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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to FERRAIUOLO MICHELE Parte_1
Appellante
E con l'avv.to RENZETTI GIULIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/09/2021, ritualmente notificato, conveniva in Pt_1 giudizio l' deducendo: CP_1
- già invalido civile al 75%, all'esito della visita del 17/04/2015 venne riconosciuto invalido al 100% fino alla visita di revisione prevista nel marzo 2016. Alla visita medica di revisione tenutasi il 05/07/2016, la percentuale di invalidità venne ridotta all'80% senza più obbligo di revisione. Per patologie gravi sopraggiunte, venne sottoposto a nuova visita medica il 14/12/2017 e purtroppo riconosciuto invalido al
100% in via definitiva (si veda all 1 fasc.1° grado . Pt_1
- avendone fatto regolare richiesta, è stato riconosciuto titolare della pensione di invalidità civile n°07000607 con diritto all'emolumento economico ex artt 12 e 13 L.
n°118 del 1971. - con diverse comunicazioni, anche contraddittorie tra loro, l' nel corso degli anni CP_1 aveva proceduto alla riliquidazione dell'assegno di invalidità, operando trattenute mensili di € 50,00 a far data dall'1/07/2016 fino all'1/02/2021 e sospendendo completamente l'erogazione dell'assegno di invalidità dal 01/03/2021 fino alla proposizione del ricorso. (si vedano all. da 2 a 12 ed all. 19 fasc. 1° grado . Pt_1
- in data 01/03/2021 con raccomandata n°68977778194-3 l' comunicava la CP_1 rideterminazione della pensione Cat. INCIV n°07000607, e comunicava che dal ricalcolo sarebbe emerso che dal Gennaio 2019 erano state erogate somme superiori per un importo complessivo di € 8.016,29 con invito a contattare gli Uffici (si veda all.
13 fasc. 1° grado . Pt_1
- in data 24/03/2021 veniva rinvenuta in cassetta la raccomandata CP_1
n°68978103130-4 nella quale era allegato un avviso di pagamento con scadenza prevista il 12/03/2021 di € 8.016,29 con espressa dicitura “in caso di mancato riscontro l' sarà tenuto per legge ad avvalersi dell'Agente della riscossione CP_1 competente” (si veda all. 14 fasc. 1° grado . Pt_1
- poichè le numerose lagnanze e la dimostrazione delle proprie ragioni, esposte presso gli sportelli non sortirono l'effetto auspicato, dopo la ricostituzione reddituale CP_1 presentata il 20/08/2020 – che non venne accolta (si veda all. 15 fasc. 1° grado
, ricevuta la raccomandata del 01/03/2021, si premurò immediatamente di Pt_1 presentare una nuova domanda di ricostituzione in data 11/03/2021, precisando meglio nelle note esplicative che “i redditi dichiarati sono al netto degli oneri deducibili di cui all'art 10 TUIR…”. La domanda rimase senza esito alla data di deposito del ricorso (si veda all. 16 fasc. 1° grado . Pt_1
- avverso i provvedimenti dell' comunicati con le raccomandate n°68977778194-3 CP_1
e n°68978103130-4 veniva proposto ricorso alla Commissione Provinciale (si veda all.
17 fasc. 1° grado , ancora inesitato alla data del deposito del ricorso al Pt_1
Giudice del Lavoro.
- che appaiono illegittime le trattenute operate dall' di € 50,00 sulle mensilità CP_1 corrisposte dal 01/07/2016 al 01/02/2021 per un totale di € 2.800,00 e successivamente dal 01/03/2021 la sospensione dell'erogazione della rata di pensione: € 287,09 x 7 mensilità = € 2.009,63, in totale € 4.809,63 s.e.o. , oltre che gravemente
Pag. 2 di 9 pregiudizievole, se avviato senza utile contraddittorio, il minacciato recupero tramite
l'Ente di Riscossione di tutte le somme indicate nella comunicazione impugnata con ricorso alla Commissione Provinciale, al momento inesitato.
