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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro, Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza in modalità di trattazione scritta, secondo le previsioni di cui all' art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8933 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CALARCO Parte_1
VINCENZO e con lo stesso elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' in data 31/08/2022, la notifica del provvedimento, datato CP_1
17/08/2022, con cui si comunicava la rateizzazione dell'importo di € 3.252,48 per somme indebitamente percepite sulla prestazione DISOCCUPAZIONE n. 550096.
Il ricorrente eccepiva, in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito reclamato dall'Istituto, sosteneva l'irripetibilità delle somme erogate ed eccepiva la carenza di motivazione dell'impugnato atto.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31/03/2023 il ricorrente eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istituto resistente tenuto conto che, nel caso di specie, l'onere della prova era a carico dell'Istituto resistente. Si costituiva in giudizio l' allegando e provando che il ricorrente nel periodo dal CP_1
23.6.2012 al 12.05.2013 aveva prestato attività lavorativa e conseguentemente non aveva diritto ab origine a percepire l'indennità di disoccupazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso variamente argomentandone l'infondatezza.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, rigetta il ricorso per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va rilevato come del tutto priva di pregio è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme erogate indebitamente dall' CP_1
L'azione con la quale l' chiede la restituzione di somme erroneamente versate CP_1 configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Secondo il prevalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, (…) così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale” (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 3314 del 11/02/2020). Tanto che, anche l'azione di ripetizione di indebito per la restituzione di somme corrisposte periodicamente, ad esempio a titolo di disoccupazione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., “perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28436 del 05/11/2019).
Nel caso in esame, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 c.c., da farsi correttamente decorrere dal momento della indebita corresponsione delle somme, conclusasi nel maggio 2013.
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata a titolo di disoccupazione, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito oggettivo e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall'Istituto, occorre individuare la disciplina applicabile.
Le prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche, quali l'indennità di disoccupazione (Cass. 19 agosto 2003 n. 12146) presuppongono il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno specifico contributo (e quindi non possono essere assimilate a quelle assistenziali) ma si differenziano da quelle pensionistiche, in quanto prestazioni temporanee, giacché connesse ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio.
In questi casi non trovano applicazione i limiti alla ripetibilità sanciti dalle succitate leggi speciali, risultando gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'art. 2033 c.c. Tale soluzione è stata motivata dalla Corte di cassazione a causa della natura eccezionale delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, che ne preclude l'interpretazione analogica e, dunque, la sua applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico (CC 19 aprile 2021 n. 10274).
D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 1991, ha escluso che la previsione di un difforme regime normativo riservato agli indebiti maturati nei due diversi contesti potesse violare l'art. 3 della Carta, atteso che la sostanziale differenza fra le prestazioni giustifica il diverso trattamento degli indebiti che su di esse si vengono a formare.
Dall'applicazione dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie in esame, discende che le somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione, devono essere restituite dall'accipiens non operando il regime di irripetibilità proprio dell'indebito assistenziale per le ragioni sopra esposte.
In merito all'eccezione sollevata da parte ricorrente nelle note a trattazione scritta, occorre esaminare come sia ripartito l'onere della prova fra solvens ed accipiens.
Si tratta in particolare di verificare se debba essere l'ente previdenziale ad allegare e provare i fatti costitutivi del suo asserito diritto di credito, e quindi a dare dimostrazione della sussistenza dell'indebito e delle ragioni che lo hanno generato, oppure se debba essere l'accipiens ad allegare e provare che la prestazione era effettivamente dovuta.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 4 agosto 2010 n. 18046, hanno chiarito che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire, nella sua interezza, la prestazione contestata. È, infatti, l'accipiens che chiede l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire, l'attore in senso sostanziale, in quanto deduce in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto ed ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (cfr., Sentenza Sez. Lav. n. 2739 del 11/02/2016) Orientamento questo confermato con ordinanza n. 6375 del 14 marzo 2018 della sesta sezione della Corte di cassazione, che nel rimettere la causa alla pubblica udienza, ha rilevato come devono ritenersi irrilevanti, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto. Da ultimo, con sentenza n. 2739 del 11/02/2016 e n. 26231 del 18/10/2018, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha quindi definitivamente ribadito che grava, senza eccezioni, sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Del resto parte ricorrente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle note di trattazione scritta, successive alla memoria di costituzione dell'Istituto, per contestare e controdedurre sulla carenza del requisito e sullo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di erogazione della prestazione.
