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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2459 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'Avv. Assuntina Bruno Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Assuntina Bruno Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 24/07/2025 i sig.ri e Parte_1 dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio Parte_2 in Romania in data 07.09.1993, trascritto negli atti dello stato civile della Romania al n. 088015, serie c, come da certificato rilasciato in data 07.09.1995 al n. 3867, che dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato in Controparte_1
Romania (EE) il 30.06.1994 e nata in [...] il Controparte_2
11.11.1998; che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che l'udienza del 18/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, era stata fissata per consentire alla parte ricorrente di depositare estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune in cui il matrimonio era stato trascritto nonche' traduzione giurata in dalla lingua rumena a quella italiana del certificato di matrimonio che era stato depositato solo in lingua rumena ,avendo le parti gia' confermato con le note difensive depositate in data 16 09 2025 il contenuto del ricorso introduttivo e delle successive note depositate in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, insistendo per l'omologa della separazione.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate in atti il 16 09 2025, soddisfa le esigenze delle parti e della prole, rispecchia la situazione patrimoniale ,considerando la situazione complessiva delle parti e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato in [...] Parte_1
(EE) in data 20.08.1972 e nata in Romania (EE) in [...] Parte_2
06.10.1977, uniti in matrimonio in Romania in data 07.09.1993, trascritto negli atti dello stato civile della Romania al n. 088015, serie c, come da certificato rilasciato in data 07.09.1995 al n. 3867;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di
[...] ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune territorialmente competente;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi
1) Dott. MARCELLO MAGGI - Presidente
2) Dott.ssa PATRIZIA NIGRI - Giudice
3) Dott.ssa ENRICA DI TURSI - Giudice rel.
ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 2459 – 2025 del R.G.V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale DA difeso e rappresentato dall'Avv. Assuntina Bruno Parte_1
E difesa e rappresentata dall'avv. Assuntina Bruno Parte_2
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-INTERVENTORE EX LEGE- MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato congiuntamente il 24/07/2025 i sig.ri e Parte_1 dichiaravano quanto segue: che avevano contratto matrimonio Parte_2 in Romania in data 07.09.1993, trascritto negli atti dello stato civile della Romania al n. 088015, serie c, come da certificato rilasciato in data 07.09.1995 al n. 3867, che dall'unione coniugale erano nati due figli: , nato in Controparte_1
Romania (EE) il 30.06.1994 e nata in [...] il Controparte_2
11.11.1998; che l'unione era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Tanto premesso, le parti adivano questo Tribunale chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui all'atto di ricorso. La domanda è fondata e merita accoglimento. Va rilevato che l'udienza del 18/12/2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art.127 ter cpc, era stata fissata per consentire alla parte ricorrente di depositare estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del Comune in cui il matrimonio era stato trascritto nonche' traduzione giurata in dalla lingua rumena a quella italiana del certificato di matrimonio che era stato depositato solo in lingua rumena ,avendo le parti gia' confermato con le note difensive depositate in data 16 09 2025 il contenuto del ricorso introduttivo e delle successive note depositate in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, insistendo per l'omologa della separazione.
Va percio' pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, e va pertanto accolta la comune richiesta di separazione formulata dalle parti.
Ne consegue l'ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente per territorio di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Le condizioni convenute tra le parti nel ricorso introduttivo e nelle successive note difensive depositate in atti il 16 09 2025, soddisfa le esigenze delle parti e della prole, rispecchia la situazione patrimoniale ,considerando la situazione complessiva delle parti e ne consente l'omologazione.
Le spese si intendono integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. omologa la separazione consensuale dei coniugi nato in [...] Parte_1
(EE) in data 20.08.1972 e nata in Romania (EE) in [...] Parte_2
06.10.1977, uniti in matrimonio in Romania in data 07.09.1993, trascritto negli atti dello stato civile della Romania al n. 088015, serie c, come da certificato rilasciato in data 07.09.1995 al n. 3867;
2. disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e Parte_1 Pt_2 in conformità a quelle da costoro indicate congiuntamente nell'atto di
[...] ricorso e nelle successive note di trattazione scritta depositate in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune territorialmente competente;
4. Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Enrica Di Tursi dott. Marcello Maggi