In via istruttoria offriva in comunicazione, quali allegati al ricorso introduttivo, i seguenti documenti: all.1)Verbali di invalidità Commissioni all.2) CP_1 comunicazione datata 16/09/2015; all.3) comunicazione datata 19/01/2016; CP_1 CP_1 all.4) comunicazione datata 04/02/2016; all.5) comunicazione datata CP_1 CP_1
10/08/2016; all.6) comunicazione datata 06/11/2016; all.7) comunicazione
CP_1 CP_1 datata 21/03/2017; all.8) comunicazione datata 02/11/2017; all.9) comunicazione
CP_1 datata 25/01/2018; all.10) comunicazione datata 01/11/2018; all.11)
CP_1 CP_1 comunicazione datata 24/10/2019; all.12) comunicazione datata
CP_1 CP_1
09/01/2020; all.13) racc. datata 24/01/2021; all.14) racc. datata CP_1 CP_1
24/01/2021 rinvenuta in cassetta;
all.15) domanda di ricostituzione reddituale del
20/08/2020; all.16 domanda di ricostituzione reddituale del 11/03/2021; all.17)Ricorso alla Commissione Prov. le del 14/04/2021; all.18) Modelli UNICO dal 2013 al CP_1
2020 completi di ricevute di trasmissione;
all.19) elenco pagamenti estratti dal cassetto previdenziale;
Rassegnava al Tribunale del Lavoro le seguenti conclusioni chiedendo di:
“revocare il provvedimento di rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n.
07000607 datato 24/01/2021, quindi dichiarare che il ricorrente Dott Parte_1 titolare della pensione di invalidità civile n°07000607 ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall' che ammontano ad € 4.809,63 , o alla liquidazione delle CP_1 somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione maturati sui singoli importi fino al soddisfo. Per l'effetto, quindi, condannare l' in p.l.r. alla restituzione di Controparte_2 tali somme, con vittoria di spese, diritti ed onorario oltre accessori di legge e rimborso forfettario”. CP_ Nella resistenza dell' il tribunale di Cosenza ha affermato:
1. che in materia di ripetizione di indebito grava sull'accipiens l'onere della prova;
2.che tale principio trova applicazione anche in materia di indebito assistenziale
(pensione ed assegno), spettando all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
Pag. 3 di 9 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superano i limiti legislativamente fissati;
3. che quindi nel caso di specie, era onere del ricorrente dimostrare puntualmente che in relazione alle annualità di riferimento e alle diverse tipologie di invalidità di cui godeva l'istante nei vari periodi (a volte assegno e a volte invalidità totale), i limiti di reddito venivano rispettati;
4. che secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della L n°118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art 10 del T.U.I.R.”;
5. che, in ogni caso, parte ricorrente non fornisce prova inconfutabile del rispetto dei limiti normativamente previsti di anno in anno in relazione alla prestazione erogata, assegno o pensione in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta. Ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte sulla “inidoneità del CUD ad attestare la situazione reddituale”, poiché “il predetto documento non fotografa l'intera situazione reddituale e non è rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell'aspirante al beneficio” (Cass. Ord. n. 16599/2020);
6. proprio in ordine alla prova fornita dal ricorrente, il Modello CUD è da considerarsi dichiarazione dell'interessato, che dunque non rileva ai fini della prova del requisito reddituale, non essendo a tal fine sufficiente “poiché fondato su una dichiarazione di parte”, nel caso in cui sia l'unico documento allegato al ricorso al fine della prova del reddito.
Ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, egli aveva prodotto il modello UNICO persone fisiche per gli anni dal 2013 al 2020, che a differenza del modello CUD evidenzia l'intera situazione reddituale del contribuente, così come viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate ed acquisita dalla stessa, per divenire base di calcolo
Pag. 4 di 9 per l' ai fini del riconoscimento o meno del diritto alla prestazione previdenziale / CP_1 assistenziale;
CP_
2. che analoga produzione era stata fatta dall' costituendosi in giudizio;
3.che quindi il giudizio sostanzialmente richiedeva esclusivamente la conferma da parte del Giudice del Lavoro del metodo / criterio da adottare, per individuare la soglia reddituale ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale, ovverosia se i redditi da considerare fossero quelli indicati nei Modelli UNICO P.F. al lordo degli oneri deducibili (come sostenuto dall' ) od al netto degli oneri deducibili riferiti al solo CP_1 beneficiario (come sostenuto dal ricorrente). Tutto il resto (l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della pensione di invalidità civile e la ripetizione di indebito) sarebbe stato solo una diretta conseguenza dell'applicazione dell'uno o dell'altro criterio.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
Nella resistenza della parte appellata, il Collegio ha disposto ctu contabile.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Entrambe le parti in causa hanno prodotto la stessa documentazione e cioè i Modelli
Unico P.F. per gli anni dal 2013 al 2020 (compreso), sostenendo il ricorrente che i limiti reddituali non sono stati superati. CP_ L' al contrario, ha eccepito il superamento dei limiti, deducendo in particolare nella memoria di costituzione di primo grado testualmente:
“gli indebiti sorgono tutti per superamento limite reddituale e nello specifico il ricorrente possiede redditi da lavoro autonomo superiori ai limiti di reddito sia per la fascia parziale che per quella totale;
ad eccezione dell'anno 2014 che un ricalcolo ha rideterminato il diritto alla pensione per l'anno 2015 dalla quale è scaturito un credito relativo al periodo 04 - 12 utilizzato a parziale conguaglio del debito oggetto di contenzioso;
poi un secondo conguagliato riferito ai primi tre mesi del 2015 perché in questo ricalcolo non è stato inserito il reddito 2014, indispensabile per determinare il diritto alla pensione ma tale reddito è superiore ai limiti previsti per il diritto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo in quanto il ricorrente per questo periodo ha goduto di una
Pag. 5 di 9 invalidità parziale successivamente con un nuovo ricalcolo è stato inserito tale reddito che come detto ha fatto superare il limite reddituale per i primi tre mesi del 2015 perché invalido parziale, ma è considerato reddito inferiore ai limiti per il restante anno 2015 perché il ricorrente ha avuto un' invalidità totale “.
Ha aggiunto che con una relazione integrativa il reparto specificava:
1) “Indebito nr 12609509 di € 7.822,08 periodo 01/2014 – 02/2016
2) Indebito nr 13272356 di € 838,41 periodo 01-03/2015
3) Indebito nr 13499897 di € 1.676,82 periodo 08-12/2016
4) Indebito nr 14000590 di € 1.956,29 periodo 01-07/2016
5) Indebito nr 14636827 di € 2.235,76 periodo 01-08/2017
6) Indebito nr 15327883 di € 3.673,15 periodo 01-12/2018
7) Indebito nr 15924256 di € 8.016,79 periodo 01/2019 – 02/2021
1) Credito € 3.353,64 periodo 04/2015 – 02/2016
2) Credito € 838,41 periodo 01-03/2015
3) Crediti € 6.831,14 periodo 01-12/2018 e 01-11/2021
Il primo credito compensa parzialmente il primo indebito
Il secondo debito e secondo credito si compensano
Il terzo credito compensa per intero il sesto debito e la differenza compensa parzialmente il settimo debito
Alla luce di ciò resta da recuperare:
indebito nr 12609509 € 4.468,44 periodo 01/2014 – 03/2015 in cui godeva di una invalidità parziale
indebito nr 13499897 € 1.676,82 periodo 08-12/2016 invalidità parziale
indebito nr 14000590 € 1.956,29 invalidità totale
indebito nr 14636827 € 2.235,76 periodo 01-08/2017 invalidità parziale
indebito nr 15924256 € 7.442,61 periodo 01/2019 – 12/2020 invalidità totale
Dal credito di € 6.831,14 residua la somma di € 2.583,81 utilizzata a parziale compensazione dei vari indebiti
Debito residuo totale € 15.196,11”
Orbene, posto che la documentazione prodotta (da entrambe le parti ovvero il modello
UNICO P.F. per gli anni dal 2013 al 2020) è idonea fonte di prova di tutti i redditi
Pag. 6 di 9 percepiti, il Collegio ha ritenuto indispensabile disporre ctu contabile (richiesta peraltro dallo stesso ricorrente in primo grado) per accertare se per gli anni oggetto di causa ed in relazione alla prestazione (assegno o pensione di invalidità civile) riconosciuta di volta in volta, siano stati o meno superati i limiti reddituali, tenuto conto che il reddito da prendere in considerazione è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (cfr
Cass.n°4158/2001 – Cass n°11582/2015 – Cass n°21529/2016 – Cass n°5450/2017 e da ultima Cass Ord n°16599/2020) e se – operate le dovute compensazioni - alla data del deposito del ricorso sussisteva un credito o un debito in capo al ricorrente.