Emerge dai documenti versati in atti da parte resistente, rimasti peraltro del tutto incontestati dal ricorrente, che lo stesso abbia svolto attività lavorativa presso la Ditta Rosario Maria de Los Angeles dal 23/06/2012 al 12/05/2013 e specificamente dal 23/06/2012 è stato assunto con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato il successivo 20/12/2012, garantendo la continuità del rapporto di lavoro fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 12/05/2013 (cfr all. 3-4-5 parte resistente).
Nelle more del rapporto lavorativo e successivamente alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in data 03/01/2013, il ricorrente presentava domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione per la quale ha percepito le relative elargizioni.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, comporta la piena applicabilità della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma,12/12/2024 Il giudice del lavoro
Paola Farina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO in persona del giudice del lavoro, Paola Farina, allo spirare dei termini per lo svolgimento dell'udienza in modalità di trattazione scritta, secondo le previsioni di cui all' art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 8933 del ruolo generale dell'anno 2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti CALARCO Parte_1
VINCENZO e con lo stesso elettivamente domiciliato, come da procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA ed elettivamente domiciliato, presso gli uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto di Roma, alla via Cesare Beccaria, n. 29, come da procura in atti.
- Resistente -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/03/2022 e ritualmente notificato, il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, premettendo di avere ricevuto dall' in data 31/08/2022, la notifica del provvedimento, datato CP_1
17/08/2022, con cui si comunicava la rateizzazione dell'importo di € 3.252,48 per somme indebitamente percepite sulla prestazione DISOCCUPAZIONE n. 550096.
Il ricorrente eccepiva, in via principale l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito reclamato dall'Istituto, sosteneva l'irripetibilità delle somme erogate ed eccepiva la carenza di motivazione dell'impugnato atto.
Con le note di trattazione scritta depositate in data 31/03/2023 il ricorrente eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'istituto resistente tenuto conto che, nel caso di specie, l'onere della prova era a carico dell'Istituto resistente. Si costituiva in giudizio l' allegando e provando che il ricorrente nel periodo dal CP_1
23.6.2012 al 12.05.2013 aveva prestato attività lavorativa e conseguentemente non aveva diritto ab origine a percepire l'indennità di disoccupazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso variamente argomentandone l'infondatezza.
All'esito della lettura delle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ritenendo la causa di natura documentale, matura per la decisione, rigetta il ricorso per le motivazioni che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esplicati.
In via preliminare, va rilevato come del tutto priva di pregio è l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme erogate indebitamente dall' CP_1
L'azione con la quale l' chiede la restituzione di somme erroneamente versate CP_1 configura un'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Secondo il prevalente e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, “l'azione di ripetizione dell'indebito presuppone l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi, (…) così che il diritto alla restituzione dell'indebito che sorge in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale” (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 3314 del 11/02/2020). Tanto che, anche l'azione di ripetizione di indebito per la restituzione di somme corrisposte periodicamente, ad esempio a titolo di disoccupazione, è soggetta comunque alla ordinaria prescrizione decennale, e non a quella quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., “perché nell'indebito la periodicità è frutto delle erogazioni, poi risultate non dovute, mano a mano effettuate, sicché il credito sorge a causa e nel momento in cui è effettuata l'indebita erogazione, diversamente che per i crediti retributivi, in cui la necessità di pagamenti a cadenze temporali prefissate è stabilita "ex ante" e trova la sua causa nelle stesse attribuzioni patrimoniali (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28436 del 05/11/2019).
Nel caso in esame, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2033 e 2946 c.c., da farsi correttamente decorrere dal momento della indebita corresponsione delle somme, conclusasi nel maggio 2013.
Con riferimento, poi, al presente giudizio di accertamento negativo dell'indebita somma erogata a titolo di disoccupazione, ciò che viene in rilievo è un'ipotesi di indebito oggettivo e, al fine di stabilire se sussistano i presupposti per la ripetibilità delle somme erogate dall'Istituto, occorre individuare la disciplina applicabile.
Le prestazioni previdenziali diverse da quelle pensionistiche, quali l'indennità di disoccupazione (Cass. 19 agosto 2003 n. 12146) presuppongono il pagamento a carico dei datori di lavoro di uno specifico contributo (e quindi non possono essere assimilate a quelle assistenziali) ma si differenziano da quelle pensionistiche, in quanto prestazioni temporanee, giacché connesse ad uno stato di bisogno tendenzialmente transitorio.
