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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23.05.2025 al n. 1391/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PICCOLO MANUELA
IMMACOLATA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPADARO MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NTNA (NA) il 19.10.2000, dalla cui unione nascevano i figli, nata a [...] il Persona_1
14.09.2001, e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, evidenziavano che il
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 05.06.2017 reso nel procedimento R.G. n. 6935/2016.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Preliminarmente, occorre sottolineare che per quanto attiene alle condizioni pattuite tra le parti, non di ordine economico ma disciplinanti il diritto di visita tra padre e figli, questi maggiorenni, il Collegio ne prende meramente atto.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.10.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di S. NA a1n.181, Serie A,
PARTE 2;
- ordinare al Comune di NT NA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in NTNA al Viale Luigi Giordani n. 15 di proprietà della sig.ra
sarà alla stessa affidata, presso cui sono collocati anche i figli;
Parte_2
2) il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: Pt_1
- a week end alternati, sino alla domenica sera alle ore 20:00;
3 - con riguardo al periodo estivo per sette giorni continuativi ad agosto;
- con riguardo alle festività Natalizie, ad anni alterni, dalla vigilia di Natale al 30 di dicembre e dal
31 dicembre sino alla Befana;
- tutti i giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni dei figli e compatibilmente, con gli impegni del padre.
Il tutto tento altresì conto della maggiore età dei figli.
3) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro Parte_1
500,00 (Euro 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita.
4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Nola:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lentia contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie perla frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)e)baby sitter;
f)viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 19.10.2000 in SANT'ANASTASIA (NA) tra Pt_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Parte_2
di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 181, Serie A, Parte II, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
5 Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 23.05.2025 al n. 1391/2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. PICCOLO MANUELA
IMMACOLATA, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. SPADARO MICHELA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
-ricorrenti-
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.05.2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in NTNA (NA) il 19.10.2000, dalla cui unione nascevano i figli, nata a [...] il Persona_1
14.09.2001, e , nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ma non economicamente indipendenti, evidenziavano che il
Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto del 05.06.2017 reso nel procedimento R.G. n. 6935/2016.
Sulla scorta delle predette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Preliminarmente, occorre sottolineare che per quanto attiene alle condizioni pattuite tra le parti, non di ordine economico ma disciplinanti il diritto di visita tra padre e figli, questi maggiorenni, il Collegio ne prende meramente atto.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'Ufficio del Pubblico
Ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ.
13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Indi, lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
2 Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“CONCLUSIONI
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 19.10.2000; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di S. NA a1n.181, Serie A,
PARTE 2;
- ordinare al Comune di NT NA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita in NTNA al Viale Luigi Giordani n. 15 di proprietà della sig.ra
sarà alla stessa affidata, presso cui sono collocati anche i figli;
Parte_2
2) il Sig. potrà vedere e tenere con sé i figli secondo i seguenti tempi e modalità: Pt_1
- a week end alternati, sino alla domenica sera alle ore 20:00;
3 - con riguardo al periodo estivo per sette giorni continuativi ad agosto;
- con riguardo alle festività Natalizie, ad anni alterni, dalla vigilia di Natale al 30 di dicembre e dal
31 dicembre sino alla Befana;
- tutti i giorni della settimana, compatibilmente con gli impegni dei figli e compatibilmente, con gli impegni del padre.
Il tutto tento altresì conto della maggiore età dei figli.
3) il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di Euro Parte_1
500,00 (Euro 250,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat, costo vita.
4) il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli Parte_1
secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Nola:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lentia contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche
e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d)farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
4 - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie perla frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout)e)baby sitter;
f)viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno 19.10.2000 in SANT'ANASTASIA (NA) tra Pt_1
nato a [...] il [...] e
[...] Parte_2
nata a [...] il [...], trascritto presso l'Ufficio Parte_2
di Stato Civile di detto Comune (Atto n. 181, Serie A, Parte II, Anno 2000);
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
5 Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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