Il nominato ctu contabile, dott. dopo avere esposto i redditi dichiarati ed i Per_1 limiti reddituali per ciascun anno dal 2013 al 2020, tenendo conto che il ricorrente, invalido civile al 75%, divenne invalido civile al 100% dal 27 marzo 2015 al 04 luglio
2016 e che successivamente l'invalidità riconosciuta venne declassata all'80% dal 05 luglio 2016 e fino al 3 agosto 2017 ed in ultimo che da tale data divenne invalido civile al 100% in modo definitivo - ha accertato che:
A) gli importi corrisposti dall' sono: CP_1
Anno 2013 € 3.586,31
Anno 2014 € 3.625,83
Anno 2015 € 3.633,11
Anno 2016 € 3.334,75
Anno 2017 € 3.033,11
Anno 2018 € 3.073,15
Anno 2019 € 3.113,58
Anno 2020 € 3.128,53
B) confrontando le tabelle allegate (cfr allegato alla relazione), è stato superato il limite reddituale solo per i seguenti periodi:
- Gennaio / Marzo 2015, ossia n.3 mesi
- Gennaio / Luglio 2017, ossia n.7 mesi
Per i medesimi periodi l'importo da restituire è così suddiviso:
- Gennaio / Marzo 2015, € 838,41 pari a € 279,47 x n.3 mesi
- Gennaio / Luglio 2017, € 1.956,29 pari a € 279,47 x n.7 mesi
Pag. 7 di 9 L'imposto totale è € 2.794,70.
Si può osservare che quanto su indicato corrisponde alla comunicazione del 6 CP_1 novembre 2016 e quella del 2 novembre 2017. CP_ C) L' ha operato trattenute mensili pari a € 50,00 sin dal mese di luglio 2016 fino al mese di dicembre 2020. Il totale trattenuto è pari ad € 2.698,36.
D) Considerato il totale delle somme da restituire per complessivi € 2.794,70 (ossia €
838,41 per il primo trimestre 2015 e € 1.956,29 per il periodo gennaio / luglio 2017) risulta una somma a debito del Sig. di € 96,34 alla data del 31 Parte_1 dicembre 2020 (€ 2.794,70-2.698,36).
E) Considerato che, come asserisce parte ricorrente, le trattenute di € 50,00 sono state effettuate fino al mese di febbraio 2021, ossia per altre due mensilità - sospendendo CP_ l dal 1° marzo l'erogazione della prestazione assistenziale - alla data del deposito del ricorso, sussisteva un credito in capo al ricorrente pari ad € 3,66.
Ciò posto, alla luce delle risultanze della ctu contabile, si deve concludere che:
a) l'indebito che sussisteva per superamento dei limiti reddituali per come accertato dal CP_ perito è stato integralmente recuperato con le compensazioni che l' ha già operato fino a febbraio 2021;
b) considerati i pagamenti effettuati e riscontrati dal ctu, i limiti reddituali ed il reddito dichiarato (cfr tabella allegata alla relazione) la rideterminazione della prestazione Cat.
INVCIV n. 07000607 datata 24/01/2021 è erronea, non sussistendo l'ulteriore indebito di € 8.016,29 per il periodo gennaio 2019/febbraio 2021 [asseritamente pari alla somma dei ratei mensili di € 285,66 x n.13 mesi (Anno 2019); € 286,81 x n.13 mesi (Anno
2020); € 287,09 x n.2 mesi (Anno 2021)];
c) che non sussistendo tale ulteriore indebito da recuperare, è dovuta al ricorrente la prestazione sospesa a decorrere dal 1 marzo 2021 per le sette mensilità pretese, pari ad
€ 2.009,63 (€ 287,09 x 7), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello nei termini di cui in dispositivo.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con CP_ separato decreto, a carico dell'
PQM
Pag. 8 di 9 La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25.10.2022 avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1425/2022 così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota del 24.1.2021 e condanna CP_ l' a corrispondere all'appellante la somma di € 2.009,63, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. CP_
2. condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per il primo ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione;
CP_
3.pone le spese relative all'espletate ctu definitivamente a carico dell'
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
Dott.ssa Barbara Fatale Presidente
Dott. Rosario Murgida Consigliere
Dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1055 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to FERRAIUOLO MICHELE Parte_1
Appellante
E con l'avv.to RENZETTI GIULIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/09/2021, ritualmente notificato, conveniva in Pt_1 giudizio l' deducendo: CP_1
- già invalido civile al 75%, all'esito della visita del 17/04/2015 venne riconosciuto invalido al 100% fino alla visita di revisione prevista nel marzo 2016. Alla visita medica di revisione tenutasi il 05/07/2016, la percentuale di invalidità venne ridotta all'80% senza più obbligo di revisione. Per patologie gravi sopraggiunte, venne sottoposto a nuova visita medica il 14/12/2017 e purtroppo riconosciuto invalido al
100% in via definitiva (si veda all 1 fasc.1° grado . Pt_1
- avendone fatto regolare richiesta, è stato riconosciuto titolare della pensione di invalidità civile n°07000607 con diritto all'emolumento economico ex artt 12 e 13 L.
