prestito di 25.000 milioni (ove è pacifico invece che
[...]
l'importo di cui si controverte è quello di 25.000 euro) da restituire entro il 30/11/2011; che avverso tale scrittura privata l'attore opponente ha proposto querela di falso in via incidentale, senza negare la paternità della sottoscrizione apposta sul documento, ma sostenendo chi vi sarebbe stato un abusivo riempimento di foglio di carta, da esso firmato in bianco, e negando che la sottoscrizione sia stata apposta nella data indicata (7.3.2008) poiché in tale data esso opponente, dopo aver terminato il turno di lavoro in ospedale, si sarebbe recato a casa per preparare il bagaglio per poi partire in congedo ordinario per Berlino insieme alla futura moglie, con volo in partenza alle ore 20.25 dall'aeroporto Valerio Catullo di Verona;
che la querela di falso – ammissibile in quanto avente ad oggetto l'asserito abusivo riempimento di un documento decisivo ai fini della decisione e del quale la convenuta opposta ha dichiarato di volersi valere – è infondata e respinta;
che è noto, infatti, che “Il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto "absque pactis" (Cass. 3155/2004) ed è parimenti onere del querelante dimostrare la falsità della data apposta sul documento oggetto di querela;
che nella specie è stata disposta ed espletata apposita consulenza tecnica d'ufficio volta non solo ad “accertare e descrivere le alterazioni e le aggiunte presenti sull'originale della scrittura privata di cui è causa” ma anche ad “accertare, ove possibile, se il testo della scrittura privata sia stato redatto prima o dopo l'apposizione della sottoscrizione riferibile all'attore opponente” al fine di verificare se il testo del documento in verifica sia stato effettivamente redatto a mano dopo l'apposizione della sottoscrizione da parte dell'odierno opponente;
che il C.T.U. incaricato, , dopo aver accuratamente descritto il Persona_1 documento in verifica, all'esito di indagini strumentali, ha concluso che “Il testo manoscritto della scrittura privata dd.7.5.2008 (prodotta da Parte Convenuta CP_1
è stato redatto PRIMA dell'apposizione della sottoscrizione riferibile alla Parte Attrice
” e che “La firma/sigla in biro blu risulta pertanto il tracciato a Pt_1 CP_2 pennarello nero”, il che smentisce la tesi di parte opponente che la firma di Parte_1
sia stata apposta su un foglio bianco, successivamente riempito con il testo
[...] contenente l'impegno dello stesso alla restituzione della somma di € 25.000,00;
che le conclusioni raggiunte dal C.T.U. non sono inficiate delle osservazioni del C.T.P. di parte opponente, alle quali il C.T.U. ha adeguatamente replicato né dalle risultanze dell'istruttoria orale;
che, in particolare, la deposizione del teste assunta Testimone_1 mediante prova delegata al Tribunale di Messina, è priva di qualsiasi efficacia probatoria, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris. È noto, infatti, che in base al prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, i testimoni de relato actoris depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (Cass. 569/2015);
che, di contro, l'unico teste che ha confermato una telefonata asseritamente avvenuta in vivavoce in data 10.3.2008, nella quale avrebbe Controparte_1 dichiarato a che avrebbe regalato la somma di € 25.000,00 come Parte_1 regalo di nozze, è , coniuge in separazione dei beni dell'attore opponente Persona_2
e dunque un teste che, sebbene non incapace a testimoniare, è legato alla parte da rapporto di coniugio e portatore di un evidente interesse di fatto all'esito del giudizio, con la conseguenza che la sua sola deposizione non vale a superare la valenza dell'impegno alla restituzione della somma di € 25.000,00 contenuto nella scrittura privata, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio;
che anche la circostanza che il 7.3.2008 il dott. abbia terminato il Pt_1 turno di lavoro in ospedale alle ore 14.39 (doc. 11 di parte attrice opponente) si sia recato a casa per preparare il bagaglio, per poi partire in congedo ordinario per Berlino
(doc. 13 di parte attrice) insieme alla futura moglie, con volo in partenza alle ore 20.25 dall'aeroporto Valerio Catullo di Verona, non è sufficiente a dimostrare la falsità della data apposta sulla scrittura privata di cui è causa (la cui inesattezza non inficerebbe comunque l'impegno alla restituzione del prestito entro il termine del 30/11/2011), non essendo incompatibile con la sottoscrizione della scrittura privata nella medesima data;
che, alla luce di quanto precede, l'opponente non ha fornito la prova della falsità (sub specie di abusivo riempimento o falsità della data di apparente sottoscrizione) della scrittura privata datata 7.3.2008, che costituisce il titolo posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto della querela di falso;
che ai sensi dell'art. 226, comma 1, c.p.c. va ordinata la restituzione della scrittura privata alla convenuta opposta, disponendo che su di esso sia fatta menzione, a cura del Cancelliere, della presente sentenza, mentre la parte querelante va condannata al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00;
che conseguentemente l'opposizione va respinta è l'attore opponente va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere alla convenuta opposta le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014;
che anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico dell'attore opponente in ragione della sua soccombenza.
che alla parte vittoriosa spetta inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute per l'assistenza tecnica di parte, per la somma, ritenuta congrua, di €
2.048,00;
che di contro non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) rigetta la querela di falso proposta da avverso la scrittura privata Parte_1 datata “7 marzo 2008” di cui è causa;
b) ordina la restituzione dell'originale della predetta scrittura privata a CP_1
, disponendo che su di esso sia fatta menzione della presente
[...] sentenza a cura del Cancelliere;
c) condanna al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00; Parte_1
d) respinge l'opponente proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 854/2021, emesso da questo Tribunale in data 16.3.2021;
e) condanna a rifondere a le spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre spese generali 15%,
C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge, e le spese sostenute per l'assistenza tecnica giudiziale di parte, che liquida in euro 2.048,00;
f) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di;
Parte_1 g) rigetta la domanda di condanna di
Così deciso in Verona, il 17.4.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)
ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Parte_1
Il Presidente
(dott. Francesco Fontana)