In questi casi non trovano applicazione i limiti alla ripetibilità sanciti dalle succitate leggi speciali, risultando gli eventuali indebiti assoggettati al regime dell'integrale ripetibilità sancita dall'art. 2033 c.c. Tale soluzione è stata motivata dalla Corte di cassazione a causa della natura eccezionale delle disposizioni di cui all'art. 52 della l. n. 88 del 1989, che ne preclude l'interpretazione analogica e, dunque, la sua applicabilità al di fuori dell'ambito prettamente pensionistico (CC 19 aprile 2021 n. 10274).
D'altro canto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 198 del 1991, ha escluso che la previsione di un difforme regime normativo riservato agli indebiti maturati nei due diversi contesti potesse violare l'art. 3 della Carta, atteso che la sostanziale differenza fra le prestazioni giustifica il diverso trattamento degli indebiti che su di esse si vengono a formare.
Dall'applicazione dei principi generali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità alla fattispecie in esame, discende che le somme indebitamente erogate a titolo di disoccupazione, devono essere restituite dall'accipiens non operando il regime di irripetibilità proprio dell'indebito assistenziale per le ragioni sopra esposte.
In merito all'eccezione sollevata da parte ricorrente nelle note a trattazione scritta, occorre esaminare come sia ripartito l'onere della prova fra solvens ed accipiens.
Si tratta in particolare di verificare se debba essere l'ente previdenziale ad allegare e provare i fatti costitutivi del suo asserito diritto di credito, e quindi a dare dimostrazione della sussistenza dell'indebito e delle ragioni che lo hanno generato, oppure se debba essere l'accipiens ad allegare e provare che la prestazione era effettivamente dovuta.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza del 4 agosto 2010 n. 18046, hanno chiarito che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire, nella sua interezza, la prestazione contestata. È, infatti, l'accipiens che chiede l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire, l'attore in senso sostanziale, in quanto deduce in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto ed ha quindi l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. (cfr., Sentenza Sez. Lav. n. 2739 del 11/02/2016) Orientamento questo confermato con ordinanza n. 6375 del 14 marzo 2018 della sesta sezione della Corte di cassazione, che nel rimettere la causa alla pubblica udienza, ha rilevato come devono ritenersi irrilevanti, ai fini della ripartizione dell'onere della prova, i comportamenti tenuti dall'ente previdenziale in sede stragiudiziale, pur quando consistiti nella mancata o inadeguata specificazione delle ragioni per le quali si riteneva non sussistente il diritto. Da ultimo, con sentenza n. 2739 del 11/02/2016 e n. 26231 del 18/10/2018, la Sezione lavoro della Corte di cassazione ha quindi definitivamente ribadito che grava, senza eccezioni, sull'accipiens l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata.
Del resto parte ricorrente nulla allega, deduce o produce nell'ambito delle note di trattazione scritta, successive alla memoria di costituzione dell'Istituto, per contestare e controdedurre sulla carenza del requisito e sullo svolgimento dell'attività lavorativa durante il periodo di erogazione della prestazione.
Emerge dai documenti versati in atti da parte resistente, rimasti peraltro del tutto incontestati dal ricorrente, che lo stesso abbia svolto attività lavorativa presso la Ditta Rosario Maria de Los Angeles dal 23/06/2012 al 12/05/2013 e specificamente dal 23/06/2012 è stato assunto con contratto a tempo determinato, trasformato a tempo indeterminato il successivo 20/12/2012, garantendo la continuità del rapporto di lavoro fino alla cessazione del rapporto avvenuta in data 12/05/2013 (cfr all. 3-4-5 parte resistente).
Nelle more del rapporto lavorativo e successivamente alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in data 03/01/2013, il ricorrente presentava domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione per la quale ha percepito le relative elargizioni.
A fronte di tali premesse, il ricorso deve essere rigettato in quanto la carenza originaria della fondamentale condizione di erogabilità della prestazione, comporta la piena applicabilità della disciplina generale dell'indebito civile ex art 2033 c.c, con conseguente ripetibilità delle somme richieste nel provvedimento di indebito impugnato.
Stante la presenza della dichiarazione di esonero dalle spese di lite, in caso di soccombenza, resa dal ricorrente ex art. 152 disp. Att. C.p.c. lo stesso non va condannato al pagamento delle spese di lite, nonostante la soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando ed ogni altra domanda, eccezione rigettando:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Roma,12/12/2024 Il giudice del lavoro
Paola Farina