n°118 del 1971. - con diverse comunicazioni, anche contraddittorie tra loro, l' nel corso degli anni CP_1 aveva proceduto alla riliquidazione dell'assegno di invalidità, operando trattenute mensili di € 50,00 a far data dall'1/07/2016 fino all'1/02/2021 e sospendendo completamente l'erogazione dell'assegno di invalidità dal 01/03/2021 fino alla proposizione del ricorso. (si vedano all. da 2 a 12 ed all. 19 fasc. 1° grado . Pt_1
- in data 01/03/2021 con raccomandata n°68977778194-3 l' comunicava la CP_1 rideterminazione della pensione Cat. INCIV n°07000607, e comunicava che dal ricalcolo sarebbe emerso che dal Gennaio 2019 erano state erogate somme superiori per un importo complessivo di € 8.016,29 con invito a contattare gli Uffici (si veda all.
13 fasc. 1° grado . Pt_1
- in data 24/03/2021 veniva rinvenuta in cassetta la raccomandata CP_1
n°68978103130-4 nella quale era allegato un avviso di pagamento con scadenza prevista il 12/03/2021 di € 8.016,29 con espressa dicitura “in caso di mancato riscontro l' sarà tenuto per legge ad avvalersi dell'Agente della riscossione CP_1 competente” (si veda all. 14 fasc. 1° grado . Pt_1
- poichè le numerose lagnanze e la dimostrazione delle proprie ragioni, esposte presso gli sportelli non sortirono l'effetto auspicato, dopo la ricostituzione reddituale CP_1 presentata il 20/08/2020 – che non venne accolta (si veda all. 15 fasc. 1° grado
, ricevuta la raccomandata del 01/03/2021, si premurò immediatamente di Pt_1 presentare una nuova domanda di ricostituzione in data 11/03/2021, precisando meglio nelle note esplicative che “i redditi dichiarati sono al netto degli oneri deducibili di cui all'art 10 TUIR…”. La domanda rimase senza esito alla data di deposito del ricorso (si veda all. 16 fasc. 1° grado . Pt_1
- avverso i provvedimenti dell' comunicati con le raccomandate n°68977778194-3 CP_1
e n°68978103130-4 veniva proposto ricorso alla Commissione Provinciale (si veda all.
17 fasc. 1° grado , ancora inesitato alla data del deposito del ricorso al Pt_1
Giudice del Lavoro.
- che appaiono illegittime le trattenute operate dall' di € 50,00 sulle mensilità CP_1 corrisposte dal 01/07/2016 al 01/02/2021 per un totale di € 2.800,00 e successivamente dal 01/03/2021 la sospensione dell'erogazione della rata di pensione: € 287,09 x 7 mensilità = € 2.009,63, in totale € 4.809,63 s.e.o. , oltre che gravemente
Pag. 2 di 9 pregiudizievole, se avviato senza utile contraddittorio, il minacciato recupero tramite
l'Ente di Riscossione di tutte le somme indicate nella comunicazione impugnata con ricorso alla Commissione Provinciale, al momento inesitato.
In via istruttoria offriva in comunicazione, quali allegati al ricorso introduttivo, i seguenti documenti: all.1)Verbali di invalidità Commissioni all.2) CP_1 comunicazione datata 16/09/2015; all.3) comunicazione datata 19/01/2016; CP_1 CP_1 all.4) comunicazione datata 04/02/2016; all.5) comunicazione datata CP_1 CP_1
10/08/2016; all.6) comunicazione datata 06/11/2016; all.7) comunicazione
CP_1 CP_1 datata 21/03/2017; all.8) comunicazione datata 02/11/2017; all.9) comunicazione
CP_1 datata 25/01/2018; all.10) comunicazione datata 01/11/2018; all.11)
CP_1 CP_1 comunicazione datata 24/10/2019; all.12) comunicazione datata
CP_1 CP_1
09/01/2020; all.13) racc. datata 24/01/2021; all.14) racc. datata CP_1 CP_1
24/01/2021 rinvenuta in cassetta;
all.15) domanda di ricostituzione reddituale del
20/08/2020; all.16 domanda di ricostituzione reddituale del 11/03/2021; all.17)Ricorso alla Commissione Prov. le del 14/04/2021; all.18) Modelli UNICO dal 2013 al CP_1
2020 completi di ricevute di trasmissione;
all.19) elenco pagamenti estratti dal cassetto previdenziale;
Rassegnava al Tribunale del Lavoro le seguenti conclusioni chiedendo di:
“revocare il provvedimento di rideterminazione della prestazione Cat. INVCIV n.
07000607 datato 24/01/2021, quindi dichiarare che il ricorrente Dott Parte_1 titolare della pensione di invalidità civile n°07000607 ha diritto alla restituzione delle somme trattenute dall' che ammontano ad € 4.809,63 , o alla liquidazione delle CP_1 somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, maggiorate di interessi e rivalutazione maturati sui singoli importi fino al soddisfo. Per l'effetto, quindi, condannare l' in p.l.r. alla restituzione di Controparte_2 tali somme, con vittoria di spese, diritti ed onorario oltre accessori di legge e rimborso forfettario”. CP_ Nella resistenza dell' il tribunale di Cosenza ha affermato:
1. che in materia di ripetizione di indebito grava sull'accipiens l'onere della prova;
2.che tale principio trova applicazione anche in materia di indebito assistenziale
(pensione ed assegno), spettando all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
Pag. 3 di 9 2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superano i limiti legislativamente fissati;
3. che quindi nel caso di specie, era onere del ricorrente dimostrare puntualmente che in relazione alle annualità di riferimento e alle diverse tipologie di invalidità di cui godeva l'istante nei vari periodi (a volte assegno e a volte invalidità totale), i limiti di reddito venivano rispettati;
4. che secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente “per la determinazione del requisito reddituale per le prestazioni assistenziali dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità, di cui agli artt. 12 e 13 della L n°118 del 1971, ciò che rileva è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art 10 del T.U.I.R.”;
5. che, in ogni caso, parte ricorrente non fornisce prova inconfutabile del rispetto dei limiti normativamente previsti di anno in anno in relazione alla prestazione erogata, assegno o pensione in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta. Ha richiamato la pronuncia della Suprema Corte sulla “inidoneità del CUD ad attestare la situazione reddituale”, poiché “il predetto documento non fotografa l'intera situazione reddituale e non è rappresentativo della complessiva situazione reddituale dell'aspirante al beneficio” (Cass. Ord. n. 16599/2020);
6. proprio in ordine alla prova fornita dal ricorrente, il Modello CUD è da considerarsi dichiarazione dell'interessato, che dunque non rileva ai fini della prova del requisito reddituale, non essendo a tal fine sufficiente “poiché fondato su una dichiarazione di parte”, nel caso in cui sia l'unico documento allegato al ricorso al fine della prova del reddito.
Ha rigettato il ricorso con condanna alle spese di lite.
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado ed ha lamentato:
1.che contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, egli aveva prodotto il modello UNICO persone fisiche per gli anni dal 2013 al 2020, che a differenza del modello CUD evidenzia l'intera situazione reddituale del contribuente, così come viene trasmessa all'Agenzia delle Entrate ed acquisita dalla stessa, per divenire base di calcolo
Pag. 4 di 9 per l' ai fini del riconoscimento o meno del diritto alla prestazione previdenziale / CP_1 assistenziale;
CP_
2. che analoga produzione era stata fatta dall' costituendosi in giudizio;
3.che quindi il giudizio sostanzialmente richiedeva esclusivamente la conferma da parte del Giudice del Lavoro del metodo / criterio da adottare, per individuare la soglia reddituale ai fini del riconoscimento del beneficio assistenziale, ovverosia se i redditi da considerare fossero quelli indicati nei Modelli UNICO P.F. al lordo degli oneri deducibili (come sostenuto dall' ) od al netto degli oneri deducibili riferiti al solo CP_1 beneficiario (come sostenuto dal ricorrente). Tutto il resto (l'annullamento del provvedimento di rideterminazione della pensione di invalidità civile e la ripetizione di indebito) sarebbe stato solo una diretta conseguenza dell'applicazione dell'uno o dell'altro criterio.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado.
Nella resistenza della parte appellata, il Collegio ha disposto ctu contabile.
All'esito della scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1. L'appello è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Entrambe le parti in causa hanno prodotto la stessa documentazione e cioè i Modelli
Unico P.F. per gli anni dal 2013 al 2020 (compreso), sostenendo il ricorrente che i limiti reddituali non sono stati superati. CP_ L' al contrario, ha eccepito il superamento dei limiti, deducendo in particolare nella memoria di costituzione di primo grado testualmente:
“gli indebiti sorgono tutti per superamento limite reddituale e nello specifico il ricorrente possiede redditi da lavoro autonomo superiori ai limiti di reddito sia per la fascia parziale che per quella totale;
ad eccezione dell'anno 2014 che un ricalcolo ha rideterminato il diritto alla pensione per l'anno 2015 dalla quale è scaturito un credito relativo al periodo 04 - 12 utilizzato a parziale conguaglio del debito oggetto di contenzioso;
poi un secondo conguagliato riferito ai primi tre mesi del 2015 perché in questo ricalcolo non è stato inserito il reddito 2014, indispensabile per determinare il diritto alla pensione ma tale reddito è superiore ai limiti previsti per il diritto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo in quanto il ricorrente per questo periodo ha goduto di una
Pag. 5 di 9 invalidità parziale successivamente con un nuovo ricalcolo è stato inserito tale reddito che come detto ha fatto superare il limite reddituale per i primi tre mesi del 2015 perché invalido parziale, ma è considerato reddito inferiore ai limiti per il restante anno 2015 perché il ricorrente ha avuto un' invalidità totale “.
Ha aggiunto che con una relazione integrativa il reparto specificava:
1) “Indebito nr 12609509 di € 7.822,08 periodo 01/2014 – 02/2016
2) Indebito nr 13272356 di € 838,41 periodo 01-03/2015
3) Indebito nr 13499897 di € 1.676,82 periodo 08-12/2016
4) Indebito nr 14000590 di € 1.956,29 periodo 01-07/2016
5) Indebito nr 14636827 di € 2.235,76 periodo 01-08/2017
6) Indebito nr 15327883 di € 3.673,15 periodo 01-12/2018
7) Indebito nr 15924256 di € 8.016,79 periodo 01/2019 – 02/2021
1) Credito € 3.353,64 periodo 04/2015 – 02/2016
2) Credito € 838,41 periodo 01-03/2015
3) Crediti € 6.831,14 periodo 01-12/2018 e 01-11/2021
Il primo credito compensa parzialmente il primo indebito
Il secondo debito e secondo credito si compensano
Il terzo credito compensa per intero il sesto debito e la differenza compensa parzialmente il settimo debito
Alla luce di ciò resta da recuperare:
indebito nr 12609509 € 4.468,44 periodo 01/2014 – 03/2015 in cui godeva di una invalidità parziale
indebito nr 13499897 € 1.676,82 periodo 08-12/2016 invalidità parziale
indebito nr 14000590 € 1.956,29 invalidità totale
indebito nr 14636827 € 2.235,76 periodo 01-08/2017 invalidità parziale
indebito nr 15924256 € 7.442,61 periodo 01/2019 – 12/2020 invalidità totale
Dal credito di € 6.831,14 residua la somma di € 2.583,81 utilizzata a parziale compensazione dei vari indebiti
Debito residuo totale € 15.196,11”
Orbene, posto che la documentazione prodotta (da entrambe le parti ovvero il modello
UNICO P.F. per gli anni dal 2013 al 2020) è idonea fonte di prova di tutti i redditi
Pag. 6 di 9 percepiti, il Collegio ha ritenuto indispensabile disporre ctu contabile (richiesta peraltro dallo stesso ricorrente in primo grado) per accertare se per gli anni oggetto di causa ed in relazione alla prestazione (assegno o pensione di invalidità civile) riconosciuta di volta in volta, siano stati o meno superati i limiti reddituali, tenuto conto che il reddito da prendere in considerazione è il reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 T.U.I.R. (cfr
Cass.n°4158/2001 – Cass n°11582/2015 – Cass n°21529/2016 – Cass n°5450/2017 e da ultima Cass Ord n°16599/2020) e se – operate le dovute compensazioni - alla data del deposito del ricorso sussisteva un credito o un debito in capo al ricorrente.
Il nominato ctu contabile, dott. dopo avere esposto i redditi dichiarati ed i Per_1 limiti reddituali per ciascun anno dal 2013 al 2020, tenendo conto che il ricorrente, invalido civile al 75%, divenne invalido civile al 100% dal 27 marzo 2015 al 04 luglio
2016 e che successivamente l'invalidità riconosciuta venne declassata all'80% dal 05 luglio 2016 e fino al 3 agosto 2017 ed in ultimo che da tale data divenne invalido civile al 100% in modo definitivo - ha accertato che:
A) gli importi corrisposti dall' sono: CP_1
Anno 2013 € 3.586,31
Anno 2014 € 3.625,83
Anno 2015 € 3.633,11
Anno 2016 € 3.334,75
Anno 2017 € 3.033,11
Anno 2018 € 3.073,15
Anno 2019 € 3.113,58
Anno 2020 € 3.128,53
B) confrontando le tabelle allegate (cfr allegato alla relazione), è stato superato il limite reddituale solo per i seguenti periodi:
- Gennaio / Marzo 2015, ossia n.3 mesi
- Gennaio / Luglio 2017, ossia n.7 mesi
Per i medesimi periodi l'importo da restituire è così suddiviso:
- Gennaio / Marzo 2015, € 838,41 pari a € 279,47 x n.3 mesi
- Gennaio / Luglio 2017, € 1.956,29 pari a € 279,47 x n.7 mesi
Pag. 7 di 9 L'imposto totale è € 2.794,70.
Si può osservare che quanto su indicato corrisponde alla comunicazione del 6 CP_1 novembre 2016 e quella del 2 novembre 2017. CP_ C) L' ha operato trattenute mensili pari a € 50,00 sin dal mese di luglio 2016 fino al mese di dicembre 2020. Il totale trattenuto è pari ad € 2.698,36.
D) Considerato il totale delle somme da restituire per complessivi € 2.794,70 (ossia €
838,41 per il primo trimestre 2015 e € 1.956,29 per il periodo gennaio / luglio 2017) risulta una somma a debito del Sig. di € 96,34 alla data del 31 Parte_1 dicembre 2020 (€ 2.794,70-2.698,36).
E) Considerato che, come asserisce parte ricorrente, le trattenute di € 50,00 sono state effettuate fino al mese di febbraio 2021, ossia per altre due mensilità - sospendendo CP_ l dal 1° marzo l'erogazione della prestazione assistenziale - alla data del deposito del ricorso, sussisteva un credito in capo al ricorrente pari ad € 3,66.
Ciò posto, alla luce delle risultanze della ctu contabile, si deve concludere che:
a) l'indebito che sussisteva per superamento dei limiti reddituali per come accertato dal CP_ perito è stato integralmente recuperato con le compensazioni che l' ha già operato fino a febbraio 2021;
b) considerati i pagamenti effettuati e riscontrati dal ctu, i limiti reddituali ed il reddito dichiarato (cfr tabella allegata alla relazione) la rideterminazione della prestazione Cat.
INVCIV n. 07000607 datata 24/01/2021 è erronea, non sussistendo l'ulteriore indebito di € 8.016,29 per il periodo gennaio 2019/febbraio 2021 [asseritamente pari alla somma dei ratei mensili di € 285,66 x n.13 mesi (Anno 2019); € 286,81 x n.13 mesi (Anno
2020); € 287,09 x n.2 mesi (Anno 2021)];
c) che non sussistendo tale ulteriore indebito da recuperare, è dovuta al ricorrente la prestazione sospesa a decorrere dal 1 marzo 2021 per le sette mensilità pretese, pari ad
€ 2.009,63 (€ 287,09 x 7), oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello nei termini di cui in dispositivo.
2. Le spese del doppio grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione, ponendosi quelle di ctu, nella misura liquidata con CP_ separato decreto, a carico dell'
PQM
Pag. 8 di 9 La Corte d'Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato in data 25.10.2022 avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1425/2022 così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara l'insussistenza dell'indebito di cui alla nota del 24.1.2021 e condanna CP_ l' a corrispondere all'appellante la somma di € 2.009,63, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo. CP_
2. condanna l' alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in € 2.540,00 per il primo ed in € 1.458,00 per il secondo, oltre accessori come per legge con distrazione;
CP_
3.pone le spese relative all'espletate ctu definitivamente a carico dell'
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione
Lavoro, del 7.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Barbara Fatale
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